Accoglimento
Sentenza breve 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 12/05/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04042/2025REG.PROV.COLL.
N. 02828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2828 del 2025, proposto da
OS MA RÈ, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Carbone e OS MA RÈ, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, non costituiti in giudizio
nei confronti
MA IA Lau, non costituita in giudizio
Marina Italiano, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Parmaliana, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01805/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marina Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Angela Rotondano, udito per la parte appellante l’avvocato Paolo Clarizia in sostituzione dell’avvocato Natale Carbone e viste le conclusioni della parte controinteressata come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- L’appellante impugna, chiedendone la riforma, la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dei provvedimenti di non ammissione del ricorrente alla procedura di selezione (indetta con bando di concorso pubblicato l’11 aprile 2023) per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace e a vice procuratore onorario presso le sedi prescelte (Ufficio del giudice di pace di Messina e di Sant'Agata di Militello, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina).
2.- La ragione della mancata ammissione si è incentrata sul fatto che il candidato, all’atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l’ upload in procedura del proprio documento di identità e inoltrava la domanda compilata telematicamente, recante in calce il proprio nome e cognome, nei termini previsti dal bando (11 maggio 2023), ma non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dall’art. 3, comma 3 del bando.
3.- Il ricorso ha lamentato la violazione dei principi del soccorso istruttorio, di ragionevolezza e del favor partecipationis , del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa, oltre alla lesione dell’affidamento incolpevole.
4.- Il TAR del Lazio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione o questione, compensando tuttavia fra le parti le spese del giudizio.
5.- L’appellante ha riproposto tutte le originarie censure, articolandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, così in buona sostanza devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere.
6.- Il CSM e il Ministero della Giustizia non si sono costituiti in giudizio.
7.- Si è invece costituita in resistenza all’appello una delle controinteressate, depositando un’articolata memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha comunque argomentato l’infondatezza, insistendo per la reiezione del gravame.
8. - Alla udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2025, il Collegio ha fatto previo avviso alla parte presente di valutare la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60, c.p.a., sussistendone le condizioni.
La parte appellante ha quindi discusso l’istanza cautelare incidentale proposta, oltre al merito della causa, concordando con il Collegio circa la immediata definizione del giudizio, alla luce dei precedenti specifici resi dalla Sezione in casi analoghi.
All’esito, la causa è passata in decisione.
9.- Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per “mancata impugnazione del capo della sentenza che ha statuito l’inammissibilità del ricorso di primo grado” , formulata dalla controinteressata.
9.1. La sentenza, come evidenziato, ha respinto nel merito il ricorso avverso i provvedimenti di esclusione (i quali erano stati impugnati in uno ad ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto che ha comportato la mancata ammissione del ricorrente alle procedure di selezione sopra specificate), assorbendo espressamente “ogni altra eccezione e/o questione” .
La sentenza ha, dunque, prescisso da eventuali profili di inammissibilità dell’impugnativa.
Il passaggio della motivazione richiamato dalla controinteressata (capo 3) - che si limita a constatare l’assenza di “specifiche censure avverso il bando” - costituisce mero obiter privo di valenza di dictum giurisdizionale e non modifica la valenza delle statuizioni di prime cure, che hanno dichiarato l’infondatezza nel merito dell’impugnativa anche in ragione dell’ “assoluta correttezza e ragionevolezza della riferita disciplina” , dunque senza affatto pronunciarsi sulla inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del bando (tanto meno con portata assorbente e decisiva di ogni altra questione).
9.2. In ogni caso, il Collegio qui rileva che l’appellante ha correttamente e tempestivamente impugnato l’unico atto lesivo dei suoi interessi, cioè l’esclusione dalle procedure selettive (che ha comportato il mancato inserimento del suo nominativo nelle graduatorie definite per l’ammissione al tirocinio come giudice onorario di pace o viceprocuratore onorario), lamentando tra l’altro la “ violazione e falsa applicazione del bando” che in tesi – se fosse stato correttamente interpretato dall’Amministrazione, in conformità ai principi di ragionevolezza, trasparenza e buon andamento della P.A. – avrebbe dovuto condurre alla sua ammissione alle predette procedure.
10. - Va altresì respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione.
Si osserva al riguardo che l’appello ha riproposto tutte le originarie censure articolandole come ragioni di critica specifica e puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, senza limitarsi alla mera riproposizione testuale dei motivi di ricorso di primo grado.
11. - Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, come risulta dagli atti di causa, nella graduatoria provvisoria pubblicata sul sito del CSM in data 3 giugno 2023 l’appellante veniva collocato rispettivamente al secondo e al primo posto delle sedi prescelte. Egli ha, inoltre, allegato e dimostrato che a seguito del calcolo del punteggio definitivo dei candidati, sarebbe stato collocato al primo posto in tutte e tre le sedi prescelte, in virtù del punteggio totale posseduto. In ragione di ciò, ritiene il Collegio sussistente il suo interesse a ricorrere.
12.- Nel merito, l’appello è fondato.
Secondo l’appellante, la sentenza sarebbe illegittima in quanto avrebbe dato una lettura del bando di concorso non conforme ai principi generali che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa (proporzionalità, buon andamento, efficacia, favor per la più ampia partecipazione possibile), oltre a non avere dato il giusto peso all’affidamento incolpevole originato dal fatto che il programma informatico ha visualizzato lo stato della procedura come “definita”, e alla possibilità di regolarizzare le mere irregolarità procedurali attraverso il soccorso istruttorio.
Ritiene il Collegio che le prefate censure colgano nel segno e che non sussistano ragioni per discostarsi dai recenti pronunciamenti resi dalla Sezione in casi analoghi (v. le ordinanze cautelari n. 2906/2024, 2994/2024, 4155/2024 e, da ultimo, la recente sentenza n. 498 del 22 gennaio 2025), che vanno richiamati per il loro valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
In particolare, in detti pronunciamenti si è rilevato che “ per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata se interpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante” .
Ritiene il Collegio che i suddetti principi si applichino anche al caso all’esame, atteso che (i) il candidato ha compilato il form online e ha effettuato l’ upload del documento d’identità, omettendo (e, in ogni caso, non finalizzando) solamente la fase della stampa, della apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; (ii) l’Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità al candidato della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale il candidato medesimo ha del resto avuto accesso mediante le credenziali personali ricevute all’atto della registrazione; (iii) la domanda con l’allegato documento di identità risulta quindi regolarmente acquisita; (iv) il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita» ; (v) non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda.
13.- Sono, dunque, fondati i rilievi dell’appellante avverso la sentenza di prime cure.
13.1. In primo luogo, è erroneo in fatto ritenere, come la sentenza appellata, che l’inadempimento nella procedura di presentazione della domanda in cui è incorso l’appellante avrebbe “precluso la sua identificazione e la riferibilità a sé medesimo della domanda di partecipazione stessa” .
Costituisce, infatti, circostanza pacifica che l’appellante è stato collocato in posizione utile nelle graduatorie provvisorie pubblicate sul sito del CSM il 3 giugno 2023, con l’indicazione del punteggio che gli è stato attribuito.
In ragione di ciò non può ritenersi dubbia la riferibilità della domanda all’appellante e la sua sicura identificazione, assicurate dalle peculiari modalità della procedura telematica di concorso che richiedeva la previa registrazione dei partecipanti alla piattaforma, il rilascio e l’utilizzo di credenziali personali ( username e password ) e l’inoltro della domanda con l’allegato documento di identità in corso di validità.
Ne consegue che, essendo certa la riconducibilità della domanda al concorrente che esclude l’incertezza assoluta della sua provenienza, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di concorso.
13.2. In secondo luogo, deve ritenersi qui certamente ammissibile il soccorso istruttorio, sussistendone i presupposti.
Come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, 8 agosto 2022, n. 7000; V, 22 novembre 2019, n. 7975) il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
La giurisprudenza richiamata, dalla quale non si vede ragione di discostarsi, ha chiarito che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio .
In ogni altro caso, invece, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.
Si tratta di principi consolidati in giurisprudenza, non sussistendo al riguardo alcun contrasto interpretativo, come sostiene la controinteressata.
14. - Alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, l’Amministrazione ben poteva, prima di procedere alla diretta esclusione del candidato, consentirgli di sanare l’errore commesso nella presentazione della domanda, in presenza di elementi comunque acquisiti alla procedura che consentivano di identificarlo con certezza e ricondurre al medesimo la domanda tempestivamente inoltrata.
In questo contesto, infatti, la mancata trasmissione dell’allegato in questione (la copia scansionata della domanda firmata a mani) costituiva un errore formale facilmente superabile con la collaborazione dell’amministrazione, senza tradursi in una violazione delle regole della par condicio e senza concedere alcun indebito vantaggio al candidato, risultando, per converso, l’esclusione direttamente disposta una sanzione sproporzionata e priva di motivazioni sostanziali.
Pertanto, come già statuito dalla Sezione nel richiamato precedente (che ha disposto l’annullamento del bando nella parte in cui sanziona con la non ammissione alla procedura la mancata allegazione della copia scansionata della domanda di partecipazione con le modalità previste dall’art. 5, comma 3, ovvero non ne prevede la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio), deve ritenersi che “sia illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando di gara (art. 3, co. 5), così come quella recata dall’art. 12 (“disposizioni finali”), ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità”.
L’Amministrazione, infatti, resasi conto dell’inserimento a sistema di una domanda di partecipazione non corredata dal caricamento di dati che abbisognavano di essere sottoscritti in forma autografa, non avrebbe potuto sic et simpliciter escludere il candidato sulla base di tale mera circostanza, ma avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirgli di emendare il vizio.
Infatti, solo nel caso in cui l’Amministrazione contesti la riferibilità stessa della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare la esclusione.
Nel caso all’esame, invece, alla luce di quanto poc’anzi evidenziato in fatto, è risultato che la domanda sia con certezza riferibile al candidato, avendola egli compilata con l’ausilio delle credenziali a sistema fornitegli dall’Amministrazione, e che lo stato della domanda fosse “definita”.
Né può invocarsi per limitare il soccorso istruttorio nel caso in esame e ritenere legittima l’esclusione impugnata il principio di autoresponsabilità, in base al quale, come noto, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione
Appare, infatti, evidente come le specifiche circostanze della vicenda (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definita” evidenziato dal sistema dopo l’invio della domanda, la regolare registrazione della domanda attestante il buon esito degli adempimenti compiuti e, da ultimo, la collocazione del candidato nelle graduatorie provvisorie pubblicate), rendono anche ragione della maturazione, in capo all’appellante, di una condizione di legittimo, ragionevole, affidamento, in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione di iscrizione.
15.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e, di conseguenza: (i) vanno annullati i provvedimenti di esclusione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice di pace e a vice procuratore onorario presso le Corti d’appello indicate in atti; (ii) va annullata la graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca l’ammissione del nominativo del ricorrente.
In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione farà applicazione dei suddetti principi conformativi e ricompilerà la graduatoria definitiva considerando come utilmente effettuata la domanda di partecipazione presentata dall’appellante.
16.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto:
annulla i provvedimenti di esclusione impugnati e la graduatoria definitiva limitatamente alla mancata ammissione del ricorrente;
fa salvi gli ulteriori provvedimenti, nei sensi indicati in motivazione (nello specifico, al punto 15);
compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO