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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4853/2022
Udienza “cartolare” del 10-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4853/2022 in materia di servitù, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Troni (C.F. Parte_1 C.F._1
) e dall'avv. Gian Luca Santini (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Camaiore (LU), fraz. Lido di Camaiore, via Enrico
De Nicola 171, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Elindo Buonaccorsi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
in Viareggio (LU), via Alessandro Volta 32, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per l'attore: “previa rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento della prova per testi omissis e per l'integrazione della CTU omissis, in via principale, accertare l'esistenza del diritto di servitù di passo, sia a piedi che con mezzi meccanici, così come descritto nella narrativa dell'atto di citazione, a favore del terreno di proprietà del sig. , sito in Comune di Massarosa Parte_1
(LU), Frazione Stiava, località “Selvarelle”, distinto al catasto terreni del Comune di Massarosa al foglio 18, particella 1440 (ex 138) e gravante sul terreno di proprietà della sig.ra CP_1
identificato catastalmente al Foglio 18, particella 128. In via subordinata, nella denegata
[...]
ipotesi in cui non risultasse come provata la sussistenza di un diritto di servitù di passo a piedi e/o con mezzi meccanici a favore del terreno di parte attrice ed a carico del fondo di parte convenuta, accertare a favore del sig. l'intervenuta usucapione di tale diritto ai sensi degli artt. Parte_1
1158 e segg. c.c., con conseguente ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del diritto. In ogni caso respingere la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta e con la quale viene richiesta la rimozione del Controparte_1 cancello presente sul confine tra il terreno dell'attore e quello della convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio”. per la convenuta: “rigettare integralmente tutte le domande proposte da in via Parte_1 principale e in via subordinata, in quanto infondate in fatto e diritto e accertata l'inesistenza del diritto di passo a piedi e/o con mezzi meccanici preteso dall'attore sul fondo di proprietà della sig.ra , identificato catastalmente nel foglio 18 particella 128, Voglia in via Controparte_1
riconvenzionale condannare a rimuovere il cancello posto sulla recinzione, chiudendo Parte_1
il varco con prolungamento della recinzione fissa o in altro modo che comunque non permetta
l'accesso sulla proprietà della sig.ra Il tutto con ogni consequenziale pronuncia e con CP_1
vittoria di compensi di avvocato e rifusione delle spese processuali comprese quelle sostenute per la ctu, come da tabella parametri Forensi Civili”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
è proprietario del terreno sito in Massarosa (LU), frazione Stiava, località Selvarelle, Parte_1
distinto al catasto terreni del suddetto Comune al foglio 18, particella 138, in forza di atto pubblico di compravendita stipulato in data 19.10.2001.
Conveniva in giudizio per chiedere l'accertamento dell'esistenza di una servitù Controparte_1
di passo che consentiva l'accesso al suo terreno da via delle Selvarelle, a piedi e con mezzi meccanici, transitando su una porzione del terreno della convenuta, identificato al catasto terreni al foglio 18, particella 128.
Sosteneva che tale diritto era riconosciuto nell'atto di compravendita o comunque lo aveva acquisito per usucapione, dal momento che era stato esercitato da lui e dai suoi incaricati per il tempo previsto dalla legge;
riferiva che aveva costruito un cancello al confine con il terreno della per poter accedere al proprio fondo. CP_1
La convenuta nel mese di febbraio 2021 aveva chiuso il passo con una catena di ferro, perché sosteneva l'inesistenza del diritto di servitù; l'attore aveva introdotto un giudizio possessorio, ma le parti avevano raggiunto un accordo per l'utilizzo temporaneo del passo e il giudizio era stato abbandonato.
Si costituiva la per chiedere il rigetto della domanda, eccependo che nel contratto di CP_1
acquisto del terreno dell'attore veniva genericamente menzionata l'esistenza di un diritto di passo su un terreno di terzi, ma senza alcuna indicazione delle proprietà serventi e senza menzionare i titoli di provenienza.
Inoltre, sosteneva che non poteva essere riconosciuto nemmeno l'acquisto del diritto per usucapione, in quanto non era mai stato esercitato né dal né dal suo dante causa e che in ogni Pt_1 caso l'esercizio con mezzi era escluso sia prima del 2021 (anno in cui l'attore aveva iniziato a edificare sul terreno) dalla presenza di un poggio, poi spianato, sul confine tra i fondi, sia allo stato attuale dalla ristretta larghezza e dal profondo dislivello presente proprio di fronte al cancello.
In via riconvenzionale, chiedeva la chiusura del cancello installato al confine con il proprio terreno, configurandolo come una molestia a danno del proprio diritto di proprietà, considerato anche che l'attore aveva accesso carrabile alla sua proprietà dalla via pubblica Pietro Lotti.
La causa veniva istruita tramite CTU, all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto l'accertamento dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del Pt_1
proprio terreno e gravante sul terreno della convenuta per accedere a via delle Selvarelle.
In primo luogo, quanto indicato nel contratto di compravendita stipulato dall'attore in data
19.10.2001 è palesemente insufficiente per riconoscere l'esistenza del diritto di servitù, dal momento che nell'atto viene genericamente menzionato un diritto di passo da esercitare su parte del terreno di terzi per accedere a via delle Selvarelle (doc. 1 di parte attrice), senza alcuna indicazione del fondo servente e dei titoli di provenienza del diritto.
Per quanto attiene alla domanda subordinata di accertamento dell'acquisto del diritto per usucapione, la Corte di Cassazione ha precisato che: “in tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla
mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante” (ex multis: Cass.
6665/2024).
È stata quindi disposta CTU, nominando il dott. per descrivere lo stato dei luoghi Persona_1 con l'utilizzo delle riprese aeree regionali, e di ogni altra banca dati che fornisca immagini aeree o satellitari, ed in particolare per verificare se lo stato dei luoghi fino al 2021 (anno in cui l'attore ha costruito la recinzione e il cancello) impediva l'esercizio della servitù per l'esistenza di un poggio.
Il CTU ha verificato che, allo stato attuale, per accedere dalla pubblica via delle Selvarelle al terreno del è necessario transitare dalla corte comune (particella 127, foglio 18 del catasto Pt_1
terreni), entrare nel terreno di pertinenza del piccolo fabbricato di proprietà del terzo Persona_2
(particella 1435, foglio 18 del catasto fabbricati), svoltare sulla destra nel passaggio tra il piccolo fabbricato e la recinzione della proprietà dei terzi e (particella 1067) e quindi Per_3 Pt_2
passare dal terreno della convenuta (particella 128), superando i paletti metallici con catena apposti dalla stessa.
Il passaggio tra il piccolo fabbricato e la recinzione ha una larghezza compresa tra 2,90 m e 3,40 m, mentre, entrando nel terreno della convenuta, la zona transitabile si restringe a 2,10 m per la presenza di un “poggio” che degrada in direzione nord ovest verso i beni della e CP_1
presenta un dislivello di 90 cm iniziali che diventano 70 cm in corrispondenza del lato sud ovest del cancello del Pt_1
Il CTU ha visionato le fotografie allegate dalle parti e le riprese aeree storiche dalla data del
06.04.1994 alla data del 10.08.2023, concludendo che non è possibile accertare se prima del 2021 esisteva un poggio che impediva l'esercizio della servitù, anche se attualmente un dislivello esiste.
Il CTU ha però accertato che dalle riprese aeree storiche, e dalla banca dati Google Maps, non risulta alcuna opera permanente e visibile che renda evidente l'esercizio della servitù di passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici, e ne consenta l'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1061
c.c., mentre emerge l'esistenza di un comodo accesso al fondo dell'attore dalla pubblica Via Pietro
Lotti.
Pertanto, la domanda di parte attrice va rigettata, mentre la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore alla chiusura permanente del varco ove ha posizionato il cancello posto al confine con il terreno della convenuta è da accogliere, attesa l'inesistenza del diritto di servitù. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore tra €
5.201 ed € 26.000, seguono la soccombenza;
le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta la domanda di parte attrice e accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta.
Per l'effetto condanna alla chiusura permanente del varco nella recinzione della sua Parte_1
proprietà dove ha posizionato il cancello per cui è causa, ed al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Il Giudice
Giacomo Lucente