Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n° 42/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'1 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 42/25 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, (c.f. Parte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il grande 21, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti ( – avv.michela. C.F._1 Email_1
– fax 090 5724777) dell'avvocatura dell'Istituto, e con la medesima elet- Email_2 tivamente domiciliato in Messina Via Armeria 1.– appellante
CONTRO
, contumace- Appellato CP_1
OGGETTO: elenchi lavoratori agricoli- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1645 pronunciata in data 9 ottobre 2024
CONCLUSIONI
riformare la sentenza impugnata dichiarando controparte decaduta ex art. Pt_1
22 del d.l. 7/70 dal diritto e dall'azione tesa all'iscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2017 per 102 giornate, con conseguente declaratoria di inammissibilità della relativa domanda. Rigetto nel me- rito delle altre proposte in primo grado. Spese del primo e secondo grado di giudizio ex D. M. 147/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al giudice del lavoro di Patti in data 15 dicembre
2020, , premessa la propria qualità di bracciante iscritto negli elen- CP_1 chi anagrafici del comune di residenza, narrava di avere lavorato per 102 giornate per la ditta CA TO nell'anno 2017 e lamentava che l aveva disco- Pt_1 nosciuto tale rapporto, con conseguente mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi. Negato di avere mai avuto alcuna notifica del disconoscimento, chiedeva la condanna dell alla reiscrizione delle giornate. Pt_1
Nella resistenza dell esaminato quale testimonio , con sen- Pt_1 Testimone_1 tenza n° 1645 pronunciata in data 9 ottobre 2024 il giudice di primo grado ha ac- colto la domanda condannando l anche al rimborso delle spese di lite. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025. Nella Pt_1 contumacia di , depositate note di trattazione scritta entro l'1 aprile 2025, la CP_1 causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è stato tempestivamente notificato in data 28 gennaio 2025 all'indirizzo dichiarato in primo grado. Va pertanto dichiarata la Email_3 contumacia del , che non si è costituito. CP_1
Il tribunale ha escluso la sussistenza di "problemi di inammissibilità o di procedi- bilità della domanda" perché il ricorrente avrebbe "fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo".
Il ricorso risulta depositato in data 24 giugno 2020. L aveva dimostrato di Pt_1 avere completato la notifica del disconoscimento delle giornate attraverso la pub- blicazione dal 17 al 31 dicembre 2019 sul proprio sito internet del terzo elenco di variazione 2019, nei quali il Riolo è contemplato, quanto all'anno 2017, al rigo 639.
Il ricorso andava presentato nei successivi trenta giorni, e dunque entro il 30 gen- naio 2019. Da tale data decorreva il termine di centoventi giorni per l'introduzione del giudizio e, anche tenendo conto della sospensione covid, lo stesso era comunque scaduto ben prima del 16 dicembre 2020, data di deposito del ricorso innanzi al tribunale.
L'inosservanza del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito di notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi determina la decadenza sostanziale del privato, che è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 legge 533/1973 e, riguardando una materia indisponibile, è anche rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo il limite del giudicato interno. (Cass. sez. VI-L 17653/2020). Il non poteva dunque provare la Per_1 genuinità del rapporto lavorativo sotteso, disconosciuto (come da verbale ispettivo
30 novembre 2018 allegato dall già in primo grado) in esito ad accertamenti Pt_1 sulla CA TO.
L'appello è dunque fondato.
Le spese seguono la soccombenza, non applicandosi al caso in esame l'art. 152 att. c.p.c. visto che la controversia non riguarda l'erogazione di una prestazione, ma l'accertamento di un requisito amministrativo.
L'art. 5 comma 6 D.M. 55/2014 fissa il principio secondo il quale per le cause di valore indeterminabile si considera normalmente un importo non inferiore a
26.000,00 e non superiore a 260.000,00 euro, ma il Giudice può valicare tali limiti, n° 42/25 R.G.L.
andando anche allo scaglione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore (per tutte Cass. sez. II 10438/2023). È pertanto corretto liquidare secondo i minimi del terzo scaglione, avuto anche riguardo alla semplicità della controversia. Non si liquida fase istruttoria per il secondo grado, visto che la causa viene decisa in singola udienza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 dall
[...] contro , di cui dichiara la Parte_1 CP_1 contumacia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1645 pronunciata in data 9 ottobre 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda del e condanna l'appellato a rimborsare all le spese di CP_1 Pt_1 lite, liquidate quanto al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in
1.984,00 euro, tutte oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato versato.
Messina 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)