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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6597/2020
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 6597/2020 vertente tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Penno
RICORRENTE
e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Irma Vaccaro Gammone
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.07.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, E. , dott.ssa ), trattata la causa dapprima ai CP_6 CP_7 Per_2 sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020, e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il Giudicante preliminarmente osserva che parte convenuta, dipendente della società “ ”, con mansione di Parte_1
magazziniere, 4^ livello CCNL Commercio, è stata destinataria di
2 addebiti disciplinari segnalati con nota del 13.05.2020, del seguente tenore letterale:<Oggetto: Contestazione disciplinare ex art.7 L.
300170: La presente al fine di contestarle quanto segue. La scrivente
Società, al fine di dover evadere ordini e commesse improvvise non programmabili, aventi i caratteri dell'eccezionalità, ha chiesto la disponibilità ai propri dipendenti di svolgere lavoro straordinario.
La disponibilità su base volontaria raccolta è stata inferiore rispetto a quella necessaria, sicché con comunicazione recante data 08/05/20
La si informava che Lei avrebbe dovuto svolgere attività straordinaria per un numero complessivo di 2 ore per il giorno 11/05/20 e di 2 ore per il giorno 12/05/20 Sta di fatto che Lei, nonostante una precisa disposizione sul punto, si è rifiutato di svolgere il predetto lavoro straordinario che in effetti poi non ha svolto. Rispetto all'evento di cui innanzi Le si ricorda che la richiesta di espletamento di lavoro straordinario è espressione dell'esercizio dei poteri discrezionali dell'imprenditore e della corrispondente subordinazione del lavoratore, il quale è tenuto all'osservanza delle disposizioni ricevute, per cui il rifiuto costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, disciplinarmente rilevante.
Per quanto detto, prima di dare corso ad ogni eventuale provvedimento disciplinare, attendiamo di esaminare le Sue giustificazioni che ci vorrà far pervenire entro 5 giorni dalla presente”.
In data 04.06.2020, il lavoratore formulava le proprie giustificazioni nel corso dell'audizione orale in sede sindacale, riferendo: “che in passato non mi era stato più chiesto di fare straordinario per cui ho pensato che non fossi obbligato a farlo, tuttavia fin da subito e per il futuro mi rendo disponibile ad espletare lo straordinario che si rendesse necessario, in modo equo rispetto a quello che verrà richiesto all'intera forza lavoro. Per cui ribadisco che quando in futuro anche superato questo momento di emergenza si dovesse nuovamente presentare la necessità di svolgere lavoro straordinario,
3 mi rendo disponibile a svolgere ulteriore lavoro oltre a quello contrattualmente previsto”.
La società ricorrente, non reputando sufficienti le predette giustificazioni, con missiva del 09.06.2020 (doc. n. 13), irrogava la sanzione disciplinare della multa di 2 ore.
Tale sanzione veniva impugnata dal lavoratore dinanzi al Collegio arbitrale;
tuttavia, la società ricorrente decideva di non aderire alla procedura arbitrale e di proporre il presente giudizio, deducendo le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la legittimità della sanzione comminata;
2. confermare la sanzione disciplinare dello
09/06/2020; 3. vittoria di spese e competenze di causa”.
Costituitasi il lavoratore chiedeva “in accoglimento delle eccezioni sulla procedura ex art. 7, l. n. 300/70”, l'accertamento e la declaratoria della nullità della sanzione de qua.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre preliminarmente soffermarsi a considerare la disciplina statale prevista in tema di lavoro straordinario, segnatamente l'art. 5, d.lgs. n. 66/2003, che così dispone: “
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
4 b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
Dal canto suo, l'art. 148 del CCNL Terziario - Confcommercio del
30.03.2015 (doc. n. 21, indice ricorrente), recita: “Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre
l'orario di lavoro stabilito dal 2° e 3° comma del precedente art. 130.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66”.
Come noto, in merito al consenso del lavoratore - e dunque il principio della volontarietà della prestazione straordinaria - diviene
5 imprescindibile solo quando la contrattazione collettiva non preveda l'obbligo di prestazione straordinaria o laddove il rapporto di lavoro non sia soggetto ad alcuna disciplina collettiva.
Orbene, risulta pacifica la circostanza che in data 08.05.2020 “in conseguenza della necessità di riorganizzare la nuova disposizione di magazzino in misura superiore al normale ciclo di lavoro” la società ricorrente segnalava al ricorrente la necessità di svolgere lavoro straordinario rispettivamente nei giorni del 11.05.2020 e
12.05.2020, per due ore giornaliere, specificando “la S.V. dovrà svolgere lavoro straordinario” (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte ricorrente) e che a fronte di tale direttiva il lavoratore rifiutava di espletarlo, riferendo: “che in passato non mi era stato più chiesto di fare straordinario per cui ho pensato che non fossi obbligato”.
Il Giudicante rileva che dalla documentazione versata in atti (doc. n.
16, indice ricorrente) e dalle risultanze istruttorie emerge che il ha svolto in passato lavoro straordinario. CP_1
Invero, i testi escussi e hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato di aver visto parte convenuta svolgere lavoro straordinario, ove richiesto dalla società, salvo i casi in cui lo stesso era indisponibile per motivi personali o familiari.
Tanto è rimarcato anche dallo stesso lavoratore con note difensive del 02.06.2024 laddove si legge: “Il ha sempre svolto CP_1
orario straordinario negli anni precedenti”.
Mentre, la circostanza secondo cui il rifiuto ad espletare lavoro straordinario nelle giornate del 11.05.2020 e 12.05.2020 sarebbe stato determinato dalla presunta convinzione del lavoratore che non vi fosse obbligo di espletamento risulta smentita sia dal tenore letterale della richiesta inviatagli dall'azienda laddove si legge: “la
S.V. dovrà svolgere lavoro straordinario nella giornata del….”, sia dalle stesse dichiarazioni fornite dal in sede di CP_1
6 interrogatorio formale ove ha affermato: “Confermo che l'Ing. mi Per_3
disse che dovevo fare lo straordinario”.
Da tanto discende che nel caso di specie, il potere discrezionale di chiedere la prestazione dello straordinario risulta esercitato per esigenze aziendali - peraltro in piena pandemia - ed in ossequio alle regole di correttezza e buona fede, poste dagli artt. 1175 e 1375 cc. nel contenuto determinato dall'art. 41 Cost., comma 2.
Pertanto, il Giudicante ritiene legittimo il contestato provvedimento disciplinare, essendo stato determinato dall'arbitrario rifiuto di eseguire una direttiva aziendale, adottata solo quale estrema ratio.
Invero, a seguito dell'incremento delle vendite la società ricorrente dapprima ha raccolto le disponibilità allo straordinario su base volontaria mediante compilazione di appositi moduli, poi, stante l'insufficiente adesione, ha emanato specifica direttiva per chiedere l'espletamento dello straordinario anche da parte del convenuto.
Che la società abbia avuto in quel periodo un incremento della produzione e, dunque, la necessità di aumentare il monte ore lavorativo è avvalorato anche dalla stipula di contratto d'appalto di una parte del lavoro del magazzino con una cooperativa esterna (all.
n. 5; circostanza tra l'altro confermata anche dalle dichiarazioni dei testi escussi).
Non appare altresì condivisibile la paventata violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, atteso che la multa di due ore della retribuzione deve considerarsi adeguata all'ingiustificato rifiuto opposto dal lavoratore di espletare lo straordinario chiesto dal datore di lavoro per comprovate esigenze produttive aziendali.
Ne consegue che la sanzione disciplinare irrogata è legittima.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
7 Le spese del giudizio, per mere ragioni di equità sono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 06.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
8
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 6597/2020 vertente tra
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Penno
RICORRENTE
e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Irma Vaccaro Gammone
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.07.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, E. , dott.ssa ), trattata la causa dapprima ai CP_6 CP_7 Per_2 sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020, e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il Giudicante preliminarmente osserva che parte convenuta, dipendente della società “ ”, con mansione di Parte_1
magazziniere, 4^ livello CCNL Commercio, è stata destinataria di
2 addebiti disciplinari segnalati con nota del 13.05.2020, del seguente tenore letterale:<Oggetto: Contestazione disciplinare ex art.7 L.
300170: La presente al fine di contestarle quanto segue. La scrivente
Società, al fine di dover evadere ordini e commesse improvvise non programmabili, aventi i caratteri dell'eccezionalità, ha chiesto la disponibilità ai propri dipendenti di svolgere lavoro straordinario.
La disponibilità su base volontaria raccolta è stata inferiore rispetto a quella necessaria, sicché con comunicazione recante data 08/05/20
La si informava che Lei avrebbe dovuto svolgere attività straordinaria per un numero complessivo di 2 ore per il giorno 11/05/20 e di 2 ore per il giorno 12/05/20 Sta di fatto che Lei, nonostante una precisa disposizione sul punto, si è rifiutato di svolgere il predetto lavoro straordinario che in effetti poi non ha svolto. Rispetto all'evento di cui innanzi Le si ricorda che la richiesta di espletamento di lavoro straordinario è espressione dell'esercizio dei poteri discrezionali dell'imprenditore e della corrispondente subordinazione del lavoratore, il quale è tenuto all'osservanza delle disposizioni ricevute, per cui il rifiuto costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, disciplinarmente rilevante.
Per quanto detto, prima di dare corso ad ogni eventuale provvedimento disciplinare, attendiamo di esaminare le Sue giustificazioni che ci vorrà far pervenire entro 5 giorni dalla presente”.
In data 04.06.2020, il lavoratore formulava le proprie giustificazioni nel corso dell'audizione orale in sede sindacale, riferendo: “che in passato non mi era stato più chiesto di fare straordinario per cui ho pensato che non fossi obbligato a farlo, tuttavia fin da subito e per il futuro mi rendo disponibile ad espletare lo straordinario che si rendesse necessario, in modo equo rispetto a quello che verrà richiesto all'intera forza lavoro. Per cui ribadisco che quando in futuro anche superato questo momento di emergenza si dovesse nuovamente presentare la necessità di svolgere lavoro straordinario,
3 mi rendo disponibile a svolgere ulteriore lavoro oltre a quello contrattualmente previsto”.
La società ricorrente, non reputando sufficienti le predette giustificazioni, con missiva del 09.06.2020 (doc. n. 13), irrogava la sanzione disciplinare della multa di 2 ore.
Tale sanzione veniva impugnata dal lavoratore dinanzi al Collegio arbitrale;
tuttavia, la società ricorrente decideva di non aderire alla procedura arbitrale e di proporre il presente giudizio, deducendo le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la legittimità della sanzione comminata;
2. confermare la sanzione disciplinare dello
09/06/2020; 3. vittoria di spese e competenze di causa”.
Costituitasi il lavoratore chiedeva “in accoglimento delle eccezioni sulla procedura ex art. 7, l. n. 300/70”, l'accertamento e la declaratoria della nullità della sanzione de qua.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre preliminarmente soffermarsi a considerare la disciplina statale prevista in tema di lavoro straordinario, segnatamente l'art. 5, d.lgs. n. 66/2003, che così dispone: “
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
4 b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
Dal canto suo, l'art. 148 del CCNL Terziario - Confcommercio del
30.03.2015 (doc. n. 21, indice ricorrente), recita: “Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre
l'orario di lavoro stabilito dal 2° e 3° comma del precedente art. 130.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66”.
Come noto, in merito al consenso del lavoratore - e dunque il principio della volontarietà della prestazione straordinaria - diviene
5 imprescindibile solo quando la contrattazione collettiva non preveda l'obbligo di prestazione straordinaria o laddove il rapporto di lavoro non sia soggetto ad alcuna disciplina collettiva.
Orbene, risulta pacifica la circostanza che in data 08.05.2020 “in conseguenza della necessità di riorganizzare la nuova disposizione di magazzino in misura superiore al normale ciclo di lavoro” la società ricorrente segnalava al ricorrente la necessità di svolgere lavoro straordinario rispettivamente nei giorni del 11.05.2020 e
12.05.2020, per due ore giornaliere, specificando “la S.V. dovrà svolgere lavoro straordinario” (cfr. doc. n. 7, fascicolo parte ricorrente) e che a fronte di tale direttiva il lavoratore rifiutava di espletarlo, riferendo: “che in passato non mi era stato più chiesto di fare straordinario per cui ho pensato che non fossi obbligato”.
Il Giudicante rileva che dalla documentazione versata in atti (doc. n.
16, indice ricorrente) e dalle risultanze istruttorie emerge che il ha svolto in passato lavoro straordinario. CP_1
Invero, i testi escussi e hanno Testimone_1 Testimone_2 dichiarato di aver visto parte convenuta svolgere lavoro straordinario, ove richiesto dalla società, salvo i casi in cui lo stesso era indisponibile per motivi personali o familiari.
Tanto è rimarcato anche dallo stesso lavoratore con note difensive del 02.06.2024 laddove si legge: “Il ha sempre svolto CP_1
orario straordinario negli anni precedenti”.
Mentre, la circostanza secondo cui il rifiuto ad espletare lavoro straordinario nelle giornate del 11.05.2020 e 12.05.2020 sarebbe stato determinato dalla presunta convinzione del lavoratore che non vi fosse obbligo di espletamento risulta smentita sia dal tenore letterale della richiesta inviatagli dall'azienda laddove si legge: “la
S.V. dovrà svolgere lavoro straordinario nella giornata del….”, sia dalle stesse dichiarazioni fornite dal in sede di CP_1
6 interrogatorio formale ove ha affermato: “Confermo che l'Ing. mi Per_3
disse che dovevo fare lo straordinario”.
Da tanto discende che nel caso di specie, il potere discrezionale di chiedere la prestazione dello straordinario risulta esercitato per esigenze aziendali - peraltro in piena pandemia - ed in ossequio alle regole di correttezza e buona fede, poste dagli artt. 1175 e 1375 cc. nel contenuto determinato dall'art. 41 Cost., comma 2.
Pertanto, il Giudicante ritiene legittimo il contestato provvedimento disciplinare, essendo stato determinato dall'arbitrario rifiuto di eseguire una direttiva aziendale, adottata solo quale estrema ratio.
Invero, a seguito dell'incremento delle vendite la società ricorrente dapprima ha raccolto le disponibilità allo straordinario su base volontaria mediante compilazione di appositi moduli, poi, stante l'insufficiente adesione, ha emanato specifica direttiva per chiedere l'espletamento dello straordinario anche da parte del convenuto.
Che la società abbia avuto in quel periodo un incremento della produzione e, dunque, la necessità di aumentare il monte ore lavorativo è avvalorato anche dalla stipula di contratto d'appalto di una parte del lavoro del magazzino con una cooperativa esterna (all.
n. 5; circostanza tra l'altro confermata anche dalle dichiarazioni dei testi escussi).
Non appare altresì condivisibile la paventata violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, atteso che la multa di due ore della retribuzione deve considerarsi adeguata all'ingiustificato rifiuto opposto dal lavoratore di espletare lo straordinario chiesto dal datore di lavoro per comprovate esigenze produttive aziendali.
Ne consegue che la sanzione disciplinare irrogata è legittima.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le eventuali ulteriori questioni contestate tra le parti.
7 Le spese del giudizio, per mere ragioni di equità sono interamente compensate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) accoglie la domanda;
2) spese compensate.
Bari, 06.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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