Articolo 6 della Legge 10 agosto 1988, n. 357
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 settembre 1988
Art. 6. 1. Il compenso incentivante la produttivita' previsto dall' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , e' esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine e' annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 4, comma 4, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), e' il seguente:
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita' connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione prevista dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'".
Entrata in vigore il 4 settembre 1988
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