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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5920 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3537/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1374/2022, deliberata il
28.1.2022 e pubblicata il 8.2.2022 (n. 1374/2022 RG); risarcimento danni;
TRA
– via San Vito n. 27/29, Melito di Napoli Parte_1
(Napoli),
c.f. , in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Nicola P.IVA_1
CE (c.f. ) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 C.F._2
c.f. , Controparte_2 C.F._3
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesi dall'avv. Mariarosaria Ferro (c.f. C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
E
c.f. , Controparte_3 C.F._5
c.f. , CP_4 C.F._6 difesa dall'avv. Vincenzo De Angelis (c.f. C.F._7 domicilio digitale: Email_3
APPELLATI
E
c.f. , Controparte_5 C.F._8
c.f. , Controparte_6 C.F._9 difesi dall'avv. Francesco Otranto (c.f. ) C.F._10 domicilio digitale: Email_4
APPELLANTI INCIDENTALI
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza impugnata, nei termini seguenti.
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe, dopo aver premesso di essere proprietari di un appartamento sito in Melito di Napoli, facente parte del lamentava che dall'anno 2009 sul cielino e sulla Parte_1 facciata del balcone del proprio appartamento lato prospiciente via San Vito si evidenziavano grosse macchie di infiltrazioni provenienti dal balcone della sovrastante proprietà dei signori e di , nonché umidità diffusa Controparte_3 CP_4 in tutta l'abitazione.
Tutto ciò premesso, citavano in giudizio il condominio e i proprietari dell'immobile sovrastante.
I convenuti si costituivano e contestavano la fondatezza della domanda.
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IV sezione civile
Nel corso del processo, l'immobile di parte convenuta veniva aggiudicato all'asta a
la quale, unitamente al marito veniva citata per Controparte_6 Controparte_5 costituirsi nel presente processo.
Entrambi si costituivano e contestavano la tardività della chiamata, e in sede di note conclusionali evidenziavano di aver alienato a terzi il proprio immobile.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha deciso come segue:
“La domanda attrice va accolta.
In via preliarne va chiarito che nessuna tardività è ascrivibile alle modalità di coinvolgimento in giudizio dei terzi e . CP_5 CP_6
Invero, gli stessi sono succeduti ex art. 111 c.p.c nella posizione di convenuti originari,
e tanto spiega il loro tempestivo coinvolgimento (del tutto superfluo stante l'automatico subingresso ex art. 111 c.p.c. ).
Ciò posto, la domanda è fondata, facendosi proprie le conclusioni raggiunte dal ctu in quanto logicamente e congruamente motivate.
Invero, in primo luogo sono stati riscontrati vari danni al balcone degli attori: “i sotto balconi presentano vistosi danni da infiltrazioni di acque meteoriche sia all'intradosso delle mensole balconi che alle pareti”(cfr pagg. 34 e 35 della prima relazione del ctu, derivanti da più cause.
In primo luogo, come da relazione integrativa, in solido con il coniuge Controparte_6 va condannata ai lavori indicati nella pag. 27 dell'elaborato Controparte_5 depositato il 3 febbraio 2019.
Invero, in parte le infiltrazioni sono determinate dallo scarso stato manutentivo dell'impermeabilizzazione dei balconi delle dette parti.
Il ctu ha ravvisato però un'ulteriore causa delle dette infiltrazioni e cioè il diffuso stato di degrado della facciata esterna del fabbricato, come chiarito nell'ultima relazione integrativa depositata il 3 febbraio 2019.
Per tali motivi il va condannato all'esecuzione dei lavori indicati a pag. 42 Parte_1 della relazione depositata il 30 settembre 2015.
Tutte le opere indicate, sia quelle poste a carico del che dei terzi sono Parte_1 necessari per far cessare le infiltrazioni.
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IV sezione civile
Tuttavia, il ctu ha riscontrato, altresì, danni interni all'immobile che rendono necessari, una volta eseguiti i lavori per far cessare le infiltrazioni, ulteriori lavorazioni per
l'integrale ripristino dello status quo ante,
All'esecuzione di tali lavori, o meglio al pagamento del corrispettivo necessario per tali lavori, pari ad euro 6110,00, va condannato il solo condomino essendo evidente che i danni all'interno dell'appartamento sono ascrivibili esclusivamente all'umidità che trasuda dalle pareti, per come indicati dal ctu alle pagg. 12, 13 e 14 dell'elaborato integrativo depositato in data 14 giugno 2016.
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Le spese delle ctu vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Agnese Margarita, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna:
1) Il sito in Melito di Napoli, via San vito, n. 27 Parte_1 all'esecuzione delle opere indicate a pag. 42 della relazione peritale depositata il 30 settembre 2015;
2) Il sito in Melito di Napoli, via San Vito, n. 27 al Parte_1 pagamento della somma di euro 6110,00 in favore degli attori, oltre accessori come indicato in motivazione;
3) e in solido all'esecuzione delle opere indicate a Controparte_6 Controparte_5 pag. 27 dell'elaborato peritale depositato il 3 febbraio 2019;
b) condanna sito in Melito di Napoli, via San Vito, n. 27, Parte_1
e in solido al rimborso in favore di parte attrice delle Controparte_6 Controparte_5 spese di giudizio che liquida in euro 300,00 per spese ed euro 3500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariarosaria Ferro;
c) pone definitivamente le spese di ctu a carico di sito in Parte_1
Melito di Napoli, via San vito, n. 27, e in solido.”. Controparte_6 Controparte_5
Avverso questa pronuncia ha interposto appello il Parte_1
ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso come segue:
[...]
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, adita, in accoglimento delle svolte deduzioni, ed esaminata la prodotta documentazione e gli atti del giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 1374/2022, così provvedere,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare, la sussistenza dei gravi e fondati motivi e quindi del fumus boni iuris e del periculum in mora e per l'effetto sospendere, ai sensi degli artt. 283 e 351
c.p.c., per i capi di sentenza relativi al l'efficacia esecutiva Parte_1
e/o l'esecuzione forzata della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti, senza cauzione;
NEL MERITO:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 132 e 161 c.p.c. ed ex art.
118 disp. att. c.p.c. della sentenza impugnata per le ragioni espressamente indicate al punto I del presente atto di appello;
2) in via sempre preliminare nel merito, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e per Parte_1
l'effetto estromettere dal presente giudizio il Parte_1
3) sempre nel merito, in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare che la domanda degli attori non risulta provata e per l'effetto rigettarla.
4) ancora nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per le infiltrazioni dei condomini Sig.ri e (poi per successione a titolo Controparte_3 CP_4 particolare ex art. 111 c.p.c. dei Sig.ri e e per Controparte_6 Controparte_5
l'effetto condannare gli stessi, solido tra loro, all'esecuzione dei lavori indicati a pag. 42 della relazione depositata il 30 settembre 2015 e per il solo balcone oggetto del presente giudizio.
5) in ogni caso, condannare i Sig.ri , Controparte_1 Controparte_2
e/o Sig.ri (poi per successione a CP_3 Parte_2 titolo particolare ex art. 111 c.p.c. i Sig.ri Parte_3
), o chi risulterà dovuto, in solido tra loro, in favore del
[...] Parte_1
al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado e del
[...] presente appello, oltre IVA, CPA e Spese Generali al 15%, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
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IV sezione civile
- Istanza di rinnovazione della CTU, con eventuale sostituzione del precedente CTU, per l'accertamento tecnico dei danni, atteso che quella espletata in primo grado risulta contraddittoria, confusionaria e superficiale, per non aver fornito adeguate, logiche e convincenti risposte ai quesiti del Giudice di primo grado.”.
ed si sono opposti all'impugnazione Controparte_1 Controparte_2 ed hanno chiesto:
“… voglia l'adita Corte di Appello dichiarare inammissibili e/o improponibili entrambi gli appelli e comunque rigettare gli stessi condannando gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del giudizio di secondo grado.
In via meramente subordinata, comunque, e solo nel caso in cui si dovesse ritenerlo necessario, considerato il nuovo trasferimento dell'immobile effettuato dai sigg.ri
[...]
e in favore della sig.ra , disporre l'integrazione del CP_5 CP_6 Controparte_7 contraddittorio nei confronti della nuova acquirente.
Voglia, infine, la Corte rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dagli appellanti principali non ricorrendo le condizioni di legge per il suo accoglimento.
Fanno all'uopo presente che, non avendo il provveduto ad eseguire i lavori, Parte_1 gli appellati continuano a subire danni a causa delle infiltrazioni di acqua. Sussiste, pertanto, un'esigenza opposta rispetto a quella paventata dagli appellanti ed è, quindi, assolutamente necessario, al fine di evitare l'aggravamento del già notevole danno, rigettare la richiesta.
In ogni caso, se il eseguisse i lavori disposti dal Tribunale e risarcisse il Parte_1 danno, non vi sarebbe nulla di irreparabile dato che l'esiguità delle somme in gioco, sicuramente alla portata degli appellati, mai giustificherebbe la richiesta di sospensiva.”.
e si sono costituiti ed hanno Controparte_3 CP_4 concluso affinchè:
“Voglia la Corte di Appello di Napoli, rigettare l'appello principale in quanto inammissibile o infondato nel merito e rigettare parimenti l'appello incidentale in quanto inammissibile ed infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Oltre spese e competenze di lite con attribuzione.”.
e si sono costituiti, hanno proposto Controparte_5 Controparte_6 appello incidentale, ed hanno chiesto:
“… in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza n.
1374/2022 resa dal Tribunale di Napoli, Sez.VI, Dott.ssa Agnese Margarita il
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IV sezione civile
08.02.2022 e depositata in data 08.02.2022, chiede che l'adita Corte di Appello voglia così provvedere:
A. preliminarmente, per le ragioni e causali di cui al presente atto, di accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità della chiamata in causa del Controparte_5
e, quindi, di estromettere quest'ultimo dal presente giudizio;
B. sempre preliminarmente, per le ragioni e causali di cui al presente atto, di accertare e dichiarare la tardività della chiamata in causa ex art.106 c.p.c. dei signori e ex art.269 c.p.c. e, per l'effetto, di Controparte_6 Controparte_5 revocare l'ordinanza del 22.02.2019 e, quindi, di estromettere i comparenti dal presente giudizio;
C. sempre preliminarmente e sempre per le ragioni e causali di cui al presente atto, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei signori
e e, quindi, di estromettere i comparenti dal Controparte_6 Controparte_5 presente giudizio;
D. in ogni caso, di condannare le controparti al pagamento delle spese, dei compensi professionali del primo e del presente di grado giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario, nonché al rimborso delle spese forfetarie ex art.15 legge professionale nella misura del 15% oltre iva e cpa;
E. per effetto della riforma di cui al precedente punto, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti incidentali alla restituzione in loro favore delle corrisposte spese di giudizio del primo grado (pari ad € 3.813/63), sia da parte degli attori e e/o del loro difensore del primo Controparte_1 Controparte_2 grado Avv. Mariarosaria Ferro, quale antistatario e, quindi, condannare ciascuno di questi ultimi al pagamento in favore dei signori e Controparte_6 [...] dell'importo di € 3.813/63 oltre interessi dal giorno del CP_5 pagamento al soddisfo;
”.
Con ordinanza in data 10.1.2023, depositata il 10.1.2023, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata dal appellante. Parte_1
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 20.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
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IV sezione civile
LA RESPONSABILITA' DEL CONDOMINIO
Il ha lamentato, a sostegno del gravame, Parte_1 che:
- il Tribunale si è limitato a statuire che la domanda è fondata facendo proprie le conclusioni del CTU, ma senza fornire una motivazione ed un percorso logico che consenta di comprendere per quale motivo le varie conclusioni avute nel corso degli anni dal CTU (2015-2016-2017) debbano essere tali da poter ritenere fondata la domanda degli attori, nei confronti del Parte_1
- la decisione del Tribunale risulta priva di motivazione, o quantomeno presenta una motivazione solo apparente, per aver operato un semplice rinvio ad alcuni punti delle varie relazioni del CTU e senza spiegare per quale motivo queste sono da condividere, ed inoltre senza fornire il percorso logico ed argomentativo che lo ha condotto a concludere che la domanda doveva essere accolta.
- se vengono confrontate le due relazioni del CTU, quella del 2015 e quella integrativa del 2016, risulta evidente che il giudice di primo grado ha posto a carico dei condomini, e i costi per il Controparte_6 Controparte_5 rifacimento del sottobalcone degli attori, compresi i frontalini. Il Giudice, mal interpretando la CTU, ha condannato il ad eseguire dei lavori che Parte_1 il CTU invece aveva quantificato a carico dei soli condomini convenuti. Se si analizzano le singole voci indicate dal CTU, alla pagina n. 42 della relazione, risulta evidente che si tratta di parti del fabbricato che non sono di proprietà
e che quindi il non può intervenire ed eseguire alcun CP_8 Parte_1 lavoro. I frontalini dei balconi non sono parti comuni e quello del balcone Con dell'appartamento appartiene alla proprietà esclusiva Parte_4 CP_4 dell'unità immobiliare.
- il Condominio è carente di legittimazione passiva, perché i danni all'immobile sono stati provocati da infiltrazioni provenienti Parte_5 esclusivamente dal balcone sovrastante di proprietà di e Controparte_3
. CP_4
- nel caso di mancato accoglimento delle precedenti contestazioni, risulta doveroso ribadire che il è costituito da due edifici Parte_1 con tre scale, A, B e C. Le scale A e B fanno parte di un solo corpo di fabbrica,
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IV sezione civile mentre la scala C è un fabbricato distinto e separato. Gli attori CP_1 ed sono proprietari di un appartamento sito alla scala
[...] Controparte_2
A. I presunti danni si riferiscono alla sola verticale della scala A. Se il deve essere condannato ad eseguire dei lavori, tale Parte_1 condanna dovrebbe interessare solo i condomini di scala A.
I motivi meritano reiezione.
Le risultanze dell'indagine tecnica hanno consentito di accertare che il danno all'unità immobiliare di ed è stato Controparte_1 Controparte_2 provocato, in concorso con l'ammaloramento dell'unità sovrastante, anche da parti condominiali dell'edificio, in relazione alle quali il si deve Parte_1 ritenere responsabile, quale custode (art. 2051 cod. civ.).
Come si legge nella relazione del CTU del 2019, una concausa delle infiltrazioni lamentate dagli attori è stata la ridotta tenuta dell'intonaco della facciata esterna del fabbricato, che sicuramente è da ritenere di proprietà condominiale (art. 1117 cod. civ.). In particolare, il perito del Tribunale ha proceduto ad eseguire un saggio, mediante prelievo di una parte di intonaco. In esito a tale operazione, eseguita dal Dipartimento di Ingegneria Chimica dei
Materiali e della Produzione Industriale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, è risultato che “… il valore dello spessore dell'intonaco di 6,4 mm ha uno spessore non idoneo per proteggere le murature … ”; si legge, ancora, nell'elaborato peritale che “… Lo scarso spessore di 6,4 mm dell'intonaco ha prodotto un eccessivo passaggio d'acqua dall'esterno verso il supporto, che risulta in tal modo scarsamente protetto dall'azione della pioggia con conseguente eccessiva imbibizione.
Tutto ciò ha determinato delle conseguenze all'interno degli appartamenti che hanno contribuito e/o aumentato una neoformazione di condensa interna, quando la temperatura alla quale l'aria diventa satura di vapore, con la presenza di muffe, distacchi delle pitture e di strati di intonaco.
Inoltre il test di bagnabilità ha evidenziato che l'intonaco risulta permeabile all'acqua cioè ha la proprietà di lasciarsi attraversare o penetrare da liquidi e/o da gas …” (v. relazione fol. 23-24).
L'esito degli accertamenti ha indotto il CTU a concludere che “… i risultati ottenuti hanno accertato empiricamente il nesso causale esistente tra i danni subiti dagli attori e la facciata condominiale …” (v. relazione fol. 24).
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IV sezione civile
Le risultanze appena sopra richiamate rendono del tutto infondata la pretesa del di sentirsi esonerare dalla Parte_1 responsabilità per i danni sofferti da ed . Controparte_1 Controparte_2
E' inconferente anche la doglianza, avanzata dall'appellante, con la quale sostiene la proprietà esclusiva del frontino del balcone dell'appartamento sovrastante quello degli attori, atteso che si tratta, invece, di elemento della facciata di proprietà CP_8
L'ulteriore argomentazione del appellante inerente alla Parte_1 limitazione della responsabilità ai soli condomini della verticale della scala A, piuttosto che a tutti i condomini (quindi, anche quelli della scale B e C), non può trovare accoglimento, ove si consideri che gli attori hanno correttamente richiesto il risarcimento all'intero in persona dell'amministratore, Parte_1 quale soggetto titolare della legittimazione passiva, tenuto a rispondere del danno provocato dalle cose comuni. La ripartizione interna della somma versata ai danneggiati oppure di quella impiegata per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni, poi, potrà essere eseguita secondo i criteri che l'assemblea stessa o l'amministratore riterrà di individuare, ma si tratta di questione che non rileva affatto nei confronti degli attori, ed Controparte_1
, i quali hanno legittimamente evocato in causa il Controparte_2 Parte_1
In ragione delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va confermata sulle parti colpite dal gravame.
L'APPELLO INCIDENTALE
e hanno proposto appello incidentale, Controparte_5 Controparte_6 con il quale hanno lamentato, in via pregiudiziale, che gli attori, in primo grado, hanno chiesto la chiamata in causa della sola ed il Tribunale Controparte_6
l'ha autorizzata limitatamente a questa, ma ed Controparte_1 [...]
hanno citato in giudizio anche il coniuge, senza CP_2 Controparte_5 essere stati autorizzati in tal senso.
Il motivo è infondato.
L'immobile già di proprietà di e è Controparte_3 CP_4 stato trasferito, in corso di causa, in data 5.3.2018, ad e Controparte_5 [...]
, nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta CP_6
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IV sezione civile avanti al Tribunale di Napoli Nord (giudizi riuniti n. 548/2014 RG e n. 549/2014
RG). La vicenda comporta l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., a norma del quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il successore può intervenire o essere chiamato nel processo e la sentenza pronunciata contro l'alienante (nella specie, CP_3
e ) spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo
[...] CP_4 particolare (nella specie, e ). Controparte_5 Controparte_6
quale coacquirente dell'immobile in corso di causa, è Controparte_5 stato legittimamente chiamato in giudizio, ancorchè senza esplicita autorizzazione del giudice, e, comunque, la sua costituzione ha prodotto l'effetto dell'intervento volontario, in conformità alla norma citata. Si tratta, infatti, di soggetto interessato alla controversia e nei confronti del quale è destinata a produrre efficacia la sentenza pronunciata contro i danti causa,
e . Controparte_3 CP_4
In altri termini, è soggetto pienamente legittimato alla Controparte_5 partecipazione al giudizio e, comunque, non può sottrarsi alla piena opponibilità a sé stesso della sentenza pronunciata nei confronti dei suoi danti causa, a norma del richiamato art. 111 comma IV cod. proc. civ., neanche invocando la nullità della sua chiamata in giudizio.
Le ragioni esposte inducono questa Corte a disattendere anche la deduzione di tardività della chiamata in causa di essi e Controparte_5 [...]
, sul rilievo che le infiltrazioni si sarebbero verificate nel 2009, CP_6 allorquando erano proprietari i danti causa, e Controparte_3 CP_4
, e che non si sarebbe verificata alcuna successione nel diritto
[...] controverso, nel senso evocato dall'art. 111 cod. proc. civ. Né viene meno la responsabilità di essi appellanti incidentali, in conseguenza della mera cessione dell'immobile ad , con atto per notar in data Controparte_7 Persona_1
5.4.2019, rep. 4628, racc. 3587, sulla quale si sarebbe trasferito – secondo essi deducenti – l'obbligo di eseguire i lavori portati dalla condanna del Tribunale.
Va ribadito, ancora una volta, che e Controparte_5 Controparte_6 hanno legittimamente preso parte al processo, quali acquirenti e proprietari dell'unità immobiliare al momento della loro citazione in giudizio, e la sentenza
è loro opponibile, senza che la successiva vendita possa comportare la
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IV sezione civile cessazione della titolarità passiva dell'obbligazione di eseguire le opere
(indicate a pag. 27 dell'elaborato peritale del 2019). Del resto, proprio il principio sancito dall'art. 111 cod. proc. civ. impone di ritenere che la sentenza è opponibile anche alla successiva avente causa, , ancorchè rimasta Controparte_7 estranea alla lite.
Gli appellanti incidentali non possono sottrarsi al comando giudiziale neanche invocando il venir meno, dopo la vendita eseguita con l'atto notar del 5.4.2019, del rapporto di custodia con la cosa, a termini Persona_1 dell'art. 2051 cod. civ.
Sul punto, va rimarcato che la loro responsabilità trova fondamento nel potere di fatto che ne hanno avuto dal momento del loro acquisto, avvenuto in data 5.3.2018, nella procedura espropriativa, fino alla vendita eseguita il
5.4.2019, senza che abbiano ritenuto, in tale spazio di tempo, come sarebbe stato loro dovere, di intervenire nel loro appartamento per eseguire gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni in danno della sottostante abitazione di ed . Controparte_1 Controparte_2
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata merita conferma anche nelle parti attinte dall'impugnazione incidentale di e . Controparte_5 Controparte_6
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico del e , in solido, per Controparte_9 Controparte_6 effetto della rinnovata soccombenza, in favore di ed Controparte_1 [...]
, mentre restano compensate tra e CP_2 Controparte_3 CP_4
e le altre parti, ravvisandosi “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018) nella loro qualità di proprietari dell'immobile al momento dell'inizio della condotta dannosa.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00.
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
A questa pronuncia di rigetto dei gravami, consegue l'obbligo del e di e di versare Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale (art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1374/2022, deliberata il
28.1.2022 e pubblicata il 8.2.2022 (n. 1374/2022 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal in Parte_1
Melito di Napoli, via San Vito n. 27/29;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_5 [...]
; CP_6
3) condanna il San Controparte_10
Vito n. 27/29, in persona dell'amministratore p.t., nonché CP_5
e , in solido, al pagamento delle spese di questo
[...] Controparte_6 grado di giudizio, che liquida, in favore di ed Controparte_1 [...]
, in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese CP_2 generali al 15%;
4) compensa le spese tra e e le altre Controparte_3 CP_4 parti;
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico del ed a carico di Parte_1
e , per il versamento dell'ulteriore Controparte_5 Controparte_6 contributo unificato di cui all'art. 13 comma I bis d.p.r. 115/2002, nella misura da loro rispettivamente dovuta per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 28 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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