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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n.1322/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1322/2024 R.G., avverso la sentenza n.3933/2024 del Tribunale di Bari tra
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso l'ufficio legale Pt_1 dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, succeduto in corso di causa alla defunta elettivamente domiciliato in CP_1 Persona_1
Gravina in Puglia presso lo studio dell'avv. Michele Lasaponara, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Bari l per sentirla condannare a pagarle l'importo di Persona_1 Pt_1 giustizia (oltre accessori e spese di lite) a titolo di ristoro dei danni, patrimoniali e non, causati da condotte tenute nei suoi confronti dai sanitari dell'ospedale di Altamura.
Ha esposto in proposito che, ricoverata il 22.7.11 presso la di quel nosocomio con diagnosi Controparte_2 di “carcinoma al colon destro”, e sottoposta il successivo 30.7.11 in relazione a tale patologia ad intervento chirurgico di emicolectomia destra, erano ben presto insorte problematiche cardiache, neurologiche, renali e si erano registrati valori alterati, per cui era stata dapprima trasferita dall'1.8.11 al 4.8.11 presso il reparto di Cardiologia, poi era tornata presso la , dove era stata sottoposta il 17.8.11 a TAC Controparte_2 addome, la quale aveva evidenziato peritonite e formazione di ascessi multipli estesi in tutto l'addome; e che nonostante ciò, e malgrado la persistenza di sintomi e valori alterati, i sanitari, erroneamente confidando negli esiti di una seconda TAC all'addome eseguita il 20.8.11, erano rimasti inerti e soltanto il 22.9.11
l'avevano sottoposta – senza peraltro un previo valido consenso informato – ad un re-intervento di ileostomia, con il quale avevano risolto il problema infettivo ma non anche eliminato l'ormai irreversibile danno cagionato dalla sepsi e consistito nell'insorgenza di una sindrome sistemica da disfunzione multiorgano (c.d. MODS).
1 Par Si è costituita l' e ha contestato l'avversa domanda nell'an e nel quantum, negando profili di responsabilità dei sanitari della struttura ospitante (sia sotto il profilo delle cure e delle valutazioni eseguite, sia sotto il profilo del consenso informato) e in particolare sostenendo la tesi – già sostenuta dai sanitari di due strutture ospedaliere in cui la era stata successivamente ricoverata per le sue problematiche Per_1 neurologiche – che queste ultime fossero inquadrabili in una sindrome neurologica paraneoplastica (c.d.
PNS), conseguenza della patologia oncologica da cui la donna era risultata affetta.
In corso di causa è stata disposta CTU medico-legale, la quale, alla luce della documentazione medica in atti, Par ha confermato la sussistenza di profili di responsabilità dell' convenuta, a tal fine osservando: che la prima TAC addome del 17.8.11 (attestante imbibizione della parete addominiale antero-laterale destra, raccolta ovalare di 7 cm di diametro, reazione flogistica peritoneale, raccolta con bollicine gassose), ove valutata unitamente alla rx addome del 14.8.11 (attestante la presenza di livelli idroaerei indicativi di un problema addominale) e al quadro clinico e di laboratorio (singhiozzo, vomito, scompenso elettrolitico), era fortemente suggestiva dell'ipotesi che a seguito della resezione del colon fosse insorta la tipica complicanza di una fistola stercoracea (ossia la creazione, nella sutura delle visceri, di un canale di passaggio del materiale intestinale verso la superficie cutanea) con conseguente stato settico, il che imponeva un tempestivo intervento di toilette del cavo addominale e di ileostomia (ossia di deviazione temporanea del transito fecale); che la seconda TAC del 20.8.11, pur attestando una ben diversa situazione di assenza di raccolte addominali, assenza di area libera e di livelli idroaerei, linfocentri liberi e organi intraddominali nella norma, non poteva valere, in quanto eseguita a distanza di soli 3 giorni, a smentire la condizione precedente, perché un quadro addominale così compromesso come quello emerso il 17.8.11 non poteva risolversi in poche ore, tanto più che il corteo sintomatologico e di laboratorio non deponeva affatto per una risoluzione ma al contrario per una progressione dell'infezione; che infatti la terza TAC del 21.9.11 aveva confermato l'evoluzione di uno stato settico, stante la presenza nell'addome di voluminose raccolte ascessuali formatesi per la fuoriuscita di materiale enterico dalla deiscenza anastomotica;
che nonostante quanto sopra i sanitari avevano temporeggiato per 55 giorni dopo il primo intervento e soltanto il 22.9.11, ossia il giorno dopo la terza TAC, si erano risolti ad intervenire d'urgenza, avendo conferma della fistola infetta ed eseguendo un intervento di ileostomia;
che proprio in tale intervallo di tempo si era determinato, come manifestazione clinica della sepsi, un interessamento del sistema nervoso centrale, con conseguente danno neurologico;
danno, quest'ultimo, non attribuibile ad una sindrome paraneoplastica, non potendo una siffatta sindrome insorgere dopo pochi giorni dall'intervento e nella documentata assenza di lesioni cerebrali metastatiche.
Il giudizio, a seguito del decesso dell'originaria attrice, è stato proseguito da quale suo erede CP_1
e successore;
quindi con la sentenza appellata il Tribunale di Bari, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha Par accolto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato l' a pagare al l'importo CP_1 complessivo di € 355.743,00 oltre accessori (condannandola altresì a rifondergli le spese di giudizio e ponendo a suo carico i costi di CTU) a titolo di ristoro del danno biologico permanente c.d. differenziale, del danno biologico temporaneo e del danno c.d. morale, esclusa ogni personalizzazione ed assorbita ogni questione in tema di violazione del consenso informato. Par Avverso tale pronuncia ha interposto appello l' per sentire rigettare, in totale riforma della sentenza impugnata, l'avversa pretesa risarcitoria, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ha resistito il chiedendo il rigetto del gravame, la conferma della sentenza appellata e la condanna CP_1 Par della a rifondere le spese del grado da distrarre in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 24.9.11 la causa – previa assegnazione dei termini ex art.352 c.p.c. – è stata riservata per la decisione.
*****
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il , costituitosi in corso di causa CP_1 quale figlio e successore dell'originaria attrice frattanto deceduta, non abbia provato la sua qualità di unico erede ma soltanto quella di erede universale testamentario, donde il suo difetto di legittimazione ad agire per l'intero credito risarcitorio fatto valere nella presente sede, ben potendo esservi eredi legittimari contitolari pro quota dello stesso.
2 Tale doglianza, a prescindere da quanto osservato dalla difesa dell'appellato sotto il profilo della solidarietà attiva in materia di crediti ereditari, non può trovare accoglimento già perché, secondo il condivisibile insegnamento della S.C., l'assenza della qualità di unico erede in capo a colui che si sia costituito in luogo del defunto deve essere tempestivamente contestata (Cass.3112/99) e comunque provata da chi eccepisce il difetto di contradditorio, essendo a suo carico l'onere di provare l'esistenza di altri eredi (Cass.13571/06).
Nella specie, a seguito della costituzione in giudizio del nella qualità di erede unico della de cuius in CP_1 Par forza di testamento olografo versato in atti, l' da un lato non ha contestato tale qualità nelle udienze successive e neppure in sede di conclusioni di primo grado, dall'altro lato non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di altri congiunti aventi la qualità di eredi legittimari.
2. Passando ora ai successivi due motivi di impugnazione, afferenti al merito della controversia e suscettibili Par di esame unitario, l' lamenta che il primo giudice, nel far proprie in modo acritico le conclusioni svolte dal Par CTU senza valutare le osservazioni formulate dal CTP dell' avrebbe erroneamente ritenuto provato il nesso di causalità materiale tra il ritardo contestato ai sanitari e l'insorgenza della patologia neurologica, nesso che invece troverebbe smentita già nella cronologia dei fatti, posto che la fistola si sarebbe formata tra il 10.9.11 (data in cui un'ecografia addominale ancora rilevò l'assenza di raccolte endoaddominali) e il 20.9.11 (data in cui venne riscontrata la presenza della fistola e dello stato settico), mentre la sintomatologia neurologica avrebbe connotato sin dall'inizio il decorso clinico della;
donde l'ipotesi che tale ultima Per_1 patologia fosse piuttosto stata cagionata da una sofferenza vascolare ipossico cronica, documentata dalla TC cranica fin dal 6.9.21.
Aggiunge l'appellante che contraddittoriamente il CTU dapprima avrebbe censurato il mancato drenaggio di eventuali raccolte settiche anche a fine di monitoraggio della ferita ma poi, di fronte all'osservazione della CTP secondo cui il drenaggio risultava effettivamente eseguito sino al 13.8.11 (quando i sanitari lo avevano rimosso in considerazione della situazione tranquilla), avrebbe affermato la sostanziale irrilevanza della presenza o meno del drenaggio medesimo.
L'appellante, infine, deduce che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla Par tesi dell' secondo cui la patologia neurologica costituiva effetto del cancro da cui la era affetta Per_1
(c.d. PNS) e, nel compromettere la capacità della donna di reagire alle infezioni, aveva reso l'insorgenza della fistola una complicanza non prevedibile.
Nessuna di tali doglianze, tra loro intimamente collegate, risulta fondata.
Ed invero la tesi difensiva secondo cui la fistola si sarebbe formata soltanto in epoca successiva al 10.9.11 Par trova oggettiva smentita nel rilievo del CTU – rispetto al quale la difesa dell' non indica concreti elementi di smentita – secondo cui gli esiti della TAC del 17.8.11, per come descritti nella cartella clinica, da un lato erano assolutamente idonei a far sospettare, tenuto conto della RX eseguita 3 giorni prima e dei segni clinici pure segnalati dai sanitari, la presenza di una fistola e di uno stato settico già in atto (imbibizione della parete addominale, raccolta ovalare, reazione flogistica peritoneale, altra raccolta con bollicine gassose), dall'altro lato descrivevano una situazione endo-addominale talmente compromessa da escludere che dopo appena tre giorni una nuova TAC potesse documentare una sostanziale remissione di un quadro così negativo, tanto meno in presenza di una sintomatologia (singhiozzo, vomito, scompenso elettrolitico) univocamente evocativa di un'infezione in atti.
Del resto, ulteriore e definitivo riscontro della progressione – anziché risoluzione – della complicanza in corso il CTU correttamente trae non soltanto dagli esiti della terza TAC (tali da indurre i sanitari ad intervenire d'urgenza), ma anche dal riscontro chirurgico immediatamente successivo, posto che chi era intervenuto aveva trovato una situazione inveterata, in cui i tessuti perianastomotici risultavano ormai quasi macerati dalla flogosi suppurativa, segno evidente di una precoce condizione settica, prolungatasi nel tempo sino alla necessità di un intervento demolitivo come l'ileostomia.
Né il sorprendente esito della TAC del 20.8.11 può trovare concreti elementi di riscontro nella ETG addome del 10.9.11, sia perché tale accertamento diagnostico dichiaratamente aveva incontrato limiti tecnici a causa delle precarie condizioni della paziente portatrice di catetere vescicale, sia perché gli elementi indiziari da essa eventualmente desumibili circa la perdurante mancanza di uno stato settico già in atto troverebbero
3 comunque plateale smentita negli esiti dell'intervento di ileostomia, che – come detto – appena pochi giorni dopo aveva rinvenuto, nella cavità addominale della , tessuti macerati dalla flogosi, a testimonianza Per_1 di un processo infettivo in corso da lungo tempo.
Può allora serenamente concludersi che la TAC del 20.8.11, in quanto in insanabile contrasto con le restanti evidenze documentali, sia stata mal eseguita ovvero mal riportata, nei suoi esiti, nella cartella clinica in atti, e dunque non valga a smentire l'ipotesi che, con ogni probabilità, la fistola stercoracea e il relativo stato settico fossero presenti sin dall'epoca della seconda TAC del 17.8.11.
D'altra parte, come dedotto dalla difesa attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la cartella clinica redatta dalla struttura ospedaliera durante il ricovero della , mentre riporta in modo completo Per_1 le indagini strumentali eseguite nell'intero periodo, risulta mancante dei fogli del diario clinico per il lasso temporale dal 4.8.11 al 26.8.11, sicchè non è dato comprendere, se non indirettamente attraverso quanto riportato circa l'esito delle predette indagini strumentali, quali fossero giorno per giorno le condizioni generali del paziente, i segni clinici rilevati, le terapie somministrate e i loro effetti, le decisioni dei sanitari e le relative motivazioni.
Trattasi di carenza che, nel riguardare proprio il fondamentale periodo in cui si sono succedute le due TAC in apparente contrasto, ed impedire all'attore di conseguire dal diario clinico ulteriori elementi di supporto alla propria tesi, non può pregiudicare quest'ultimo ma anzi, secondo la giurisprudenza della S.C. in materia di responsabilità medica (Cass.4424/21; 16737/24), può essere dallo stesso invocato quale elemento presuntivo non soltanto ai fini dell'accertamento della colpa dei sanitari ma anche in relazione alla stessa sussistenza del nesso eziologico tra la loro condotta e le conseguenze dannose della stessa.
Quanto sopra osservato porta dunque a ritenere corretto il percorso motivazionale del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provata, in via presuntiva, l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra l'omessa rilevazione e risoluzione di uno stato settico post-operatorio insorto quanto meno a partire dal 17.8.11 e i danni neurologici a carico della paziente;
e ciò in quanto il criterio cronologico invocato dall'appellante, lungi dallo smentire il ragionamento logico-indiziario, come sostenuto dall' , al contrario lo corrobora, nella Pt_1 misura in cui dalla documentazione medica in atti si evince – pur nei limiti di una cartella clinica gravemente incompleta – l'insorgenza di sintomi di sofferenza neurologica proprio e solo a partire dal 5.9.11 (quando la consulenza fisiatrica aveva evidenziato difficoltà nei trasferimenti e passaggi posturali, con avvio alla mobilizzazione passiva segmentaria e rieducazione alla posizione assisa) e soprattutto dal 6.9.11, allorchè una consulenza neurologica aveva descritto per la prima volta una paziente confusa e disorientata con difficoltà agli arti, consigliando una TC cranio urgente la quale, effettuata due gironi dopo, era risultata negativa per recenti accidenti vascolari.
Tale ultimo esito contribuisce a far ritenere del tutto indimostrata la tesi dell'appellante, introdotta peraltro per la prima volta soltanto dopo la CTU, che il danno neurologico possa essere stato cagionato da preesistenti patologie vascolari.
Quanto invece all'ipotesi alternativa propugnata dall sin dalla sua costituzione in giudizio, secondo Pt_1 cui il danno neurologico non sarebbe dipeso da una sindrome multiorgano determinata dallo stato settico (MODS), bensì da una (statisticamente rara) sindrome paraneoplastica (PNS) costituente effetto remoto dello stesso carcinoma che aveva imposto il primo intervento di resezione del colon, il CTU ha osservato – senza Par venire contestato in alcun modo dalla – che essa trova oggettiva smentita nella documentazione medica, la quale non riporta in alcun modo manifestazioni di sofferenza neurologica anteriori all'insorgenza della fistola e della relativa sepsi, come avrebbe dovuto necessariamente avvenire se si fosse trattato di sindrome neurologica paraneoplastica, posto che quest'ultima non è cagionata direttamente da lesioni cerebrali metastatiche prodottesi durante la malattia oncologica (tra l'altro escluse dalla TAC cranio eseguita durante il ricovero) ma in via indiretta dall'avvio, prima ancora delle altre manifestazioni cliniche del cancro, di un processo autoimmune (rimasto peraltro del tutto indimostrato).
L'assenza di prove circa l'insorgenza di una sindrome paraneoplastica conduce altresì a ritenere infondata l'ulteriore tesi difensiva dell'appellante secondo cui tale sindrome, nel compromettere la capacità della donna di reagire alle infezioni, avrebbe reso l'insorgenza della fistola una complicanza non prevedibile;
tanto
4 più che tale allegazione difensiva, riguardando il profilo della c.d. causalità giuridica sub specie di imputabilità dell'inadempimento alla struttura sanitaria, richiedeva l'assolvimento da parte di quest'ultima dell'onere di dimostrare, a superamento della presunzione di cui all'art.1218 c.c., che l'invocata complicanza dell'iter terapeutico avesse costituito evento non prevedibile o non evitabile, sì da escludere la colpa del medico ed integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr., tra le tante pronunce, Cass.35024/22).
La cronologia dei fatti sin qui esaminata porta pure a superare la doglianza dell'appellante relativa al profilo dei drenaggi della ferita. Par In proposito, va anzitutto osservato che quanto sostenuto dal CTP della secondo cui i drenaggi erano cessati soltanto in data 13.8.11 in considerazione del buono stato della ferita, non trova conferma nella documentazione in atti, atteso che, come già sopra osservato, la cartella clinica prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. doc.4 allegato alla comparsa di costituzione dell'appellato) è priva della sezione del diario clinico per il periodo tra il 4.8.11. e il 26.8.11, periodo comprensivo proprio del lasso di tempo, tra il rientro della dalla cardiologia e il 13.8.11, in cui si sostiene che i drenaggi sarebbero stati eseguiti. Per_1
A parte ciò, anche a dare per dimostrata l'esecuzione di drenaggi sino al 13.8.11, si tratta di circostanza del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria;
e ciò in quanto l'omissione che viene imputata ai sanitari, causativa del danno neurologico, si è realizzata in epoca successiva e in particolare a partire dal 17.8.11, allorchè gli stessi hanno colpevolmente trascurato gli inequivoci segnali d'allarme provenienti dal quadro clinico e strumentale relativo alla paziente, con particolare riferimento agli esiti della TAC eseguita in quella data.
In quest'ottica, si spiegano le affermazioni contenute nella CTU, che nella mancanza di documentata esecuzione di drenaggi della ferita ha sostenuto l'importanza degli stessi al duplice fine di monitoraggio del suo decorso e di espunzione del materiale eventualmente accumulatosi a seguito della complicanza;
quindi, di fronte alle osservazioni della CTP, ha aggiunto che, anche in caso di drenaggi eseguiti sino al 13.8., essi non avrebbero inciso sulla ravvisata responsabilità dei sanitari e sulla configurabilità di un nesso causale tra la loro omissione e il danno cerebrale.
Va dunque ribadita anche nella presente sede di gravame la valutazione del primo giudice che, avuto riguardo al doppio ciclo causale esistente in materia di responsabilità medica, ha ritenuto per un verso provata da parte dell'attrice il nesso di causalità materiale tra l'allegato inadempimento e il danno neurologico, per un verso indimostrate, da parte della convenuta , circostanze idonee ad escludere la causalità giuridica, Pt_1
e cioè che l'inadempimento fosse a lei imputabile.
3. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura la quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice sotto un unico profilo, riguardante il fatto che quest'ultimo avrebbe liquidato il danno biologico permanente (differenziale) in favore del senza tenere conto che si versa nell'ipotesi di c.d. Pt_2 premorienza e, dunque, è necessario applicare una decurtazione secondo gli idonei criteri di proporzionalità ed equità (criteri peraltro non individuabili in quelli fissati – discostandosi dai criteri delle tabelle milanesi – da Cass.41933/21).
Neppure tale censura merita accoglimento.
Ed invero questa Corte ritiene di uniformarsi all'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. la quale, anche nelle più recenti pronunce (Cass.8481/25), ha ormai individuato un criterio equitativo ragionevole per la liquidazione del danno nei casi in cui il danneggiato deceda per cause indipendenti dal sinistro prima di avere ottenuto il risarcimento;
casi caratterizzati dal fatto che il tempo per il quale la vittima ha convissuto con la menomazione è divenuto ormai certo e dunque non vi è più bisogno di ricorrere (come sono costrette a fare le ordinarie tabelle milanesi, aventi come presupposto la permanenza in vita del danneggiato ancora al momento di conclusione del giudizio) ad una liquidazione basata sulle statistiche circa l'aspettativa di vita del sopravvissuto, mediante determinazione di un valore punto riferito allo spettro anagrafico di 100 anni con proporzionati abbattimenti percentuali.
In tali pronunce, in particolare, la S.C. rifiuta, in quanto illogico, il criterio equitativo proposto, per tali casi, dalle tabelle di premorienza di recente elaborate dal Tribunale di Milano (le quali ipotizzano che a partire
5 dall'evento il danno permanente decresca progressivamente per poi stabilizzarsi, così incorrendo nella contraddizione di considerare un danno per definizione permanente come suscettibile di variazione nel tempo) e ritiene invece ragionevole che l'equità si realizzi mediante il ricorso ad un criterio di proporzionalità, ossia assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante alla persona offesa sopravvissuta al termine del giudizio, e poi procedendo a diminuire quanto liquidato in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
In altre parole, come chiarito nella motivazione di altre pronunce del giudice di legittimità (Cass.13331/15, 41933/21), il risarcimento dovuto agli eredi della vittima va ridotto in misura corrispondente al rapporto tra il periodo di tempo in cui questa ha effettivamente dovuto sopportare la menomazione prima di morire e il periodo di tempo per il quale l'avrebbe dovuta sopportare se avesse vissuto per tutti gli anni di vita futura che la statistica – alla base delle tabelle elaborate per il caso di sua sopravvivenza alla liquidazione – le assegnava.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, peraltro, è agevole rilevare che la , dopo Per_1 avere subìto il danno nel 2011 a 73 anni, è deceduta in corso di causa nel 2022, quando aveva ormai raggiunto l'età di 84 anni, e quindi – in base agli indici Istat – proprio l'età di sopravvivenza statistica su cui si fondano le tabelle milanesi che le si sarebbero dovute applicare (e che le sono state concretamente applicate) in caso di sua sopravvivenza sino all'esito del giudizio.
Ne consegue che, nello specifico caso, nessuna indebita maggiorazione risarcitoria è ravvisabile rispetto a quanto liquidato in favore del quale erede della danneggiata premorta al risarcimento del danno da CP_1 lei subìto. Par Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'appello della va quindi rigettato perché infondato, con conferma della sentenza impugnata.
In base al criterio della soccombenza, l'appellante dovrà rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo e distratte in favore del difensore avv. Michele Lasaponara, dichiaratosi anticipatario.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_1
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.3933/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 1.8.2024, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' appellante a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, che Pt_1 CP_1 liquida in € 14.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dispone la distrazione in favore dell'avv. Michele Lasaponara, dichiaratosi anticipatario, delle spese liquidate per la difesa del;
CP_1
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1322/2024 R.G., avverso la sentenza n.3933/2024 del Tribunale di Bari tra
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso l'ufficio legale Pt_1 dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, succeduto in corso di causa alla defunta elettivamente domiciliato in CP_1 Persona_1
Gravina in Puglia presso lo studio dell'avv. Michele Lasaponara, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Bari l per sentirla condannare a pagarle l'importo di Persona_1 Pt_1 giustizia (oltre accessori e spese di lite) a titolo di ristoro dei danni, patrimoniali e non, causati da condotte tenute nei suoi confronti dai sanitari dell'ospedale di Altamura.
Ha esposto in proposito che, ricoverata il 22.7.11 presso la di quel nosocomio con diagnosi Controparte_2 di “carcinoma al colon destro”, e sottoposta il successivo 30.7.11 in relazione a tale patologia ad intervento chirurgico di emicolectomia destra, erano ben presto insorte problematiche cardiache, neurologiche, renali e si erano registrati valori alterati, per cui era stata dapprima trasferita dall'1.8.11 al 4.8.11 presso il reparto di Cardiologia, poi era tornata presso la , dove era stata sottoposta il 17.8.11 a TAC Controparte_2 addome, la quale aveva evidenziato peritonite e formazione di ascessi multipli estesi in tutto l'addome; e che nonostante ciò, e malgrado la persistenza di sintomi e valori alterati, i sanitari, erroneamente confidando negli esiti di una seconda TAC all'addome eseguita il 20.8.11, erano rimasti inerti e soltanto il 22.9.11
l'avevano sottoposta – senza peraltro un previo valido consenso informato – ad un re-intervento di ileostomia, con il quale avevano risolto il problema infettivo ma non anche eliminato l'ormai irreversibile danno cagionato dalla sepsi e consistito nell'insorgenza di una sindrome sistemica da disfunzione multiorgano (c.d. MODS).
1 Par Si è costituita l' e ha contestato l'avversa domanda nell'an e nel quantum, negando profili di responsabilità dei sanitari della struttura ospitante (sia sotto il profilo delle cure e delle valutazioni eseguite, sia sotto il profilo del consenso informato) e in particolare sostenendo la tesi – già sostenuta dai sanitari di due strutture ospedaliere in cui la era stata successivamente ricoverata per le sue problematiche Per_1 neurologiche – che queste ultime fossero inquadrabili in una sindrome neurologica paraneoplastica (c.d.
PNS), conseguenza della patologia oncologica da cui la donna era risultata affetta.
In corso di causa è stata disposta CTU medico-legale, la quale, alla luce della documentazione medica in atti, Par ha confermato la sussistenza di profili di responsabilità dell' convenuta, a tal fine osservando: che la prima TAC addome del 17.8.11 (attestante imbibizione della parete addominiale antero-laterale destra, raccolta ovalare di 7 cm di diametro, reazione flogistica peritoneale, raccolta con bollicine gassose), ove valutata unitamente alla rx addome del 14.8.11 (attestante la presenza di livelli idroaerei indicativi di un problema addominale) e al quadro clinico e di laboratorio (singhiozzo, vomito, scompenso elettrolitico), era fortemente suggestiva dell'ipotesi che a seguito della resezione del colon fosse insorta la tipica complicanza di una fistola stercoracea (ossia la creazione, nella sutura delle visceri, di un canale di passaggio del materiale intestinale verso la superficie cutanea) con conseguente stato settico, il che imponeva un tempestivo intervento di toilette del cavo addominale e di ileostomia (ossia di deviazione temporanea del transito fecale); che la seconda TAC del 20.8.11, pur attestando una ben diversa situazione di assenza di raccolte addominali, assenza di area libera e di livelli idroaerei, linfocentri liberi e organi intraddominali nella norma, non poteva valere, in quanto eseguita a distanza di soli 3 giorni, a smentire la condizione precedente, perché un quadro addominale così compromesso come quello emerso il 17.8.11 non poteva risolversi in poche ore, tanto più che il corteo sintomatologico e di laboratorio non deponeva affatto per una risoluzione ma al contrario per una progressione dell'infezione; che infatti la terza TAC del 21.9.11 aveva confermato l'evoluzione di uno stato settico, stante la presenza nell'addome di voluminose raccolte ascessuali formatesi per la fuoriuscita di materiale enterico dalla deiscenza anastomotica;
che nonostante quanto sopra i sanitari avevano temporeggiato per 55 giorni dopo il primo intervento e soltanto il 22.9.11, ossia il giorno dopo la terza TAC, si erano risolti ad intervenire d'urgenza, avendo conferma della fistola infetta ed eseguendo un intervento di ileostomia;
che proprio in tale intervallo di tempo si era determinato, come manifestazione clinica della sepsi, un interessamento del sistema nervoso centrale, con conseguente danno neurologico;
danno, quest'ultimo, non attribuibile ad una sindrome paraneoplastica, non potendo una siffatta sindrome insorgere dopo pochi giorni dall'intervento e nella documentata assenza di lesioni cerebrali metastatiche.
Il giudizio, a seguito del decesso dell'originaria attrice, è stato proseguito da quale suo erede CP_1
e successore;
quindi con la sentenza appellata il Tribunale di Bari, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha Par accolto la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, ha condannato l' a pagare al l'importo CP_1 complessivo di € 355.743,00 oltre accessori (condannandola altresì a rifondergli le spese di giudizio e ponendo a suo carico i costi di CTU) a titolo di ristoro del danno biologico permanente c.d. differenziale, del danno biologico temporaneo e del danno c.d. morale, esclusa ogni personalizzazione ed assorbita ogni questione in tema di violazione del consenso informato. Par Avverso tale pronuncia ha interposto appello l' per sentire rigettare, in totale riforma della sentenza impugnata, l'avversa pretesa risarcitoria, con vittoria delle spese del doppio grado.
Ha resistito il chiedendo il rigetto del gravame, la conferma della sentenza appellata e la condanna CP_1 Par della a rifondere le spese del grado da distrarre in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 24.9.11 la causa – previa assegnazione dei termini ex art.352 c.p.c. – è stata riservata per la decisione.
*****
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il , costituitosi in corso di causa CP_1 quale figlio e successore dell'originaria attrice frattanto deceduta, non abbia provato la sua qualità di unico erede ma soltanto quella di erede universale testamentario, donde il suo difetto di legittimazione ad agire per l'intero credito risarcitorio fatto valere nella presente sede, ben potendo esservi eredi legittimari contitolari pro quota dello stesso.
2 Tale doglianza, a prescindere da quanto osservato dalla difesa dell'appellato sotto il profilo della solidarietà attiva in materia di crediti ereditari, non può trovare accoglimento già perché, secondo il condivisibile insegnamento della S.C., l'assenza della qualità di unico erede in capo a colui che si sia costituito in luogo del defunto deve essere tempestivamente contestata (Cass.3112/99) e comunque provata da chi eccepisce il difetto di contradditorio, essendo a suo carico l'onere di provare l'esistenza di altri eredi (Cass.13571/06).
Nella specie, a seguito della costituzione in giudizio del nella qualità di erede unico della de cuius in CP_1 Par forza di testamento olografo versato in atti, l' da un lato non ha contestato tale qualità nelle udienze successive e neppure in sede di conclusioni di primo grado, dall'altro lato non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di altri congiunti aventi la qualità di eredi legittimari.
2. Passando ora ai successivi due motivi di impugnazione, afferenti al merito della controversia e suscettibili Par di esame unitario, l' lamenta che il primo giudice, nel far proprie in modo acritico le conclusioni svolte dal Par CTU senza valutare le osservazioni formulate dal CTP dell' avrebbe erroneamente ritenuto provato il nesso di causalità materiale tra il ritardo contestato ai sanitari e l'insorgenza della patologia neurologica, nesso che invece troverebbe smentita già nella cronologia dei fatti, posto che la fistola si sarebbe formata tra il 10.9.11 (data in cui un'ecografia addominale ancora rilevò l'assenza di raccolte endoaddominali) e il 20.9.11 (data in cui venne riscontrata la presenza della fistola e dello stato settico), mentre la sintomatologia neurologica avrebbe connotato sin dall'inizio il decorso clinico della;
donde l'ipotesi che tale ultima Per_1 patologia fosse piuttosto stata cagionata da una sofferenza vascolare ipossico cronica, documentata dalla TC cranica fin dal 6.9.21.
Aggiunge l'appellante che contraddittoriamente il CTU dapprima avrebbe censurato il mancato drenaggio di eventuali raccolte settiche anche a fine di monitoraggio della ferita ma poi, di fronte all'osservazione della CTP secondo cui il drenaggio risultava effettivamente eseguito sino al 13.8.11 (quando i sanitari lo avevano rimosso in considerazione della situazione tranquilla), avrebbe affermato la sostanziale irrilevanza della presenza o meno del drenaggio medesimo.
L'appellante, infine, deduce che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla Par tesi dell' secondo cui la patologia neurologica costituiva effetto del cancro da cui la era affetta Per_1
(c.d. PNS) e, nel compromettere la capacità della donna di reagire alle infezioni, aveva reso l'insorgenza della fistola una complicanza non prevedibile.
Nessuna di tali doglianze, tra loro intimamente collegate, risulta fondata.
Ed invero la tesi difensiva secondo cui la fistola si sarebbe formata soltanto in epoca successiva al 10.9.11 Par trova oggettiva smentita nel rilievo del CTU – rispetto al quale la difesa dell' non indica concreti elementi di smentita – secondo cui gli esiti della TAC del 17.8.11, per come descritti nella cartella clinica, da un lato erano assolutamente idonei a far sospettare, tenuto conto della RX eseguita 3 giorni prima e dei segni clinici pure segnalati dai sanitari, la presenza di una fistola e di uno stato settico già in atto (imbibizione della parete addominale, raccolta ovalare, reazione flogistica peritoneale, altra raccolta con bollicine gassose), dall'altro lato descrivevano una situazione endo-addominale talmente compromessa da escludere che dopo appena tre giorni una nuova TAC potesse documentare una sostanziale remissione di un quadro così negativo, tanto meno in presenza di una sintomatologia (singhiozzo, vomito, scompenso elettrolitico) univocamente evocativa di un'infezione in atti.
Del resto, ulteriore e definitivo riscontro della progressione – anziché risoluzione – della complicanza in corso il CTU correttamente trae non soltanto dagli esiti della terza TAC (tali da indurre i sanitari ad intervenire d'urgenza), ma anche dal riscontro chirurgico immediatamente successivo, posto che chi era intervenuto aveva trovato una situazione inveterata, in cui i tessuti perianastomotici risultavano ormai quasi macerati dalla flogosi suppurativa, segno evidente di una precoce condizione settica, prolungatasi nel tempo sino alla necessità di un intervento demolitivo come l'ileostomia.
Né il sorprendente esito della TAC del 20.8.11 può trovare concreti elementi di riscontro nella ETG addome del 10.9.11, sia perché tale accertamento diagnostico dichiaratamente aveva incontrato limiti tecnici a causa delle precarie condizioni della paziente portatrice di catetere vescicale, sia perché gli elementi indiziari da essa eventualmente desumibili circa la perdurante mancanza di uno stato settico già in atto troverebbero
3 comunque plateale smentita negli esiti dell'intervento di ileostomia, che – come detto – appena pochi giorni dopo aveva rinvenuto, nella cavità addominale della , tessuti macerati dalla flogosi, a testimonianza Per_1 di un processo infettivo in corso da lungo tempo.
Può allora serenamente concludersi che la TAC del 20.8.11, in quanto in insanabile contrasto con le restanti evidenze documentali, sia stata mal eseguita ovvero mal riportata, nei suoi esiti, nella cartella clinica in atti, e dunque non valga a smentire l'ipotesi che, con ogni probabilità, la fistola stercoracea e il relativo stato settico fossero presenti sin dall'epoca della seconda TAC del 17.8.11.
D'altra parte, come dedotto dalla difesa attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la cartella clinica redatta dalla struttura ospedaliera durante il ricovero della , mentre riporta in modo completo Per_1 le indagini strumentali eseguite nell'intero periodo, risulta mancante dei fogli del diario clinico per il lasso temporale dal 4.8.11 al 26.8.11, sicchè non è dato comprendere, se non indirettamente attraverso quanto riportato circa l'esito delle predette indagini strumentali, quali fossero giorno per giorno le condizioni generali del paziente, i segni clinici rilevati, le terapie somministrate e i loro effetti, le decisioni dei sanitari e le relative motivazioni.
Trattasi di carenza che, nel riguardare proprio il fondamentale periodo in cui si sono succedute le due TAC in apparente contrasto, ed impedire all'attore di conseguire dal diario clinico ulteriori elementi di supporto alla propria tesi, non può pregiudicare quest'ultimo ma anzi, secondo la giurisprudenza della S.C. in materia di responsabilità medica (Cass.4424/21; 16737/24), può essere dallo stesso invocato quale elemento presuntivo non soltanto ai fini dell'accertamento della colpa dei sanitari ma anche in relazione alla stessa sussistenza del nesso eziologico tra la loro condotta e le conseguenze dannose della stessa.
Quanto sopra osservato porta dunque a ritenere corretto il percorso motivazionale del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provata, in via presuntiva, l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra l'omessa rilevazione e risoluzione di uno stato settico post-operatorio insorto quanto meno a partire dal 17.8.11 e i danni neurologici a carico della paziente;
e ciò in quanto il criterio cronologico invocato dall'appellante, lungi dallo smentire il ragionamento logico-indiziario, come sostenuto dall' , al contrario lo corrobora, nella Pt_1 misura in cui dalla documentazione medica in atti si evince – pur nei limiti di una cartella clinica gravemente incompleta – l'insorgenza di sintomi di sofferenza neurologica proprio e solo a partire dal 5.9.11 (quando la consulenza fisiatrica aveva evidenziato difficoltà nei trasferimenti e passaggi posturali, con avvio alla mobilizzazione passiva segmentaria e rieducazione alla posizione assisa) e soprattutto dal 6.9.11, allorchè una consulenza neurologica aveva descritto per la prima volta una paziente confusa e disorientata con difficoltà agli arti, consigliando una TC cranio urgente la quale, effettuata due gironi dopo, era risultata negativa per recenti accidenti vascolari.
Tale ultimo esito contribuisce a far ritenere del tutto indimostrata la tesi dell'appellante, introdotta peraltro per la prima volta soltanto dopo la CTU, che il danno neurologico possa essere stato cagionato da preesistenti patologie vascolari.
Quanto invece all'ipotesi alternativa propugnata dall sin dalla sua costituzione in giudizio, secondo Pt_1 cui il danno neurologico non sarebbe dipeso da una sindrome multiorgano determinata dallo stato settico (MODS), bensì da una (statisticamente rara) sindrome paraneoplastica (PNS) costituente effetto remoto dello stesso carcinoma che aveva imposto il primo intervento di resezione del colon, il CTU ha osservato – senza Par venire contestato in alcun modo dalla – che essa trova oggettiva smentita nella documentazione medica, la quale non riporta in alcun modo manifestazioni di sofferenza neurologica anteriori all'insorgenza della fistola e della relativa sepsi, come avrebbe dovuto necessariamente avvenire se si fosse trattato di sindrome neurologica paraneoplastica, posto che quest'ultima non è cagionata direttamente da lesioni cerebrali metastatiche prodottesi durante la malattia oncologica (tra l'altro escluse dalla TAC cranio eseguita durante il ricovero) ma in via indiretta dall'avvio, prima ancora delle altre manifestazioni cliniche del cancro, di un processo autoimmune (rimasto peraltro del tutto indimostrato).
L'assenza di prove circa l'insorgenza di una sindrome paraneoplastica conduce altresì a ritenere infondata l'ulteriore tesi difensiva dell'appellante secondo cui tale sindrome, nel compromettere la capacità della donna di reagire alle infezioni, avrebbe reso l'insorgenza della fistola una complicanza non prevedibile;
tanto
4 più che tale allegazione difensiva, riguardando il profilo della c.d. causalità giuridica sub specie di imputabilità dell'inadempimento alla struttura sanitaria, richiedeva l'assolvimento da parte di quest'ultima dell'onere di dimostrare, a superamento della presunzione di cui all'art.1218 c.c., che l'invocata complicanza dell'iter terapeutico avesse costituito evento non prevedibile o non evitabile, sì da escludere la colpa del medico ed integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr., tra le tante pronunce, Cass.35024/22).
La cronologia dei fatti sin qui esaminata porta pure a superare la doglianza dell'appellante relativa al profilo dei drenaggi della ferita. Par In proposito, va anzitutto osservato che quanto sostenuto dal CTP della secondo cui i drenaggi erano cessati soltanto in data 13.8.11 in considerazione del buono stato della ferita, non trova conferma nella documentazione in atti, atteso che, come già sopra osservato, la cartella clinica prodotta in giudizio dall'attrice (cfr. doc.4 allegato alla comparsa di costituzione dell'appellato) è priva della sezione del diario clinico per il periodo tra il 4.8.11. e il 26.8.11, periodo comprensivo proprio del lasso di tempo, tra il rientro della dalla cardiologia e il 13.8.11, in cui si sostiene che i drenaggi sarebbero stati eseguiti. Per_1
A parte ciò, anche a dare per dimostrata l'esecuzione di drenaggi sino al 13.8.11, si tratta di circostanza del tutto irrilevante ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria;
e ciò in quanto l'omissione che viene imputata ai sanitari, causativa del danno neurologico, si è realizzata in epoca successiva e in particolare a partire dal 17.8.11, allorchè gli stessi hanno colpevolmente trascurato gli inequivoci segnali d'allarme provenienti dal quadro clinico e strumentale relativo alla paziente, con particolare riferimento agli esiti della TAC eseguita in quella data.
In quest'ottica, si spiegano le affermazioni contenute nella CTU, che nella mancanza di documentata esecuzione di drenaggi della ferita ha sostenuto l'importanza degli stessi al duplice fine di monitoraggio del suo decorso e di espunzione del materiale eventualmente accumulatosi a seguito della complicanza;
quindi, di fronte alle osservazioni della CTP, ha aggiunto che, anche in caso di drenaggi eseguiti sino al 13.8., essi non avrebbero inciso sulla ravvisata responsabilità dei sanitari e sulla configurabilità di un nesso causale tra la loro omissione e il danno cerebrale.
Va dunque ribadita anche nella presente sede di gravame la valutazione del primo giudice che, avuto riguardo al doppio ciclo causale esistente in materia di responsabilità medica, ha ritenuto per un verso provata da parte dell'attrice il nesso di causalità materiale tra l'allegato inadempimento e il danno neurologico, per un verso indimostrate, da parte della convenuta , circostanze idonee ad escludere la causalità giuridica, Pt_1
e cioè che l'inadempimento fosse a lei imputabile.
3. Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante censura la quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice sotto un unico profilo, riguardante il fatto che quest'ultimo avrebbe liquidato il danno biologico permanente (differenziale) in favore del senza tenere conto che si versa nell'ipotesi di c.d. Pt_2 premorienza e, dunque, è necessario applicare una decurtazione secondo gli idonei criteri di proporzionalità ed equità (criteri peraltro non individuabili in quelli fissati – discostandosi dai criteri delle tabelle milanesi – da Cass.41933/21).
Neppure tale censura merita accoglimento.
Ed invero questa Corte ritiene di uniformarsi all'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. la quale, anche nelle più recenti pronunce (Cass.8481/25), ha ormai individuato un criterio equitativo ragionevole per la liquidazione del danno nei casi in cui il danneggiato deceda per cause indipendenti dal sinistro prima di avere ottenuto il risarcimento;
casi caratterizzati dal fatto che il tempo per il quale la vittima ha convissuto con la menomazione è divenuto ormai certo e dunque non vi è più bisogno di ricorrere (come sono costrette a fare le ordinarie tabelle milanesi, aventi come presupposto la permanenza in vita del danneggiato ancora al momento di conclusione del giudizio) ad una liquidazione basata sulle statistiche circa l'aspettativa di vita del sopravvissuto, mediante determinazione di un valore punto riferito allo spettro anagrafico di 100 anni con proporzionati abbattimenti percentuali.
In tali pronunce, in particolare, la S.C. rifiuta, in quanto illogico, il criterio equitativo proposto, per tali casi, dalle tabelle di premorienza di recente elaborate dal Tribunale di Milano (le quali ipotizzano che a partire
5 dall'evento il danno permanente decresca progressivamente per poi stabilizzarsi, così incorrendo nella contraddizione di considerare un danno per definizione permanente come suscettibile di variazione nel tempo) e ritiene invece ragionevole che l'equità si realizzi mediante il ricorso ad un criterio di proporzionalità, ossia assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante alla persona offesa sopravvissuta al termine del giudizio, e poi procedendo a diminuire quanto liquidato in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
In altre parole, come chiarito nella motivazione di altre pronunce del giudice di legittimità (Cass.13331/15, 41933/21), il risarcimento dovuto agli eredi della vittima va ridotto in misura corrispondente al rapporto tra il periodo di tempo in cui questa ha effettivamente dovuto sopportare la menomazione prima di morire e il periodo di tempo per il quale l'avrebbe dovuta sopportare se avesse vissuto per tutti gli anni di vita futura che la statistica – alla base delle tabelle elaborate per il caso di sua sopravvivenza alla liquidazione – le assegnava.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, peraltro, è agevole rilevare che la , dopo Per_1 avere subìto il danno nel 2011 a 73 anni, è deceduta in corso di causa nel 2022, quando aveva ormai raggiunto l'età di 84 anni, e quindi – in base agli indici Istat – proprio l'età di sopravvivenza statistica su cui si fondano le tabelle milanesi che le si sarebbero dovute applicare (e che le sono state concretamente applicate) in caso di sua sopravvivenza sino all'esito del giudizio.
Ne consegue che, nello specifico caso, nessuna indebita maggiorazione risarcitoria è ravvisabile rispetto a quanto liquidato in favore del quale erede della danneggiata premorta al risarcimento del danno da CP_1 lei subìto. Par Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'appello della va quindi rigettato perché infondato, con conferma della sentenza impugnata.
In base al criterio della soccombenza, l'appellante dovrà rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo e distratte in favore del difensore avv. Michele Lasaponara, dichiaratosi anticipatario.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_1
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.3933/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 1.8.2024, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' appellante a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, che Pt_1 CP_1 liquida in € 14.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dispone la distrazione in favore dell'avv. Michele Lasaponara, dichiaratosi anticipatario, delle spese liquidate per la difesa del;
CP_1
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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