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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 7366 /2023
Per parte convenuta compare l'Avv.to Feliciana Pizzo, per delega del procuratore costituito, che si riporta agli atti e alle richieste formulate nelle note conclusionali, impugna gli avversi scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Per l'attrice compare l'avv.to Loredana Duello, che si riporta alle memorie da ultimo depositate telematicamente e chiede la causa venga decisa.
Il Giudice all'esito della discussione, rilevato che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c, decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, di cui dà lettura, in assenza dei predetti procuratori nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza
E' Verbale
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero all'udienza del 20 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7366 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(p.iva ) in persona del legale rapp.te p.t, elett.te dom.ta in San Parte_1 P.IVA_1
Giorgio a Cremano (Na) alla Via Ugo la Malfa 4, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Duello, che lo rapp.ta e difende, come da procura in atti
ATTRICE
E in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Luigi Tuccillo, con studio in Napoli, alla Via S. Tommaso D'Aquino n° 15)
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, lamentava l'omesso riconoscimento del Parte_1 danno subito a seguito del furto parziale dell'autovettura Audi A1 tg. FX251XK, assicurata per il predetto rischio con giusta polizza n. 448019136, in relazione ai fatti occorsi in Controparte_1 data 03.08.2022, tra le ore 00.00 e le ore 04.00 circa, allorquando , legale Parte_2 rappresentante della suddetta società, si avvedeva che l'autovettura parcheggiata era stata asportata da ignoti malfattori. In particolare, riferiva l'attrice che il sporgeva denuncia contro ignoti in data Pt_1
03.08.2022 per il furto totale della predetta autovettura, che tuttavia veniva poi restituita dalla Polizia locale di San Giovanni in data 11.08.2022, come da verbale redatto dalla medesima Polizia Locale nel quale venivano descritte le condizioni del mezzo alla data della riconsegna, riferendosi: sportello ant e post lato dx parafango ant mancante parafango posteriore tagliato ecc… come si evincono dai rilievi fotografici che si depositano. L'attrice, in ragione delle polizza sottoscritta, riferiva di aver invano denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa convenuta. Pertanto, dedotto di aver assolto all'onere di previa introduzione della procedura di mediazione e assumendo di aver subito un danno pari ad euro 18.741,21 per la riparazione del veicolo, l'attrice adiva il Tribunale di Napoli al fine di sentir condannare la Compagnia
al relativo pagamento a titolo di indennizzo assicurativo. CP_1
Si costituiva in giudizio la società AL Assicurazioni SpA che contestava la pretesa dalla
, rappresentando di non aver potuto formulare alcuna offerta in sede stragiudiziale in Parte_1 mancanza di integrazione documentale, ancorché richiesta alla società attrice, comprovante il danno lamentato. Contestava, pertanto, la sussistenza di qualsivoglia danno indennizzabile, non essendo stata fornita alcuna prova della diretta riconducibilità dei danni riportati dal veicolo al sinistro denunciato in occasione del furto.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Espletati gli incombenti di prima udienza, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito, la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'odierna udienza, ove viene decisa con la presente sentenza.
La domanda dell'attore deve essere rigettata perché non provata.
In tema di furto d'auto la Suprema Corte da tempo ha affermato che : “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001).
Secondo gli ordinari criteri di ripartizione degli oneri probatori, in tema di polizza per furto d'auto l'assicurato, al fine di ottenere l'indennizzo, ha, dunque, l'onere non solo di provare l'avvenuto furto, ma la funzionalità del veicolo fornendo elementi che ne apprezzino il valore.
Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve, più precisamente, dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione: deve essere, cioè, dimostrata la così detta “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (v. Corte appello Milano 05/11/2004). Consolidata giurisprudenza reputa, infatti, che non basti a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata all'autorità di polizia, atteso che la stessa consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (così copiosa giurisprudenza di merito, tra cui, ad es., Trib.
Milano. sez.
2. XII, 29/09/2008, n. 11527; Corte Appello Bari sez. II, 22/12/2017, n.2191; Trib.
Roma, sez.XII, 7/12/2016, n.22823; nonché la Giurisprudenza di legittimità, confr. Cass .Sez. III, 17 maggio 1997 n.4426).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio, su di lui gravante, della prova del danno.
Ed invero, il danno lamentato dalla società si fonda sui fatti oggetto della denuncia querela presentata all'autorità di polizia, che tuttavia non appare adeguatamente circostanziata, né dalla stessa può desumersi in modo alcuno la descrizione del veicolo di cui trattasi, né le condizioni dello stesso in data antecedente al furto.
Non risulta, quindi, alcuna correlazione tra i danni successivamente riscontrati a seguito della restituzione del veicolo, né vi è una diretta riconducibilità degli stessi rispetto al sinistro denunciato.
Per vero, a fronte delle precise contestazioni avanzate dalla Compagnia circa la non riconducibilità dei danni all'autoveicolo, riferiti dall'attrice, al furto denunciato, per essere gli stessi rapportabili a precedenti sinistri patiti dal medesimo veicolo poco tempo prima, indennizzati da altre compagnie - circostanza queste ultime documentate da ( v. perizia e CP_1 Per_1 CP_2
e nemmeno disconosciute dall'attrice – sarebbe spettato a quest'ultima comprovare il nesso
[...] tra il danno e l'evento denunciato.
Tale nesso non trova invece riscontro in atti, atteso che nulla prova quali fossero le condizioni del veicolo al momento dell'asserito furto e se i precedenti danni fossero stati o meno eliminati.
Parte attrice riferisce di riparazioni effettuate dopo i predetti sinistri e prima del furto di cui assume l'esistenza in questo giudizio. Tuttavia, tali riparazioni non risultano provate dalla riferita fattura n. 13 del 22/03/2023, non rinvenuta in atti e invero nemmeno indicata nel foliario prodotto, da ritenersi mai esibita. Ad ogni modo, questa fattura, anche ove esistente, risulterebbe successiva all'11 agosto 2022 ( data del ritrovamento del veicolo) e, quindi, non potrebbe comprovare l'effettuazione di riparazioni precedenti al furto.
Tra l'altro le stesse circostanze di prova testimoniale, addotte dall'attrice, non avrebbero consentito, se anche ammesse, di comprovare le assunte riparazioni e nemmeno lo stato del veicolo al momento del furto, posta la relativa assoluta genericità. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, con riconoscimento dei valori minimi relativamente alla fase di trattazione, istruttoria e decisione, avuto riguardo all'effettiva attività processuale espletata e alla semplicità delle questioni controverse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata dalla società Parte_1
2) Condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, di legge.
Così deciso in Napoli, in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 20.01.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 7366 /2023
Per parte convenuta compare l'Avv.to Feliciana Pizzo, per delega del procuratore costituito, che si riporta agli atti e alle richieste formulate nelle note conclusionali, impugna gli avversi scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Per l'attrice compare l'avv.to Loredana Duello, che si riporta alle memorie da ultimo depositate telematicamente e chiede la causa venga decisa.
Il Giudice all'esito della discussione, rilevato che la causa proviene da rinvio ex art 281 sexies c.p.c, decide la controversia con pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, di cui dà lettura, in assenza dei predetti procuratori nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza
E' Verbale
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero all'udienza del 20 gennaio 2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7366 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(p.iva ) in persona del legale rapp.te p.t, elett.te dom.ta in San Parte_1 P.IVA_1
Giorgio a Cremano (Na) alla Via Ugo la Malfa 4, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Duello, che lo rapp.ta e difende, come da procura in atti
ATTRICE
E in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato Controparte_1 in atti, dall'avv. Luigi Tuccillo, con studio in Napoli, alla Via S. Tommaso D'Aquino n° 15)
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, lamentava l'omesso riconoscimento del Parte_1 danno subito a seguito del furto parziale dell'autovettura Audi A1 tg. FX251XK, assicurata per il predetto rischio con giusta polizza n. 448019136, in relazione ai fatti occorsi in Controparte_1 data 03.08.2022, tra le ore 00.00 e le ore 04.00 circa, allorquando , legale Parte_2 rappresentante della suddetta società, si avvedeva che l'autovettura parcheggiata era stata asportata da ignoti malfattori. In particolare, riferiva l'attrice che il sporgeva denuncia contro ignoti in data Pt_1
03.08.2022 per il furto totale della predetta autovettura, che tuttavia veniva poi restituita dalla Polizia locale di San Giovanni in data 11.08.2022, come da verbale redatto dalla medesima Polizia Locale nel quale venivano descritte le condizioni del mezzo alla data della riconsegna, riferendosi: sportello ant e post lato dx parafango ant mancante parafango posteriore tagliato ecc… come si evincono dai rilievi fotografici che si depositano. L'attrice, in ragione delle polizza sottoscritta, riferiva di aver invano denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa convenuta. Pertanto, dedotto di aver assolto all'onere di previa introduzione della procedura di mediazione e assumendo di aver subito un danno pari ad euro 18.741,21 per la riparazione del veicolo, l'attrice adiva il Tribunale di Napoli al fine di sentir condannare la Compagnia
al relativo pagamento a titolo di indennizzo assicurativo. CP_1
Si costituiva in giudizio la società AL Assicurazioni SpA che contestava la pretesa dalla
, rappresentando di non aver potuto formulare alcuna offerta in sede stragiudiziale in Parte_1 mancanza di integrazione documentale, ancorché richiesta alla società attrice, comprovante il danno lamentato. Contestava, pertanto, la sussistenza di qualsivoglia danno indennizzabile, non essendo stata fornita alcuna prova della diretta riconducibilità dei danni riportati dal veicolo al sinistro denunciato in occasione del furto.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Espletati gli incombenti di prima udienza, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito, la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'odierna udienza, ove viene decisa con la presente sentenza.
La domanda dell'attore deve essere rigettata perché non provata.
In tema di furto d'auto la Suprema Corte da tempo ha affermato che : “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord.
21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001).
Secondo gli ordinari criteri di ripartizione degli oneri probatori, in tema di polizza per furto d'auto l'assicurato, al fine di ottenere l'indennizzo, ha, dunque, l'onere non solo di provare l'avvenuto furto, ma la funzionalità del veicolo fornendo elementi che ne apprezzino il valore.
Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve, più precisamente, dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione: deve essere, cioè, dimostrata la così detta “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (v. Corte appello Milano 05/11/2004). Consolidata giurisprudenza reputa, infatti, che non basti a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata all'autorità di polizia, atteso che la stessa consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (così copiosa giurisprudenza di merito, tra cui, ad es., Trib.
Milano. sez.
2. XII, 29/09/2008, n. 11527; Corte Appello Bari sez. II, 22/12/2017, n.2191; Trib.
Roma, sez.XII, 7/12/2016, n.22823; nonché la Giurisprudenza di legittimità, confr. Cass .Sez. III, 17 maggio 1997 n.4426).
Nel caso di specie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio, su di lui gravante, della prova del danno.
Ed invero, il danno lamentato dalla società si fonda sui fatti oggetto della denuncia querela presentata all'autorità di polizia, che tuttavia non appare adeguatamente circostanziata, né dalla stessa può desumersi in modo alcuno la descrizione del veicolo di cui trattasi, né le condizioni dello stesso in data antecedente al furto.
Non risulta, quindi, alcuna correlazione tra i danni successivamente riscontrati a seguito della restituzione del veicolo, né vi è una diretta riconducibilità degli stessi rispetto al sinistro denunciato.
Per vero, a fronte delle precise contestazioni avanzate dalla Compagnia circa la non riconducibilità dei danni all'autoveicolo, riferiti dall'attrice, al furto denunciato, per essere gli stessi rapportabili a precedenti sinistri patiti dal medesimo veicolo poco tempo prima, indennizzati da altre compagnie - circostanza queste ultime documentate da ( v. perizia e CP_1 Per_1 CP_2
e nemmeno disconosciute dall'attrice – sarebbe spettato a quest'ultima comprovare il nesso
[...] tra il danno e l'evento denunciato.
Tale nesso non trova invece riscontro in atti, atteso che nulla prova quali fossero le condizioni del veicolo al momento dell'asserito furto e se i precedenti danni fossero stati o meno eliminati.
Parte attrice riferisce di riparazioni effettuate dopo i predetti sinistri e prima del furto di cui assume l'esistenza in questo giudizio. Tuttavia, tali riparazioni non risultano provate dalla riferita fattura n. 13 del 22/03/2023, non rinvenuta in atti e invero nemmeno indicata nel foliario prodotto, da ritenersi mai esibita. Ad ogni modo, questa fattura, anche ove esistente, risulterebbe successiva all'11 agosto 2022 ( data del ritrovamento del veicolo) e, quindi, non potrebbe comprovare l'effettuazione di riparazioni precedenti al furto.
Tra l'altro le stesse circostanze di prova testimoniale, addotte dall'attrice, non avrebbero consentito, se anche ammesse, di comprovare le assunte riparazioni e nemmeno lo stato del veicolo al momento del furto, posta la relativa assoluta genericità. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, con riconoscimento dei valori minimi relativamente alla fase di trattazione, istruttoria e decisione, avuto riguardo all'effettiva attività processuale espletata e alla semplicità delle questioni controverse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata dalla società Parte_1
2) Condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta, che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, cui aggiungere rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, di legge.
Così deciso in Napoli, in data 20 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero