Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9347 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
IN 09 34 7 / 0 2 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE concessione bene demaniale - con- SEZIONI UNITE CIVILI troversia su rin- novo e su canoni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giurisdizione R.G.N. 8805/00Dott. Gi IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f. useppe Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente di sezione Cron. 25201 Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rep. 1874 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Ud. 05/04/02 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio Dott. RI ALTIERI Rel. Consigliere- dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - " BRANCELLIERE28 GIU 2002 Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del A.N.A.S. - legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE ዘለ DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
" contro 2002 COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO; 678 intimato - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 596/99 del Tribunale di VENEZIA, UFFICIO COPIE assu Bilasciata copia legale depositata il 08/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti f. 23 + ES Il 18.0703 udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. RI IL CANCELLIERE ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. § 1. Svolgimento del processo L'ANAS Azienda Nazionale Autonoma Strade conveni- - -va in giudizio, dinanzi al pretore di Belluno sezione ha distaccata di Pieve di Cadore, il comune di Cortina d'Ampezzo, chiedendone la condanna al rilascio di una casa cantoniera, oggetto di concessione scaduta il 31 dicembre 1989, nonché al pagamento di quanto dovuto per dell'immobile, protrattasi l'occupazione illegittima dopo tale data. Costituitosi in giudizio, il comune deduceva l'esi- stenza di regolare concessione, rinnovata dall'ANAS di anno in anno, ed eccepiva il difetto di giurisdizione " del giudice ordinario, in relazione all'art.5 della legge 6 dicembre 1971, n.1034. Il pretore dichiarava il difetto di giurisdizione, 2 ritenendo che si trattasse di controversia in materia di concessioni di beni pubblici, devoluta alla giuri- sdizione del giudice amministrativo. L'ANAS proponeva appello, che veniva rigettato dal tribunale di Venezia con sentenza 22 dicembre 1998 - 8 marzo 1999. Avverso tale sentenza l'ANAS - divenuta Ente Nazio- nale per le Strade ha proposto ricorso per cassazio- - sulla base di due motivi. ne, Il comune intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. $ 2. I motivi di ricorso ла 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice or- dinario ed amministrativo, in relazione all'art.360, n.1, cod.proc.civ., l'ente ricorrente deduce che, con- trariamente a quanto affermato dal comune, la conces- sione era scaduta, e la stessa non poteva essere taci- tamente rinnovata, essendo all' uopo necessario uno specifico provvedimento. In ogni caso non avrebbe potuto essere ritenuto il rinnovo tacito per il periodo successivo alla notifica della citazione. 3 L'utilizzazione del bene sine titulo consentiva all'amministrazione di avvalersi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà, e quindi della tutela giurisdi- zionale ordinaria. Infine, dovendosi ritenere in analogia con quanto stabilito per la locazione dall'art. 1591 cod.civ. l'occupante tenuto a corrispondere un corrispettivo per il protratto godimento del bene, il tribunale non فعلها avrebbe potuto declinare la propria giurisdizione rela- tivamente alla condanna al pagamento di un'indennità. Tale giurisdizione si fondava, comunque, sullo stesso art.5 della legge n.1034/ 71, il quale attribui- han al giudice ordinario le controversiesce concernenti diritti in materia di indennità, canoni ed altri corri- spettivi.
2.2. Col secondo motivo, denunciando omessa, insuf- ficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cod. proc. civ., 1'ANAS lamenta che la decisione sulla giurisdizione sia stata assunta dal tribunale ri- tenendosi il rinnovo automatico della concessione, sen- za considerare che, nell'atto di rinnovo della stessa per il 1989, era espressamente prevista una scadenza al 31 dicembre di tale anno, e che l'ulteriore rinnovo avrebbe dovuto essere richiesto all'ANAS, la quale si riservava di esaminare la richiesta e di porre eventua- li nuove condizioni. Non sussisteva, quindi, una controversia involgente un giudizio sulla validità, efficacia o scadenza di un rapporto concessorio, in quanto non esisteva un simile rapporto. $ 3. Motivi della decisione на 3.1. Le censure dell'ANAS, per quanto attiene al- l'esistenza e / o alla rinnovazione del rapporto di concessione, sono infondate, dovendosi, in materia, ri- tenere la giurisdizione esclusiva del giudice ammini- della leg- strativo, ai sensi dell'art.5, primo comuma, ge 6 dicembre 1971, n.1034. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la giurisdizione del giudice ordinario in controversie concernenti il rilascio di beni pubblici, già oggetto di concessione, sussiste soltanto quando non sia in i contestazione l' (in) esistenza del rapporto concess0- rio, per essere lo stesso scaduto ( sentenza 12 aprile 2000, n.128 ). 1 0 Le controversie circa la durata del rapporto di concessione o la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione sono invece devolute al- la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: si vedano, oltre alla sentenza 19 maggio 1995, n.7816, richiamata nella decisione impugnata, le sentenze 3 febbraio 1993, n.1314; 11 maggio 1998, n.4749; 15 di- cembre 2000, n.1265. 3.2.Devono, invece, essere accolte le censure dell' ente ricorrente per quanto attiene alla domanda di con- danna del comune al pagamento di un corrispettivo per ha l'occupazione dell'immobile, trattandosi di diritto la cui tutela è incontestabilmente attribuita al giudice ordinario dal secondo comma del citato art.5, qualunque sia il titolo in forza del quale tale somma sia dovuta, e cioè sia essa un canone o un'indennità sostitutiva. L'accoglimento delle censure sul punto comporta la cassazione della sentenza, con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e il conseguente rinvio al tribunale di Venezia quale giudice di primo grado, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, 353, primo comma, cod. proc. civ., il quale dovrà risol- vere il problema della natura del diritto fatto valere, all'esito del giudizioeventualmente amministrativo ☐ circa il preteso rinnovo della concessione. Al giudice di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
accoglie il ricorso per quanto attiene alla doman- da di canoni o indennità, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
rigetta nel resto;
cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin- ' via, anche per le spese, al tribunale di Venezia quale giudice di primo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni Unite civili, il 5 aprile 2002. 109T 129,11 Il Presidente 456T 20,66 berto Giuseppe TOT. 149,77 Il Consigliere estensore 8067-12,00 005 RI Altieri ECENT / 7 2 T 6 2 0 я A 7 0 1 2 M и & CANCELLIERE / O 1 R 6 1 TI E 0 м T 1 € A 5 о R e T C itata in Cancelleria t t a N s a т E r 27 GIU. 2002 d e E н v n L i L о . E o 6 t N D IL CANCELLIERE C б E a r 7 R t P A s Giovanni Giambattist и I 4 i Z g л e N 1 E R о . G т r n i u A o a (