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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4944/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4944/2019 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rosa (C.F. ), presso cui C.F._1
elettivamente domicilia in Avellino alla Galleria Ciardiello n. 20;
APPELLANTE contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Della Porta (C.F. ), presso cui C.F._2
elettivamente domicilia in Montemarano (AV), alla via San Francesco n. 124.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza n. Parte_1
1557/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, con la quale era stata accolta la domanda spiegata dalla con cui veniva chiesta la condanna dell'odierna società appellante al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti in seguito all'interruzione improvvisa dell'energia elettrica avvenuta in data 08.11.2017.
Il Giudice di primo grado, ritenendo fondata la domanda attorea e provato il nesso causale tra l'evento occorso ed i danni patiti, condannava al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
di € 2.989,00, oltre interessi, spese di lite e compensi professionali.
[...]
pagina 1 di 7 L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduceva l'erroneità della impugnata sentenza per inesatta e/o omessa valutazione delle prove acquisite all'esito dell'istruttoria, l'infondatezza della domanda proposta dalla oltre che la mancata prova del comportamento colposo Controparte_1 dell'ente distributore dell'energia e della realizzazione dell'impianto elettrico a regola d'arte ed a norma di legge, nel rispetto della normativa CEI;
concludeva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, ritenuta la procedibilità ed ammissibilità dell'introdotto gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto, in totale riforma di detta sentenza n. 1557/2019 del Giudice di Pace di Avellino, accertata con riferimento ai fatti di causa
l'assenza di qualsivoglia responsabilità di tale Società, rigettare tutte le domande introdotte dalla
, riconoscendo, quindi, che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da Controparte_1 Parte_1
alla controparte oppure, in mero subordine, in denegata ipotesi contraria, modificare
[...] parzialmente detta sentenza, con notevole riduzione della quantificazione del danno”.
Si costituiva nel giudizio di appello la che deduceva l'infondatezza di ogni avversa Controparte_1
deduzione, concludendo per il rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Con ordinanza del 28.12.2024, veniva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva di
[...]
concedendo alle parti termine per note onde interloquire sulla questione. Parte_1
Alla successiva udienza del 26.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
1. In merito alla censura mossa dalla parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, la norma richiamata prevede che il giudice d'appello, oltre ai casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che “l'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari
pagina 2 di 7 richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
Ne consegue che l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così per come formulato anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n.
27199/2017).
2. Ciò premesso, al fine di individuare il soggetto legittimato occorre partire dalla prospettazione della parte che assume di aver subito un danno e di cui chiede il ristoro.
Nel caso di specie, la invoca la corretta esecuzione di un contratto di Controparte_1 somministrazione di energia elettrica concluso con la società venditrice dell'energia, ossia Parte_1
onde conseguire il risarcimento dei danni subiti per un fenomeno di interruzione della fornitura
[...] verificatosi il dì 08.11.2017, per circa un'ora presso lo stabilimento ove è ubicata la sede sociale.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viene descritto un fenomeno di interruzione dell'energia verificatosi in data 08.11.2017, dalle ore 14.45 circa;
l'odierna società appellante ha invocato l'esimente del caso fortuito costituito da un eccezionale intervento di riparazione urgente, con interruzione nella erogazione dell'energia elettrica programmata senza preavviso, della durata di soli 41 minuti e che interessava anche la fornitura dell'attrice, attuato in seguito alla segnalazione di un guasto da parte di altro utente.
Dunque, è pacifico che vi sia stata una interruzione della erogazione della energia elettrica ed un malfunzionamento della linea di distribuzione/trasmissione dell'energia e tali circostanze non sono oggetto di contestazione tra le parti in lite.
Ne consegue che legittimato passivo rispetto alla domanda di danno, come rilevato d'ufficio nell'ordinanza del 28.12.2024, non è il venditore - fornitore dell'energia che conclude il contratto, ma il distributore, trattandosi di società del tutto autonome ed indipendenti.
Ed invero, con il D.L. 18.6.2007 n. 73, convertito in L.
3.8.2007 n. 125, è stata data piena attuazione alla liberalizzazione del mercato ed è stato – a tale fine – stabilito che l'attività di gestione della rete di distribuzione dovesse essere separata da quella di vendita ai clienti finali e che la prima dovesse essere svolta da un'apposita società concessionaria per territorio (Distributore), mentre la vendita dell'energia dovesse essere effettuata in condizioni di libero mercato da più società venditrici (c.d. Grossisti o
Trader o Venditori o Fornitori), i quali acquistano e vendono energia elettrica senza esercitare attività di produzione o distribuzione.
pagina 3 di 7 Il Distributore è, dunque, il soggetto gestore della rete di distribuzione e trasmissione, che, come tale, svolge ogni attività connessa alla realizzazione, manutenzione e controllo delle linee elettriche e degli impianti, in media e bassa tensione.
L'impresa distributrice (o Distributore), una volta rilevate le letture dei consumi reali sul contatore dell'utente o ricevutane comunicazione da parte di quest'ultimo, comunica il dato alla società
Fornitrice, titolare del rapporto di somministrazione, ai fini della fatturazione a carico dell'utente dei corrispettivi per quei consumi, come previsto dall'art. 18.3 della Delibera AEEG n. 156/2007, oppure, in caso di mancata rilevazione, comunica alla Fornitrice i dati stimati di consumo presunto, utilizzati per la fatturazione - tra Distributore e Fornitore - del servizio di distribuzione dell'energia.
Ne consegue che il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre tra la società venditrice e l'utente e che, invece, la manutenzione ed il controllo degli impianti, per la distribuzione dell'energia fa capo alla società di distribuzione, che ne risponde nei confronti dell'utenza a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria, spetta, dunque, alla società che distribuisce l'energia elettrica (e non alla società venditrice). La società distributrice è, difatti, l'unica responsabile dei danni derivanti dalla distribuzione della energia e, dunque, da sbalzi di tensione, interruzioni nella erogazione, difetto di manutenzione (in tal senso anche Tribunale di Avellino, sentenza n. 185/2021).
Sul punto, è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cassazione Civile, sentenza n. 1581/2018).
Ne consegue che la domanda risarcitoria andava rivolta alla società che si occupa della distribuzione della energia elettrica e della conseguente manutenzione, ossia che oggi si Parte_2
distingue dalla autonoma società che si occupa della vendita dell'energia nel Parte_1
mercato di mercato libero.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in primo grado e dalle prove testimoniali assunte, si desume che l'intervento di riparazione che ha, poi, risolto ogni problematica è stato appunto eseguito dalla pagina 4 di 7 società distributrice come confermato dal dipendente della escusso, nel Parte_2 giudizio di primo grado, all'udienza del 14.06.2018.
Sussiste, pertanto, il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante;
si richiama sul punto il dictum di legittimità espresso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008 a mente del quale “La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza”.
Tale questione, seppur non dedotta ed affrontata dalle parti in lite, non soffre preclusioni atteso che “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 2951/2016) e trattandosi di mera difesa è altresì rilevabile d'ufficio (Cassazione Civile, Sez. L, ordinanza n. 23721 del 01/09/2021);
In particolare, la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il caso del suo riconoscimento da parte del convenuto;
con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall'art. 167, comma 2°, c.p.c., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice (Cassazione Civile, ordinanza n. 24375/2024).
Dunque, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (Cassazione Civile, ordinanza n.
23721/2021).
pagina 5 di 7 Il rilievo d'ufficio non è peraltro precluso dal giudicato interno, non implicitamente formatosi sul punto, non essendo stata la questione oggetto di discussione tra le parti in lite.
Ed invero, la legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Il giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra questioni di merito dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi su rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari di rito o merito, sulle quali il giudice, come nel caso in lite, non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica.
Con specifico riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, esso deve essere “espresso”, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.
Non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una quaestio iuris come la riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perché si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere state discussa e decisa espressamente (in termini, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7925/2019).
Per le argomentazioni esposte, esclusa la formazione di un giudicato interno sulla questione rilevata, non oggetto di contraddittorio in primo grado, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, va esclusa la legittimazione passiva della dovendosi ascrivere in via Parte_1
esclusiva la titolarità passiva dell'obbligo dedotto, circa la corretta manutenzione della rete di pagina 6 di 7 trasmissione, alla in altri termini, la fattispecie invocata in giudizio non può Parte_2
dirsi riconducibile alla posizione della parte convenuta.
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di con rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_1 Controparte_1
3. La riforma integrale della sentenza impugnata per la questione oggetto di rilievo officioso comporta la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, attesa la prova dei danni comunque subiti dalla odierna società appellata. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione” (Cassazione Civile, ordinanza n.7616/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Controparte_1
- Compensa integramente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
AVELLINO, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4944/2019 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Rosa (C.F. ), presso cui C.F._1
elettivamente domicilia in Avellino alla Galleria Ciardiello n. 20;
APPELLANTE contro
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Della Porta (C.F. ), presso cui C.F._2
elettivamente domicilia in Montemarano (AV), alla via San Francesco n. 124.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza n. Parte_1
1557/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino, con la quale era stata accolta la domanda spiegata dalla con cui veniva chiesta la condanna dell'odierna società appellante al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti in seguito all'interruzione improvvisa dell'energia elettrica avvenuta in data 08.11.2017.
Il Giudice di primo grado, ritenendo fondata la domanda attorea e provato il nesso causale tra l'evento occorso ed i danni patiti, condannava al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
di € 2.989,00, oltre interessi, spese di lite e compensi professionali.
[...]
pagina 1 di 7 L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduceva l'erroneità della impugnata sentenza per inesatta e/o omessa valutazione delle prove acquisite all'esito dell'istruttoria, l'infondatezza della domanda proposta dalla oltre che la mancata prova del comportamento colposo Controparte_1 dell'ente distributore dell'energia e della realizzazione dell'impianto elettrico a regola d'arte ed a norma di legge, nel rispetto della normativa CEI;
concludeva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, ritenuta la procedibilità ed ammissibilità dell'introdotto gravame, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto, in totale riforma di detta sentenza n. 1557/2019 del Giudice di Pace di Avellino, accertata con riferimento ai fatti di causa
l'assenza di qualsivoglia responsabilità di tale Società, rigettare tutte le domande introdotte dalla
, riconoscendo, quindi, che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da Controparte_1 Parte_1
alla controparte oppure, in mero subordine, in denegata ipotesi contraria, modificare
[...] parzialmente detta sentenza, con notevole riduzione della quantificazione del danno”.
Si costituiva nel giudizio di appello la che deduceva l'infondatezza di ogni avversa Controparte_1
deduzione, concludendo per il rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Con ordinanza del 28.12.2024, veniva rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva di
[...]
concedendo alle parti termine per note onde interloquire sulla questione. Parte_1
Alla successiva udienza del 26.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***
1. In merito alla censura mossa dalla parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, la norma richiamata prevede che il giudice d'appello, oltre ai casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che “l'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari
pagina 2 di 7 richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.” (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
Ne consegue che l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così per come formulato anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n.
27199/2017).
2. Ciò premesso, al fine di individuare il soggetto legittimato occorre partire dalla prospettazione della parte che assume di aver subito un danno e di cui chiede il ristoro.
Nel caso di specie, la invoca la corretta esecuzione di un contratto di Controparte_1 somministrazione di energia elettrica concluso con la società venditrice dell'energia, ossia Parte_1
onde conseguire il risarcimento dei danni subiti per un fenomeno di interruzione della fornitura
[...] verificatosi il dì 08.11.2017, per circa un'ora presso lo stabilimento ove è ubicata la sede sociale.
Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viene descritto un fenomeno di interruzione dell'energia verificatosi in data 08.11.2017, dalle ore 14.45 circa;
l'odierna società appellante ha invocato l'esimente del caso fortuito costituito da un eccezionale intervento di riparazione urgente, con interruzione nella erogazione dell'energia elettrica programmata senza preavviso, della durata di soli 41 minuti e che interessava anche la fornitura dell'attrice, attuato in seguito alla segnalazione di un guasto da parte di altro utente.
Dunque, è pacifico che vi sia stata una interruzione della erogazione della energia elettrica ed un malfunzionamento della linea di distribuzione/trasmissione dell'energia e tali circostanze non sono oggetto di contestazione tra le parti in lite.
Ne consegue che legittimato passivo rispetto alla domanda di danno, come rilevato d'ufficio nell'ordinanza del 28.12.2024, non è il venditore - fornitore dell'energia che conclude il contratto, ma il distributore, trattandosi di società del tutto autonome ed indipendenti.
Ed invero, con il D.L. 18.6.2007 n. 73, convertito in L.
3.8.2007 n. 125, è stata data piena attuazione alla liberalizzazione del mercato ed è stato – a tale fine – stabilito che l'attività di gestione della rete di distribuzione dovesse essere separata da quella di vendita ai clienti finali e che la prima dovesse essere svolta da un'apposita società concessionaria per territorio (Distributore), mentre la vendita dell'energia dovesse essere effettuata in condizioni di libero mercato da più società venditrici (c.d. Grossisti o
Trader o Venditori o Fornitori), i quali acquistano e vendono energia elettrica senza esercitare attività di produzione o distribuzione.
pagina 3 di 7 Il Distributore è, dunque, il soggetto gestore della rete di distribuzione e trasmissione, che, come tale, svolge ogni attività connessa alla realizzazione, manutenzione e controllo delle linee elettriche e degli impianti, in media e bassa tensione.
L'impresa distributrice (o Distributore), una volta rilevate le letture dei consumi reali sul contatore dell'utente o ricevutane comunicazione da parte di quest'ultimo, comunica il dato alla società
Fornitrice, titolare del rapporto di somministrazione, ai fini della fatturazione a carico dell'utente dei corrispettivi per quei consumi, come previsto dall'art. 18.3 della Delibera AEEG n. 156/2007, oppure, in caso di mancata rilevazione, comunica alla Fornitrice i dati stimati di consumo presunto, utilizzati per la fatturazione - tra Distributore e Fornitore - del servizio di distribuzione dell'energia.
Ne consegue che il rapporto contrattuale di somministrazione intercorre tra la società venditrice e l'utente e che, invece, la manutenzione ed il controllo degli impianti, per la distribuzione dell'energia fa capo alla società di distribuzione, che ne risponde nei confronti dell'utenza a titolo di responsabilità extracontrattuale.
La legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria, spetta, dunque, alla società che distribuisce l'energia elettrica (e non alla società venditrice). La società distributrice è, difatti, l'unica responsabile dei danni derivanti dalla distribuzione della energia e, dunque, da sbalzi di tensione, interruzioni nella erogazione, difetto di manutenzione (in tal senso anche Tribunale di Avellino, sentenza n. 185/2021).
Sul punto, è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (Cassazione Civile, sentenza n. 1581/2018).
Ne consegue che la domanda risarcitoria andava rivolta alla società che si occupa della distribuzione della energia elettrica e della conseguente manutenzione, ossia che oggi si Parte_2
distingue dalla autonoma società che si occupa della vendita dell'energia nel Parte_1
mercato di mercato libero.
Peraltro, dalla documentazione prodotta in primo grado e dalle prove testimoniali assunte, si desume che l'intervento di riparazione che ha, poi, risolto ogni problematica è stato appunto eseguito dalla pagina 4 di 7 società distributrice come confermato dal dipendente della escusso, nel Parte_2 giudizio di primo grado, all'udienza del 14.06.2018.
Sussiste, pertanto, il difetto di legittimazione passiva dell'odierno appellante;
si richiama sul punto il dictum di legittimità espresso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6132 del 06/03/2008 a mente del quale “La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza”.
Tale questione, seppur non dedotta ed affrontata dalle parti in lite, non soffre preclusioni atteso che “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 2951/2016) e trattandosi di mera difesa è altresì rilevabile d'ufficio (Cassazione Civile, Sez. L, ordinanza n. 23721 del 01/09/2021);
In particolare, la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il caso del suo riconoscimento da parte del convenuto;
con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall'art. 167, comma 2°, c.p.c., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice (Cassazione Civile, ordinanza n. 24375/2024).
Dunque, le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (Cassazione Civile, ordinanza n.
23721/2021).
pagina 5 di 7 Il rilievo d'ufficio non è peraltro precluso dal giudicato interno, non implicitamente formatosi sul punto, non essendo stata la questione oggetto di discussione tra le parti in lite.
Ed invero, la legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
Il giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra questioni di merito dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi su rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari di rito o merito, sulle quali il giudice, come nel caso in lite, non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica.
Con specifico riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione, esso deve essere “espresso”, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale della legittimazione non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti ed il giudice (con implicita statuizione positiva sulla stessa) si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito.
Non può ritenersi, invero, che un giudicato interno si sia formato in via implicita, semplicemente perché la legittimazione abbia costituito la premessa logica per la decisione, in quanto, affinché una questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito occorre che essa sia stata oggetto di discussione tra le parti. Una quaestio iuris come la riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto alla fattispecie astratta o quella della riconducibilità della posizione dell'attore o del convenuto quale emergente in fatto a detta fattispecie deve, pertanto, perché si formi giudicato interno in difetto di impugnazione, essere state discussa e decisa espressamente (in termini, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7925/2019).
Per le argomentazioni esposte, esclusa la formazione di un giudicato interno sulla questione rilevata, non oggetto di contraddittorio in primo grado, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, va esclusa la legittimazione passiva della dovendosi ascrivere in via Parte_1
esclusiva la titolarità passiva dell'obbligo dedotto, circa la corretta manutenzione della rete di pagina 6 di 7 trasmissione, alla in altri termini, la fattispecie invocata in giudizio non può Parte_2
dirsi riconducibile alla posizione della parte convenuta.
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di con rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_1 Controparte_1
3. La riforma integrale della sentenza impugnata per la questione oggetto di rilievo officioso comporta la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, attesa la prova dei danni comunque subiti dalla odierna società appellata. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione” (Cassazione Civile, ordinanza n.7616/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Controparte_1
- Compensa integramente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
AVELLINO, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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