TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7598 /2013
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 21/03/2025
Lette le note depositate dalle parti, il giudice assume la causa in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico
N. R.G. 7598/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7598/2013 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Giuseppe Fallù;
ATTRICE contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Angela Rochira;
CONVENUTA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Massimo Sfregola;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Parte attrice e il terzo chiamato hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 21.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 24.06.2013, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_1 di al fine di accertare e far dichiarare ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'indebita percezione di
[...] CP_1
€ 6.300,00 da parte della convenuta, in eccedenza rispetto al premio di € 750,00 in scadenza a giugno
2006, con conseguente condanna alla restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda, ha rappresentato che: i) con assegno bancario n. 0067780384-09, tratto su
Banca Meridiana, filiale di Corato, intestato a , non trasferibile, privo di data, aveva CP_1 effettuato il pagamento del premio assicurativo in scadenza a giugno 2006 relativo alla polizza n.
26151619/176 per r.c.a. del furgone aziendale tg. BB884GD; ii) successivamente, aveva constatato che il predetto assegno era stato negoziato per il diverso e maggiore importo di € 7.050,00, con alterazione dell'originario titolo (richiesto in copia all'istituto bancario) mediante l'inserimento del numero “0” tra il 7 e il 5 nonché l'apposizione di un timbro (non riferibile all'emittente) con sovrapposta firma apocrifa e cancellatura dell'originario importo in lettere e aggiunta di locuzione
“dico bene settemilacinquanta/00”; iii) con raccomandata a./r. del 03.07.2012, veniva formulata richiesta di restituzione della somma versata in eccesso, cui faceva seguito raccomandata a./r. del
27.07.2012 di risposta della convenuta con cui quest'ultima rifiutava la restituzione in quanto la relativa somma era stata incassata per il pagamento di più premi assicurativi in scadenza.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 25.10.2013, la società convenuta ha formulato, preliminarmente, istanza di chiamata in causa del subagente sig. che aveva ritirato, Controparte_2 materialmente, l'assegno. Nel merito ha rilevato l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, rilevando, anzitutto, l'insussistenza del rapporto assicurativo avente ad oggetto il furgone indicato da controparte, nonché il difetto di prova dello stesso. Ha sostenuto, poi, che la somma di €7.050,00 è stata incassata per il pagamento di più premi relativi a plurime polizze assicurative in scadenza nei mesi giugno/luglio 2006, intestate a soci della s.a.s. o parenti dei predetti. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda e condanna ex art. 96 c.p.c.
3. In data 29.10.2013, il G.U. ha autorizzato la chiamata in causa del terzo con spostamento della data di prima udienza.
4. Costituendosi con comparsa depositata in data 04.03.2014, ha Controparte_2 eccepito il difetto di legittimazione passiva con conseguente inammissibilità della chiamata in garanzia. Nel merito, si è associato alle doglianze di parte convenuta, concludendo per il rigetto della domanda.
5. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., parte convenuta ha depositato copia di n. 12 polizze e rendiconto foglio cassa relativi all'incasso dei premi di cui alla somma oggetto di giudizio.
6. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prova testimoniale, è stata rinviata all'udienza del 21.03.2025 e riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., accettata dalle parti costituite, previo deposito di note conclusive.
7. Tanto premesso, la domanda va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
7.1. L'art. 2033 c.c. detta la disciplina dell'indebito oggettivo e attribuisce al soggetto, che ha eseguito un pagamento in assenza di causa, il diritto di ripetere quanto pagato. Il pagamento è definito indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di titolo.
Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio. Infatti, fermo il principio generale dell'onere della prova gravante su chi vuol far valere in giudizio un diritto, per cui, in tal caso, l'attore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, tuttavia, secondo nel giudizio di indebito l'onere della prova va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore assume che il pagamento di cui si chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo caso, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore assume che il pagamento di cui si chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (Cass. Civ. 14428/2021).
7.2. Nel caso di specie, parte attrice ha depositato la sola copia fronte retro dell'assegno bancario non trasferibile n. 0067780384-09, tratto su Banca Meridiana, datato 06.07.2006, dell'importo in cifre di € 7.050,00 e in lettere “dico bene settemilacinquanta/00”, con annesso timbro della
[...]
e firma del legale rappresentante p.t., intestato a , con Parte_1 CP_1 girata sul retro del 06.07.2006 e timbro della Controparte_3 con firma del legale rappresentante p.t., nonché annessa stampa dettagli assegno,
[...] riportante dati assegno, distinta di carico e di scarico (cfr. all.2 fasc. parte attrice).
Non si rinviene, diversamente, copia dell'assegno dall'asserito importo originario di € 750,00 nonché copia della polizza per r.c.a. n. 26151619/179 della , agenzia di relativa al CP_1 CP_1 furgone tg. BB884GD, in relazione al quale si assume avere effettuato il pagamento del premio in scadenza.
Parte convenuta, invece, ha dato ampia ed esaustiva prova dell'esistenza di valido titolo giustificativo del pagamento dell'importo di € 7.050,00, mediante deposito della seguente documentazione:
- copia dell'anzidetto assegno bancario, identico in ogni elemento costitutivo alla copia rilasciata dall'istituto bancario a seguito di negoziazione, con annessa dichiarazione di consegna “Consegno in data 06.07.2006 come acconto per il mese di luglio” da parte del sub agente (cfr. Controparte_2 fasc. parte convenuta);
- copia n. 12 polizze assicurative dettagliatamente elencate e allegate alla memoria ex art. 183 co.VI
n.2) c.p.c. (in atti), in essere presso la , intestate direttamente alla CP_1 Parte_1 ovvero a soci della società attrice ( , )
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 nonché a familiari dei predetti soci ( , , , tutte Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 in scadenza nei mesi di giugno/luglio 2006, dall'importo complessivo di € 7.060,00, ridotto mediante applicazione di sconto a € 7.050,00 (cfr. dichiarazioni del teste all'udienza del Testimone_1
18.10.2016, “è vera la circostanza poiché l'importo doveva essere di € 7.060,00 e quindi avrei dovuto richiedere un mero assegno, ma l'amministratore non c'era, così mi riferivano, ed io allora pensai di prenderlo così com'era e di operare un abbuono di 10 euro”);
- copia visura C.C.I.A.A. della da cui risultano, in qualità di soci Parte_1 accomandatari, i predetti intestatari di polizze , e Parte_1 Controparte_4 [...]
(cfr. fasc. parte convenuta); CP_7
- copia dei fogli cassa relativi al periodo giugno/luglio 2006, in cui sono elencate dettagliatamente le n. 12 polizze in scadenza, con relativo numero di polizza, data di scadenza, contraente e importo incassato, corrispondenti alle n. 12 polizze assicurative richiamate e depositate in allegato alla memoria ex art. 183 co.VI n.2) c.p.c. di parte convenuta.
A quanto precede, si evidenzia che parte attrice non ha contestato la documentazione depositata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 co.VI n.2) c.p.c. e, nello specifico, l'esistenza delle n.12 polizze assicurative e la riconducibilità dell'importo di € 7.050,00 al pagamento dei relativi premi in scadenza nel periodo fine giugno e inizio luglio 2016.
Ne discende che il creditore istante non ha dato prova del titolo né, quindi, del diverso importo asseritamente dovuto, tanto da lasciar desumere la natura indebita dell'eccedenza pur calcolata nell'assegno e dare prova dell'alterazione del medesimo assegno, rimasta, invero, indimostrata.
8. La domanda proposta va, pertanto, rigettata.
9. Atteso l'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i minimi attesa la scarsa attività defensionale e la modalità semplificata di definizione (scaglio di riferimento da € 5.201 a 26.000, per fasi studio, introduttiva, istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. rigetta la domanda;
2. condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e di , da distrarsi, per CP_1 Controparte_2 quest'ultimo, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 2.540,00, ciascuno, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 07.07.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 21/03/2025
Lette le note depositate dalle parti, il giudice assume la causa in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico
N. R.G. 7598/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7598/2013 promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Massimo Giuseppe Fallù;
ATTRICE contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Angela Rochira;
CONVENUTA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Massimo Sfregola;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Parte attrice e il terzo chiamato hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 21.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 24.06.2013, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio la società
[...] Controparte_1 di al fine di accertare e far dichiarare ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'indebita percezione di
[...] CP_1
€ 6.300,00 da parte della convenuta, in eccedenza rispetto al premio di € 750,00 in scadenza a giugno
2006, con conseguente condanna alla restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda, ha rappresentato che: i) con assegno bancario n. 0067780384-09, tratto su
Banca Meridiana, filiale di Corato, intestato a , non trasferibile, privo di data, aveva CP_1 effettuato il pagamento del premio assicurativo in scadenza a giugno 2006 relativo alla polizza n.
26151619/176 per r.c.a. del furgone aziendale tg. BB884GD; ii) successivamente, aveva constatato che il predetto assegno era stato negoziato per il diverso e maggiore importo di € 7.050,00, con alterazione dell'originario titolo (richiesto in copia all'istituto bancario) mediante l'inserimento del numero “0” tra il 7 e il 5 nonché l'apposizione di un timbro (non riferibile all'emittente) con sovrapposta firma apocrifa e cancellatura dell'originario importo in lettere e aggiunta di locuzione
“dico bene settemilacinquanta/00”; iii) con raccomandata a./r. del 03.07.2012, veniva formulata richiesta di restituzione della somma versata in eccesso, cui faceva seguito raccomandata a./r. del
27.07.2012 di risposta della convenuta con cui quest'ultima rifiutava la restituzione in quanto la relativa somma era stata incassata per il pagamento di più premi assicurativi in scadenza.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 25.10.2013, la società convenuta ha formulato, preliminarmente, istanza di chiamata in causa del subagente sig. che aveva ritirato, Controparte_2 materialmente, l'assegno. Nel merito ha rilevato l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, rilevando, anzitutto, l'insussistenza del rapporto assicurativo avente ad oggetto il furgone indicato da controparte, nonché il difetto di prova dello stesso. Ha sostenuto, poi, che la somma di €7.050,00 è stata incassata per il pagamento di più premi relativi a plurime polizze assicurative in scadenza nei mesi giugno/luglio 2006, intestate a soci della s.a.s. o parenti dei predetti. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda e condanna ex art. 96 c.p.c.
3. In data 29.10.2013, il G.U. ha autorizzato la chiamata in causa del terzo con spostamento della data di prima udienza.
4. Costituendosi con comparsa depositata in data 04.03.2014, ha Controparte_2 eccepito il difetto di legittimazione passiva con conseguente inammissibilità della chiamata in garanzia. Nel merito, si è associato alle doglianze di parte convenuta, concludendo per il rigetto della domanda.
5. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., parte convenuta ha depositato copia di n. 12 polizze e rendiconto foglio cassa relativi all'incasso dei premi di cui alla somma oggetto di giudizio.
6. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti e prova testimoniale, è stata rinviata all'udienza del 21.03.2025 e riservata per la decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., accettata dalle parti costituite, previo deposito di note conclusive.
7. Tanto premesso, la domanda va rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
7.1. L'art. 2033 c.c. detta la disciplina dell'indebito oggettivo e attribuisce al soggetto, che ha eseguito un pagamento in assenza di causa, il diritto di ripetere quanto pagato. Il pagamento è definito indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di titolo.
Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio. Infatti, fermo il principio generale dell'onere della prova gravante su chi vuol far valere in giudizio un diritto, per cui, in tal caso, l'attore ha l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, tuttavia, secondo nel giudizio di indebito l'onere della prova va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore assume che il pagamento di cui si chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo caso, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore assume che il pagamento di cui si chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (Cass. Civ. 14428/2021).
7.2. Nel caso di specie, parte attrice ha depositato la sola copia fronte retro dell'assegno bancario non trasferibile n. 0067780384-09, tratto su Banca Meridiana, datato 06.07.2006, dell'importo in cifre di € 7.050,00 e in lettere “dico bene settemilacinquanta/00”, con annesso timbro della
[...]
e firma del legale rappresentante p.t., intestato a , con Parte_1 CP_1 girata sul retro del 06.07.2006 e timbro della Controparte_3 con firma del legale rappresentante p.t., nonché annessa stampa dettagli assegno,
[...] riportante dati assegno, distinta di carico e di scarico (cfr. all.2 fasc. parte attrice).
Non si rinviene, diversamente, copia dell'assegno dall'asserito importo originario di € 750,00 nonché copia della polizza per r.c.a. n. 26151619/179 della , agenzia di relativa al CP_1 CP_1 furgone tg. BB884GD, in relazione al quale si assume avere effettuato il pagamento del premio in scadenza.
Parte convenuta, invece, ha dato ampia ed esaustiva prova dell'esistenza di valido titolo giustificativo del pagamento dell'importo di € 7.050,00, mediante deposito della seguente documentazione:
- copia dell'anzidetto assegno bancario, identico in ogni elemento costitutivo alla copia rilasciata dall'istituto bancario a seguito di negoziazione, con annessa dichiarazione di consegna “Consegno in data 06.07.2006 come acconto per il mese di luglio” da parte del sub agente (cfr. Controparte_2 fasc. parte convenuta);
- copia n. 12 polizze assicurative dettagliatamente elencate e allegate alla memoria ex art. 183 co.VI
n.2) c.p.c. (in atti), in essere presso la , intestate direttamente alla CP_1 Parte_1 ovvero a soci della società attrice ( , )
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 nonché a familiari dei predetti soci ( , , , tutte Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 in scadenza nei mesi di giugno/luglio 2006, dall'importo complessivo di € 7.060,00, ridotto mediante applicazione di sconto a € 7.050,00 (cfr. dichiarazioni del teste all'udienza del Testimone_1
18.10.2016, “è vera la circostanza poiché l'importo doveva essere di € 7.060,00 e quindi avrei dovuto richiedere un mero assegno, ma l'amministratore non c'era, così mi riferivano, ed io allora pensai di prenderlo così com'era e di operare un abbuono di 10 euro”);
- copia visura C.C.I.A.A. della da cui risultano, in qualità di soci Parte_1 accomandatari, i predetti intestatari di polizze , e Parte_1 Controparte_4 [...]
(cfr. fasc. parte convenuta); CP_7
- copia dei fogli cassa relativi al periodo giugno/luglio 2006, in cui sono elencate dettagliatamente le n. 12 polizze in scadenza, con relativo numero di polizza, data di scadenza, contraente e importo incassato, corrispondenti alle n. 12 polizze assicurative richiamate e depositate in allegato alla memoria ex art. 183 co.VI n.2) c.p.c. di parte convenuta.
A quanto precede, si evidenzia che parte attrice non ha contestato la documentazione depositata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 co.VI n.2) c.p.c. e, nello specifico, l'esistenza delle n.12 polizze assicurative e la riconducibilità dell'importo di € 7.050,00 al pagamento dei relativi premi in scadenza nel periodo fine giugno e inizio luglio 2016.
Ne discende che il creditore istante non ha dato prova del titolo né, quindi, del diverso importo asseritamente dovuto, tanto da lasciar desumere la natura indebita dell'eccedenza pur calcolata nell'assegno e dare prova dell'alterazione del medesimo assegno, rimasta, invero, indimostrata.
8. La domanda proposta va, pertanto, rigettata.
9. Atteso l'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i minimi attesa la scarsa attività defensionale e la modalità semplificata di definizione (scaglio di riferimento da € 5.201 a 26.000, per fasi studio, introduttiva, istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: 1. rigetta la domanda;
2. condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e di , da distrarsi, per CP_1 Controparte_2 quest'ultimo, in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 2.540,00, ciascuno, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 07.07.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato