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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3238/2025 avente ad oggetto: separazione e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Parte_1 C.F._1
ANGELA elettivamente domiciliato in VIA A. GIOVANNINI N. 16/A 40022 CASTEL DEL RIO presso il difensore avv. TONELLI ANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLARI ANNA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FORNASARI 16 48014 CASTEL BOLOGNESE presso il difensore avv. CASTELLARI ANNA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO
CONCLUSIONI le parti private come da atto introduttivo, il PM come da intervento.
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati dal Giudice Relatore in data odierna. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 21/01/1984 a Parte_1
PO (CB) e , nato/a il 23/07/1985 a CASTEL SAN PIETRO TERME CP_1
(BO) unitisi in matrimonio concordatario in Fossalto (CB), il giorno 13 agosto 2012, matrimonio regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 92, Parte I, Serie A;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati dal Giudice Relatore in data odierna;
spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3238/2025 avente ad oggetto: separazione e divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI Parte_1 C.F._1
ANGELA elettivamente domiciliato in VIA A. GIOVANNINI N. 16/A 40022 CASTEL DEL RIO presso il difensore avv. TONELLI ANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLARI ANNA CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CARLO FORNASARI 16 48014 CASTEL BOLOGNESE presso il difensore avv. CASTELLARI ANNA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO
CONCLUSIONI le parti private come da atto introduttivo, il PM come da intervento.
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati dal Giudice Relatore in data odierna. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 21/01/1984 a Parte_1
PO (CB) e , nato/a il 23/07/1985 a CASTEL SAN PIETRO TERME CP_1
(BO) unitisi in matrimonio concordatario in Fossalto (CB), il giorno 13 agosto 2012, matrimonio regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 92, Parte I, Serie A;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti pronunciati dal Giudice Relatore in data odierna;
spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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