Ordinanza cautelare 25 luglio 2023
Ordinanza collegiale 5 marzo 2024
Sentenza 11 maggio 2026
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- 1. Guida al diritto (18/2024)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 17 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano in data 1.06.2023, Prot. -OMISSIS- – -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 5.06.2023, con il quale è stato decretato che “le misure di accoglienza nei confronti di -OMISSIS- nato il [...] e di -OMISSIS- nato il [...] in [...] revocate”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. BR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1) L’esame delle domande proposte postula la ricognizione della situazione fattuale e processuale complessiva, evidenziando che:
- il signor -OMISSIS-, agendo in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano in data 1.06.2023 con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza cui era stato ammesso;
- il Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.07.2023, ha respinto l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3903 del 22.09.2023, ha accolto l’appello cautelare;
- con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 05.03.2024, il Tribunale ha sollevato la seguente questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE (ex articolo 234 del TCE), in relazione all’interpretazione della normativa comunitaria: “L’art. 20 della direttiva U.E. 2013 n. 33, nonché i principi enucleati dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 12 novembre 2019, nella causa C-233/2018 e del 1° agosto 2022, nella causa C-422/2021, nella parte in cui escludono che l’amministrazione dello Stato membro possa disporre la revoca sanzionatoria delle misure di accoglienza qualora tale determinazione abbia l’effetto di esporre a pregiudizio le esigenze elementari di vita del cittadino straniero richiedente la protezione internazionale e della sua famiglia, ostano ad una normativa nazionale che permette, a seguito di motivato giudizio individuale, relativo anche alla necessità e proporzionalità della misura, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza, individuato dall’amministrazione per oggettive esigenze organizzative e tale da garantire, sotto la responsabilità dell’amministrazione stessa, la conservazione di condizioni materiali di accoglienza equivalenti a quelle fruite nel Centro di provenienza, qualora il rifiuto al trasferimento e il conseguente provvedimento di revoca pongano lo straniero nella situazione di non potere fronteggiare esigenze elementari di vita personali e familiari?”;
- con sentenza in data 18 dicembre 2025, nella causa C-184/24, la Corte di Giustizia, quinta sezione, ha deciso la questione pregiudiziale proposta;
- con memoria depositata in data 06.03.2026, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il suo assistito ha reperito un alloggio condotto in locazione dal mese di agosto 2025, mentre il figlio è ospite di una comunità educativa ed è in attesa di rilascio di un permesso di soggiorno;
- alla luce del mutato quadro fattuale, il difensore ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento, in quanto sia -OMISSIS-, sia il figlio, non hanno più alcuna necessità di accedere alle misure di accoglienza;
- nondimeno, la parte ha dichiarato di vantare un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini del risarcimento del danno asseritamente subito, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cpa e ha manifestato l’intenzione di proporre la relativa domanda all’esito del presente giudizio.
2) In via preliminare, il Tribunale osserva che, alla luce della mutata situazione di fatto, evidenziata dal ricorrente e dell’inequivoca dichiarazione resa in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione di merito della domanda di annullamento, quest’ultima deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Residua la necessità di esaminare la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto gravato, stante la manifestata intenzione, con memoria ex art. 73 cpa e pertanto tempestivamente (cfr. Cons. St., Ad. PL., n. 8 del 2022), di proporre l’azione risarcitoria.
3) Il ricorrente lamenta, con più censure da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la violazione delle garanzie partecipative, la violazione dell’art. 23, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 142/2015 e la violazione della disciplina eurounitaria di riferimento.
Le censure sono infondate.
Vale premettere che, sebbene la motivazione del provvedimento impugnato faccia riferimento ad una pluralità di fatti diversi, riconducibili a violazioni delle regole del centro di accoglienza, a comportamenti gravemente violenti o a fatti che incidono sui presupposti di ammissione alle condizioni materiali di accoglienza, resta fermo che la determinazione gravata ha, quale base giuridica, le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 142, relative all’abbandono del centro di accoglienza, tanto che la revoca di dette condizioni materiali di accoglienza si fonda sui reiterati rifiuti del ricorrente di essere trasferito, insieme a suo figlio, in un altro centro di accoglienza, anch’esso situato a Milano, trasferimento questo che è essenzialmente motivato dal fatto che gli interessati occupano un alloggio destinato a quattro persone.
L’Amministrazione non ha inteso estromettere il ricorrente dal sistema di accoglienza, ma solo trasferirlo in un altro centro di accoglienza in cui avrebbe continuato a godere di piena protezione, sicché la revoca è la conseguenza diretta del rifiuto dell’interessato di continuare a godere di tali condizioni in un centro di accoglienza diverso da quello in cui risiedeva al momento dell’adozione del provvedimento gravato.
Vale ribadire che l’Amministrazione ha disposto il trasferimento del ricorrente e del figlio verso un altro centro di accoglienza situato nella stessa città, dove avrebbero potuto continuare a godere delle medesime condizioni materiali di accoglienza; del resto, il rifiuto manifestato dal ricorrente ad essere trasferito in un altro centro di accoglienza non è giustificato da una dimostrata inidoneità del nuovo centro di accoglienza rispetto alle sue esigenze di vita, ma solo dalla maggiore vicinanza del centro che lo ospita all’istituto scolastico frequentato dal figlio, fermo restando che in caso di accettazione del trasferimento sarebbe stata, in ogni caso, garantita la partecipazione scolastica del figlio del ricorrente.
Non sussiste la dedotta violazione delle garanzie partecipative.
Invero, sin dal 2022 l’Amministrazione ha evidenziato la necessità di procedere al trasferimento del ricorrente e del figlio in ragione dell’utilizzo di un’abitazione capace di accogliere quattro persone e quindi sovradimensionata per due persone.
A fronte del rifiuto del ricorrente, che non ha aderito al trasferimento, l’amministrazione ha avviato reiteratamente il procedimento di revoca delle misure dandone comunicazione all’interessato, pur consentendogli di rimanere presso la struttura, sino all’adozione del provvedimento impugnato.
Ne deriva che il ricorrente è stato edotto della situazione di fatto che rendeva necessario il suo trasferimento, nonché delle conseguenze del rifiuto al trasferimento e quindi dell’attivazione del procedimento di revoca ed è stato messo in condizione di interloquire con l’Amministrazione.
In ogni caso, in ordine al rispetto delle garanzie partecipative, è ormai acquisito, in forza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il valore necessariamente sostanziale delle stesse, che non sono violate per il mero fatto dell’omissione di una comunicazione stabilita dalla legge, o in ragione dell’incompletezza del suo contenuto, ma solo quando si verifica l’effettiva frustrazione della possibilità per l’interessato di sottoporre all’amministrazione dati di fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. in ordine alla valenza necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, si considerino ex multis: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2009, n. 6451; Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2010, n. 431; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 2 luglio 2015, n. 1528).
Nel caso in esame il ricorrente contesta formalmente la violazione delle garanzie partecipative, senza allegare elementi sostanziali ulteriori rispetto a quelli considerati dall’amministrazione e tali da incidere sulla determinazione gravata.
Quanto alle ulteriori censure proposte, va osservato che la Corte di Giustizia, con la sentenza in data 18 dicembre 2025, causa C-184/24, ha stabilito nella parte dispositiva che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l’autorità competente può revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che rifiuti il suo trasferimento in un centro di accoglienza diverso da quello in cui risiede, fatta salva la facoltà di applicare allo stesso una sanzione, come in particolare la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, qualora tale rifiuto reiterato costituisca una grave violazione delle regole dei centri di accoglienza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, di tale direttiva, e purché siano soddisfatti i presupposti enunciati all’articolo 20, paragrafo 5, di quest’ultima.
Tuttavia la Corte, fermo il dispositivo appena richiamato, ha precisato al punto 79 che “tale interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2013/33 lascia impregiudicata la facoltà delle autorità competenti di adottare, in particolare al fine di garantire una gestione efficace delle capacità di accoglienza, una decisione di trasferimento di un richiedente protezione internazionale in un altro centro di accoglienza che costituisca il suo nuovo luogo di residenza, nel quale egli continuerà a beneficiare di adeguate condizioni materiali di accoglienza, a condizione che tale decisione sia conforme ai requisiti stabiliti da tale direttiva. Di conseguenza, in una situazione come quella descritta al punto 71 della presente sentenza, la direttiva 2013/33 non osta a che, se del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità e purché non possa essere adottata nessun’altra misura meno restrittiva, le autorità competenti utilizzino i poteri coercitivi loro conferiti dal diritto nazionale per procedere all’esecuzione del trasferimento di tale richiedente, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali di detto richiedente e della sua dignità, conformemente al considerando 35 di tale direttiva”.
Vale precisare che la situazione descritta al punto 71 della sentenza è proprio quella che concerne il ricorrente e sul punto la Corte, richiamando la posizione assunta dall’Avvocato Generale, ha precisato che “un richiedente protezione internazionale che occupa un alloggio rispondente alle esigenze di un nucleo familiare più numeroso rispetto al suo, ma rifiuta di liberarlo e si oppone, in modo categorico e persistente, senza validi motivi, al trasferimento in un alloggio adatto alla sua situazione familiare, priva il gestore del centro di accoglienza di cui trattasi della possibilità di assegnare l’alloggio occupato a una famiglia o a richiedenti isolati ai cui bisogni quest’ultimo sia corrispondente. Pertanto, un rifiuto del genere è tale da compromettere la gestione efficace delle capacità di alloggio dello Stato membro di cui trattasi e, in definitiva, il perseguimento dell’obiettivo enunciato all’articolo 18 della direttiva 2013/33, consistente nell’assicurare ai richiedenti protezione internazionale un alloggio in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata.
La situazione ora descritta palesa che, nel caso concreto, la revoca delle misure di accoglienza è coerente con la previsione dell’art. 23, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 142/2015 e con la disciplina eurounitaria di riferimento, in quanto l’Amministrazione aveva garantito al ricorrente, mediante il trasferimento rifiutato senza alcun valido motivo, la conservazione di adeguate condizioni materiali di accoglienza, sicché era conservato il rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato e di suo figlio, tanto che, la situazione concreta avrebbe giustificato – come ben precisato dalla Corte – anche l’attivazione di poteri coercitivi.
Resta fermo, inoltre, che nel particolare contesto il rifiuto al trasferimento ha privato il gestore del centro di accoglienza della possibilità di procedere ad una diversa assegnazione dell’alloggio, coerente con le sue dimensioni, così da compromettere la gestione efficace delle capacità di alloggio dello Stato e il perseguimento dell’obiettivo posto dalla disciplina eurounitaria di assicurare ai richiedenti la protezione internazionale un alloggio in centri che garantiscano una qualità di vita adeguata.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
4) Il ricorrente, ha proposto reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dalla competente Commissione con decreto n. -OMISSIS-, depositato in data 11.07.2023, che ha ritenuto manifestamente infondate le pretese fatte valere in giudizio.
Il reclamo non può trovare accoglimento.
Il Tribunale sin dalla fase cautelare ha evidenziato l’infondatezza delle domande proposte dal ricorrente e tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Giustizia con la sentenza più volte richiamata.
In tale contesto, la circostanza che sia stato accolto l’appello cautelare, perché nel bilanciamento dei contrapposti interessi è stata ritenuta prevalente l’esigenza di tutela della posizione giuridica del cittadino straniero e del figlio minore, al fine di garantire la soddisfazione dei loro bisogni primari, non muta le valutazioni strettamente attinenti al merito della questione di diritto posta dal ricorrente, che resta connotata da infondatezza manifesta, come rilevato sin dal decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio.
5) In definitiva, la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre quella di accertamento dell’illegittimità dell’atto è infondata e va respinta.
Parimenti deve essere respinto il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La considerazione della fattispecie complessiva riferibile al ricorrente e alle sue condizioni di vita personale e sociale consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile la domanda di annullamento formulata nel ricorso;
2) respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato;
3) respinge il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
BR AT, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| BR AT | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.