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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/07/2024, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3858/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3858/2021 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LICARI GIOVANNELLA MARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIRARDI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/03/2024, le parti hanno concluso come da note d'udienza, depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il Comune di al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1 del danno patito a seguito della caduta verificatasi a il 27.12.2019, lungo l'area attigua via Follo CP_1 in nei pressi del numero civico 12. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha contestato il fatto storico;
ha contestato i criteri Controparte_1 normativi che ispirano la pretesa risarcitoria;
ha contestato il concorso di colpa del danneggiato e la quantificazione del danno operato.
Quanto al fatto storico, si può dare per buono quanto posto in premessa dalla difesa di parte attrice:
è caduta, come confermato dal teste che le ha prestato soccorso in quel Parte_1 Tes_1 punto.
Le foto in atti raffigurano il luogo teatro del sinistro.
Gli scarni dati raccolti non consentono, tuttavia, di affermare la responsabilità dell'ente, dal momento che - in base al modello ricostruttivo che si predilige - questa non va ricondotta né all'art. 2043 c.c. né all'art. 2051 c.c., dovendo piuttosto ricondursi ad un rapporto di preposizione istituzionale, idoneo a fondare un'aspettativa qualificata dell'utente circa lo stato di buona manutenzione della corsia di transito pedonale (della strada, et cetera…).
Accettata l'idea che non tutta la complessità del reale possa essere ricondotta alla diarchia responsabilità contrattuale/responsabilità extracontrattuale, si può quindi affermare che gli obblighi istituzionali gravanti sull'ente pubblico, per il medio del principio di atipicità delle obbligazioni (art. 1173 c.c.) si traducono in un'obbligazione del tutto analoga a quella nascente da contratto, ingenerando, in capo al una responsabilità di tipo contrattuale1 CP_1
In questa prospettiva, la visibilità della insidia assume dunque un rilievo non decisivo, ai fini della nascita dell'obbligazione risarcitoria, in quanto il andrà esente da responsabilità solo in CP_1 quanto dimostri che il danno non sia imputabile a difetto di manutenzione (e, secondariamente, in quanto dimostri che anche il difetto di manutenzione non gli sia imputabile). Nel caso di specie, la difesa di parte attrice sostiene che la caduta si sarebbe verificata su un marciapiede/pista ciclabile: in realtà, le foto non raffigurano affatto un marciapiede o una pista ciclabile, ma solo una banchina posta al lato di una strada, destinata al transito di veicoli 'pesanti'.
Questa considerazione è decisiva: dal momento che la ricostruzione proposta 'sposta' la disciplina del caso concreto nell'alveo del sistema della responsabilità (para)contrattuale, l'ente risponde nella misura in cui risulta l'inosservanza degli obblighi di cura della sede stradale, ordinariamente riconducibili a una gestione razionale del servizio di manutenzione stradale.
Nel caso di specie, non risultano comprovate anomalie della sede stradale, tali da determinare l'introduzione di un fattore di rischio imprevedibile per il pedone: la strada era rovinata, ma a parte un po' di ghiaietto non risultano buche o avvallamenti che potevano compromettere la marcia del pedone.
L'unica anomalia è data dalla differenza di pendenza, introdotta dalla scivola di accesso al locale denominato 'Mulino del Sodo', che tuttavia, è di proprietà privata e, comunque, non figura tra gli elementi di rischio specificamente indicati dalla difesa di parte attrice, che invece ha segnalato alcune altre irregolarità – che non paiono insuperabili.
Deve quindi escludersi non che lo sfortunato evento sia accaduto, ma che l'evento – così come verificatosi – sia addebitabile all'ente convenuto.
Consegue il rigetto della domanda.
Stante l'incertezza favorita dalla dissonanza dei precedenti giurisprudenziali, le spese possono essere compensate.
Fanno eccezione le spese di CTU, che possono essere mantenute a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3858/21 RG, così decide: rigetta la domanda, compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU che vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Parma, 19/07/2024
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una letteratura ormai matura sul tema non avrà difficoltà a riconoscere un'azione risarcitoria anche all'utente della strada
- che pure non è creditore in quanto non è il titolare della posizione giuridica soggettiva costituita in un (inesistente) contratto: l'ordinamento conosce, infatti, molteplici ipotesi in cui un terzo (estraneo ad una relazione contrattuale) è il soggetto destinatario di una prestazione o il soggetto su cui incide il substrato materiale di una prestazione ordinata/concordata da altri. E' qui in gioco la distinzione (fondamentale) tra contratto a favore del terzo e contratto con prestazione al terzo (si pensi all'accordo che i genitori concludono con un medico, per la cura dentistica del figlio). Ragionando su tali categorie, e procedendo per approssimazioni analogiche progressive, qualcosa di simile si produce anche rispetto all'utenza stradale, giacché l'obbligo di manutenere le strade ha un preciso substrato materiale potenzialmente idoneo a intercettare gli interessi altrui. Il carattere essenziale di quegli interessi (interesse alla conservazione dell'integrità fisica) fa sì che l'onere di cura assuma, infine, i tratti di un preciso obbligo (para)contrattuale, soggetto all disciplina delle obbligazioni. pagina 2 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3858/2021 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LICARI GIOVANNELLA MARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIRARDI ANDREA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/03/2024, le parti hanno concluso come da note d'udienza, depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il Comune di al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 CP_1 del danno patito a seguito della caduta verificatasi a il 27.12.2019, lungo l'area attigua via Follo CP_1 in nei pressi del numero civico 12. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha contestato il fatto storico;
ha contestato i criteri Controparte_1 normativi che ispirano la pretesa risarcitoria;
ha contestato il concorso di colpa del danneggiato e la quantificazione del danno operato.
Quanto al fatto storico, si può dare per buono quanto posto in premessa dalla difesa di parte attrice:
è caduta, come confermato dal teste che le ha prestato soccorso in quel Parte_1 Tes_1 punto.
Le foto in atti raffigurano il luogo teatro del sinistro.
Gli scarni dati raccolti non consentono, tuttavia, di affermare la responsabilità dell'ente, dal momento che - in base al modello ricostruttivo che si predilige - questa non va ricondotta né all'art. 2043 c.c. né all'art. 2051 c.c., dovendo piuttosto ricondursi ad un rapporto di preposizione istituzionale, idoneo a fondare un'aspettativa qualificata dell'utente circa lo stato di buona manutenzione della corsia di transito pedonale (della strada, et cetera…).
Accettata l'idea che non tutta la complessità del reale possa essere ricondotta alla diarchia responsabilità contrattuale/responsabilità extracontrattuale, si può quindi affermare che gli obblighi istituzionali gravanti sull'ente pubblico, per il medio del principio di atipicità delle obbligazioni (art. 1173 c.c.) si traducono in un'obbligazione del tutto analoga a quella nascente da contratto, ingenerando, in capo al una responsabilità di tipo contrattuale1 CP_1
In questa prospettiva, la visibilità della insidia assume dunque un rilievo non decisivo, ai fini della nascita dell'obbligazione risarcitoria, in quanto il andrà esente da responsabilità solo in CP_1 quanto dimostri che il danno non sia imputabile a difetto di manutenzione (e, secondariamente, in quanto dimostri che anche il difetto di manutenzione non gli sia imputabile). Nel caso di specie, la difesa di parte attrice sostiene che la caduta si sarebbe verificata su un marciapiede/pista ciclabile: in realtà, le foto non raffigurano affatto un marciapiede o una pista ciclabile, ma solo una banchina posta al lato di una strada, destinata al transito di veicoli 'pesanti'.
Questa considerazione è decisiva: dal momento che la ricostruzione proposta 'sposta' la disciplina del caso concreto nell'alveo del sistema della responsabilità (para)contrattuale, l'ente risponde nella misura in cui risulta l'inosservanza degli obblighi di cura della sede stradale, ordinariamente riconducibili a una gestione razionale del servizio di manutenzione stradale.
Nel caso di specie, non risultano comprovate anomalie della sede stradale, tali da determinare l'introduzione di un fattore di rischio imprevedibile per il pedone: la strada era rovinata, ma a parte un po' di ghiaietto non risultano buche o avvallamenti che potevano compromettere la marcia del pedone.
L'unica anomalia è data dalla differenza di pendenza, introdotta dalla scivola di accesso al locale denominato 'Mulino del Sodo', che tuttavia, è di proprietà privata e, comunque, non figura tra gli elementi di rischio specificamente indicati dalla difesa di parte attrice, che invece ha segnalato alcune altre irregolarità – che non paiono insuperabili.
Deve quindi escludersi non che lo sfortunato evento sia accaduto, ma che l'evento – così come verificatosi – sia addebitabile all'ente convenuto.
Consegue il rigetto della domanda.
Stante l'incertezza favorita dalla dissonanza dei precedenti giurisprudenziali, le spese possono essere compensate.
Fanno eccezione le spese di CTU, che possono essere mantenute a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3858/21 RG, così decide: rigetta la domanda, compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU che vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Parma, 19/07/2024
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una letteratura ormai matura sul tema non avrà difficoltà a riconoscere un'azione risarcitoria anche all'utente della strada
- che pure non è creditore in quanto non è il titolare della posizione giuridica soggettiva costituita in un (inesistente) contratto: l'ordinamento conosce, infatti, molteplici ipotesi in cui un terzo (estraneo ad una relazione contrattuale) è il soggetto destinatario di una prestazione o il soggetto su cui incide il substrato materiale di una prestazione ordinata/concordata da altri. E' qui in gioco la distinzione (fondamentale) tra contratto a favore del terzo e contratto con prestazione al terzo (si pensi all'accordo che i genitori concludono con un medico, per la cura dentistica del figlio). Ragionando su tali categorie, e procedendo per approssimazioni analogiche progressive, qualcosa di simile si produce anche rispetto all'utenza stradale, giacché l'obbligo di manutenere le strade ha un preciso substrato materiale potenzialmente idoneo a intercettare gli interessi altrui. Il carattere essenziale di quegli interessi (interesse alla conservazione dell'integrità fisica) fa sì che l'onere di cura assuma, infine, i tratti di un preciso obbligo (para)contrattuale, soggetto all disciplina delle obbligazioni. pagina 2 di 3