Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3870/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Jessica BOZZA, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
per come da verbale di udienza del 15 maggio 2025; Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Bergamo il 24 settembre 2000. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati e , entrambi maggiorenni ed economicamente autonomi. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la cessazione degli effetti del Pt_1
matrimonio contratto col coniuge, l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti della secondogenita, all'epoca minorenne, nonché un
All'udienza del 15 maggio 2025, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza e il Giudice relatore ha pertanto dichiarato la sua contumacia e, sentita liberamente la ricorrente, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e invitato la parte a precisare le proprie conclusioni, disponendo la discussione orale della causa.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 22 giugno 2022 e omologato il 30 giugno 2022, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti l'intervenuta riconciliazione, considerato il lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e il comportamento del resistente, il quale, non costituendosi, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, si rileva che la figlia , Per_2
nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età e pertanto nulla viene statuito in punto di affido, collocamento e visite.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva che la ricorrente, sentita in udienza, ha domandato la quantificazione in 250 euro mensili del contributo posto a carico del marito per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e in quanto tale deve trovare accoglimento.
In via preliminare, si ricorda che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, consacrato dall'art. 30 della Carta Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass.
14 agosto 2020, n. 17813).
Nel caso di specie, la signora ha dichiarato che il figlio frequenta l'università, mentre Pt_1 Per_1
frequenta il quarto anno di scuola (v. verbale 15.5.25). Per_2
Ritenuta la credibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, in carenza di elementi idonei ad inficiarne l'efficacia probatoria, tenuto conto anche della giovane età di (22 anni) e di Per_1 Per_2
(18 anni), si ritiene che entrambi i figli conservino il diritto ad essere mantenuti dai genitori.
Pertanto, sussistono i presupposti per porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio
2024 (mese successivo al deposito del ricorso), detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo, l'importo di 250 euro ciascuno, somma reputata equa tenuto conto dei tempi di permanenza trascorsi dai ragazzi prevalentemente con la mamma, attesa la distanza dal luogo di residenza paterno, delle loro esigenze e della valenza economica dei compiti di cura e domestici gravanti in misura preponderante sulla signora delle condizioni del coniuge che, dalla documentazione ING Pt_1
Bank, risulta titolare di un patrimonio liquido del valore di circa 40.000 euro e considerato da ultimo l'orientamento di questo Tribunale che, riconoscendo l'aumento dei costi della vita, reputa tale somma quale contribuzione minima indispensabile per il mantenimento di ogni figlio.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli verranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Vista la natura necessaria del giudizio e la condotta del resistente, il quale, non costituendosi, non si
è opposto alle istanze della ricorrente, le spese di lite vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
hanno contratto matrimonio a Bergamo il 24 settembre 2000; Controparte_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bergamo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 391, parte II, serie A;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2024 (mese successivo al deposito del ricorso), detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo, l'importo di 250 euro per ciascun figlio (500 euro complessivi), oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo