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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/11/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
LO DI, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 5.11.2025 visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al nr. 318/2019 R.g. Lavoro
TRA
, nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avv. Luca Ventaloro, presso il quale sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2019, la ricorrente n.q. indicata in Parte_1 epigrafe, ha esposto: - che alla figlia , nata a [...], dopo rottura delle acque Per_1 alla 33ma settimana, con apgar alla nascita 8-9 e con salute nella norma, in data 17.09.2010, veniva somministrata la prima dose di vaccino esavalente + antipneumococco;
- che, dopo circa un'ora dall'inoculazione, iniziava un pianto fortissimo ed inconsolabile;
-che, i genitori
1 iniziarono a notare lo sguardo appannato e perso nel vuoto;
che in data 10.12.2010 le veniva somministrata la seconda dose del vannico esavalente, rimandano l'antipneumococco a gennaio;
che, a causa del peggioramento dello stato di salute, la minore veniva sottoposta a diverse visite e consulenze mediche specialistiche, all'esito delle quali le veniva diagnosticato in data 06.07.2011 un deficit visivo nonché un ritardo della mielinizzazione;
- che, a partire dal mese di agosto del 2011, la minore fu colpita da crisi epilettiche;
che nel marzo 2012 cominciarono crisi epilettiche quotidiane ed un calo ponderale- che, oltre ad avere un grave ritardo neuro-psicomotorio, presenta continue crisi epilettiche e dolori addominali;
Per_1 che, in data 26.06.2015, la minore veniva visitata dal dott. R. il quale confermava la Per_2 correlazione tra lo stato di salute ed i vaccini somministrati;
- che, nel luglio 2015, comparve una grave anemia emolitica autoimmune, ancora persistente;
- che, con relazione medica, datata 16.02.2017, a firma del prof. e della dott.ssa gli Persona_3 Persona_4 stessi rilevavano che la minore era affetta da “ritardo psicomotorio con encefalopatia epilettica”, quale reazione avversa dopo il trattamento vaccinale del 17.09.2010, in particolare rappresentato dalla vaccinazione esavalente e antipneumococcica (Infanri Hexa e Prevenar); che, il
18.03.2017 inoltrava domanda all' per conseguire i benefici di cui alla legge Controparte_3
210/92; che, con verbale, datato 12.09.2017 e notificato il 22.12.2017, la Commissione
Medica Ospedaliera esprimeva parere negativo ritendo non tempestiva la domanda.
Tutto ciò premesso in fatto, ha dedotto, in diritto, la tempestività della domanda presentata,
e la sussistenza del nesso di causalità tra il vaccino somministrato e la patologia sviluppata, con conseguente diritto alla concessione dei benefici di cui alla Legge 210/1992, ritenendo i gravi esiti invalidanti conseguenti a vaccino, ascrivibili alla I° Categoria di cui alla Tabella “A”
(DPR 30.12.1981 n. 834), con concessione altresì della prevista 'UNA TANTUM' di cui all'art. 2, co. 2° L. 210/1992.
Su tali premesse, ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, il affinché, previo accertamento del nesso di causalità tra le Controparte_1 vaccinazioni inoculate e le patologie in essere, venisse accertato e dichiarato il diritto della figlia ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210/92, con conseguente Persona_1 condanna del alla corresponsione dei benefici predetti, vittoria di spese Controparte_1 diritto e onorari con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il rilevando nel Controparte_1 merito, con diffuse argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza del 24.06.2021, tenutasi in modalità “cartolare”, rilevato il difetto di rappresentanza della minore ai sensi dell'art.320 cod. civ., veniva assegnato termine per la costituzione in giudizio del , nella qualità di genitore della minore Parte_2 Pt_2
2 , nonché disposto, a carico della parte ricorrente, il deposito del verbale della CMO di Per_1 rigetto della domanda amministrativa, ritenuta la necessità di acquisire tale documento.
Con memoria depositata in data 12.09.2021(v.si fascicolo telematico) si costituiva il Pt_2
, aderendo alle difese ed alle richieste formulate con il ricorso introduttivo.
[...]
Istruita la causa mediante l'espletamento di c.t.u. medico legale, con affidamento dell'incarico al dott. , la stessa veniva rinviata per la discussione, con concessione di Persona_5 termine per note.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, il solo difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va ricordato come nella materia per cui è causa legittimato passivo è il
, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte. Controparte_1
Il Giudice di legittimità con sentenza n. 21704 del 13/10/2009 ha infatti statuito: “In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al indipendentemente dal momento di Controparte_1 presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al dovendosi ritenere che l'art. 123 del d.lgs. n. Controparte_1
112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Controparte_1 sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998”.
Nel merito, si rileva che la disposizione di cui all'art.1 L.n.210/92 riconosce un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
Tale beneficio è altresì riconosciuto, ai sensi del comma II della disposizione in esame, ai soggetti che risultino contagiati da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue e di suoi derivati e dal comma III a coloro che presentino danni da epatiti post- trasfusionali.
L'indennizzo consiste in un assegno (art.2) reversibile per quindici anni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Esso deve essere
3 richiesto nel termine perentorio di tre anni in caso di vaccinazioni o epatiti post-trasfusionali o di dieci anni in caso di infezioni da HIV, con decorrenza dalla conoscenza del danno da parte dell'interessato (art. 3).
In particolare, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 3 prevede che la conoscenza del danno debba risultare dalla documentazione medica allegata alla domanda (ai sensi dei commi due e tre della norma).
Nella specie, emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha avuto cognizione della patologia sofferta dalla figlia dal 16.02.2017, data in cui veniva alla stessa diagnosticato un “ritardo psicomotorio in encefalopatia epilettica… quale reazione avversa dopo il trattamento vaccinale del 17.09.2010, in particolare rappresentato dalla vaccinazione esavalente e antipneumococcica” (cfr. doc.
1 fasc. ric.) e la domanda ammnistrativa per i benefici della legge 201/92 è stata presentata in data 18.03.2017. La domanda amministrativa appare, dunque, tempestiva.
Occorre dunque verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la somministrazione dei predetti vaccini e le patologie dedotte.
Al fine di accertare se le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente riconducibili alle vaccinazioni cui la minore è stata sottoposta è stata disposta c.t.u. medico legale.
Orbene, il ctu nominato, dott. , alla luce dell'esame clinico obiettivo e dalla Persona_5 documentazione sanitaria allegata agli atti, nonché degli ulteriori approfondimenti specialistici dallo stesso richiesti, ha rilevato che la minore risulta affetta da Persona_1
“encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio in minore con anemia emolitica autoimmune”. (cfr. relazione peritale)
In particolare, il consulente - dopo aver evidenziato le caratteristiche dei vaccini utilizzati nel caso di specie (segnatamente “Infanrix Hexa” e “Prevenar 13”) e le reazioni agli stessi più frequentemente osservate, come risultanti dalla Guida elaborata nel febbraio 2016 dall'AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco), ed all'esito dell'attenta disamina della storia clinica della piccola , così come evincibile dalla documentazione medica in atti, analiticamente Per_1 richiamata in perizia, ha ritenuto che “con adeguato grado di probabilità - si possa ragionevolmente escludere una correlazione causale tra l'episodio vaccinale e l'insorgenza della malattia neurologica. In particolare, non risulta soddisfatto il criterio cronologico, che prevede che tra l'agente causale sospettato (il vaccino) e la manifestazione dell'evento dannoso sia intercorso un periodo di tempo oscillante nei limiti fissati dall'esperienza per il riconoscimento del rapporto di causa ed effetto”. (cfr. relazione peritale).
Ed ancora il ctu, in sede di riscontro alle osservazioni mosse alla bozza della relazione peritale dal consulente della parte ricorrente- il quale, in sintesi, lamenta la carenza di motivazione della perizia in relazione al mancato riconoscimento del nesso causale, alla luce dei criteri da adottare in medicina legale per la valutazione della sussistenza del rapporto di
4 causalità- premettendo che “l'esistenza del nesso di causalità è provata alla stregua di determinati criteri, cui singolarmente presi va riconosciuto un valore decisivo talora solo in senso negativo, di esclusione cioè del rapporto;
la convergenza univoca di parecchi tra essi permette invece conclusioni sufficientemente sicure, tanto in senso positivo che negativo”, ha evidenziato - dopo avere ripercorso le vicende sanitarie della piccola che, nel caso di specie, “il criterio cronologico non risulta soddisfatto, atteso che Per_1 il “pianto inconsolabile”, certificato dalla pediatra di fiducia a distanza di vari anni dall'evento, non può essere considerato una manifestazione morbosa premonitrice né del ritardo dello sviluppo psicomotorio né tantomeno della patologia epilettica;
per quanto riguarda il criterio di adeguatezza qualitativa e di efficienza quantitativa, ossia se la natura e la concentrazione della causa lesiva siano state tali da poter produrre le manifestazioni cliniche rilevate, si fa osservare che non risulta che il ritardo del sviluppo psicofisico sia riportato fra gli effetti indesiderati arrecati dai vaccini, né l'ipertono muscolare, ma solo il pianto inconsolabile nonché le manifestazioni epilettiche, ma entro tempi accettabili (nel presente caso l'epilessia risulta diagnosticata nell'agosto 2011); - in rapporto al criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, che prevede la possibilità di stabilire senza lacune una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni patologiche, si fa notare che tale criterio non risulta soddisfatto per la malattia epilettica;
- per quanto attiene il criterio di esclusione di altre cause, si fa osservare che nei vari centri specialistici dove la minore è stata ricoverata o sottoposta a visita, è stata sempre sospettata una genesi genetica anche se allo stato non è stata ancora dimostrata. Sta di fatto che però nelle varie strutture ospedaliere ed universitarie altamente specializzate che hanno tenuto in cura la bambina, sono state messe in atto tutte le procedure diagnostiche ritenute opportune per pervenire ad una diagnosi eziologica dei disturbi presentati dalla paziente, ma non risulta che nessuno dei sanitari abbia mai avanzato, neppure in termini di sospetto, la genesi postvaccinica dei disturbi sofferti dalla minore.” (cfr. controdeduzioni alle osservazioni formulate).
In particolare, quanto alla storia clinica della minore, il consulente ha evidenziato, tra l'altro che “… - il giorno 17 settembre 2010 la minore riceveva nella stessa seduta la prima dose dei vaccini esavalente (“Infanrix Hexa”) ed antipneumococcio (“Prevenar 13”);
- il 03 novembre 2010, ossia a distanza di 47 giorni dalla vaccinazione, veniva eseguita presso l CP_4
“Santobono-Pausillipon di Napoli una visita pediatrica, del seguente tenore: “piccola di 3 mesi ..... da 1 mese evacua ogni 3-4 giorni e dopo stimolazione, pur sempre normali. Allattamento materno esclusivo. Cresce bene
.. si consiglia stimolazione con sonda di Foley quando necessita”;
- nella stessa epoca (08.11.2010) veniva effettuata una visita oculistica dal dr. il Persona_6 quale obiettivava un “nistagmo”;
- seguiva in data 11 novembre 2010, ossia a distanza di 55 giorni dalla vaccinazione, una visita neurologica presso l'AORN “Santobono-Pausillipon di Napoli dal dr. il quale certificava: “allo stato Persona_7
5 strabismo convergente;
ipertono estensorio e agli arti inferiori;
sviluppo psicomotorio in epoca;
segni di deficit di regolazione. Si consiglia ciclo di neuroriabilitazione”;
- il 24 novembre 2010 venivano praticati potenziali evocati visivi dal dr. che Persona_6 evidenziavano: “in stimolazione binoculare tracciati morfologicamente normali......”;
- in data 29 novembre 2010, ossia a 73 giorni dalla vaccinazione, veniva eseguito il terzo bilancio di salute:
“elementi da segnalare: torcicollo miogeno. Sviluppo psicomotorio adeguato all'età. Consulenze specialistiche neurologica ed oculistica per torcicollo miogeno. Conclusioni: “bambino sano”; - una visita neurologica, effettuata il 02 dicembre 2010 dal dr. concludeva per “note lievi di ritardo Persona_8 dell'evoluzione psico-motoria (grado lieve sec. DSM IV-r)”;
In data 10 dicembre dello stesso anno la minore riceveva la seconda dose del vaccino “Infanrix Hexa”.
In prosieguo di tempo vi sono altri documenti sanitari riportati già descritti nel precedente elaborato, dei quali se ne riportano alcuni:
- un certificato di visita neurologica, eseguita il 07 gennaio 2011 presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli: “ritardo motorio associato a torcicollo CONGENITO. Si richiede, in prima istanza, RM encefalo
e del passaggio bulbo cervicale. Seguirà un protocollo diagnostico ematochimico e funzionale”;
- un certificato di visita fisiatrica, eseguita il 14 gennaio 2011 presso la casa di cura “Santa Maria del
Pozzo” di Somma Vesuviana dal dr. : “ritardo nell'acquisizione delle tappe Persona_9
Perso psicomotorie in nata pretermine . ..... Tono nella norma ai quattro arti. Non acquisito il controllo del capo. Si consiglia approfondimento con RM encefalo ed ecografia dello sternocleidomastoideo dx e sx. Utile approfondimento delle competenze visive”;
- una lettera di dimissione relativa al ricovero in day hospital del 31 gennaio 2011 presso il Dipartimento di
Neuroscienze dell'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, a firma della dr.ssa , con Persona_11 diagnosi di dimissione: “ritardo psicomotorio al momento non inquadrato in senso eziopatogenetico”;
- una relazione clinica, relativa al ricovero dal 29.3.2011 all'01.4.2011 presso l'ospedale “Bambino Gesù” di Roma, con diagnosi di dimissione “ritardo psicomotorio di origine non determinata”;
- altra relazione di dimissione, relativa al ricovero dal 21 agosto 2011 al 24 agosto 2011 presso l'ospedale
“Santobono” di Napoli, con orientamento diagnostico di “epilessia generalizzata in paziente con patologia cromosomica in corso di definizione diagnostica presso altra Istituzione”;
- una consulenza genetica, eseguita il 18.4.2012 presso l'ospedale “Bambino Gesù” di Roma dalla dr.ssa
con conclusioni: “... la normalità dell'esame CGH non esclude in maniera assoluta Persona_12 patologie genetiche, ma rimane l'ipotesi che sia affetta da una sindrome genetica al momento non Per_1 diagnosticabile”;
- ancora una relazione di dimissione, relativa al ricovero dell'08 agosto 2012 presso l'ospedale “Bambino
Gesù” di Roma, con diagnosi di dimissione: “epilessia focale sintomatica, ritardo psicomotorio di grado grave ad eziologia non accertata”;
6 - una ulteriore relazione di dimissione, relativa al ricovero del marzo 2013 presso l'ospedale “Bambino
Gesù” di Roma, con ipotesi diagnostica: “sindrome genetica”. Patologia riscontrata: “ritardo psicomotorio con epilessia non inquadrabile in modo specifico. Escluse microanomalie cromosomiche con CGHarray. al momento non emergono ipotesi diagnostiche alternative”;
- altra consulenza genetica, eseguita il 15.3.2013 presso l'ospedale “Bambino Gesù” di Roma dalla dr.ssa
“esame cromosomico e CGHarray non hanno riscontrato anomalie rilevabili con le Persona_12 tecniche utilizzate. Dal momento che vostra figlia non ha ancora un inquadramento specifico, non è Per_1 possibile approfondire ulteriormente<…>”
In definitiva, il CTU esclude il ruolo efficiente delle vaccinazioni rispetto alla denunciata patologia, in base ai consueti criteri medico legali in tema di accertamento del nesso di causa
(criterio cronologico, di idoneità lesiva qualitativa e modale, criterio topografico, criterio di esclusione di altre cause, continuità fenomenica), concludendo, pertanto, che “non vi siano elementi sufficienti per porre la patologia in rapporto causale con i vaccini somministrati in data 17 settembre
2010 e 10 dicembre dello stesso anno”. (cfr. relazione peritale)
A tal proposito si richiama l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo statistica delle frequenze di classe di eventi - cd. probabilità quantitativa, ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto - cd. probabilità logica
(Cassazione civile sez. lav. - 11/09/2018, n. 22078; principi confermati di recente da
Cassazione civile sez. lav. - 03/02/2021, n. 2474).
Sotto questo profilo, gli elementi in fatto acquisiti nel processo sembrano deporre per la insussistenza del nesso di causalità, in quanto, come evidenziato dal ctu, nel corso delle indagini effettuate dai genitori presso diverse strutture sanitarie specializzate, non è stato escluso che possano esservi altre cause, tra quelle note alla scienza, che possano aver causato l'insorgenza della malattia, né è stata accertata la genesi post-vaccino della stessa, sospettandosi, piuttosto, una genesi genetica, anche se allo stato non dimostrata.
Si ritiene, pertanto, di aderire alle conclusioni cui il c.t.u perviene, in ragione di articolate e condivisibili valutazioni, pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nella replica alle osservazioni del consulente di parte- che qui si abbiano per integralmente richiamati- in cui si è dato atto dell'esame analitico della documentazione versata in atti dalla parte.
7 Quanto, ancora, alle contestazioni mosse alla CTU dal difensore di parte ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 22.01.2025, si evidenzia, in primo luogo, che esse ripercorrono in buona sostanza, in relazione alle doglianze afferenti l'applicazione dei criteri da adottare in medicina legale per la valutazione del rapporto di causalità, le osservazioni alla bozza di elaborato peritale formulate dal consulente di parte (v.si in atti), ed alle quali il consulente ha già, come visto, ampiamente replicato, con argomentazioni che, come detto si condividono.
Del tutto inconferenti, poi, appaino le deduzioni in merito ad una pretesa “responsabilità medica” occorsa in occasione della somministrazione della seconda dose di vaccino, atteso che esulano dal campo dell'odierna indagine eventuali profili di inadeguatezza del contegno tenuto dai sanitari nell'attuazione della misura di profilassi in argomento, in considerazione del presupposto fattuale dell'invocato indennizzo(somministrazione di vaccinazioni e menomazione permanente dell'integrità psico-fisica) senza che rilevi alcuna forma di responsabilità per dolo o colpa.
È appena il caso, poi, di rilevare l'infondatezza delle contestazioni mosse alla ctu dalla parte ricorrente laddove, a riprova della presunta inadeguatezza della consulenza, si lamenta che il consulente d'ufficio abbia erroneamente ritenuto la piccola affetta anche da Anemia Per_1 emolitica autoimmune, affermandosi, di contro che “la minore NON è affetta da Persona_1
Anemia emolitica autoimmune”; tuttavia, a pagina 7 del ricorso si legge: “nel luglio 2015 è comparsa una grave anemia emolitica autoimmune che ancora persiste” ed ancora, nella certificazione medica versata in atti – ed indicata in perizia dal ctu – si rinviene il certificato rilasciato il 21.09.2015 dalla Seconda Università degli Studi di Napoli in cui viene diagnosticata una “anemia emolitica autoimmune”.(v.si doc. sub n.55 prod.ric).
In definitiva questo Giudice ritiene che conclusioni di cui all'elaborato peritale siano condivisibili, poiché condotte con validi criteri tecnici e scientifici, complete, precise, persuasive, anche avuto riguardo alla puntale replica ai rilievi formulati dal TP .
La relazione del consulente tecnico, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto, ha congruamente illustrato e motivato la insussistenza di elementi validi per ipotizzare una correlazione causale tra le vaccinazioni cui la minore è stata sottoposta e l'insorgenza della patologia da cui è affetta;
Pertanto non si ritiene di dover rinnovare le operazioni peritali, nè vi è necessità di convocare ulteriormente il CTU per chiarimenti, come invece richiesto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta
In definitiva domanda non può essere accolta.
8 Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, costituite dalla complessità tecnico-scientifica degli accertamenti, dalla rilevanza dei beni oggetto di tutela, dalla natura e condizioni delle parti .
Le spese di c.t.u., liquidate con separate decreto, vengono a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa LO DI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Nola, 23.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LO DI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
LO DI, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 5.11.2025 visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al nr. 318/2019 R.g. Lavoro
TRA
, nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avv. Luca Ventaloro, presso il quale sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2019, la ricorrente n.q. indicata in Parte_1 epigrafe, ha esposto: - che alla figlia , nata a [...], dopo rottura delle acque Per_1 alla 33ma settimana, con apgar alla nascita 8-9 e con salute nella norma, in data 17.09.2010, veniva somministrata la prima dose di vaccino esavalente + antipneumococco;
- che, dopo circa un'ora dall'inoculazione, iniziava un pianto fortissimo ed inconsolabile;
-che, i genitori
1 iniziarono a notare lo sguardo appannato e perso nel vuoto;
che in data 10.12.2010 le veniva somministrata la seconda dose del vannico esavalente, rimandano l'antipneumococco a gennaio;
che, a causa del peggioramento dello stato di salute, la minore veniva sottoposta a diverse visite e consulenze mediche specialistiche, all'esito delle quali le veniva diagnosticato in data 06.07.2011 un deficit visivo nonché un ritardo della mielinizzazione;
- che, a partire dal mese di agosto del 2011, la minore fu colpita da crisi epilettiche;
che nel marzo 2012 cominciarono crisi epilettiche quotidiane ed un calo ponderale- che, oltre ad avere un grave ritardo neuro-psicomotorio, presenta continue crisi epilettiche e dolori addominali;
Per_1 che, in data 26.06.2015, la minore veniva visitata dal dott. R. il quale confermava la Per_2 correlazione tra lo stato di salute ed i vaccini somministrati;
- che, nel luglio 2015, comparve una grave anemia emolitica autoimmune, ancora persistente;
- che, con relazione medica, datata 16.02.2017, a firma del prof. e della dott.ssa gli Persona_3 Persona_4 stessi rilevavano che la minore era affetta da “ritardo psicomotorio con encefalopatia epilettica”, quale reazione avversa dopo il trattamento vaccinale del 17.09.2010, in particolare rappresentato dalla vaccinazione esavalente e antipneumococcica (Infanri Hexa e Prevenar); che, il
18.03.2017 inoltrava domanda all' per conseguire i benefici di cui alla legge Controparte_3
210/92; che, con verbale, datato 12.09.2017 e notificato il 22.12.2017, la Commissione
Medica Ospedaliera esprimeva parere negativo ritendo non tempestiva la domanda.
Tutto ciò premesso in fatto, ha dedotto, in diritto, la tempestività della domanda presentata,
e la sussistenza del nesso di causalità tra il vaccino somministrato e la patologia sviluppata, con conseguente diritto alla concessione dei benefici di cui alla Legge 210/1992, ritenendo i gravi esiti invalidanti conseguenti a vaccino, ascrivibili alla I° Categoria di cui alla Tabella “A”
(DPR 30.12.1981 n. 834), con concessione altresì della prevista 'UNA TANTUM' di cui all'art. 2, co. 2° L. 210/1992.
Su tali premesse, ha convenuto innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, il affinché, previo accertamento del nesso di causalità tra le Controparte_1 vaccinazioni inoculate e le patologie in essere, venisse accertato e dichiarato il diritto della figlia ai benefici di cui agli artt. 1 e 2 della legge 210/92, con conseguente Persona_1 condanna del alla corresponsione dei benefici predetti, vittoria di spese Controparte_1 diritto e onorari con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il rilevando nel Controparte_1 merito, con diffuse argomentazioni, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza del 24.06.2021, tenutasi in modalità “cartolare”, rilevato il difetto di rappresentanza della minore ai sensi dell'art.320 cod. civ., veniva assegnato termine per la costituzione in giudizio del , nella qualità di genitore della minore Parte_2 Pt_2
2 , nonché disposto, a carico della parte ricorrente, il deposito del verbale della CMO di Per_1 rigetto della domanda amministrativa, ritenuta la necessità di acquisire tale documento.
Con memoria depositata in data 12.09.2021(v.si fascicolo telematico) si costituiva il Pt_2
, aderendo alle difese ed alle richieste formulate con il ricorso introduttivo.
[...]
Istruita la causa mediante l'espletamento di c.t.u. medico legale, con affidamento dell'incarico al dott. , la stessa veniva rinviata per la discussione, con concessione di Persona_5 termine per note.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025, il solo difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va ricordato come nella materia per cui è causa legittimato passivo è il
, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte. Controparte_1
Il Giudice di legittimità con sentenza n. 21704 del 13/10/2009 ha infatti statuito: “In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al indipendentemente dal momento di Controparte_1 presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al dovendosi ritenere che l'art. 123 del d.lgs. n. Controparte_1
112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Controparte_1 sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998”.
Nel merito, si rileva che la disposizione di cui all'art.1 L.n.210/92 riconosce un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.
Tale beneficio è altresì riconosciuto, ai sensi del comma II della disposizione in esame, ai soggetti che risultino contagiati da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue e di suoi derivati e dal comma III a coloro che presentino danni da epatiti post- trasfusionali.
L'indennizzo consiste in un assegno (art.2) reversibile per quindici anni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Esso deve essere
3 richiesto nel termine perentorio di tre anni in caso di vaccinazioni o epatiti post-trasfusionali o di dieci anni in caso di infezioni da HIV, con decorrenza dalla conoscenza del danno da parte dell'interessato (art. 3).
In particolare, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 3 prevede che la conoscenza del danno debba risultare dalla documentazione medica allegata alla domanda (ai sensi dei commi due e tre della norma).
Nella specie, emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha avuto cognizione della patologia sofferta dalla figlia dal 16.02.2017, data in cui veniva alla stessa diagnosticato un “ritardo psicomotorio in encefalopatia epilettica… quale reazione avversa dopo il trattamento vaccinale del 17.09.2010, in particolare rappresentato dalla vaccinazione esavalente e antipneumococcica” (cfr. doc.
1 fasc. ric.) e la domanda ammnistrativa per i benefici della legge 201/92 è stata presentata in data 18.03.2017. La domanda amministrativa appare, dunque, tempestiva.
Occorre dunque verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la somministrazione dei predetti vaccini e le patologie dedotte.
Al fine di accertare se le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente riconducibili alle vaccinazioni cui la minore è stata sottoposta è stata disposta c.t.u. medico legale.
Orbene, il ctu nominato, dott. , alla luce dell'esame clinico obiettivo e dalla Persona_5 documentazione sanitaria allegata agli atti, nonché degli ulteriori approfondimenti specialistici dallo stesso richiesti, ha rilevato che la minore risulta affetta da Persona_1
“encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio in minore con anemia emolitica autoimmune”. (cfr. relazione peritale)
In particolare, il consulente - dopo aver evidenziato le caratteristiche dei vaccini utilizzati nel caso di specie (segnatamente “Infanrix Hexa” e “Prevenar 13”) e le reazioni agli stessi più frequentemente osservate, come risultanti dalla Guida elaborata nel febbraio 2016 dall'AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco), ed all'esito dell'attenta disamina della storia clinica della piccola , così come evincibile dalla documentazione medica in atti, analiticamente Per_1 richiamata in perizia, ha ritenuto che “con adeguato grado di probabilità - si possa ragionevolmente escludere una correlazione causale tra l'episodio vaccinale e l'insorgenza della malattia neurologica. In particolare, non risulta soddisfatto il criterio cronologico, che prevede che tra l'agente causale sospettato (il vaccino) e la manifestazione dell'evento dannoso sia intercorso un periodo di tempo oscillante nei limiti fissati dall'esperienza per il riconoscimento del rapporto di causa ed effetto”. (cfr. relazione peritale).
Ed ancora il ctu, in sede di riscontro alle osservazioni mosse alla bozza della relazione peritale dal consulente della parte ricorrente- il quale, in sintesi, lamenta la carenza di motivazione della perizia in relazione al mancato riconoscimento del nesso causale, alla luce dei criteri da adottare in medicina legale per la valutazione della sussistenza del rapporto di
4 causalità- premettendo che “l'esistenza del nesso di causalità è provata alla stregua di determinati criteri, cui singolarmente presi va riconosciuto un valore decisivo talora solo in senso negativo, di esclusione cioè del rapporto;
la convergenza univoca di parecchi tra essi permette invece conclusioni sufficientemente sicure, tanto in senso positivo che negativo”, ha evidenziato - dopo avere ripercorso le vicende sanitarie della piccola che, nel caso di specie, “il criterio cronologico non risulta soddisfatto, atteso che Per_1 il “pianto inconsolabile”, certificato dalla pediatra di fiducia a distanza di vari anni dall'evento, non può essere considerato una manifestazione morbosa premonitrice né del ritardo dello sviluppo psicomotorio né tantomeno della patologia epilettica;
per quanto riguarda il criterio di adeguatezza qualitativa e di efficienza quantitativa, ossia se la natura e la concentrazione della causa lesiva siano state tali da poter produrre le manifestazioni cliniche rilevate, si fa osservare che non risulta che il ritardo del sviluppo psicofisico sia riportato fra gli effetti indesiderati arrecati dai vaccini, né l'ipertono muscolare, ma solo il pianto inconsolabile nonché le manifestazioni epilettiche, ma entro tempi accettabili (nel presente caso l'epilessia risulta diagnosticata nell'agosto 2011); - in rapporto al criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni, che prevede la possibilità di stabilire senza lacune una concatenazione logica e cronologica tra l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni patologiche, si fa notare che tale criterio non risulta soddisfatto per la malattia epilettica;
- per quanto attiene il criterio di esclusione di altre cause, si fa osservare che nei vari centri specialistici dove la minore è stata ricoverata o sottoposta a visita, è stata sempre sospettata una genesi genetica anche se allo stato non è stata ancora dimostrata. Sta di fatto che però nelle varie strutture ospedaliere ed universitarie altamente specializzate che hanno tenuto in cura la bambina, sono state messe in atto tutte le procedure diagnostiche ritenute opportune per pervenire ad una diagnosi eziologica dei disturbi presentati dalla paziente, ma non risulta che nessuno dei sanitari abbia mai avanzato, neppure in termini di sospetto, la genesi postvaccinica dei disturbi sofferti dalla minore.” (cfr. controdeduzioni alle osservazioni formulate).
In particolare, quanto alla storia clinica della minore, il consulente ha evidenziato, tra l'altro che “… - il giorno 17 settembre 2010 la minore riceveva nella stessa seduta la prima dose dei vaccini esavalente (“Infanrix Hexa”) ed antipneumococcio (“Prevenar 13”);
- il 03 novembre 2010, ossia a distanza di 47 giorni dalla vaccinazione, veniva eseguita presso l CP_4
“Santobono-Pausillipon di Napoli una visita pediatrica, del seguente tenore: “piccola di 3 mesi ..... da 1 mese evacua ogni 3-4 giorni e dopo stimolazione, pur sempre normali. Allattamento materno esclusivo. Cresce bene
.. si consiglia stimolazione con sonda di Foley quando necessita”;
- nella stessa epoca (08.11.2010) veniva effettuata una visita oculistica dal dr. il Persona_6 quale obiettivava un “nistagmo”;
- seguiva in data 11 novembre 2010, ossia a distanza di 55 giorni dalla vaccinazione, una visita neurologica presso l'AORN “Santobono-Pausillipon di Napoli dal dr. il quale certificava: “allo stato Persona_7
5 strabismo convergente;
ipertono estensorio e agli arti inferiori;
sviluppo psicomotorio in epoca;
segni di deficit di regolazione. Si consiglia ciclo di neuroriabilitazione”;
- il 24 novembre 2010 venivano praticati potenziali evocati visivi dal dr. che Persona_6 evidenziavano: “in stimolazione binoculare tracciati morfologicamente normali......”;
- in data 29 novembre 2010, ossia a 73 giorni dalla vaccinazione, veniva eseguito il terzo bilancio di salute:
“elementi da segnalare: torcicollo miogeno. Sviluppo psicomotorio adeguato all'età. Consulenze specialistiche neurologica ed oculistica per torcicollo miogeno. Conclusioni: “bambino sano”; - una visita neurologica, effettuata il 02 dicembre 2010 dal dr. concludeva per “note lievi di ritardo Persona_8 dell'evoluzione psico-motoria (grado lieve sec. DSM IV-r)”;
In data 10 dicembre dello stesso anno la minore riceveva la seconda dose del vaccino “Infanrix Hexa”.
In prosieguo di tempo vi sono altri documenti sanitari riportati già descritti nel precedente elaborato, dei quali se ne riportano alcuni:
- un certificato di visita neurologica, eseguita il 07 gennaio 2011 presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli: “ritardo motorio associato a torcicollo CONGENITO. Si richiede, in prima istanza, RM encefalo
e del passaggio bulbo cervicale. Seguirà un protocollo diagnostico ematochimico e funzionale”;
- un certificato di visita fisiatrica, eseguita il 14 gennaio 2011 presso la casa di cura “Santa Maria del
Pozzo” di Somma Vesuviana dal dr. : “ritardo nell'acquisizione delle tappe Persona_9
Perso psicomotorie in nata pretermine . ..... Tono nella norma ai quattro arti. Non acquisito il controllo del capo. Si consiglia approfondimento con RM encefalo ed ecografia dello sternocleidomastoideo dx e sx. Utile approfondimento delle competenze visive”;
- una lettera di dimissione relativa al ricovero in day hospital del 31 gennaio 2011 presso il Dipartimento di
Neuroscienze dell'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, a firma della dr.ssa , con Persona_11 diagnosi di dimissione: “ritardo psicomotorio al momento non inquadrato in senso eziopatogenetico”;
- una relazione clinica, relativa al ricovero dal 29.3.2011 all'01.4.2011 presso l'ospedale “Bambino Gesù” di Roma, con diagnosi di dimissione “ritardo psicomotorio di origine non determinata”;
- altra relazione di dimissione, relativa al ricovero dal 21 agosto 2011 al 24 agosto 2011 presso l'ospedale
“Santobono” di Napoli, con orientamento diagnostico di “epilessia generalizzata in paziente con patologia cromosomica in corso di definizione diagnostica presso altra Istituzione”;
- una consulenza genetica, eseguita il 18.4.2012 presso l'ospedale “Bambino Gesù” di Roma dalla dr.ssa
con conclusioni: “... la normalità dell'esame CGH non esclude in maniera assoluta Persona_12 patologie genetiche, ma rimane l'ipotesi che sia affetta da una sindrome genetica al momento non Per_1 diagnosticabile”;
- ancora una relazione di dimissione, relativa al ricovero dell'08 agosto 2012 presso l'ospedale “Bambino
Gesù” di Roma, con diagnosi di dimissione: “epilessia focale sintomatica, ritardo psicomotorio di grado grave ad eziologia non accertata”;
6 - una ulteriore relazione di dimissione, relativa al ricovero del marzo 2013 presso l'ospedale “Bambino
Gesù” di Roma, con ipotesi diagnostica: “sindrome genetica”. Patologia riscontrata: “ritardo psicomotorio con epilessia non inquadrabile in modo specifico. Escluse microanomalie cromosomiche con CGHarray. al momento non emergono ipotesi diagnostiche alternative”;
- altra consulenza genetica, eseguita il 15.3.2013 presso l'ospedale “Bambino Gesù” di Roma dalla dr.ssa
“esame cromosomico e CGHarray non hanno riscontrato anomalie rilevabili con le Persona_12 tecniche utilizzate. Dal momento che vostra figlia non ha ancora un inquadramento specifico, non è Per_1 possibile approfondire ulteriormente<…>”
In definitiva, il CTU esclude il ruolo efficiente delle vaccinazioni rispetto alla denunciata patologia, in base ai consueti criteri medico legali in tema di accertamento del nesso di causa
(criterio cronologico, di idoneità lesiva qualitativa e modale, criterio topografico, criterio di esclusione di altre cause, continuità fenomenica), concludendo, pertanto, che “non vi siano elementi sufficienti per porre la patologia in rapporto causale con i vaccini somministrati in data 17 settembre
2010 e 10 dicembre dello stesso anno”. (cfr. relazione peritale)
A tal proposito si richiama l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di danni da vaccinazione obbligatoria, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio "del più probabile che non", da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo statistica delle frequenze di classe di eventi - cd. probabilità quantitativa, ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto - cd. probabilità logica
(Cassazione civile sez. lav. - 11/09/2018, n. 22078; principi confermati di recente da
Cassazione civile sez. lav. - 03/02/2021, n. 2474).
Sotto questo profilo, gli elementi in fatto acquisiti nel processo sembrano deporre per la insussistenza del nesso di causalità, in quanto, come evidenziato dal ctu, nel corso delle indagini effettuate dai genitori presso diverse strutture sanitarie specializzate, non è stato escluso che possano esservi altre cause, tra quelle note alla scienza, che possano aver causato l'insorgenza della malattia, né è stata accertata la genesi post-vaccino della stessa, sospettandosi, piuttosto, una genesi genetica, anche se allo stato non dimostrata.
Si ritiene, pertanto, di aderire alle conclusioni cui il c.t.u perviene, in ragione di articolate e condivisibili valutazioni, pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e nella replica alle osservazioni del consulente di parte- che qui si abbiano per integralmente richiamati- in cui si è dato atto dell'esame analitico della documentazione versata in atti dalla parte.
7 Quanto, ancora, alle contestazioni mosse alla CTU dal difensore di parte ricorrente con le note sostitutive dell'udienza del 22.01.2025, si evidenzia, in primo luogo, che esse ripercorrono in buona sostanza, in relazione alle doglianze afferenti l'applicazione dei criteri da adottare in medicina legale per la valutazione del rapporto di causalità, le osservazioni alla bozza di elaborato peritale formulate dal consulente di parte (v.si in atti), ed alle quali il consulente ha già, come visto, ampiamente replicato, con argomentazioni che, come detto si condividono.
Del tutto inconferenti, poi, appaino le deduzioni in merito ad una pretesa “responsabilità medica” occorsa in occasione della somministrazione della seconda dose di vaccino, atteso che esulano dal campo dell'odierna indagine eventuali profili di inadeguatezza del contegno tenuto dai sanitari nell'attuazione della misura di profilassi in argomento, in considerazione del presupposto fattuale dell'invocato indennizzo(somministrazione di vaccinazioni e menomazione permanente dell'integrità psico-fisica) senza che rilevi alcuna forma di responsabilità per dolo o colpa.
È appena il caso, poi, di rilevare l'infondatezza delle contestazioni mosse alla ctu dalla parte ricorrente laddove, a riprova della presunta inadeguatezza della consulenza, si lamenta che il consulente d'ufficio abbia erroneamente ritenuto la piccola affetta anche da Anemia Per_1 emolitica autoimmune, affermandosi, di contro che “la minore NON è affetta da Persona_1
Anemia emolitica autoimmune”; tuttavia, a pagina 7 del ricorso si legge: “nel luglio 2015 è comparsa una grave anemia emolitica autoimmune che ancora persiste” ed ancora, nella certificazione medica versata in atti – ed indicata in perizia dal ctu – si rinviene il certificato rilasciato il 21.09.2015 dalla Seconda Università degli Studi di Napoli in cui viene diagnosticata una “anemia emolitica autoimmune”.(v.si doc. sub n.55 prod.ric).
In definitiva questo Giudice ritiene che conclusioni di cui all'elaborato peritale siano condivisibili, poiché condotte con validi criteri tecnici e scientifici, complete, precise, persuasive, anche avuto riguardo alla puntale replica ai rilievi formulati dal TP .
La relazione del consulente tecnico, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto, ha congruamente illustrato e motivato la insussistenza di elementi validi per ipotizzare una correlazione causale tra le vaccinazioni cui la minore è stata sottoposta e l'insorgenza della patologia da cui è affetta;
Pertanto non si ritiene di dover rinnovare le operazioni peritali, nè vi è necessità di convocare ulteriormente il CTU per chiarimenti, come invece richiesto dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta
In definitiva domanda non può essere accolta.
8 Sussistono, tuttavia, gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, costituite dalla complessità tecnico-scientifica degli accertamenti, dalla rilevanza dei beni oggetto di tutela, dalla natura e condizioni delle parti .
Le spese di c.t.u., liquidate con separate decreto, vengono a carico delle parti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa LO DI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3) pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Nola, 23.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LO DI
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