TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2303
TAR
Ordinanza cautelare 25 luglio 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 5 marzo 2024
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha preso atto della mutata situazione di fatto e della dichiarazione del ricorrente, dichiarando la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative, art. 23 d.lgs. 142/2015 e disciplina eurounitaria

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, poiché il ricorrente era stato informato della necessità di trasferimento e delle conseguenze del rifiuto, e la revoca era giustificata dalla necessità di una gestione efficace delle capacità di alloggio, in conformità con la normativa europea e nazionale.

  • Rigettato
    Infondatezza manifesta delle pretese

    Il Tribunale ha respinto il reclamo, confermando l'infondatezza manifesta delle pretese del ricorrente, come già evidenziato in fase cautelare e confermato dalla Corte di Giustizia.

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  • 1Guida al diritto (18/2024)
    Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 17 maggio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 2303
Data del deposito : 11 maggio 2026
Fonte ufficiale :

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