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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1382/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato in [...] [...], res. in Catania via Coniglione, 11, cf: Parte_1
, elett. dom. in Catania L.go R. Pilo, 14, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Nicola Condorelli che lo rapp e dif. per procura in calce al ricorso introduttivo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, organicamente patrocinato dall' Controparte_3
(C.F. pec: , presso i cui uffici,
[...] P.IVA_2 Email_1
in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato;
1 APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in data 22.10.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania sez. Immigrazione resa nel proc. n.
RG 10800/2020 dep il 19/9/2024 e notificata in data 24/9/2024 con la quale il rimo giudice aveva statuito come segue: “Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nato in [...] il [...]: dichiara la contumacia dell' Parte_1
Amministrazione convenuta;
dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria;
rigetta nel resto il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio”.
A tale decisione il tribunale è giunto dopo aver dichiarato inammissibile la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria (capo di sentenza non appellato) e rigettando altresì la domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Per i motivi di cui si dirà nel prosieguo ha chiesto a questa Parte_1
Corte di annullare il provvedimento n. Cat. A.12.2020/Imm./n. 150 datato 2 settembre
2020 - emesso dal Questore di Catania in data 02/09/2020 e notificato a mezzo pec al difensore di fiducia in data 3/09/20, con il veniva respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione speciale e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere la protezione Parte_1
sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss del Decreto Legislativo 251/07;
In subordine di dichiarare e riconoscere il diritto del sig. alla Parte_1 protezione umanitaria e al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, ovvero, ogni altro provvedimento utile a garantire ed assicurare la legale permanenza in
Italia, sussistendo un grave e concreto pericolo per la vita del soggetto in caso di rimpatrio in Gambia.
Costituitosi il ha chiesto il rigetto Controparte_1
2 dell'appello.
Il PG ha concluso per i rigetto dell'appello.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso in fatto quanto segue: che ha fatto Parte_1
irregolarmente ingresso in Italia il 5 dicembre 2015 ed il successivo 7 marzo 2016 ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale;
che il 31 marzo 2016 la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Siracusa, nel rigettare la richiesta dello straniero, avvalendosi della previsione di cui all'art. 32, co. 3, del D. L.vo 25/2008 ha trasmesso gli atti alla Questura di Catania per la materiale concessione del correlato permesso di soggiorno per motivi umanitari;
che il 7 settembre 2016 a è stato concesso il permesso Parte_1
di soggiorno per motivi umanitari n. I valido sino al 6 settembre 2018, permesso P.IVA_3
del quale, in data 6 luglio 2020, ha richiesto il rinnovo, richiesta definita con provvedimento di rigetto CAT. A.12.2020/IMM/150 reso il 2.9.2020; che il suindicato provvedimento è stato impugnato innanzi alla sezione specializzata del Tribunale Civile di Catania che ha definitivamente rigettato il ricorso con l'ordinanza qui appellata.
Ancora, per la migliore comprensione dell'appello va evidenziato che Pt_1
in sede di interrogatorio libero audizione innanzi al primo giudice all'udienza
[...]
del 21/06/2022 ha riferito quanto segue.
<< …Sono nato il [...] a [...] tratta di una piccola città nella
Regione di Kantora. Sono giunto in Italia da minorenne.
ADR Sono stato collocato presso la colonia Don Bosco fino ai 18 anni. Poi sono stato trasferito ad Acireale presso una Comunità sita in via Filippini. Sono rimasto lì per sei mesi. Poi sono fuoriuscito dal circuito dell'accoglienza.
ADR Sono stato ospitato da miei amici che avevano casa in affitto. Ho lavorato sia come muratore che come bracciante, ma in nero. Ho iniziato nel 2016. Quando mi trovavo presso la colonia don Bosco lavoravo anche in estate allo stabilimento balneare.
3 Sono stato in carcere nel 2017. In quel periodo non avevo casa. La Polizia mi fermò per chiedermi chi spacciasse nel quartiere di San Berillo e mi accusò ingiustamente di vendere stupefacenti. Avevo con me pochi grammi di “erba” per uso personale. Sono stato detenuto per circa un anno.
ADR Dopo la mia rimessione in libertà sono stato ospitato da amici. Contribuivo alle spese attraverso lavori saltuari.
ADR Oggi ho casa mia, che conduco in locazione con contratto che, secondo quanto mi ha riferito il proprietario dell'immobile, dovrebbe essere regolarmente registrato. Non mi ha però mai dato copia del contratto registrato né mi rilascia ricevute del pagamento dei canoni. Non ho contratto di lavoro regolare, ma lavoro in nero. Ho lavorato nell'officina 51, vicino alla stazione ferroviaria di Catania, come lavapiatti e aiuto cuoco.
Ho lavorato anche a Siracusa, nella raccolta delle olive per diverse aziende delle quali non ricordo il nome.
ADR Pago circa 250 euro di affitto mensili. Con i lavori che svolgo riesco a guadagnare 500/600 euro al mese.
ADR Faccio attività di volontariato con l'associazione ARCI Melquiades APS, che si occupa di dare aiuto a persone in difficoltà. L'associazione ha sede vicino via Pistone e aiuta stranieri anche per la parte legale. Io faccio animazione con i bambini.
Ho poi partecipato al progetto Angeli per l'Ambiente e ho fatto anche volontariato presso la Locanda del Samaritano. Non ho attestati della Locanda.
ADR Temo per la mia vita in caso di rientro in Gambia. Dopo la morte di mio padre ho subito maltrattamenti dai miei parenti. Qui in Italia ho potuto studiare, anche se non ho conseguito alcun diploma, avendo frequentato il corso di alfabetizzazione. Anche in carcere andavo a scuola.
In Gambia non ho più alcuna relazione significativa. I miei fratelli, tutti più grandi di me, non so neppure dove si trovino.
Ho paura di tornare in Gambia. Avrei gli stessi problemi che mi hanno fatto partire.
Non potrei tornare a vivere con coloro che mi hanno maltrattato quando ero minorenne.
Mi trattavano come uno schiavo.
4 ADR Non ho fotografie che mi ritraggano mentre lavoro. Ho smarrito il telefono nel quale avevo le fotografie. Ma lavoro in campagna tutti i giorni>>.
Primo motivo. Sulla (mancata) concessione della protezione umanitaria.
contesta il provvedimento di primo grado laddove il Parte_1
tribunale ha affermato: < Quanto alla domanda formulata in subordine, si osserva che il provvedimento oggetto del presente giudizio si fonda su due motivazioni:
a) la commissione territoriale, con provvedimento del 26 luglio 2017 notificato il
23 novembre 2018, aveva già revocato la protezione umanitaria riconosciuta precedentemente al ricorrente con provvedimento del 31 Marzo 2016, sulla base del quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno del quale veniva richiesto il rinnovo, valido fino al 6 settembre 2018; il questore ha ritenuto quindi che, a permesso di soggiorno ormai scaduto, gli effetti della revoca non potevano che essere quelli del diniego di rinnovo del permesso stesso, essendo stata la relativa istanza presentata solo in data 06/07/2020. b) l'istante è gravato da plurimi precedenti penali e giudiziari per il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, come specificamente richiamati nel provvedimento al cui contenuto si fa sul punto rinvio, sicché osterebbero al rilascio del permesso di soggiorno gli artt. 4 e 5 del D. Lgs 286/98. Si deve quindi concludere, a fronte del primo motivo posto a fondamento del diniego, che il permesso di soggiorno, valido fino al 6 settembre 2018, non sia rinnovabile essendo intervenuto provvedimento di revoca della protezione emesso il 26 luglio 2017 e notificato il 23 novembre 2018, che non risulta essere stato impugnato dal ricorrente, il quale nulla ha eccepito sul punto>>.
La motivazione, a dire dell'appellante, sarebbe erronea non avendo egli mai ricevuto notifica del provvedimento di revoca della protezione.
Il motivo non coglie nel segno posto che il provvedimento di revoca è stato notificato il 23.11.2018 quando lo stesso è stato rintracciato nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell'ambito dello stesso motivo (Sulla concessione della protezione umanitaria)
afferma poi che tanto la commissione quanto il giudice di prime Parte_1 cure avrebbero dovuto valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale. Il motivo non coglie nel segno considerato: a) che il provvedimento della
5 commissione del 26/7/2017 non è stato impugnato tempestivamente e quindi è ormai al riparo da ogni contestazione in questa sede ed ancora b) che l'appellante non ha impugnato la sentenza laddove ha dichiarato la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria inammissibile non essendo stata presentata in sede amministrativa.
Secondo motivo (RICONOSCIMENTO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO
PER PROTEZIONE SPECIALE, EX ART. 32, COMMA 3 D. LGS. 25/2008).
sostiene che il Tribunale di primo grado ha errato a non Parte_1 riconoscere il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98, e ciò stante il rischio per lo stesso rientrato in Gambia di essere sottoposto a tortura. Rischio non consentito dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del d.lg.vo 286/1998 nella versione vigente ratione temporis (ante DL
21.10.2020, n. 130 convertito dalla legge 173/2020), norma che esclude il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla persecuzione. Ovvero qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Tenuto conto, aggiunge la norma, anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Il motivo è infondato non essendovi invero alcun elemento per inferire che una volta rientrato in Gambia sia esposto ad un rischio personale di Parte_1
persecuzione e/o tortura. Rischio apoditticamente affermato dall'appellante che al riguardo non introduce alcun elemento da cui evincere la possibilità che lo stesso sia esposto ad un tale pericolo. Del tutto generiche essendo le affermazioni spese al riguardo
“ È indubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità amministrativa, il rimpatrio del richiedente in Gambia, Paese ormai estraneo al ricorrente, comporterebbe per lo stesso il rischio di “essere sottoposto a tortura, violenza e vessazioni di ogni genere. Non avendo più punti di riferimento anzi rischiando di tornare nel terrore delle vendette e della tortura. L'impossibilità di vedere tutelati diritti fondamentali di tale rilevanza non può che essere considerata tortura e/o trattamento inumano e degradante;
pertanto, solo attraverso il riconoscimento di un permesso di soggiorno quale quello in richiesta il nostro Paese sarà in grado di tutelare efficacemente la ricorrente, evitando il
6 rimpatrio verso un Paese in cui la sua vita sarebbe esposta a grave e concreto pericolo.
L'appello non coglie nel segno, inoltre, laddove assume che esso Pt_1
avrebbe diritto ad un permesso di soggiorno per integrazione sociale,
[...]
integrazione rilevante in ordine al profilo del diritto al rispetto della vita privata (art. 19, co.
1.1. del D. Lgs 286/98. (“In vero, è un soggetto integrato nel Parte_1
tessuto sociale catanese in quanto risiede a Catania in via Coniglione, 11, con contratto di locazione;
parla italiano, vive di lavoro e si da da fare quale bracciante agricolo, lavapiatti e aiuto alla fiera;
è ben voluto ed aiutato da tutta la gente del luogo e dimostra un debito di riconoscenza nei confronti dell'Italia che ama;
ha partecipato, grazie all'Associazione ARCI MELQUIADES a progetti di solidarietà ed aiuto attivandosi pro positivamente). Non è provata infatti alcuna forma di reale integrazione in Italia che renderebbe la sua espulsione illegittima per contrasto con l'art. 8 CEDU. Non risulta invero provato alcun significativo percorso di integrazione sociale e lavorativa in base a regolari occupazioni reperite, così come non risulta alcuna stipula di un regolare contratto di locazione. Integrazione che peraltro è ampiamente contraddetta dai numerosi reati penali commessi, come già correttamente evidenziato dal tribunale (“ dagli atti, risulta che lo stesso è stato condannato con sentenze irrevocabili per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che, ottenuta la sospensione della pena residua, concessa con provvedimento del 04/01/2022, è stato nuovamente tratto in arresto, e successivamente condannato, benchè con sentenza non ancora passata in giudicato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4000,00 di multa per altro reato ex art. 73, co. 4, DPR
309/90, accertato in Catania in data 27/09/2022).
Vero è che la commissione di c.d. reati ostativi non impone nessun automatismo, bensì un bilanciamento in concreto, e però tale bilanciamento nel caso in esame è sfavorevole all'appellante considerato il fallimentare percorso di inserimento nella società, da un lato, ed in numero e la gravità dei reati commessi, dall'altro.
Né il rimpatrio sarebbe escluso, come assume l'appellante, dalla sussistenza in
Gambia di sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani, ed infatti la valutazione comparativa che si impone ai fini del riconoscimento della protezione speciale tra le condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, è senz'altro sfavorevole per , posto Parte_1
7 che la condizione del paese di origine (qui il Gambia paese che negli ultimi anni ha conosciuto una nuova apertura al sistema democratico e allo stato di diritto sotto la presidenza ) è di scarso rileivo alla luce del pressocché inesistente grado di CP_4
integrazione dell'appellante nel tessuto sociale italiano (cfr Cass. sez. un., 09/09/2021 n.
24413).
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
In ragione della soccombenza va condannato al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore del che si liquidano in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo rigetta il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania sez. Immigrazione resa nel proc. n. RG 10800/2020 dep il 19/9/2024.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali Parte_1
in favore del che liquida in euro 1.738 (di cui euro 1.029 per la fase Controparte_5
di studio ed euro 709 per la fase introduttiva) oltra IVA cpa e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 19/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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