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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI IA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 460/2017 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]
Meli n° 76 cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che quale lavoratrice agricola la stessa nell'anno 2013 ha espletato la propria attività alle dipendenze della ditta CONSORZIO P.A.C. PROD. lavorando Parte_2 nell'anno 2013 per 102 giornate lavorative, come si evince dalla documentazione allegata;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_1
2013;
- Che l' provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_1
- Che con comunicazione del 30/06/2014 informava la parte oggi ricorrente che “la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, presentata il 25.03.2014, liquidata il 10/06/2014 è stata RESPINTA per i seguenti motivi: REIEZIONE DOM: NON RISULTA ISRITTO NEGLI
ELENCHI AGRICOLI.”
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo, proposto nei termini di legge, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. Art. 4 Legge 438/1992, e nel CP_1 merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, all'epoca ammessi in attesa delle decisioni della suprema Corte sulle eccepite decadenze, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Risulta dagli atti che parte ricorrente, e per sua stessa affermazione, come esposto in ricorso, avverso il provvedimento di diniego corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per CP_ l'anno 2014, ha proposto ricorso amministrativo in data 24/11/2014, ricevuta n.654117. CP_ La norma richiamata dall' dispone: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a partire dalla data di presentazione della richiesta“.
“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
I termini predetti, sulla scorta di quanto disposto in via interpretativa dall'art. 6 del D.L. n.166/91, vanno intesi come termini di decadenza sostanziale dal diritto.
Sull'individuazione del momento dal quale decorre il termine decadenziale la Suprema Corte di
Cassazione, (Sez. Un., 29 maggio 2009, n.12718) ha affermato il seguente principio: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438) – dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione) individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge
9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Pertanto, in ragione dei summenzionati principi, avendo parte ricorrente proposto ricorso amministrativo in data 24/11/2014, e ricorso giudiziario in data 07/02/2017, ore 11,38, pur se scaricato nel fascicolo telematico in data 08/02/2017, a distanza di oltre 2 anni dal ricorso amministrativo, e pertanto l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
IL Giudice on.
NI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI IA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 460/2017 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]
Meli n° 76 cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/02/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che quale lavoratrice agricola la stessa nell'anno 2013 ha espletato la propria attività alle dipendenze della ditta CONSORZIO P.A.C. PROD. lavorando Parte_2 nell'anno 2013 per 102 giornate lavorative, come si evince dalla documentazione allegata;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_1
2013;
- Che l' provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_1
- Che con comunicazione del 30/06/2014 informava la parte oggi ricorrente che “la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, presentata il 25.03.2014, liquidata il 10/06/2014 è stata RESPINTA per i seguenti motivi: REIEZIONE DOM: NON RISULTA ISRITTO NEGLI
ELENCHI AGRICOLI.”
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo, proposto nei termini di legge, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. Art. 4 Legge 438/1992, e nel CP_1 merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, all'epoca ammessi in attesa delle decisioni della suprema Corte sulle eccepite decadenze, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Risulta dagli atti che parte ricorrente, e per sua stessa affermazione, come esposto in ricorso, avverso il provvedimento di diniego corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per CP_ l'anno 2014, ha proposto ricorso amministrativo in data 24/11/2014, ricevuta n.654117. CP_ La norma richiamata dall' dispone: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a partire dalla data di presentazione della richiesta“.
“Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
I termini predetti, sulla scorta di quanto disposto in via interpretativa dall'art. 6 del D.L. n.166/91, vanno intesi come termini di decadenza sostanziale dal diritto.
Sull'individuazione del momento dal quale decorre il termine decadenziale la Suprema Corte di
Cassazione, (Sez. Un., 29 maggio 2009, n.12718) ha affermato il seguente principio: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438) – dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione) individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge
9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Pertanto, in ragione dei summenzionati principi, avendo parte ricorrente proposto ricorso amministrativo in data 24/11/2014, e ricorso giudiziario in data 07/02/2017, ore 11,38, pur se scaricato nel fascicolo telematico in data 08/02/2017, a distanza di oltre 2 anni dal ricorso amministrativo, e pertanto l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
IL Giudice on.
NI IA