Art. 2.
La minore entrata, prevista in lire 109.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 derivante al "Fondo pensioni e sussidi" in dipendenza della attuazione della presente legge, e' compensata da una economia per una corrispondente aliquota, accertata sullo stanziamento inscritto al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario.
La minore entrata, prevista in lire 650.000 per l'esercizio finanziario 1951-1952, e' compensata con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 102 dello stesso stato di previsione per il predetto esercizio finanziario.
La minore entrata, prevista in lire 109.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 derivante al "Fondo pensioni e sussidi" in dipendenza della attuazione della presente legge, e' compensata da una economia per una corrispondente aliquota, accertata sullo stanziamento inscritto al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario.
La minore entrata, prevista in lire 650.000 per l'esercizio finanziario 1951-1952, e' compensata con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 102 dello stesso stato di previsione per il predetto esercizio finanziario.