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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C. UDIENZA DEL 6 marzo 2025 il Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2959/24 R.G. e promossa da
Parte 1
(Avv. V. Ponte)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per CP 1 CP_1
sentirla condannare al pagamento della somma di € 3.395,82, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente,
premesso di aver lavorato per la convenuta
dal 4.3.2024 al 26.7.2024, in qualità di
7° livello CCNL pubblicicameriera,
esercizi, part-time 90%, deduceva il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da giugno 2024, dei ratei di 13ma e 14ma
mensilità, dei ratei di ferie, del TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene
dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di
documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la ricorrente ha lavorato per la convenuta dal 4.3.2024 al 26.7.2024, in qualità di cameriera, 7° livello CCNL
pubblici esercizi, part-time 90% (v. doc. 1-
2 fasc. ricorrente).
La lavoratrice lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni maturate da giugno 2024
sino alla cessazione del rapporto, oltre
alle competenze di fine rapporto ed al TFR.
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione prestazione dedottadella mentre la che non si è costituita in convenuta,
giudizio e non ha contestato l'efficacia e
la rilevanza dei fatti posti a base della
pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di-
ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697
C.C.
Anzi, il comportamento processuale delle parti convenute, di rinuncia alla difesa e
di disinteresse per la causa, ha dimostrato
la mancanza di validi motivi che giu-
e, valutatostificassero l'inadempimento unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda richiesta, pari ad €
3.395,82 (di cui euro 265,46 а titolo di differenze sul TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
) si Le spese seguono la soccombenza (
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del definitivamente pronunciando sullalavoro,
causa n. 2959/2024 R.G.
in 1) condanna la Controparte_1
rappresentante pro persona del legale nei confronti di tempore, al pagamento,
della somma di € 3.395,82, Parte 1
oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna la Controparte_1 in
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di
Parte 1 delle spese processuali,
liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre iva, сра e rimborso
spese generali come per legge;
Bergamo, 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini