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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte da parte opposta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, a cui è riunita la causa iscritta al R.G.A.C.C. n. 222 dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Francesco Callea ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via G. Tommasi, in virtù di procure alle liti allegate agli atti di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Laghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla piazza Indipendenza n. 6, in virtù di procure alle liti allegate alle comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1704/2022, con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 18.06.2022, con il quale Parte_1 veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di €
1.996,98, in virtù dall'omessa corresponsione da parte dello stesso dell'assegno di mantenimento, pari ad € 200,00 mensili, dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022, in favore della figlia da versarsi alla GL , come statuito dalla sentenza emessa da Persona_1 Controparte_1 questo Tribunale n. 503/2011 del 17.11.2011 (R.G. n. 756/2011/2015).
L'opponente, in particolare, eccepiva la prescrizione del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, atteso il decorso di oltre dieci anni tra il passaggio in giudicato della sentenza, posta alla base dell'esecuzione, e la notifica del precetto opposto;
l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva;
l'omessa notifica della formula esecutiva;
l'assenza dell'attestazione di conformità; la mancata legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito e l'inammissibilità dell'opposizione.
2.1 Nel giudizio iscritto al n. R.G. 222/2023, con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 09.01.2023, con il quale Parte_1
veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1
€ 2596,98, derivante dall'omessa corresponsione da parte dello stesso dell'assegno di mantenimento, pari ad € 200,00 mensili, dal mese di ottobre 2021 al mese di settembre 2022, in favore della figlia da versarsi alla GL , come statuito dalla Persona_1 Controparte_1 citata sentenza n. 503/2011 del 17.11.2011.
pagina 2 di 7 Parte opponente proponeva le stesse doglianze rappresentate nel procedimento portante, oltre alla dedotta illegittimità della notifica del secondo atto di precetto.
2.2 Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1 rassegnava le medesime conclusioni indicate del procedimento portante.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
09.05.2023 la causa 222/2023 veniva riunita al fascicolo 1704/2022.
All'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, preliminarmente, si rileva che le contestazioni, relative all'asserita prescrizione del diritto di credito di parte opposta e al difetto di legittimazione della stessa, risultano sussumibili nell'art. 615, c. I, c.p.c. e, pertanto, sono astrattamente sottoposte alla cognizione del Giudice di
Pace, atteso che il valore della presente controversa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è inferiore a €
5.000,00.
In merito, invece, ai vizi formali - quali l'omessa menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, l'omessa notifica della formula esecutiva, l'assenza dell'attestazione di conformità e l'illegittima duplicazione dell'atto di precetto - si rileva gli stessi costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c. II, c.p.c., la quale è sottoposta alla cognizione per materia del Tribunale.
Ciò detto, va rilevato che qualora, come nel caso di specie, vengano proposte più azioni nei confronti del medesimo soggetto, attribuite in parte alla competenza del Giudice di Pace e in parte alla cognizione del Tribunale, quest'ultimo è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 10, c. II, c.p.c. e 104 c.p.c., a condizione che Giudice di Pace competente ricada nel circondario del Tribunale (nel caso di specie sarebbe competente per i vizi di cui all'art. 615 c.p.c. il Giudice di Pace di Castrovillari).
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt.
10, secondo comma, e 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione. (Nella specie, relativa ad una opposizione all'esecuzione proposta innanzi al giudice di pace e diretta a far valere il fatto estintivo pagina 3 di 7 sopravvenuto costituito dalla prescrizione quinquennale del credito azionato, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha affermato la competenza del tribunale attesa la pendenza di altre opposizioni instaurate davanti a questo ufficio ed attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione della cartella esattoriale per il medesimo credito, e, dunque, riconducibili all'art. 617 cod. proc. civ.)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 17843/2014).
5. Ciò premesso, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova della sussistenza della convivenza tra l'opposta e la figlia minorenne.
Ebbene, in punto di diritto, si rileva che sussiste una legittimazione concorrente tra il genitore già collocatario e il figlio maggiorenne ad adire la via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che dell'assegno mensile, dovuto a titolo di mantenimento ordinario, non corrisposto dall'altro genitore.
Ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore.
La costante giurisprudenza di legittimità, nel sancire la concorrenza tra i citati diritti e, in particolare, il diritto del genitore convivente ad agire direttamente per richiedere il contributo relativo al concorso al mantenimento del figlio, ritiene, infatti, che: “La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva.” (Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 17380/2020; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 21437/2007).
Dunque, il coniuge separato o divorziato, già affidatario del minore, è legittimato a ottenere iure proprio dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con sé convivente e che non sia in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, sino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa, o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 8868/1998; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 9067/2002).
pagina 4 di 7 In merito al requisito della convivenza, la Corte di Cassazione ha statuito che “La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento)” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18075/2013); ancora: “Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
11320/2005; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 29977/2020).
Pertanto, “va esclusa la legittimazione concorrente dell'altro coniuge alla riscossione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge obbligato in favore del figlio divenuto maggiorenne alla data della separazione, laddove non affidatario e non convivente con quest'ultimo” (Tribunale Bari sez. II, 25/10/2007, n. 2399).
Nel caso in esame, viene a mancare uno degli elementi essenziali posti a fondamento della capacità processuale del genitore, ovvero lo stato di convivenza con il figlio maggiorenne, beneficiario del mantenimento, atteso che la predetta convivenza non viene né allegata e né provata da parte opposta.
pagina 5 di 7 Per tutto quanto precede, quindi, l'opposta è carente di legittimazione attiva e, pertanto,
l'opposizione va accolta.
6. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opponente, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dal richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito l'opposta, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
Inoltre, relativamente all'asserita illegittimità della notifica di due atti di precetto, si rileva che l'art. 483 c.p.c. permette di notificare al debitore plurimi atti di precetto e, di conseguenza, di avviare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo.
A tal proposito, invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il creditore è libero, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti,
l'ultimo è da considerarsi si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non può essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 19876/2013).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli atti di precetto opposti;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
pagina 6 di 7 - condanna alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 1.500,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, €
500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), Iva e CPA, come per legge.
Castrovillari, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte da parte opposta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1704 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, a cui è riunita la causa iscritta al R.G.A.C.C. n. 222 dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Francesco Callea ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via G. Tommasi, in virtù di procure alle liti allegate agli atti di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
pagina 1 di 7 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Laghi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla piazza Indipendenza n. 6, in virtù di procure alle liti allegate alle comparse di costituzione e risposta;
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1704/2022, con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 18.06.2022, con il quale Parte_1 veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di €
1.996,98, in virtù dall'omessa corresponsione da parte dello stesso dell'assegno di mantenimento, pari ad € 200,00 mensili, dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022, in favore della figlia da versarsi alla GL , come statuito dalla sentenza emessa da Persona_1 Controparte_1 questo Tribunale n. 503/2011 del 17.11.2011 (R.G. n. 756/2011/2015).
L'opponente, in particolare, eccepiva la prescrizione del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, atteso il decorso di oltre dieci anni tra il passaggio in giudicato della sentenza, posta alla base dell'esecuzione, e la notifica del precetto opposto;
l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva;
l'omessa notifica della formula esecutiva;
l'assenza dell'attestazione di conformità; la mancata legittimazione attiva in capo a parte opposta.
Parte opponente chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2 Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito e l'inammissibilità dell'opposizione.
2.1 Nel giudizio iscritto al n. R.G. 222/2023, con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il precetto notificato il 09.01.2023, con il quale Parte_1
veniva intimato a esso opponente il pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1
€ 2596,98, derivante dall'omessa corresponsione da parte dello stesso dell'assegno di mantenimento, pari ad € 200,00 mensili, dal mese di ottobre 2021 al mese di settembre 2022, in favore della figlia da versarsi alla GL , come statuito dalla Persona_1 Controparte_1 citata sentenza n. 503/2011 del 17.11.2011.
pagina 2 di 7 Parte opponente proponeva le stesse doglianze rappresentate nel procedimento portante, oltre alla dedotta illegittimità della notifica del secondo atto di precetto.
2.2 Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, Controparte_1 rassegnava le medesime conclusioni indicate del procedimento portante.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
09.05.2023 la causa 222/2023 veniva riunita al fascicolo 1704/2022.
All'udienza del 08.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, preliminarmente, si rileva che le contestazioni, relative all'asserita prescrizione del diritto di credito di parte opposta e al difetto di legittimazione della stessa, risultano sussumibili nell'art. 615, c. I, c.p.c. e, pertanto, sono astrattamente sottoposte alla cognizione del Giudice di
Pace, atteso che il valore della presente controversa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è inferiore a €
5.000,00.
In merito, invece, ai vizi formali - quali l'omessa menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, l'omessa notifica della formula esecutiva, l'assenza dell'attestazione di conformità e l'illegittima duplicazione dell'atto di precetto - si rileva gli stessi costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c. II, c.p.c., la quale è sottoposta alla cognizione per materia del Tribunale.
Ciò detto, va rilevato che qualora, come nel caso di specie, vengano proposte più azioni nei confronti del medesimo soggetto, attribuite in parte alla competenza del Giudice di Pace e in parte alla cognizione del Tribunale, quest'ultimo è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 10, c. II, c.p.c. e 104 c.p.c., a condizione che Giudice di Pace competente ricada nel circondario del Tribunale (nel caso di specie sarebbe competente per i vizi di cui all'art. 615 c.p.c. il Giudice di Pace di Castrovillari).
Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt.
10, secondo comma, e 104, cod. proc. civ., sempre che l'ufficio del giudice di pace competente per valore ricada nel circondario del tribunale del giudice dell'esecuzione. (Nella specie, relativa ad una opposizione all'esecuzione proposta innanzi al giudice di pace e diretta a far valere il fatto estintivo pagina 3 di 7 sopravvenuto costituito dalla prescrizione quinquennale del credito azionato, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha affermato la competenza del tribunale attesa la pendenza di altre opposizioni instaurate davanti a questo ufficio ed attinenti alla regolarità del procedimento di riscossione della cartella esattoriale per il medesimo credito, e, dunque, riconducibili all'art. 617 cod. proc. civ.)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 17843/2014).
5. Ciò premesso, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la mancata prova della sussistenza della convivenza tra l'opposta e la figlia minorenne.
Ebbene, in punto di diritto, si rileva che sussiste una legittimazione concorrente tra il genitore già collocatario e il figlio maggiorenne ad adire la via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che dell'assegno mensile, dovuto a titolo di mantenimento ordinario, non corrisposto dall'altro genitore.
Ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore.
La costante giurisprudenza di legittimità, nel sancire la concorrenza tra i citati diritti e, in particolare, il diritto del genitore convivente ad agire direttamente per richiedere il contributo relativo al concorso al mantenimento del figlio, ritiene, infatti, che: “La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva.” (Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 17380/2020; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 21437/2007).
Dunque, il coniuge separato o divorziato, già affidatario del minore, è legittimato a ottenere iure proprio dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con sé convivente e che non sia in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, sino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di idonea attività lavorativa, o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 8868/1998; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 9067/2002).
pagina 4 di 7 In merito al requisito della convivenza, la Corte di Cassazione ha statuito che “La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto cessato il requisito della coabitazione per effetto del trasferimento del figlio maggiorenne, per ragioni di studio, in altra località, ove aveva preso in locazione un appartamento)” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18075/2013); ancora: “Il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
11320/2005; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 29977/2020).
Pertanto, “va esclusa la legittimazione concorrente dell'altro coniuge alla riscossione dell'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge obbligato in favore del figlio divenuto maggiorenne alla data della separazione, laddove non affidatario e non convivente con quest'ultimo” (Tribunale Bari sez. II, 25/10/2007, n. 2399).
Nel caso in esame, viene a mancare uno degli elementi essenziali posti a fondamento della capacità processuale del genitore, ovvero lo stato di convivenza con il figlio maggiorenne, beneficiario del mantenimento, atteso che la predetta convivenza non viene né allegata e né provata da parte opposta.
pagina 5 di 7 Per tutto quanto precede, quindi, l'opposta è carente di legittimazione attiva e, pertanto,
l'opposizione va accolta.
6. Va rigettata, la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opponente, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 e comma 3, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né del danno in concreto subìto dal richiedente, né della mala fede con cui avrebbe agito l'opposta, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
Inoltre, relativamente all'asserita illegittimità della notifica di due atti di precetto, si rileva che l'art. 483 c.p.c. permette di notificare al debitore plurimi atti di precetto e, di conseguenza, di avviare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo.
A tal proposito, invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il creditore è libero, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti,
l'ultimo è da considerarsi si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non può essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 19876/2013).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attrice al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia degli atti di precetto opposti;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente;
pagina 6 di 7 - condanna alla refusione, in favore dell'Erario, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 1.500,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, €
500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), Iva e CPA, come per legge.
Castrovillari, 14.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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