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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3406/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3406/2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Pennuto
RICORRENTE contro
(C.F.: , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Guido Di Franco Gambuzza
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Siracusa il 26/01/2016 (Atto n.
6, P. I, anno 2016). Dalla superiore unione nasceva non nasceva prole.
Con decreto n. 178/2021 del 01/04/2021, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato il 10/10/2024, chiedeva di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio sopra indicato e di confermare le seguenti condizioni già stabilite in sede di separazione:
“1) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, come effettivamente rinunciano,
a qualunque forma di richiesta a titolo di contributo per il mantenimento, precisando
– sin da adesso – di voler provvedere ognuno alle proprie esigenze;
2) I coniugi danno atto che non vi sono immobili di proprietà, non avendo, pertanto, alcuna necessità di stabilire condizioni a riguardo;
3) L'autovettura modello Mercedes classe A, targata DL 760 EV, intestata alla sig.ra
, resterà assegnata in via esclusiva alla stessa;
mentre l'autovettura Parte_1 modello Honda CRV, targata DL 822 EX, intestata al sig. resterà Controparte_1 assegnata in via esclusiva a quest'ultimo;
5) Le parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse in seno al presente atto”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 08/05/2025, i procuratori delle parti insistevano in atti ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione
2 dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3406/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 26.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3406/2024 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Pennuto
RICORRENTE contro
(C.F.: , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Guido Di Franco Gambuzza
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito civile in Siracusa il 26/01/2016 (Atto n.
6, P. I, anno 2016). Dalla superiore unione nasceva non nasceva prole.
Con decreto n. 178/2021 del 01/04/2021, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione personale dei coniugi.
1 Con ricorso depositato il 10/10/2024, chiedeva di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio sopra indicato e di confermare le seguenti condizioni già stabilite in sede di separazione:
“1) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, come effettivamente rinunciano,
a qualunque forma di richiesta a titolo di contributo per il mantenimento, precisando
– sin da adesso – di voler provvedere ognuno alle proprie esigenze;
2) I coniugi danno atto che non vi sono immobili di proprietà, non avendo, pertanto, alcuna necessità di stabilire condizioni a riguardo;
3) L'autovettura modello Mercedes classe A, targata DL 760 EV, intestata alla sig.ra
, resterà assegnata in via esclusiva alla stessa;
mentre l'autovettura Parte_1 modello Honda CRV, targata DL 822 EX, intestata al sig. resterà Controparte_1 assegnata in via esclusiva a quest'ultimo;
5) Le parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse in seno al presente atto”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 08/05/2025, i procuratori delle parti insistevano in atti ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione
2 dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3406/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 26.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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