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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) iscritta al RG. n. 5203/2024, promossa. da
(c.f. , nato/a a PORDENONE, il Parte_1 C.F._1 16/08/1980 con l'avv. FEDERICA PIOVESANA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a CAMPBELL Controparte_1 C.F._2 RIVER (Canada), il 19/05/1958
RESISTENTE NON COSTITUITO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
“ la figlia , oramai divenuta maggiorenne, rimarrà Pt_1 Persona_1 collocata presso l'abitazione materna, con facoltà di vedere il padre se e quando lo vorrà, compatibilmente con i suoi impegni di studio, sportivi di svago e quant'altro e sarà pertanto libera di decidere i tempi e le modalità di frequentazione con quest'ultimo;
nessun assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, anche alla luce della totale assenza di versamento di qualsivoglia contributo economico e di assistenza morale da parte di quest'ultimo sino ad oggi, nonché della sopravvenuta accertata irreperibilità del convenuto che oramai deve intendersi definitiva;
la ricorrente continuerà a provvedere da sé al mantenimento della figlia sino al raggiungimento della totale indipendenza economica di quest'ultima;
la ricorrente chiede di essere autorizzata a presentare autonomamente domanda e di godere dell'assegno unico in favore della figlia per il suo intero ammontare e chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia adottare una pronuncia giudiziale in tal senso, che l'autorizzi a proporre la domanda di assegno unico in assenza del consenso e delle dichiarazioni dei redditi del padre, e che sostituisca la rinuncia espressa da parte del convenuto alla quota di assegno unico di propria competenza. Chiede altresì di essere autorizzata dall'Ill.mo Tribunale adito, nell'interesse della figlia, a presentare domanda di rilascio di ISEE e di qualsivoglia altra documentazione necessaria ai fini fiscali e, in particolare, ai fini dell'iscrizione all'università, in proprio, senza il consenso e i dati reddituali del convenuto, emanando una pronuncia che tenga luogo del consenso del convenuto a tal fine. Si chiede che gli effetti dell'emananda pronuncia giudiziale vengano fatti retroagire alla data di deposito del ricorso, così come espressamente previsto dall'art 473 bis cpc n. 22 comma 2 in tema di decorrenza del provvedimento relativo al mantenimento dei figli. Con vittoria di diritti, spese e onorari”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 7/11/2024, – premesso: di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale il Controparte_1
7.06.2006 è nata , riconosciuta da entrambi i genitori;
che, la Per_1 relazione sentimentale con lo è cessata nel 2008 e che, da quel CP_1 momento, egli si è completamente disinteressato del mantenimento della figlia, che peraltro non vede e non frequenta ormai da molti anni, causandole grande sofferenza ha intrapreso infatti un percorso psicoterapeutico Per_1 per elaborare ed accettare la mancanza del padre); che lo si è inoltre CP_1 reso irreperibile;
di prestare attività di assistenza agli anziani e di godere di un reddito di circa € 10.000,00 annui;
di essere infine proprietaria pro quota (unitamente alla madre e alla sorella) di un fondo rustico, concesso in locazione per un canine annuo di € 100,00 complessivi – tutto quanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione di un provvedimento che riconoscesse il suo diritto a percepire, per l'intero, l'Assegno Unico Universale, essendo la figlia completamente a suo carico.
Malgrado la rituale citazione in giudizio, non si è Controparte_1 costituito.
All'udienza del 7.02.2025, tenuta dal giudice relatore delegato, la ricorrente ha ribadito le circostanze allegate in ricorso, rappresentando le difficoltà incontrate, a causa del disinteresse del resistente, anche per l'elaborazione dell'ISEE da parte del AF (documento necessario ai fini dell'ottenimento dei sussidi universitari, essendo intenzionata ad Per_1 iscriversi all'università nell'anno accademico 2025/2026, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore).
*** *** ***
La causa passa ora in decisione.
Rileva il Collegio che ha già compiuto il diciottesimo anno Persona_1
d'età, sicché non v'è luogo per provvedere in ordine al suo affidamento e collocamento.
La ragazza – studentessa all'ultimo anno del liceo linguistico Pujati di IL (PN) – risiede tuttavia stabilmente con la madre che provvede, in via esclusiva, alla sua gestione ed al suo mantenimento, stante il totale disinteresse morale e materiale del padre, ormai da anni, comprovato dal contegno di indifferenza assunto nel presente giudizio, ove non si è costituito.
Sicché – in accoglimento della domanda, ed alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672/2025, che ha riconosciuto la facoltà per il giudice di attribuire per l'intero l'Assegno Unico Universale al
3 genitore collocatario del minore, anche in caso di affidamento condiviso dello stesso, come già indicato dalla Circolare n. 23/22 dell , e quindi a CP_2 fortiori, come nel caso di specie, a fronte del totale disinteresse del padre per la figlia – ritiene il Collegio potersi attribuire alla , per l'intero e con Pt_1 decorrenza dalla domanda, l'Assegno Unico Universale per la figlia maggiorenne . Per_1
Con assorbimento delle ulteriori domande svolte dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del Dm 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per la cause di valore indeterminabile di complessità bassa, e per le sole fasi di studio e introduttiva.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede: 1) con decorrenza dalla domanda, l'Assegno Unico Parte_2 Universale spettante per la figlia maggiorenne a Persona_1 Pt_1
per l'intero, per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
2) DICHIARA assorbite le ulteriori domande;
3) CONDANNA a pagare in favore di Controparte_1 Pt_1 le spese di lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 1.500,00
[...] per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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