Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C.
nella causa civile iscritta al 14177/2023 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana,
promossa da
, nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
MI de TU (Argentina), via Rivadavia n. 2175; , nato Parte_2
il 23.09.1981 a Villa Lujan, San MI (Argentina), residente in [...]; nato il [...] a [...], Parte_3
San MI (Argentina), residente in [...]; , nato il [...] a [...], San MI Parte_4
(Argentina), residente in [...];
nato il [...] a [...] Parte_5
(Argentina), residente in [...];
, nata il [...] a [...] Parte_6
(Argentina), residente in [...];
, nata il [...] a [...] Parte_7
(Argentina), residente in [...];
residente in [...];
[...]
, nato il [...] a [...], residente in Parte_9
San MI de TU (Argentina), via San Martin n. 2196; , Controparte_1
nato il [...] a [...], residente in [...]; tutti elettivamente domiciliati in Udine, via G. Carducci,
23, presso lo studio dell'avv. Cristian Buttazzoni, che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, in uno all'avv. Liliana, giusta procura speciale notar (n. Persona_1
650 del 01.12.2022) e procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
contro
(cod. fisc. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,
presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_2
cittadino italiano, nato a [...] il [...], emigrato in Argentina, deceduto
22.07.1964 a San MI de TU, naturalizzato cittadino argentino in data 21.05.1953,
ossia dopo la nascita, in data 26.11.1915, della figlia e dopo il Persona_3
raggiungimento della sua maggiore età.
I ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare a favore dei richiedenti lo status civitatis italiano dichiarandoli
cittadini italiani iure sanguinis,
• ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, della
cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Il si è costituito in giudizio, non contestando le ragioni della domanda e Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Adito Tribunale:
• Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, in
relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione
passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M.
55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei
valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese
del procedimento”.
Il P.M. nulla osservava.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 18.03.2024, per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021
prevede, al comma 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita dell'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto,
a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del
Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del
Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale,
nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza
n. 573/2024 del 22-02-2024). Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status
civitatis spetti al . Controparte_2
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità
consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . I ricorrenti Controparte_2
chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di una cittadina italiana per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2
dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della CP_2
documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.). Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
Invero, l'avo cittadino italiano morto senza mai rinunciare alla Persona_2
cittadinanza italiana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia Per_3
ma questa, nata il 126.11.1915, appunto nel vigore della legge n. 555/1912, non ha
[...]
potuto trasmetterla ai figli.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina italiana, in violazione degli artt. 3 e 29
della Costituzione, così ponendo le premesse per l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato sancito dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”).
Successivamente, la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio,
stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita. Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che possano usufruire della parità di CP_2
posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: “la titolarità della cittadinanza
italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
dall'interessata ai sensi della Legge n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per
essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita
senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata,
della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della
eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio,
riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912,
determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la
trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge
discriminatoria”.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti certificazione attestante il permanere dello status di cittadino italiano fino al 25.07.1953 dell'avo, Persona_2 Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia e quindi ai discendenti fino agli odierni Persona_3
ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
In data 21 marzo 1887 nasceva in Vittoria (RG) cittadino italiano;
Persona_2
In data 31.01.2015, a San MI de TU (Argentina), contraeva Persona_2
matrimonio con Palazzo Dominga.
Il signor deceduto il 22.07.1964 a San MI de TU, durante la Persona_2
sua vita non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti.
Dal matrimonio di con Palazzo Dominga nasceva, il giorno 26.11.1915, a Persona_2
TU (Argentina), la figlia Persona_3
contraeva matrimonio, il giorno 11.06.1932 a Pozo del Alto, Cruz Alta, Persona_3
TU (Argentina), con . Persona_4
Dal matrimonio tra e nasceva a TU (Argentina), Persona_3 Persona_4
in data 28.11.1935, il figlio e, in data 16.08.1938, a TU, la figlia Persona_4
, odierna ricorrente;
Parte_1
, in data 11.09.1961 a San MI de TU, contraeva matrimonio con Persona_4
. Controparte_4
Dal matrimonio tra e nasceva Persona_4 Controparte_4 Persona_5
in data 25.04.1958 a San MI de TU;
in data 27.03.1981, a San MI de TU, contraeva matrimonio Persona_5
con . Persona_6
Dal matrimonio di e nascevano, a San MI de Persona_5 Per_6 Per_6
TU, in data 23.09.1981, il figlio , in data 01.07.1983, in Villa Parte_2
Lujan, San MI, il figlio e, in data 08.08.1984, in Villa Lujan, San Parte_3
MI, il figlio , odierni ricorrenti;
Parte_4
, in data 21.04.2008, in Villa Lujan, San MI, contraeva Parte_4
matrimonio con . Controparte_5
Dall'unione di e , in data 07.02.2006 a San Parte_4 Controparte_5
MI de TU, nasceva il figlio in data 15.10.2009 Parte_5
a San MI de TU la figlia e, in data 19.01.2012 a Parte_6
San MI de TU, la figlia , odierni ricorrenti. Parte_7
Dall'unione di ed , nascevano, a San Parte_4 Controparte_6
MI de TU, in data 04.04.2012 la figlia , in data Parte_8
20.05.2014 il figlio e, in data 28.10.2017 il figlio Parte_9 Per_4
, odierni ricorrenti. CP_1
È dunque provata la discendenza diretta da cittadina italiana.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 Parte_9 CP_1
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nata Parte_1
il 16.08.1938 a TU (Argentina), , nato il [...] a Parte_2
Villa Lujan, San MI (Argentina), nato il [...] a [...] Parte_3
Lujan, San MI (Argentina), , nato il [...] a Parte_4
Villa Lujan, San MI (Argentina), nato il Parte_5
07.02.2006 a San MI de TU (Argentina), Parte_6
, nata il [...] a [...],
[...] [...]
, nata il [...] a [...] Parte_7
(Argentina), , nata il [...] a [...] Parte_8
TU (Argentina), , nato il [...] a [...] Parte_9
MI de TU (Argentina), , nato il [...] a [...] Controparte_1
MI de TU (Argentina), sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano cittadino italiano, nato Persona_2
a Vittoria (RG), in data 21.03.1887, 902.09.1896, dal cui matrimonio con Palazzo
Dominga, era nata, il 26.11.1915 a TU (Argentina), la figlia Persona_3
2. Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile
della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania il 15/12/2024
Il G.O.P.
Dottoressa Maria Mottese