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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 574/2019
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
lette le note depositate;
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 574/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 Controparte_1 dall'avv. Sonia Vitiello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Torre Annunziata, Via
Maresca, n. 12;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Vitaglione Controparte_2
ed elettivamente domiciliato in Scafati, Via De Gasperi, n. 177;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 15/07/2021;
b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con comparsa in riassunzione, la provvedeva alla Controparte_3
riassunzione del giudizio di opposizione promosso avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
parte attrice assumeva che, in data 03.11.2009, avrebbe sottoscritto con parte convenuta proposta d'ordine di mobili e complementi d'arredo per la somma complessiva di € 80.000,00; in data 31.01.2010, a seguito di consegna di parte della merce,
[...]
avrebbe pagato la somma di € 30.000,00; emetteva un successivo assegno di importo pari CP_2 ad € 50.000,00, per il restante importo, assegno poi risultato scoperto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, evidenziando che: non sarebbe stata fornita alcuna prova delle caratteristiche societarie, dell'identità del legale rappresentante né della collocazione della sede legale della ricorrente;
aggiungeva che “la firma digitale apposta dal difensore ha unicamente attestato l'autenticità del formato digitale con quello analogico, ma non ha autenticato la firma rilasciata dal cliente”; eccepiva la prescrizione ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c.; sosteneva che non sarebbe stata consegnata tutta la merce ordinata, né sarebbe stato osservato il termine previsto per la consegna;
contestava il quantum debeatur e concludeva al fine di accertare la risoluzione contrattuale ex art. 1564 c.c. e dichiarare che nulla sarebbe dovuto, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa, va evidenziato come “si debba ravvisare una declaratoria implicita di nullità del decreto ingiuntivo nell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime (Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 15 R.G.
18249/2009 8 11 cons. dicembre 1999, n. 14075), come pure nella sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; 4 gennaio 1995, n. 139; 25 settembre 1991, n. 10007).
Pertanto, ove il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente”, “onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario” (Cass., sent. n. 1372 del 2016).
In relazione all'eccezione di mediazione, risulta condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta, la quale ha evidenziato che “se nel caso di specie la materia del contendere riguarda la vendita di beni mobili, non è applicabile la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria” (pag. 2, comparsa di costituzione).
In relazione alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, posto che risultano del tutto generiche quelle relative alla sede, caratteristiche societarie ed identità del legale rappresentante, va rilevato che “la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura, costituisce mera irregolarità che non comporta la nullità della procura ad litem, non essendo tale nullità comminata dalla legge, né incidendo la suddetta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto” (Cass.,ord. n. 34748 del 2019).
Ciò posto, e per quanto attiene al merito, la domanda risulta fondata. Il testimone (udienza del 06.03.2025) ha dichiarato: “sono installatore dei mobili che Testimone_1 la vende, ci lavoro da circa 20 anni;
a ho montato l'arredamento a Parte_1 Controparte_2
Sant'Antonio Abate, circa 10 anni fa;
ho montato la cucina camera da letto ovvero armadio, CP_4
letto, comò e comodini, nonché la cameretta della bambina ovvero letto e armadio della Zaff, divano, porta blindata e infissi della cucina;
ho anche consegnato i parati;
non mi è stato comunicato alcun problema, la moglie cortesemente portava anche il caffè;”; “il sig. venne nel negozio, sito in CP_2
Corso Umberto I, Torre Annunziata, qualche mese dopo il montaggio;
portò un assegno, non ricordo se aggiunse altro;
non so se l'assegno è stato incassato;
non ho assistito a conversazioni telefoniche”; il testimone ha dichiarato: è mia cognata, è titolare della Testimone_2 Controparte_3 [...]
, che vende mobili;
molti anni fa ho conosciuto anche , ho anche accompagnato Pt_1 Controparte_2
mia cognata a prendere delle misure a casa nel comune di Corbara;
il sig. ha comprato CP_2 CP_2
dei mobili, che sono stati montati;
non sono a conoscenza di problemi in relazione alla merce venduta;
sul totale di euro 80.000,00 consegnò un assegno di acconto di 30.000,00, io non ero presente;
CP_2
poi ha dato un successivo assegno di euro 50.000,00, non ero presente alla consegna ma io tentai di incassare la somma su richiesta di mia cognata;
ma il sig. chiamò chiedendo di CP_2 Controparte_3 non versare l'assegno; la sig.ra mi riferì della telefonata;
l'assegno non è stato incassato, né la CP_3 cifra è stata saldata”; “anche io ho parlato al telefono con il sig. che mi tranquillizzava, CP_2
lamentando un problema economico e di eredità e mia cognata avrebbe solo dovuto attendere;
avrebbe corrisposto anche gli interessi;
io precisai che eravamo interessati solo a incassare quanto dovuto;
”.
Tali dichiarazioni confermano l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti;
viceversa, dall'istruttoria in atti non emerge alcun inesatto adempimento ascrivibile alla né parte convenuta Parte_1 ha dimostrato l'avvenuto adempimento della propria prestazione, ovvero il pagamento di quanto dovuto;
pertanto, le eccezioni formulate in proposito, da parte convenuta, non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
In relazione all'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata ai sensi dell'art. 2955, n. 5 c.c., la stessa è infondata, posto che “questa Corte ha ritenuto di escludere l'applicazione della citata disposizione in un caso nel quale si trattava della vendita a rate di un'opera enciclopedica (sentenza
1 luglio 1996, n. 5959); il che a maggior ragione ne comporta l'esclusione nel caso di specie, avente ad oggetto la fornitura di mobilio per un valore complessivo di Euro 26.000. La ratio della norma in questione, infatti, è nel senso che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955 c.c., n. 5), in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (sentenza 5 novembre 2013, n. 24759)” (Cass., n. 38591 del 2021).
In relazione al quantum debeatur, lo stesso emerge dall'assegno emesso in data 30.04.2012, di euro
50.000,00, e non riscosso.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., norma che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 574/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 50.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.712,00 per compenso professionale, oltre euro 300,00 per spese, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 28 maggio 2025.
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 574/2019
Il Giudice, dott. Stefano Riccio;
lette le note depositate;
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 574/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 Controparte_1 dall'avv. Sonia Vitiello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Torre Annunziata, Via
Maresca, n. 12;
PARTE ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Vitaglione Controparte_2
ed elettivamente domiciliato in Scafati, Via De Gasperi, n. 177;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va precisato che: a) il fascicolo è stato assegnato a questo giudice con provvedimento del 15/07/2021;
b) la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con comparsa in riassunzione, la provvedeva alla Controparte_3
riassunzione del giudizio di opposizione promosso avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
parte attrice assumeva che, in data 03.11.2009, avrebbe sottoscritto con parte convenuta proposta d'ordine di mobili e complementi d'arredo per la somma complessiva di € 80.000,00; in data 31.01.2010, a seguito di consegna di parte della merce,
[...]
avrebbe pagato la somma di € 30.000,00; emetteva un successivo assegno di importo pari CP_2 ad € 50.000,00, per il restante importo, assegno poi risultato scoperto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, evidenziando che: non sarebbe stata fornita alcuna prova delle caratteristiche societarie, dell'identità del legale rappresentante né della collocazione della sede legale della ricorrente;
aggiungeva che “la firma digitale apposta dal difensore ha unicamente attestato l'autenticità del formato digitale con quello analogico, ma non ha autenticato la firma rilasciata dal cliente”; eccepiva la prescrizione ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c.; sosteneva che non sarebbe stata consegnata tutta la merce ordinata, né sarebbe stato osservato il termine previsto per la consegna;
contestava il quantum debeatur e concludeva al fine di accertare la risoluzione contrattuale ex art. 1564 c.c. e dichiarare che nulla sarebbe dovuto, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via di premessa, va evidenziato come “si debba ravvisare una declaratoria implicita di nullità del decreto ingiuntivo nell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime (Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 15 R.G.
18249/2009 8 11 cons. dicembre 1999, n. 14075), come pure nella sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; 4 gennaio 1995, n. 139; 25 settembre 1991, n. 10007).
Pertanto, ove il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente”, “onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario” (Cass., sent. n. 1372 del 2016).
In relazione all'eccezione di mediazione, risulta condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta, la quale ha evidenziato che “se nel caso di specie la materia del contendere riguarda la vendita di beni mobili, non è applicabile la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria” (pag. 2, comparsa di costituzione).
In relazione alle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, posto che risultano del tutto generiche quelle relative alla sede, caratteristiche societarie ed identità del legale rappresentante, va rilevato che “la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura, costituisce mera irregolarità che non comporta la nullità della procura ad litem, non essendo tale nullità comminata dalla legge, né incidendo la suddetta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto” (Cass.,ord. n. 34748 del 2019).
Ciò posto, e per quanto attiene al merito, la domanda risulta fondata. Il testimone (udienza del 06.03.2025) ha dichiarato: “sono installatore dei mobili che Testimone_1 la vende, ci lavoro da circa 20 anni;
a ho montato l'arredamento a Parte_1 Controparte_2
Sant'Antonio Abate, circa 10 anni fa;
ho montato la cucina camera da letto ovvero armadio, CP_4
letto, comò e comodini, nonché la cameretta della bambina ovvero letto e armadio della Zaff, divano, porta blindata e infissi della cucina;
ho anche consegnato i parati;
non mi è stato comunicato alcun problema, la moglie cortesemente portava anche il caffè;”; “il sig. venne nel negozio, sito in CP_2
Corso Umberto I, Torre Annunziata, qualche mese dopo il montaggio;
portò un assegno, non ricordo se aggiunse altro;
non so se l'assegno è stato incassato;
non ho assistito a conversazioni telefoniche”; il testimone ha dichiarato: è mia cognata, è titolare della Testimone_2 Controparte_3 [...]
, che vende mobili;
molti anni fa ho conosciuto anche , ho anche accompagnato Pt_1 Controparte_2
mia cognata a prendere delle misure a casa nel comune di Corbara;
il sig. ha comprato CP_2 CP_2
dei mobili, che sono stati montati;
non sono a conoscenza di problemi in relazione alla merce venduta;
sul totale di euro 80.000,00 consegnò un assegno di acconto di 30.000,00, io non ero presente;
CP_2
poi ha dato un successivo assegno di euro 50.000,00, non ero presente alla consegna ma io tentai di incassare la somma su richiesta di mia cognata;
ma il sig. chiamò chiedendo di CP_2 Controparte_3 non versare l'assegno; la sig.ra mi riferì della telefonata;
l'assegno non è stato incassato, né la CP_3 cifra è stata saldata”; “anche io ho parlato al telefono con il sig. che mi tranquillizzava, CP_2
lamentando un problema economico e di eredità e mia cognata avrebbe solo dovuto attendere;
avrebbe corrisposto anche gli interessi;
io precisai che eravamo interessati solo a incassare quanto dovuto;
”.
Tali dichiarazioni confermano l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti;
viceversa, dall'istruttoria in atti non emerge alcun inesatto adempimento ascrivibile alla né parte convenuta Parte_1 ha dimostrato l'avvenuto adempimento della propria prestazione, ovvero il pagamento di quanto dovuto;
pertanto, le eccezioni formulate in proposito, da parte convenuta, non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
In relazione all'eccezione di prescrizione presuntiva, sollevata ai sensi dell'art. 2955, n. 5 c.c., la stessa è infondata, posto che “questa Corte ha ritenuto di escludere l'applicazione della citata disposizione in un caso nel quale si trattava della vendita a rate di un'opera enciclopedica (sentenza
1 luglio 1996, n. 5959); il che a maggior ragione ne comporta l'esclusione nel caso di specie, avente ad oggetto la fornitura di mobilio per un valore complessivo di Euro 26.000. La ratio della norma in questione, infatti, è nel senso che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955 c.c., n. 5), in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza (sentenza 5 novembre 2013, n. 24759)” (Cass., n. 38591 del 2021).
In relazione al quantum debeatur, lo stesso emerge dall'assegno emesso in data 30.04.2012, di euro
50.000,00, e non riscosso.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., norma che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 574/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 50.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. condanna parte convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.712,00 per compenso professionale, oltre euro 300,00 per spese, 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 28 maggio 2025.