Articolo 6 della Legge 6 marzo 1958, n. 199
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 aprile 1958
Art. 6.

Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo e' inquadrato, in base a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente art. 4, che risulti in servizio alla data del 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di eta' subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo art. 14, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.
Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche e' effettuato secondo le norme di cui al successivi articoli.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958