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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1771/2020 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, in proprio e n.q. di erede del defunto C.F._1 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
18/12/2014), elettivamente domiciliata in Palermo, Corso Calatafimi,
n. 319 presso lo studio dell'Avv. SALVATORE GRECO, con elezione di domicilio anche digitale presso l'Avv. VINCENZA GAZIANO (C.F.:
, che la rappresenta e difende per mandato in at- C.F._2
ti;
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), in proprio e n.q. di erede del defunto sig. C.F._3 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
18/12/2014), elettivamente domiciliata in Palermo, Corso Calatafimi,
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
n. 319 presso lo studio dell'Avv. SALVATORE GRECO, con elezione di domicilio anche digitale presso l'Avv. ANNA MONGIOVÌ GAZIANO (C.F.:
), che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti;
– parte appellante –
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (C.F.: , (C.F.: P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, via V. Villareale, P.IVA_2
n. 6 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
(C.F.: , che la rappresenta e difende ex lege;
P.IVA_3
E
(GIÀ Controparte_2 [...]
, in persona del procuratore speciale (C.F. e P.IVA: CP_3
, con sede legale in Roma, Via Amsterdam, n. 147, elet- P.IVA_4
tivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Vigo, n. 5 presso lo studio dell'Avv. ARMANDO CATANIA (C.F.: ), CodiceFiscale_5
che la rappresenta e difende, per mandato in atti, congiuntamente e di- sgiuntamente, con gli Avv.ti ANTONIO BRIGUGLIO (C.F.:
[...]
) ed EN AC (C.F.: ); C.F._6 CodiceFiscale_7
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
per l'appellante – come in atto di appello;
per le appellate – come nelle rispettive
comparse di costituzione e risposta.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1553/2020, pubblicata il 21.05.2020 e non notificata, rigettò la domanda risarcitoria formula- ta, ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c., da E Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
e di
[...] Controparte_2
(GIÀ ; condannò, per l'effetto, le attrici al pagamento,
[...] CP_3
in solido, delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per ciascuna convenuta.
2. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello
[...]
E , chiedendone l'integrale riforma. Pt_1 Parte_2
3. Si costituiva Controparte_2
(GIÀ , in persona del procuratore speciale (di seguito,
[...] CP_3
per brevità, “ ), la quale eccepiva, in via prelimina- Controparte_2
re, l'inammissibilità dell'avverso appello per carenza dei requisiti pre- scritti all'art. 342 c.p.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; ri- proponeva, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ar- ticolata in primo grado e non esaminata in sentenza in applicazione del principio della ragione più liquida;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello poiché infondato e reiterava le difese svolte in primo gra- do, richiamando l'art. 2050 c.c., applicabile soltanto alle attività perico- lose per l'uso degli strumenti o per le materie prime impiegate, e non anche al loro prodotto, categoria alla quale non sarebbe riconducibile
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quella diretta alla produzione di tabacco, stante la vigenza dell'obbligo di prevenzione non unilaterale. ha inoltre argo- Controparte_2
mentato la non invocabilità dell'art. 2043 c.c., fondandola sulla carenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per il configurarsi della responsabi- lità per colpa plasmata dalla stessa disposizione.
4. Si costituiva in giudizio, altresì, l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, la quale reiterava, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva a proprio carico, sussistente invece in capo alla subentrata all' già quale successo- Controparte_2 CP_3 CP_3
re a titolo universale della stessa e, nel merito, invocava la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 19.06.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
6. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza poiché la ritiene affetta da insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che era già nota, sin dal 1950, presso la comunità scientifica di riferimento la nocività connessa al fumo delle sigarette e che tale dato venne acquisito in maniera pacifica anche dalla collettività nel ventennio successivo, quindi già a partire dal 1970, stante la carenza di elementi utili dai quali poter inferire tali
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affermazioni, con la conseguenza che alcuna consapevolezza poteva pertanto individuarsi in capo alla collettività, tanto più nell'ambito del- la popolazione meno scolarizzata e dotata di limitata capacità critica, alla cui categoria apparteneva pure il de cuius.
7. Con il secondo motivo di appello, parte appellante grava la sen- tenza in punto di applicazione dell'art. 1227, co. I, c.c., poiché ritiene che il Tribunale abbia errato nel ricondurre, sotto il profilo eziologico,
l'evento morte alla sola libera scelta del defunto padre, considerato che non solo non ha tenuto conto del fatto che soltanto a partire dalla legge n. 428/1990 è stato imposto di apporre sui pacchetti di sigarette le cc.dd. “healt warnings” in modo da segnalare alla collettività i rischi connessi al fumo, fino a quel momento sconosciuti ma ha anche oblite- rato il totale stato di dipendenza nel quale versava il de cuius.
8. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il consumo delle siga- rette protratto per oltre quarant'anni, dal 1950 al 1991, momento di approvazione della legge sulle healt warnings, e il carcinoma polmona- re metastatico che ha colpito il de cuius e ciò motivando sulla carenza, nell'anno 1991, di cellule tumorali nell'organismo del . Rilevano Pt_1
le appellanti che, nonostante nel 1991 non fossero state clinicamente riscontrate cellule tumorali, non può escludersi la presenza di modifi- cazioni evolute poi nella malattia neoplastica, manifestatasi soltanto successivamente, nell'anno 2013.
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❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
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9. L'appello proposto da E è Parte_1 Parte_2
infondato e, pertanto, merita di essere integralmente rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
10. Appare opportuno premettere che la vicenda per cui è causa origina dal decesso, avvenuto in data 18/12/2014, del de cuius padre delle appellanti, evento che le stesse ascrivono alla condotta omissiva colposa delle appellate, nei confronti delle quali invocano una pronun- cia di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, comunque, dell'art. 2043 c.c., sul presupposto che queste ultime abbiano omesso di informare i consumatori circa i rischi connessi al fumo delle sigarette e ciò in epoca anteriore all'introduzione, operata con legge n. 428/1990, dell'obbligo di appor- re sui singoli pacchetti i cc.dd. health warnings.
XXXX
11. Tanto premesso, deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da
[...]
L'appellata ha, infatti, prospettato che legittimo contrad- CP_2
dittore sarebbe da individuare nell' e quindi nell CP_1 [...]
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, poiché in realtà la stessa era subentrata, quale avente causa, alla la quale, a sua volta, derivava dalla trasforma- CP_3
zione in società per azioni dell'ente pubblico economico istituito, CP_3
secondo lo schema della successione a titolo particolare, con d.lgs. n.
283/1998 e al quale erano state assegnate le sole attività di produzio- ne e commercializzazione in materia di tabacchi prima facenti capo
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all' CP_1
12. L'eccezione è fondata.
13. Occorre richiamare, in proposito, quanto chiarito dai giudici di legittimità, i quali hanno spiegato che “[…] secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), la sopravvenuta istituzione, nel corso del processo, dell'Ente CH LI (d.lgs. 9 luglio 1998, n.
283), investito del compito di svolgere le attività produttive e commer- ciali in precedenza riservate all'Amministrazione autonoma dei Mono- poli di Stato, e divenuto titolare dei rapporti attivi e passivi già di spet- tanza di detta Amministrazione, dà luogo ad un fenomeno successorio inquadrabile, sotto il profilo processuale, nell'art. 111 cod. proc. civ., at- teso che quest'ultima Amministrazione non è stata soppressa (a seguito del citato d.lgs.), e conserva pertanto la qualità di parte nei giudizi pen- denti (Sez. U, Sentenza n. 7945 del 21/05/2003, Rv. 563364 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 11757 del 19/05/2006, Rv. 590826 - 01); […] dall'argomen- tazione così prospettata deriva la conseguente esclusione della realizza- zione, a seguito dell'istituzione dell'Ente CH LI, di una fatti- specie di successione a titolo universale in favore di quest'ultimo (ossia nella totalità dei rapporti già facenti capo all'Amministrazione autono- ma dei i Stato), essendo detta Amministrazione rimasta in vi- CP_1
ta pure a seguito della ridetta istituzione dell'Ente CH LI;
[…] peraltro, la regolamentazione dei rapporti tra l'ente dante causa (
[...]
) e quello avente causa Controparte_4
(Ente CH LI) è affidata all'art. 3 del citato d.lgs. n. 283/98,
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secondo cui "L'Ente (CH LI) è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" (comma 1), con attribuzione, all'Ente CH LI, di "un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore conta- bile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1" (comma 2); […] la circostanza che il fondo di dotazione
(che stabilisce la consistenza, per legge, del patrimonio del soggetto di nuova costituzione) sia legato a un procedimento di determinazione contabile definito dal "saldo positivo netto fra il valore contabile dell'in- sieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma
1", lascia intendere come, al momento dell'approvazione di detta legge,
l'entità di detto fondo di dotazione debba ritenersi già determinato (o comunque determinabile) in relazione all'entità contabile dei rapporti attivi e passivi attribuiti all'ente avente causa, non potendo dipendere, la consistenza di tale fondo, dal ricorso di eventuali rivendicazioni risarci- torie postume […], come tali economicamente non valutabili e poten- zialmente suscettibili, ove ricomprese nella massa trasferita come ele- menti passivi, di pregiudicare l'integrità del predetto fondo di dotazione
e, conseguentemente, lo stesso funzionamento dell'ente pubblico di nuo- va costituzione;
[…] ciò posto, deve ritenersi che, per effetto del meccani- smo successorio regolato dal d.lgs. n. 283/98, le richieste di natura risar- citorie riferite a fatti lesivi commessi anteriormente all'istituzione dell'Ente CH LI, non ancora proposte (e/o oggettivamente non ancora definibili in termini economici) all'epoca di detta istituzione,
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non possono ritenersi ricomprese tra i rapporti passivi trasmessi dall'Amministrazione autonoma dei di Stato all'Ente CH CP_1
LI ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 283/98, dovendo conse- guentemente ritenersi che l'Amministrazione autonoma Controparte_4
sia rimasta titolare, dal lato passivo, del rapporto de quo determi-
[...]
nato dalla richiesta risarcitoria avanzata nel presente giudizio riferito a fatti lesivi commessi anteriormente all'istituzione dell'Ente CH Ita- liani” (cfr., negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 5828).
14. Alla stregua del principio appena declinato, considerato che la domanda risarcitoria afferisce a un preteso illecito realizzato in epoca precedente all'istituzione di l'eccezione di carenza CP_2 CP_2
di legittimazione passiva formulata da quest'ultima è accolta e, per l'effetto, è invece da rigettare, per le medesime ragioni, l'eccezione op- posta dall' l'unico legitti- Controparte_1
mo contraddittore.
XXXX
15. Deve adesso passarsi all'esame, sempre in via preliminare, delle eccezioni formulate dalle appellate ai sensi degli artt. 342 e 348-bis
c.p.c., che, poiché infondate, sono entrambe da disattendere.
16. Lamentano, in particolare, che parte appellante abbia articolato il proprio atto di citazione in appello senza la puntuale osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 342 c.p.c. e che, comunque, l'avverso appello sia privo della ragionevole probabilità di trovare accoglimento, e ciò ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
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17. Del tutto priva di pregio appare, innanzi tutto, la prospettazione secondo cui l'appello sarebbe da dichiarare inammissibile per viola- zione della disposizione di cui all'art 342 c.p.c. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'im- pugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diver- sità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
18. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione"
(Cass. n. 2143/15).
19. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare anche il
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rigetto dell'ulteriore eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati da parte appellante (cfr. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
XXXXX
20. Passando al vaglio delle censure mosse da Parte_4
, con il primo motivo di gravame esse lamentano
[...]
che la sentenza sia affetta da insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che era già nota, sin dal 1950, presso la comunità scientifica di riferimento la nocività connessa al fumo delle sigarette e che tale dato venne acquisito in maniera pacifica anche dal- la collettività nel ventennio successivo, quindi già a partire dal 1970.
Non solo, infatti, in sentenza non si dà conto degli elementi dai quali inferire tali affermazioni, ma la stessa C.T.U., alla quale il Tribunale ha aderito, non menziona studi condotti in Italia prima degli anni '90, se non quelli effettuati da due scienziati statunitensi e pubblicati, peraltro oltreoceano, in una rivista scientifica. Alcuna consapevolezza poteva, pertanto, individuarsi in capo alla collettività, tanto più nell'ambito della popolazione meno scolarizzata e dotata di limitata capacità criti- ca, alla quale ascrivere il padre delle appellanti.
21. Poiché connessi sotto il profilo logico-giuridico, il secondo e il terzo motivo di gravame si prestano a essere esaminati congiuntamen- te.
22. In particolare, con il secondo motivo di appello, le gra- Pt_1
vano la sentenza in punto di applicazione dell'art. 1227, co. I, c.c., poi-
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ché ritengono che il Tribunale abbia errato nel ricondurre, sotto il pro- filo eziologico, l'evento morte alla sola libera scelta del defunto padre.
Il giudice di primo grado non solo, infatti, avrebbe omesso di conside- rare che soltanto a partire dal 1991, quando sui pacchetti di sigarette è stato imposto, con legge n. 428/1990, di indicare le “healt warnings” in modo da segnalare i rischi connessi al fumo, le criticità sottese al con- sumo delle sigarette furono diffuse presso la collettività, fino a quel momento del tutto ignara, ma il giudice avrebbe anche obliterato il to- tale stato di dipendenza nel quale versava il de cuius, circostanza che gli ha di fatto impedito di smettere di fumare, come comprovato dal vano tentativo esperito nel 2005. In altri termini, osservano le appel- lanti che il maggior numero di anni di fumo di sigarette renderebbe la dipendenza tale da importare l'impossibilità di invocare l'ordinaria di- ligenza da parte del padre, e quindi non invocabile l'art. 1227, co. I, c.c.
23. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sen- tenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il consumo delle sigarette protratto per oltre quarant'anni, dal 1950 al 1991, momento di approvazione della legge sulle healt warnings, e il carcinoma polmo- nare metastatico che ha colpito il de cuius. Ad avviso delle appellanti, avrebbe errato il giudice (e, ancor prima, il C.T.U., alle cui risultanze il primo ha prestato adesione) nel ritenere che il nesso eziologico non potesse avvincere la condotta di fumo relativa alla finestra temporale tra il 1991 e il 2005, poiché non ha tenuto conto che, come dimostrato dalla comunità scientifica di riferimento, quanto più si consuma il fu- mo tanto più si è esposti al rischio di insorgenza di tumori polmonari e
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che, comunque, la cancerogenesi si articola in più fasi, l'ultima delle quali si configura con la neoplasia. Ne consegue che, benché nel 1991 non vi fossero cellule tumorali, non può escludersi la presenza di mo- dificazioni cellulari evolute poi nella malattia neoplastica, manifestata- si soltanto successivamente, appunto nel 2013.
24. Tutti i motivi di appello sono infondati.
25. Giova richiamare, sul punto, quanto accertato con metodo rigo- roso e immune da censure, che il collegio reputa quindi di condividere, dall'incaricato consulente tecnico d'ufficio, il quale, nell'elaborato tra- sfuso negli atti del primo grado, ha affermato che “[…] è possibile asse- rire che la comunità scientifica sapeva del rischio cancerogeno del fumo di sigaretta a partire dai primi anni del 1950” (cfr. pag. 24 della C.T.U., a firma del Dott. , espletata in primo grado). Persona_2
26. Sennonché, seppur corretta sia l'affermazione per la quale sin dagli anni '70 la nocività del fumo fosse ben nota alla collettività, tutta- via, tale dato merita di essere meglio precisato in ordine al caso in esame, nel quale il ancorché iniziasse a fumare ad un'età preco- Pt_1
ce, già negli anni '50, continuò a mantenere tale condotta anche negli anni successivi al 1990.
27. Tale constatazione è in linea con quanto osservato dalla Supre- ma Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che “Anche senza conside- rare che solo nel 1975 (con la L. n. 584/1975) è stato introdotto in CP_2
il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubbli- co, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a deter-
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minati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pub- blici;
e che il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risale alla L. n. 52/1983, mentre il divieto di pubblicità televisiva -anche indiretta- delle sigarette è stato posto dal
D.M. n. 425/1991, va sottolineato che la prima concreta misura di dis- suasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scienti- fica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla L. n.
428/1990, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.Lgs. n.
184/2003, cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo. […] L'asimmetria informativa in Italia
è stata -come detto- colmata normativamente solo con l'emanazione del- la L. n. 428 del 1990, persistendo peraltro in capo all'esercente un'attivi- tà come nella specie pericolosa, al fine di andare esente da responsabili- tà, l'obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno (es., l'adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione;
la produzione di si- garette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene;
l'informazione sui rischi del fumo). Va al riguardo osserva- to che invero già anteriormente all'emanazione della richiamata legge vi fosse invero tenuta alla stregua della diligenza qualificata e della buona fede o correttezza (v. Cass. 28/4/2022, n. 13342; Cass. 6/5/2020,
n. 8494; Cass., 29/5/2018, n. 13362; Cass. 20/8/2015, n. 16990) cui avrebbe dovuto improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (v. Cass. 2/4/2021, n. 9200; Cass. 15/2/2007, n.
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
3462).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2025, n.13844).
28. Inoltre, ai fini della ricostruzione del nesso causale tra tale con- dotta, protrattasi ben oltre l'introduzione della normativa di settore volta a rendere edotti i fumatori del correlati rischi, e l'insorgenza del- la neoplasia polmonare all'origine del decesso, per il cui danno agisco- no le congiunte, è bene richiamare la ricostruzione prospettata da anni dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “il nesso causale è ele- mento costitutivo dell'illecito (anche contrattuale), e rientra tra i compi- ti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta è censurabile in sede di legittimità laddove operata in violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1127, 1 comma, cod. civ. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adotta- to criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fat- to, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cass. 7/12/2005, n. 26997; Cass. 24/5/2017, n. 13096;
Cass. 8/4/2020, n. 7760)”. Hanno anche precisato che “l'individuazione del fatto interruttivo del nesso causale non è esclusivamente "quello dell'atipicità ed eccezionalità della serie causale sopravvenuta", aderen- do all'idea che la condotta del danneggiato possa rilevare causalmente anche quando sia oggettivamente colposa. Ciò perché in relazione causa- le con l'evento di danno (alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 cod. pen.) si pone non soltanto il caso fortuito (che deve avere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità) ma anche il fatto dello stesso danneggiato” e che “Riguardo alla condotta del danneggiato, […] non è
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richiesto che essa sia "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabi- le", ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come "oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza" (v. Cass.
1/2/2018, n. 2483). Detta inosservanza si concretizza "non solo in ipote- si di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridi- co, ma anche di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, la quale può sostanziarsi in un com- portamento, coevo o successivo al fatto illecito ovvero ad esso antece- dente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, ed estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto e anche di- rettamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, ovverossia gioca- re ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimen- to stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concau- sa delle relative condotte illecite" (Cass. 7/01/2025, n. 258; Cass.
15/3/2006, n. 5677; Cass., Sez. un., 21/11/2011, n. 24406). Né può tra- scurarsi il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., fonte di una pretesa nei rapporti della vita di relazione all'adozione di un comportamento volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio
(ex multis cfr. Cass. 24/01/2024, n. 2376). […] Sempre in termini genera- li va ribadito che la riconducibilità dell'evento dannoso ad una delle se- rie causali astrattamente idonea a cagionarlo non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della suddetta serie causale non si
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sarebbe verificato il danno), bensì è giuridicamente ricondotta al princi- pio di cui all'art. 41 cod. pen., atteso che il comportamento della vittima si pone in termini di causa sopravvenuta che esclude il rapporto di cau- salità quando è stato da solo sufficiente a determinare l'evento (art. 41,2 comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo delle cause preesi- stenti a mera occasione del danno, e si pone in relazione causale con l'e- vento di danno non interrompendolo bensì più correttamente degradan- do al rango di mera occasione le cause preesistenti e deprivandole della loro efficienza in punto di causalità materiale, ma senza cancellarne l'ef- ficienza naturalistica. […] Orbene, l'attività di produzione e commercia- lizzazione di derivati del tabacco è certamente, dal punto di vista natu- ralistico, causa del danno, ma può non esserlo laddove la condotta og- gettivamente colposa della vittima assuma il ruolo di causa sopravvenu- ta dotata di efficienza causale esclusiva, neutralizzante l'apporto eziolo- gico dell'attività dell'esercente, degradato al ruolo di mera occasione dell'evento dannoso. […] Questa Corte ha d'altro canto già avuto modo di porre in rilievo che "ove l'attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore, è ov- vio che, se quell'attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rile- vante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo"; altresì precisando che ove l'attività abbia ad oggetto la realizzazione di un prodotto desti- nato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di "pe- ricolosità" può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal
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punto che esso sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consu- mo" (così Cass. 17/12/2009, n. 26516)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
23/05/2025, n.13844).
29. Tanto premesso in punto di inquadramento giuridico, occorre, anche in proposito, richiamare quanto accertato dal consulente tecnico incaricato in primo grado, il quale ha chiarito, sotto il profilo del nesso di causalità, che “Assai più arduo, invero, risulta rispondere al secondo dei quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, ovvero se tale nesso si possa mantenere con specifico riferimento all'assunzione delle sostanze tossi- che contenute nelle sigarette prima del 1991, ovvero oltre 20 anni prima dell'avvenuta scoperta della neoplasia. La difficoltà, nello specifico, è da- ta dal fatto che nel caso che ci riguarda, il soggetto ha comunque conti- nuato a fumare, secondo i dati in nostro possesso, per altri 14 anni al- meno (fino al 2005), il che non può che rendere “generica” ogni valuta- zione fatta. E' chiaro che le mutazioni genomiche di cui si è parlato sono diretta conseguenza dell'azione della singola sigaretta, e che queste, proprio perché mutazioni genomiche, possono manifestarsi nel tempo, in modo del tutto imprevisto;
è quasi banale, tuttavia, affermare che fuma- re una sola sigaretta nella propria vita determina un rischio relativo de- cisamente inferiore al fumarne 1 milione, come riportato in atto di cita- zione. E' analogamente banale affermare che alla data del 1991 certa- mente le mutazioni genomiche potenzialmente indotte dal fumo non avevano ancora portato all'insorgere di una cellula neoplastica franca, che, qualora fosse stata presente, avrebbe portato all'evidenza clinica di
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una neoplasia certamente in un'epoca ben più precoce del 2013. Quindi se anche ipoteticamente può asserirsi che il rischio di sviluppo di tumore polmonare si possa mantenere nel corso della vita di un soggetto che per circa 30 anni ha fumato più di un pacchetto al giorno, e che in seguito ha smesso 20 anni prima della diagnosi di neoplasia, non può chiaramente dimenticarsi che nel caso in esame il soggetto ha continuato a fumare per altri 15 anni circa dopo il 1991, incrementando, in tal senso, il ri- schio relativo di cui sopra” (cfr. pagg. 20- 21 della C.T.U.).
30. Proprio sulla scorta del richiamato accertamento condotto in seno alla C.T.U., il Tribunale ha ritenuto, in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, che nella specie la responsabilità in or- dine all'insorgenza del tumore polmonare del de cuius fosse da ascri- vere alla scelta libera e consapevole dello stesso, che già dal 1991, epo- ca in cui non vi erano ancora in atto cellule tumorali, aveva appreso della nocività del fumo e, tuttavia, continuò in tale pratica pericolosa, così assumendosi il relativo rischio. La libertà e consapevolezza della scelta di continuare a fumare possono, in maniera agevole, desumersi anche dall'essere riuscito il padre delle appellanti a smettere di fumare nell'anno 2005, con conseguente infondatezza della tesi della dipen- denza dalla nicotina che sarebbe stata tale da neutralizzare le sue fa- coltà volitive e cognitive, e di avere però ripreso a fumare nonostante le informazioni diffuse sui pacchetti di sigarette, pertanto accettando consapevolmente il correlato rischio.
31. Giova, peraltro, soggiungere che il tumore polmonare è insorto soltanto nel 2013, dopo quindi molti anni dall'introduzione delle av-
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vertenze sui pacchetti di sigarette, e non vi sono emergenze mediche, come accertato dal consulente tecnico, che facciano propendere nel senso che la neoplasia fosse già in atto sin dal 1991. Si è, infatti, al co- spetto di una difesa svolta dalle appellanti rimasta indimostrata, atteso che le stesse hanno omesso di fornire elementi utili a comprovare che sin dal 1991 vi fossero pregresse malformazioni o modificazioni delle cellule a causa del fumo che preludessero al sorgere, peraltro dopo più di trent'anni, della malattia tumorale.
32. Alla stregua delle superiori considerazioni, del tutto corretta- mente ha il Tribunale escluso il nesso causale tra il consumo di sigaret- te fin dal 1991 e il carcinoma polmonare e ricondotto quest'ultimo alla scelta libera e consapevole del de cuius. Ne consegue che l'appello è in- tegralmente da rigettare e l'impugnata sentenza, corretta sotto il profi- lo logico-giuridico, è, pertanto, confermata.
***
33. In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante de- ve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
34. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, accoglie, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Controparte_2
(GIÀ , in persona del legale rappresentante pro tempo-
[...] CP_3
re; rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza n. 1553/2020 emessa dal Tribunale di Palermo
[...]
il 21.05.2020, che conferma integralmente;
condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 5.643,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, per ciascuna parte appellata;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 15.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1771/2020 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, in proprio e n.q. di erede del defunto C.F._1 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
18/12/2014), elettivamente domiciliata in Palermo, Corso Calatafimi,
n. 319 presso lo studio dell'Avv. SALVATORE GRECO, con elezione di domicilio anche digitale presso l'Avv. VINCENZA GAZIANO (C.F.:
, che la rappresenta e difende per mandato in at- C.F._2
ti;
E
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), in proprio e n.q. di erede del defunto sig. C.F._3 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
18/12/2014), elettivamente domiciliata in Palermo, Corso Calatafimi,
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
n. 319 presso lo studio dell'Avv. SALVATORE GRECO, con elezione di domicilio anche digitale presso l'Avv. ANNA MONGIOVÌ GAZIANO (C.F.:
), che la rappresenta e difende per mandato in C.F._4
atti;
– parte appellante –
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (C.F.: , (C.F.: P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, via V. Villareale, P.IVA_2
n. 6 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
(C.F.: , che la rappresenta e difende ex lege;
P.IVA_3
E
(GIÀ Controparte_2 [...]
, in persona del procuratore speciale (C.F. e P.IVA: CP_3
, con sede legale in Roma, Via Amsterdam, n. 147, elet- P.IVA_4
tivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Vigo, n. 5 presso lo studio dell'Avv. ARMANDO CATANIA (C.F.: ), CodiceFiscale_5
che la rappresenta e difende, per mandato in atti, congiuntamente e di- sgiuntamente, con gli Avv.ti ANTONIO BRIGUGLIO (C.F.:
[...]
) ed EN AC (C.F.: ); C.F._6 CodiceFiscale_7
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
per l'appellante – come in atto di appello;
per le appellate – come nelle rispettive
comparse di costituzione e risposta.
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1553/2020, pubblicata il 21.05.2020 e non notificata, rigettò la domanda risarcitoria formula- ta, ai sensi degli artt. 2050 e 2043 c.c., da E Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
e di
[...] Controparte_2
(GIÀ ; condannò, per l'effetto, le attrici al pagamento,
[...] CP_3
in solido, delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di €
5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per ciascuna convenuta.
2. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello
[...]
E , chiedendone l'integrale riforma. Pt_1 Parte_2
3. Si costituiva Controparte_2
(GIÀ , in persona del procuratore speciale (di seguito,
[...] CP_3
per brevità, “ ), la quale eccepiva, in via prelimina- Controparte_2
re, l'inammissibilità dell'avverso appello per carenza dei requisiti pre- scritti all'art. 342 c.p.c. e, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; ri- proponeva, inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ar- ticolata in primo grado e non esaminata in sentenza in applicazione del principio della ragione più liquida;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello poiché infondato e reiterava le difese svolte in primo gra- do, richiamando l'art. 2050 c.c., applicabile soltanto alle attività perico- lose per l'uso degli strumenti o per le materie prime impiegate, e non anche al loro prodotto, categoria alla quale non sarebbe riconducibile
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
quella diretta alla produzione di tabacco, stante la vigenza dell'obbligo di prevenzione non unilaterale. ha inoltre argo- Controparte_2
mentato la non invocabilità dell'art. 2043 c.c., fondandola sulla carenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per il configurarsi della responsabi- lità per colpa plasmata dalla stessa disposizione.
4. Si costituiva in giudizio, altresì, l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, la quale reiterava, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva a proprio carico, sussistente invece in capo alla subentrata all' già quale successo- Controparte_2 CP_3 CP_3
re a titolo universale della stessa e, nel merito, invocava la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
5. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 19.06.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
6. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza poiché la ritiene affetta da insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che era già nota, sin dal 1950, presso la comunità scientifica di riferimento la nocività connessa al fumo delle sigarette e che tale dato venne acquisito in maniera pacifica anche dalla collettività nel ventennio successivo, quindi già a partire dal 1970, stante la carenza di elementi utili dai quali poter inferire tali
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
affermazioni, con la conseguenza che alcuna consapevolezza poteva pertanto individuarsi in capo alla collettività, tanto più nell'ambito del- la popolazione meno scolarizzata e dotata di limitata capacità critica, alla cui categoria apparteneva pure il de cuius.
7. Con il secondo motivo di appello, parte appellante grava la sen- tenza in punto di applicazione dell'art. 1227, co. I, c.c., poiché ritiene che il Tribunale abbia errato nel ricondurre, sotto il profilo eziologico,
l'evento morte alla sola libera scelta del defunto padre, considerato che non solo non ha tenuto conto del fatto che soltanto a partire dalla legge n. 428/1990 è stato imposto di apporre sui pacchetti di sigarette le cc.dd. “healt warnings” in modo da segnalare alla collettività i rischi connessi al fumo, fino a quel momento sconosciuti ma ha anche oblite- rato il totale stato di dipendenza nel quale versava il de cuius.
8. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il consumo delle siga- rette protratto per oltre quarant'anni, dal 1950 al 1991, momento di approvazione della legge sulle healt warnings, e il carcinoma polmona- re metastatico che ha colpito il de cuius e ciò motivando sulla carenza, nell'anno 1991, di cellule tumorali nell'organismo del . Rilevano Pt_1
le appellanti che, nonostante nel 1991 non fossero state clinicamente riscontrate cellule tumorali, non può escludersi la presenza di modifi- cazioni evolute poi nella malattia neoplastica, manifestatasi soltanto successivamente, nell'anno 2013.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
9. L'appello proposto da E è Parte_1 Parte_2
infondato e, pertanto, merita di essere integralmente rigettato con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
10. Appare opportuno premettere che la vicenda per cui è causa origina dal decesso, avvenuto in data 18/12/2014, del de cuius padre delle appellanti, evento che le stesse ascrivono alla condotta omissiva colposa delle appellate, nei confronti delle quali invocano una pronun- cia di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, comunque, dell'art. 2043 c.c., sul presupposto che queste ultime abbiano omesso di informare i consumatori circa i rischi connessi al fumo delle sigarette e ciò in epoca anteriore all'introduzione, operata con legge n. 428/1990, dell'obbligo di appor- re sui singoli pacchetti i cc.dd. health warnings.
XXXX
11. Tanto premesso, deve, in via preliminare, esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da
[...]
L'appellata ha, infatti, prospettato che legittimo contrad- CP_2
dittore sarebbe da individuare nell' e quindi nell CP_1 [...]
in persona del legale rappresentan- Controparte_1
te pro tempore, poiché in realtà la stessa era subentrata, quale avente causa, alla la quale, a sua volta, derivava dalla trasforma- CP_3
zione in società per azioni dell'ente pubblico economico istituito, CP_3
secondo lo schema della successione a titolo particolare, con d.lgs. n.
283/1998 e al quale erano state assegnate le sole attività di produzio- ne e commercializzazione in materia di tabacchi prima facenti capo
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
all' CP_1
12. L'eccezione è fondata.
13. Occorre richiamare, in proposito, quanto chiarito dai giudici di legittimità, i quali hanno spiegato che “[…] secondo l'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), la sopravvenuta istituzione, nel corso del processo, dell'Ente CH LI (d.lgs. 9 luglio 1998, n.
283), investito del compito di svolgere le attività produttive e commer- ciali in precedenza riservate all'Amministrazione autonoma dei Mono- poli di Stato, e divenuto titolare dei rapporti attivi e passivi già di spet- tanza di detta Amministrazione, dà luogo ad un fenomeno successorio inquadrabile, sotto il profilo processuale, nell'art. 111 cod. proc. civ., at- teso che quest'ultima Amministrazione non è stata soppressa (a seguito del citato d.lgs.), e conserva pertanto la qualità di parte nei giudizi pen- denti (Sez. U, Sentenza n. 7945 del 21/05/2003, Rv. 563364 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 11757 del 19/05/2006, Rv. 590826 - 01); […] dall'argomen- tazione così prospettata deriva la conseguente esclusione della realizza- zione, a seguito dell'istituzione dell'Ente CH LI, di una fatti- specie di successione a titolo universale in favore di quest'ultimo (ossia nella totalità dei rapporti già facenti capo all'Amministrazione autono- ma dei i Stato), essendo detta Amministrazione rimasta in vi- CP_1
ta pure a seguito della ridetta istituzione dell'Ente CH LI;
[…] peraltro, la regolamentazione dei rapporti tra l'ente dante causa (
[...]
) e quello avente causa Controparte_4
(Ente CH LI) è affidata all'art. 3 del citato d.lgs. n. 283/98,
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
secondo cui "L'Ente (CH LI) è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" (comma 1), con attribuzione, all'Ente CH LI, di "un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore conta- bile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1" (comma 2); […] la circostanza che il fondo di dotazione
(che stabilisce la consistenza, per legge, del patrimonio del soggetto di nuova costituzione) sia legato a un procedimento di determinazione contabile definito dal "saldo positivo netto fra il valore contabile dell'in- sieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma
1", lascia intendere come, al momento dell'approvazione di detta legge,
l'entità di detto fondo di dotazione debba ritenersi già determinato (o comunque determinabile) in relazione all'entità contabile dei rapporti attivi e passivi attribuiti all'ente avente causa, non potendo dipendere, la consistenza di tale fondo, dal ricorso di eventuali rivendicazioni risarci- torie postume […], come tali economicamente non valutabili e poten- zialmente suscettibili, ove ricomprese nella massa trasferita come ele- menti passivi, di pregiudicare l'integrità del predetto fondo di dotazione
e, conseguentemente, lo stesso funzionamento dell'ente pubblico di nuo- va costituzione;
[…] ciò posto, deve ritenersi che, per effetto del meccani- smo successorio regolato dal d.lgs. n. 283/98, le richieste di natura risar- citorie riferite a fatti lesivi commessi anteriormente all'istituzione dell'Ente CH LI, non ancora proposte (e/o oggettivamente non ancora definibili in termini economici) all'epoca di detta istituzione,
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1771/2020
non possono ritenersi ricomprese tra i rapporti passivi trasmessi dall'Amministrazione autonoma dei di Stato all'Ente CH CP_1
LI ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 283/98, dovendo conse- guentemente ritenersi che l'Amministrazione autonoma Controparte_4
sia rimasta titolare, dal lato passivo, del rapporto de quo determi-
[...]
nato dalla richiesta risarcitoria avanzata nel presente giudizio riferito a fatti lesivi commessi anteriormente all'istituzione dell'Ente CH Ita- liani” (cfr., negli esposti termini, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 5828).
14. Alla stregua del principio appena declinato, considerato che la domanda risarcitoria afferisce a un preteso illecito realizzato in epoca precedente all'istituzione di l'eccezione di carenza CP_2 CP_2
di legittimazione passiva formulata da quest'ultima è accolta e, per l'effetto, è invece da rigettare, per le medesime ragioni, l'eccezione op- posta dall' l'unico legitti- Controparte_1
mo contraddittore.
XXXX
15. Deve adesso passarsi all'esame, sempre in via preliminare, delle eccezioni formulate dalle appellate ai sensi degli artt. 342 e 348-bis
c.p.c., che, poiché infondate, sono entrambe da disattendere.
16. Lamentano, in particolare, che parte appellante abbia articolato il proprio atto di citazione in appello senza la puntuale osservanza dei requisiti stabiliti all'art. 342 c.p.c. e che, comunque, l'avverso appello sia privo della ragionevole probabilità di trovare accoglimento, e ciò ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
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17. Del tutto priva di pregio appare, innanzi tutto, la prospettazione secondo cui l'appello sarebbe da dichiarare inammissibile per viola- zione della disposizione di cui all'art 342 c.p.c. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità,
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'im- pugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara indivi- duazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diver- sità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
18. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramen- te individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomen- tazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione"
(Cass. n. 2143/15).
19. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare anche il
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rigetto dell'ulteriore eccezione, sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati da parte appellante (cfr. Cassazione civile sez. un.,
21/03/2017, n.7155).
XXXXX
20. Passando al vaglio delle censure mosse da Parte_4
, con il primo motivo di gravame esse lamentano
[...]
che la sentenza sia affetta da insufficiente motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato che era già nota, sin dal 1950, presso la comunità scientifica di riferimento la nocività connessa al fumo delle sigarette e che tale dato venne acquisito in maniera pacifica anche dal- la collettività nel ventennio successivo, quindi già a partire dal 1970.
Non solo, infatti, in sentenza non si dà conto degli elementi dai quali inferire tali affermazioni, ma la stessa C.T.U., alla quale il Tribunale ha aderito, non menziona studi condotti in Italia prima degli anni '90, se non quelli effettuati da due scienziati statunitensi e pubblicati, peraltro oltreoceano, in una rivista scientifica. Alcuna consapevolezza poteva, pertanto, individuarsi in capo alla collettività, tanto più nell'ambito della popolazione meno scolarizzata e dotata di limitata capacità criti- ca, alla quale ascrivere il padre delle appellanti.
21. Poiché connessi sotto il profilo logico-giuridico, il secondo e il terzo motivo di gravame si prestano a essere esaminati congiuntamen- te.
22. In particolare, con il secondo motivo di appello, le gra- Pt_1
vano la sentenza in punto di applicazione dell'art. 1227, co. I, c.c., poi-
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ché ritengono che il Tribunale abbia errato nel ricondurre, sotto il pro- filo eziologico, l'evento morte alla sola libera scelta del defunto padre.
Il giudice di primo grado non solo, infatti, avrebbe omesso di conside- rare che soltanto a partire dal 1991, quando sui pacchetti di sigarette è stato imposto, con legge n. 428/1990, di indicare le “healt warnings” in modo da segnalare i rischi connessi al fumo, le criticità sottese al con- sumo delle sigarette furono diffuse presso la collettività, fino a quel momento del tutto ignara, ma il giudice avrebbe anche obliterato il to- tale stato di dipendenza nel quale versava il de cuius, circostanza che gli ha di fatto impedito di smettere di fumare, come comprovato dal vano tentativo esperito nel 2005. In altri termini, osservano le appel- lanti che il maggior numero di anni di fumo di sigarette renderebbe la dipendenza tale da importare l'impossibilità di invocare l'ordinaria di- ligenza da parte del padre, e quindi non invocabile l'art. 1227, co. I, c.c.
23. Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la sen- tenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra il consumo delle sigarette protratto per oltre quarant'anni, dal 1950 al 1991, momento di approvazione della legge sulle healt warnings, e il carcinoma polmo- nare metastatico che ha colpito il de cuius. Ad avviso delle appellanti, avrebbe errato il giudice (e, ancor prima, il C.T.U., alle cui risultanze il primo ha prestato adesione) nel ritenere che il nesso eziologico non potesse avvincere la condotta di fumo relativa alla finestra temporale tra il 1991 e il 2005, poiché non ha tenuto conto che, come dimostrato dalla comunità scientifica di riferimento, quanto più si consuma il fu- mo tanto più si è esposti al rischio di insorgenza di tumori polmonari e
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che, comunque, la cancerogenesi si articola in più fasi, l'ultima delle quali si configura con la neoplasia. Ne consegue che, benché nel 1991 non vi fossero cellule tumorali, non può escludersi la presenza di mo- dificazioni cellulari evolute poi nella malattia neoplastica, manifestata- si soltanto successivamente, appunto nel 2013.
24. Tutti i motivi di appello sono infondati.
25. Giova richiamare, sul punto, quanto accertato con metodo rigo- roso e immune da censure, che il collegio reputa quindi di condividere, dall'incaricato consulente tecnico d'ufficio, il quale, nell'elaborato tra- sfuso negli atti del primo grado, ha affermato che “[…] è possibile asse- rire che la comunità scientifica sapeva del rischio cancerogeno del fumo di sigaretta a partire dai primi anni del 1950” (cfr. pag. 24 della C.T.U., a firma del Dott. , espletata in primo grado). Persona_2
26. Sennonché, seppur corretta sia l'affermazione per la quale sin dagli anni '70 la nocività del fumo fosse ben nota alla collettività, tutta- via, tale dato merita di essere meglio precisato in ordine al caso in esame, nel quale il ancorché iniziasse a fumare ad un'età preco- Pt_1
ce, già negli anni '50, continuò a mantenere tale condotta anche negli anni successivi al 1990.
27. Tale constatazione è in linea con quanto osservato dalla Supre- ma Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che “Anche senza conside- rare che solo nel 1975 (con la L. n. 584/1975) è stato introdotto in CP_2
il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubbli- co, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a deter-
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minati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pub- blici;
e che il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risale alla L. n. 52/1983, mentre il divieto di pubblicità televisiva -anche indiretta- delle sigarette è stato posto dal
D.M. n. 425/1991, va sottolineato che la prima concreta misura di dis- suasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scienti- fica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla L. n.
428/1990, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.Lgs. n.
184/2003, cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo. […] L'asimmetria informativa in Italia
è stata -come detto- colmata normativamente solo con l'emanazione del- la L. n. 428 del 1990, persistendo peraltro in capo all'esercente un'attivi- tà come nella specie pericolosa, al fine di andare esente da responsabili- tà, l'obbligo di dimostrare di aver adottato ogni misura atta ad evitare il danno (es., l'adozione di filtri volti a contenere lo sprigionamento delle sostanze cancerogene provocate dalla combustione;
la produzione di si- garette con una più contenuta percentuale di catrame e di altre sostanze cancerogene;
l'informazione sui rischi del fumo). Va al riguardo osserva- to che invero già anteriormente all'emanazione della richiamata legge vi fosse invero tenuta alla stregua della diligenza qualificata e della buona fede o correttezza (v. Cass. 28/4/2022, n. 13342; Cass. 6/5/2020,
n. 8494; Cass., 29/5/2018, n. 13362; Cass. 20/8/2015, n. 16990) cui avrebbe dovuto improntare la propria condotta nei rapporti della vita comune di relazione (v. Cass. 2/4/2021, n. 9200; Cass. 15/2/2007, n.
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3462).” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/2025, n.13844).
28. Inoltre, ai fini della ricostruzione del nesso causale tra tale con- dotta, protrattasi ben oltre l'introduzione della normativa di settore volta a rendere edotti i fumatori del correlati rischi, e l'insorgenza del- la neoplasia polmonare all'origine del decesso, per il cui danno agisco- no le congiunte, è bene richiamare la ricostruzione prospettata da anni dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “il nesso causale è ele- mento costitutivo dell'illecito (anche contrattuale), e rientra tra i compi- ti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta è censurabile in sede di legittimità laddove operata in violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1127, 1 comma, cod. civ. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adotta- to criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fat- to, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cass. 7/12/2005, n. 26997; Cass. 24/5/2017, n. 13096;
Cass. 8/4/2020, n. 7760)”. Hanno anche precisato che “l'individuazione del fatto interruttivo del nesso causale non è esclusivamente "quello dell'atipicità ed eccezionalità della serie causale sopravvenuta", aderen- do all'idea che la condotta del danneggiato possa rilevare causalmente anche quando sia oggettivamente colposa. Ciò perché in relazione causa- le con l'evento di danno (alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 cod. pen.) si pone non soltanto il caso fortuito (che deve avere i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità) ma anche il fatto dello stesso danneggiato” e che “Riguardo alla condotta del danneggiato, […] non è
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richiesto che essa sia "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabi- le", ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come "oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza" (v. Cass.
1/2/2018, n. 2483). Detta inosservanza si concretizza "non solo in ipote- si di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridi- co, ma anche di violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica, la quale può sostanziarsi in un com- portamento, coevo o successivo al fatto illecito ovvero ad esso antece- dente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, ed estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto e anche di- rettamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, ovverossia gioca- re ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimen- to stesso o di quella determinativa del fatto ingiusto, id est come concau- sa delle relative condotte illecite" (Cass. 7/01/2025, n. 258; Cass.
15/3/2006, n. 5677; Cass., Sez. un., 21/11/2011, n. 24406). Né può tra- scurarsi il dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al prin- cipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., fonte di una pretesa nei rapporti della vita di relazione all'adozione di un comportamento volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio
(ex multis cfr. Cass. 24/01/2024, n. 2376). […] Sempre in termini genera- li va ribadito che la riconducibilità dell'evento dannoso ad una delle se- rie causali astrattamente idonea a cagionarlo non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della suddetta serie causale non si
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sarebbe verificato il danno), bensì è giuridicamente ricondotta al princi- pio di cui all'art. 41 cod. pen., atteso che il comportamento della vittima si pone in termini di causa sopravvenuta che esclude il rapporto di cau- salità quando è stato da solo sufficiente a determinare l'evento (art. 41,2 comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo delle cause preesi- stenti a mera occasione del danno, e si pone in relazione causale con l'e- vento di danno non interrompendolo bensì più correttamente degradan- do al rango di mera occasione le cause preesistenti e deprivandole della loro efficienza in punto di causalità materiale, ma senza cancellarne l'ef- ficienza naturalistica. […] Orbene, l'attività di produzione e commercia- lizzazione di derivati del tabacco è certamente, dal punto di vista natu- ralistico, causa del danno, ma può non esserlo laddove la condotta og- gettivamente colposa della vittima assuma il ruolo di causa sopravvenu- ta dotata di efficienza causale esclusiva, neutralizzante l'apporto eziolo- gico dell'attività dell'esercente, degradato al ruolo di mera occasione dell'evento dannoso. […] Questa Corte ha d'altro canto già avuto modo di porre in rilievo che "ove l'attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore, è ov- vio che, se quell'attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rile- vante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo"; altresì precisando che ove l'attività abbia ad oggetto la realizzazione di un prodotto desti- nato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di "pe- ricolosità" può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal
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punto che esso sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consu- mo" (così Cass. 17/12/2009, n. 26516)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
23/05/2025, n.13844).
29. Tanto premesso in punto di inquadramento giuridico, occorre, anche in proposito, richiamare quanto accertato dal consulente tecnico incaricato in primo grado, il quale ha chiarito, sotto il profilo del nesso di causalità, che “Assai più arduo, invero, risulta rispondere al secondo dei quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice, ovvero se tale nesso si possa mantenere con specifico riferimento all'assunzione delle sostanze tossi- che contenute nelle sigarette prima del 1991, ovvero oltre 20 anni prima dell'avvenuta scoperta della neoplasia. La difficoltà, nello specifico, è da- ta dal fatto che nel caso che ci riguarda, il soggetto ha comunque conti- nuato a fumare, secondo i dati in nostro possesso, per altri 14 anni al- meno (fino al 2005), il che non può che rendere “generica” ogni valuta- zione fatta. E' chiaro che le mutazioni genomiche di cui si è parlato sono diretta conseguenza dell'azione della singola sigaretta, e che queste, proprio perché mutazioni genomiche, possono manifestarsi nel tempo, in modo del tutto imprevisto;
è quasi banale, tuttavia, affermare che fuma- re una sola sigaretta nella propria vita determina un rischio relativo de- cisamente inferiore al fumarne 1 milione, come riportato in atto di cita- zione. E' analogamente banale affermare che alla data del 1991 certa- mente le mutazioni genomiche potenzialmente indotte dal fumo non avevano ancora portato all'insorgere di una cellula neoplastica franca, che, qualora fosse stata presente, avrebbe portato all'evidenza clinica di
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una neoplasia certamente in un'epoca ben più precoce del 2013. Quindi se anche ipoteticamente può asserirsi che il rischio di sviluppo di tumore polmonare si possa mantenere nel corso della vita di un soggetto che per circa 30 anni ha fumato più di un pacchetto al giorno, e che in seguito ha smesso 20 anni prima della diagnosi di neoplasia, non può chiaramente dimenticarsi che nel caso in esame il soggetto ha continuato a fumare per altri 15 anni circa dopo il 1991, incrementando, in tal senso, il ri- schio relativo di cui sopra” (cfr. pagg. 20- 21 della C.T.U.).
30. Proprio sulla scorta del richiamato accertamento condotto in seno alla C.T.U., il Tribunale ha ritenuto, in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, che nella specie la responsabilità in or- dine all'insorgenza del tumore polmonare del de cuius fosse da ascri- vere alla scelta libera e consapevole dello stesso, che già dal 1991, epo- ca in cui non vi erano ancora in atto cellule tumorali, aveva appreso della nocività del fumo e, tuttavia, continuò in tale pratica pericolosa, così assumendosi il relativo rischio. La libertà e consapevolezza della scelta di continuare a fumare possono, in maniera agevole, desumersi anche dall'essere riuscito il padre delle appellanti a smettere di fumare nell'anno 2005, con conseguente infondatezza della tesi della dipen- denza dalla nicotina che sarebbe stata tale da neutralizzare le sue fa- coltà volitive e cognitive, e di avere però ripreso a fumare nonostante le informazioni diffuse sui pacchetti di sigarette, pertanto accettando consapevolmente il correlato rischio.
31. Giova, peraltro, soggiungere che il tumore polmonare è insorto soltanto nel 2013, dopo quindi molti anni dall'introduzione delle av-
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vertenze sui pacchetti di sigarette, e non vi sono emergenze mediche, come accertato dal consulente tecnico, che facciano propendere nel senso che la neoplasia fosse già in atto sin dal 1991. Si è, infatti, al co- spetto di una difesa svolta dalle appellanti rimasta indimostrata, atteso che le stesse hanno omesso di fornire elementi utili a comprovare che sin dal 1991 vi fossero pregresse malformazioni o modificazioni delle cellule a causa del fumo che preludessero al sorgere, peraltro dopo più di trent'anni, della malattia tumorale.
32. Alla stregua delle superiori considerazioni, del tutto corretta- mente ha il Tribunale escluso il nesso causale tra il consumo di sigaret- te fin dal 1991 e il carcinoma polmonare e ricondotto quest'ultimo alla scelta libera e consapevole del de cuius. Ne consegue che l'appello è in- tegralmente da rigettare e l'impugnata sentenza, corretta sotto il profi- lo logico-giuridico, è, pertanto, confermata.
***
33. In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante de- ve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
34. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, co- sì come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
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parti, accoglie, in via preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da Controparte_2
(GIÀ , in persona del legale rappresentante pro tempo-
[...] CP_3
re; rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
avverso la sentenza n. 1553/2020 emessa dal Tribunale di Palermo
[...]
il 21.05.2020, che conferma integralmente;
condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 5.643,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, per ciascuna parte appellata;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 15.10.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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