Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1224/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.SS Isabella Mariani Presidente
D.SS Daniela Lococo Consigliere
D.SS AleSSndra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 28/06/2022 al numero 1224 /2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenze n. 71/2021 e n. 1436/2022 emesse dal Tribunale di FIRENZE rispettivamente nelle date del 13.1.2021 e
11.5.2021; pendente fra
( e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quali eredi di entrambi rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dall'Avv. VOCATURO SIMONA ( ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. LAVEZZO C.F._5
STEFANO ( ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
( ), Parte_3 C.F._7 Parte_4
( ), ( ), C.F._8 Parte_5 C.F._9
), Parte_6 C.F._10 Parte_7
1
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_9 C.F._13
VANNUCCI SIMONETTA ( e dall'Avv. CORTI RENATO C.F._14
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, C.F._15 giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “INSISTE affinché, sotto il profilo istruttorio, si accolga la richiesta dell'ordine di esibizione dei gioielli appartenenti alla de cuius ed in possesso della sig.ra nonché la richiesta di ordinarsi alla Controparte_2
Banca Mps Filiale di Empoli (n. 02060) l'esibizione del saldo del conto corrente n.
40268 intestato alla de cuius. Si insiste altresì affinché il Giudice voglia disporre la rinnovazione della C.T.U. stante la sua nullità e manifesta illogicità ed incongruenza per i motivi espressi nell'atto di appello. IN OGNI CASO INSISTE per
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dei testamenti olografi per cui è causa per difetto dell'autografia da parte della de cuius ovvero per cecità della steSS, per i motivi in narrativa indicati;
Per
l'effetto: - Accertare e dichiarare che l'eredità della sig.ra deve Parte_10 devolversi per legge in favore della sig.ra quale sua erede legittima, Persona_1
e per eSS agli odierni appellanti;
- Condannare i sig.ri , , Parte_3 Parte_4
, , . , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, e a restituire alla sig.ra Controparte_1 Parte_9 Controparte_2 quale erede legittima, tutti i beni – immobili, mobili e somme di Persona_1 denaro – di cui gli stessi siano attualmente in possesso ovvero, nel caso in cui ne abbiano eventualmente disposto o ne dispongano nel corso del presente processo, del loro equivalente in denaro;
In via subordinata: - Accertare e dichiarare la nullità di tutte le disposizioni testamentarie per cui è causa ai sensi degli artt. 628 e 1419 cc, stante la non determinabilità delle persone designate dalla de cuius quali eredi
e legataria per i motivi in narrativa indicati;
Per l'effetto: - Accertare e dichiarare che l'eredità della sig.ra deve devolversi per legge in favore della sig.ra Parte_10
quale sua erede legittima, e per eSS agli odierni appellanti;
- Persona_1
Condannare i sig.ri , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, . , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Controparte_1 Parte_9
e a restituire alla sig.ra quale erede
[...] Controparte_2 Persona_1 legittima, tutti i beni – immobili, mobili e somme di denaro – di cui gli stessi siano
2 attualmente in possesso ovvero, nel caso in cui ne abbiano eventualmente disposto
o ne dispongano nel corso del presente processo, del loro equivalente in denaro.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e
C.P.A.”
Parte appellata e “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1 Controparte_2
Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti illustrati in narrativa, IN VIA
PRELIMINARE, a) dichiarare l'inammissibilità e/o irricevibilità delle domande illegittimamente modificate dall'appellante rispetto a quelle avanzate nel giudizio di primo grado;
b) dichiarare l'illegittimità della produzione e dell'utilizzo nell'atto di appello di un nuovo documento (rubricato al n. 8 delle produzioni dell'appellante), ovvero una CTP datata 15/06/2022 a cura di e Persona_2
, peraltro del tutto incongruente quanto irrilevante, formata in epoca Persona_3 successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, e ovviamente mai prodotta nel giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità della produzione e dell'utilizzo della medesima, e con susseguente espunzione di ogni periodo e/o riferimento alla produzione steSS riconducibili. IN VIA PRINCIPALE, respingere le pretese tutte ex adverso formulate, in quanto manifestamente insussistenti ed infondate, e confermare entrambe le sentenze impugnate, con la sola eccezione della parte relativa alla ivi operata liquidazione dei compensi professionali, di cui al qui proposto appello incidentale;
IN VIA INCIDENTALE, in parziale riforma della sentenza appellata n. 1436/22, e in accoglimento del qui svolto appello incidentale, risultando, la liquidazione dei compensi professionali adottata in primo grado, palesemente incongrua e iniqua, e pertanto gravemente pregiudizievole, disporre nuova liquidazione dei compensi professionali del giudizio di primo grado, in relazione all'entità e alla complessità dell'opera professionale svolta, nonchè in base al valore della causa e ai parametri di legge ad eSS applicabili, o in ogni caso con le modalità e i criteri ritenuti adeguati e di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA, l'esponente: A) Si oppone recisamente alla rinnovazione della CTU, da una parte risultando la CTU medesima assolutamente corretta ed esaustiva sotto qualsivoglia profilo, nonché totalmente esente da lacune e/o vizi di sorta, e dall'altra parte palesandosi la mera strumentalità dell'avversa richiesta, del tutto priva del benché minimo fondato motivo di censura. B) Rileva ed eccepisce - ai sensi di quanto espreSSmente disposto dall'art. 345 comma 3 c.p.c., e da conforme giurisprudenza - l'illegittimità
3 e conseguente inammissibilità della produzione e dell'utilizzo nell'atto di appello di un nuovo documento (rubricato al n. 8 delle produzioni dell'appellante), ovvero una CTP datata 15/06/2022 a cura di e , peraltro Persona_2 Persona_3 del tutto infondata quanto irrilevante, formata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, e ovviamente mai prodotta nel giudizio di primo grado, giudizio nel quale peraltro la rituale procedura adottata ai fini della espletata CTU dal Giudice di prime cure ha già ampiamente consentito all'odierno appellante di formulare prima note critiche e osservazioni alla bozza di CTU, e poi richieste di chiarimenti rispetto alla definitiva CTU, chiarimenti tutti esaustivamente resi dal
CTU medesimo. Pertanto, chiede dichiararsi l'inammissibilità di suddetta produzione e dell'uso che di eSS è stato fatto nell'atto di appello, con conseguente espunzione di ogni periodo e/o riferimento alla produzione steSS riconducibili. C)
Si oppone, altresì, alle avverse richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto palesemente irrilevanti e inammissibili, la prima, quella relativa ai
“gioielli appartenenti alla de cuius e, quindi, caduti in successione”, perché, oltre che assolutamente vaga e indeterminata, ampiamente superata dal dettagliato inventario fotografico versato in atti del giudizio di prime cure (doc. sub 10, fascicolo giudizio di 1° grado); e la seconda, quella, nei confronti della Banca Mps, relativa al saldo del conto corrente intestato alla de cuius, perché l'appellante, fin dall'origine, nella sua qualità di potenziale successore legittimo della de cuius, avrebbe potuto, con men che minima diligenza, semplicemente facendone istanza, ottenere la documentazione di specie in via stragiudiziale direttamente dalla banca.
D) Infine, con specifico riguardo ai monili, pochi e di modesto valore, caduti in successione e oggetto di legato in favore della comparente , Controparte_2 che l'appellante -pro domo sua e come al solito senza alcun attendibile riscontro
(ma meramente “Per quanto constava alla sig.ra ” SIC!) - qualifica Pt_11 addirittura come gioielli, per essi enucleando immaginari quanto vaghi, totalmente indefiniti e mai rinvenuti, oggetti d'oro e pietre preziose, devesi per l'ennesima volta evidenziare, dopo averlo fatto già più volte nei precedenti scritti del giudizio di prime cure, che i pochi e modesti monili rinvenuti dagli appellati e quindi effettivamente caduti in successione sono quelli, e solo quelli e non altri, di cui all'inventario fotografico prodotto fin dalla costituzione nel giudizio di 1° grado
(doc. sub 10, fascicolo giudizio di 1° grado), e che peraltro, ancora a tutt'oggi, gli oggetti di specie, come dalla comparente legataria già Controparte_2 precisato A fin dalla comparsa responsiva di 1° grado (pagina CP_3
4 10), “non sono mai entrati negli effettivi possesso e disponibilità della legataria, essendo, per comune volontà dei coeredi e della legataria, sempre rimasti affidati, come lo sono tutt'oggi, alla custodia del coerede ” (e francamente Parte_3 non è dato sapersi, né l'appellante ne fa menzione alcuna, per quale circostanza o documento all'appellante medesima consti che i ridetti monili siano attualmente in possesso della sig.ra affermazione, lo si ripete, totalmente Controparte_2 inveritiera e qui nuovamente smentita”.
Parte appellata Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e “Voglia l'Ecc.ma
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria di ragione
e del caso IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA In via preliminare ed istruttoria ammettere le prove tutte richieste in atti, qui espreSSmente riproposte ex art.
346 c.p.c. e segnatamente - la prova per testimoni sui capitoli indicati in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c., e non ammessi nel corso del giudizio;
- la prova per testimoni sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. già ammessi, con gli ulteriori testimoni ivi indicati. - Respingere le prove tutte richieste ex adverso, in quanto irrilevanti, tardive ed inammissibili;
- Dichiarare la tardività ed inutilizzabilità della produzione del D.M. 28.12.2018 in quanto effettuata in violazione dei termini ex art. 183 c.p.c. all'epoca vigenti;
Nel merito: dichiarare inammissibile e comunque infondato e quindi respingere l'appello proposto da ed quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
e quindi confermare le sentenze emesse dal Tribunale di Firenze n. 71\21 e n.
1436\22. In via di appello incidentale: in parziale riforma del capo della sentenza relativo alle spese legali, condannare parte appellante e la (allora convenuta)
nella misura ritenuta di legge, al rimborso delle spese legali, Controparte_4 liquidate separatamente per ciascuna delle parti costituitasi con diverso legale e quindi, per quanto riguarda gli odierni esponenti in € 14.480 oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge, ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 2 D.m. 55\2014, o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP Come per legge”.
5 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 1.2.2018, conveniva in giudizio Persona_1
Parte_3 Parte_9 Parte_8 Parte_7 Pt_6
[...] Parte_5 Parte_4 Controparte_4 P_
e , affinchè venisse accertata e dichiarata la nullità
[...] Controparte_1 dei testamenti olografi di per difetto di (completa) autografia ovvero ai Parte_10 sensi degli artt. 628 e 1419 cc data la non determinabilità delle persone designate dalla de cuius quali eredi e legataria, con conseguente dichiarazione di nullità di tutte le disposizioni testamentarie. Parte attrice chiedeva dunque di accertare e Pt_1 dichiarare che l'eredità della dovesse essere devoluta per legge in favore di e di , sue eredi legittime. Persona_1 Controparte_4
La convenuta si costituiva in giudizio formulando le stesse Controparte_4 domande di parte attrice e chiedendo, altresì, l'annullamento del testamento per incapacità a testare e/o per vizi della volontà della de cuius e l'accertamento della sua qualità di erede testamentaria pretermeSS in parte uguale a quella degli altri eredi e quindi nella misura di un settimo ciascuno o in, ipotesi, nella quota spettante anche a titolo di legato.
I convenuti Parte_4 Parte_9 Parte_8 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_1 P_
e si costituivano in giudizio affermando di essere eredi
[...] Parte_3 testamentari in forza del testamento olografo pubblicato a ministero Notaio di Empoli, tranne che si qualificava come legataria Per_4 Controparte_2 della de cuius Parte_10
Previo espletamento di CTU grafica, il Tribunale di Firenze, con sentenza n.
71/2021, respingeva la domanda di nullità del testamento olografo a firma Pt_10
e le domande di riconoscimento della qualità di erede legittima nonché le
[...] domande di restituzione connesse e consequenziali formulate da e, Persona_1 rispettivamente, da dichiarava la carenza di interesse ad Controparte_4 agire di e di rispetto alla domanda indicata in Persona_1 Parte_12 motivazione al paragrafo 5.1 e alle domande connesse e consequenziali;
respingeva la domanda di annullamento del testamento per incapacità a testare e/o per vizi alla volontà avanzata da respingeva la domanda Controparte_4 formulata da di accertamento della qualità di erede Controparte_4
6 pretermeSS in parti uguali a quella degli altri eredi, e quindi nella misura di 1/7 ciascuno, o, in ipotesi, nella quota di spettanza anche in qualità di legato e le domande consequenziali;
ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari. Con separata ordinanza disponeva per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande riconvenzionali dei convenuti Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e Controparte_5 Parte_9 Controparte_2
Il tribunale:
- riteneva ammissibile la domanda, avanzata da parte attrice solo in corso di causa, di nullità del testamento olografo “per cecità” della de cuius avanzata da parte attrice, poiché il difetto di autografia della scrittura comprende tutti i fattori idonei a inficiare la validità della scrittura steSS e pertanto anche lo stesso visus;
- riteneva infondata l'eccezione d'inutilizzabilità e inammissibilità delle scritture private di cui ai nn. 7 e 9 della comparsa di costituzione di e altri, CP_6 ammesse quali scritture di comparazione della scheda testamentaria, per tardività della contestazione delle scritture predette, contestate dalla soltanto nella Per_1 memoria n. 3 ex art. 183 cpc pur affermandone l'irrilevanza, mentre nella memoria n. 2 aveva fatto espresso richiamo proprio agli scritti di comparazione per rilevarne l'analogia grafica con le schede testamentarie;
invece, non Controparte_4 aveva mai contestato specificamente gli scritti di comparazione né in sede di prima udienza né nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.; peraltro, il doc. 7 ammesso dal giudice istruttore quale scrittura di comparazione era costituito da una scrittura autenticata e pertanto nessuna questione poteva porsi circa la sua ammissibilità;
- respingeva le eccezioni di nullità della ctu grafologica, da cui era emerso che “la scheda testamentaria n.1 è da riferire in ogni sua parte alla mano di Parte_10 senza intervento di terzi”, derivando tale conclusione da un'analisi attenta, meticolosa e specifica svolta dalla ctu Dott.SS Persona_5
Nel merito, viste le risultanze della ctu, il tribunale respingeva la domanda di nullità per difetto di autografia della scheda testamentaria avanzata dalla e dalla Per_1
e le domande consequenziali. CP_4
Il tribunale respingeva anche la domanda, avanzata in via subordinata dalle medesime e di accertamento della qualità di eredi legittime con Per_1 CP_4 conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei beni caduti in successione, fondata sulla asserita nullità e incertezza dei destinatari delle singole
7 disposizioni testamentarie. Rilevava, infatti, che sebbene i destinatari non fossero individuati in modo puntuale, tuttavia, la designazione fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto non rende nulla la disposizione steSS quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare, e, nel caso di specie, l'incompletezza della designazione poteva essere superata dall'espletamento delle prove richieste dai convenuti, come disposto nella separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda riconvenzionale dei convenuti medesimi. Nell'ipotesi, invece di effettiva ed eventuale indeterminatezza degli eredi così come individuati nel testamento, con conseguente apertura della successione legittima, ricordava che i convenuti avevano eccepito la diseredazione della e della in base alla Per_1 CP_4 clausola testamentaria (“ai parenti nnlla”) contenuta nella scheda testamentaria di cui era stata accertata la validità. Riteneva quindi il tribunale di non poter valutare nel merito la domanda in esame, e le conseguenziali domande restitutorie, in quanto, pur potendosi ravvisare la legittimazione ad agire della e della Per_1
data la concezione astratta dell'azione, esse risultavano prive di CP_4 interesse ad agire rispetto alla domanda de qua.
Il tribunale respingeva altresì la domanda di annullamento del testamento per incapacità a testare e/o per vizi alla volontà avanzata dalla sola CP_4
non avendo la medesima adempiuto all'onere di formulare prove
[...] sull'asserita incapacità della de cuius al momento della redazione del testamento, essendosi limitata, nella memoria ex art. 183 n. 2, cpc, a chiedere di ordinare alla centro di esibire copia della cartella clinica inerente il ricovero e le Parte_13 cause della morte di e alla e/o al medico curante Parte_10 Parte_14
Dott. di esibire la documentazione medica attestante lo stato di Persona_6
Pt_1 salute della medesima le patologie da cui era affetta e le cure assegnate con la tipologia dei farmaci, documenti che erano stati acquisiti ed esaminati dalla ctu e dai quali risultavano patologie che non inficiavano le capacità cognitive della de cuius.
Il tribunale respingeva infine le domande di di accertamento Controparte_4 sia della sua qualità di erede pretermeSS in parti uguali a quella degli altri convenuti, essendo la medesima destinataria della menzionata clausola di diseredazione, sia della sua qualità di legataria, essendo la steSS menzionata nella
8 scheda testamentaria in termini eccessivamente generici: “se qualcosa a Gianna”, disposizione nulla per assoluta indeterminatezza dell'oggetto del lascito.
La causa proseguiva, quindi, per l'accertamento della qualità di eredi testamentari della de cuius nelle persone dei convenuti Parte_10 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e della qualità di legataria di Parte_9 Controparte_1 Controparte_2
Previa assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 1436/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava eredi testamentari della de cuius, Parte_10 Parte_3
Parte_4 Parte_9 Parte_8 Parte_6 Parte_7
e e legataria
[...] Parte_5 Controparte_1 P_ in forza dei testamenti olografi del 22.1.2017 pubblicati dal Notaio
[...] [...] di Empoli in data 27.2.2017; condannava parte attrice e parte convenuta Per_7 lla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate CP_4 in complessivi € 9.430,00 oltre accessori di legge;
condannava parte attrice a corrispondere in favore del convenuto le spese sostenute per la Parte_3
CTP, pari ad euro 3.080,80; dichiarava le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra parte attrice e la convenuta poneva definitivamente in CP_4 solido in capo a parte attrice e alla convenuta e spese di ctu, nei rapporti CP_4 interni nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3.
Ricordava il tribunale che nata il [...] e deceduta il 26.1.2017, Parte_10 aveva lasciato due testamenti olografi pubblicati dal Notaio di Persona_7
Empoli in data 27.02.2017. La prima scheda testamentaria recava la seguente formulazione: “22 Gennao 2017. Io lascio tutto i miei averi a le persone Parte_10 che mi hanno voluto bene grazia, , , , ai parenti Pt_9 CP_1 Pt_5 Per_8 Pt_3 nulla se qualcosa a Gianna mpa a di Roma nulla ha già preso - . Pt_15 Parte_10
La seconda scheda testamentaria, non ricompresa nell'oggetto della domanda attorea, così recita: “22 Gennaio 2017 ricordati di pensare cimitero e fai Pt_4 che fanno tutto quello che dici devono solo pregare tutti gli altri. Devi dare a
tutto l'oro mio mi voleva bene. Ti voglio bene bambina mia P_ Per_9
”. La ctu disposta in corso di causa aveva accertato che il testamento olografo
[...] era da riferire alla mano di in ogni sua parte, senza intervento di terzi. Parte_10
Inoltre, era già stato evidenziato che sebbene i destinatari non fossero stati individuati in modo puntuale, tuttavia la designazione fatta dal testatore in modo impreciso ed incompleto non rende nulla la disposizione steSS quando, dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare, in modo serio e
9 senza possibilità di equivoci, il soggetto che il testatore ha voluto beneficiare, essendo l'interpretazione del testamento caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci. Nella ricerca di tale volontà testamentaria, alla luce del principio di conservazione, erano state ammesse le prove richieste dai convenuti. Le risultanze istruttorie e le prove testimoniali assunte consentivano di affermare che vedova e senza Parte_10 figli, aveva voluto disporre del proprio patrimonio con le schede testamentarie del
22 Gennaio 2017 istituendo eredi testamentari Parte_3 Parte_4
Parte_9 Parte_8 Parte_6 Parte_7 [...]
e e istituendo legataria Parte_5 Controparte_1 Controparte_2
Infatti le prove testimoniali conducevano univocamente a ritenere che con la locuzione “Casini” la testatrice intendesse il geometra cui la de Parte_3 cuius si affidava anche per gli adempimenti fiscali e che era solita chiamare per cognome;
che l'erede testamentario indicato come “grazia” fosse che Parte_4 Pt_1 risultava aver avuto una frequentazione pressoché quotidiana con la che con le indicazioni “ , “ ”, “ ” e “ ” la testatrice aveva voluto Pt_9 CP_1 Pt_5 P_ istituire eredi le convenute e Parte_9 Controparte_1 [...]
e legataria la convenuta le prime tre amiche di Parte_8 Controparte_2
Pt_1 vecchia data della e l'ultima figlia della e con la quale la de cuius CP_1 condivideva la passione sportiva per la squadra di calcio della Juventus;
che con il riferimento alla città di , la testatrice aveva voluto indicare la provenienza Per_8 dei convenuti , e , figli di Parte_5 Parte_7 Parte_6 che nell'anno 1995 aveva iniziato la sua convivenza con la nuova Controparte_7 compagna , cugina della de cuius, con cui si era trasferito ad Persona_10
nel 2004, pur continuando l'intera famiglia ad avere rapporti stretti con la Per_8
Pt_1
In ordine alle spese di lite, il tribunale riteneva che la e la parte convenuta Per_1
soccombenti, dovessero rifondere in solido, e nei rapporti interni nella CP_4 misura di 2/3 e 1/3, in favore dei convenuti le spese di lite, liquidate per le fasi effettivamente, tenendo conto della pluralità di parti aventi steSS posizione processuale;
che dovessero essere compensate integralmente le spese di lite nei rapporti tra la la convenuta che non sussistessero i presupposti Per_1 CP_4 della richiesta di cui all'art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute e P_ [...]
; che le spese di CTU fossero da porsi in solido in capo alla e alla CP_1 Per_1
10 convenuta nei rapporti interni nella misura, rispettivamente, di 2/3 e CP_4
1/3; quanto alla richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte da parte dei convenuti difesi dagli avvocati e Vannucci, riteneva congrua e Pt_4 ripetibile la spesa di € 3.030,80.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e eredi di (deceduta in data Parte_1 Parte_2 Persona_1
1.1.2022), hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 71/2021, rispetto alla quale la veva formulato tempestiva riserva di appello, e avverso Per_1 la sentenza definitiva n. 1436/2022. Pt_1 Hanno premesso gli appellanti che i parenti della non erano stati avvisati del suo decesso, occorso in data 26.1.2017; che degli estranei (cioè gli odierni appellati) si erano intrufolati dopo qualche giorno nella abitazione della medesima Pt_1
rivenendo due buste contenenti schede testamentarie in loro favore, datate appena alcuni giorni prima del decesso (22.1.2017), illeggibili e incomprensibili e che non potevano essere state vergate da una sola mano e comunque non da Pt_1 quella della non vedente, molto anziana e molto fragile perché in pieno decadimento psico-fisico e quindi facile preda di estranei;
che gli odierni appellati avevano respinto ogni richiesta di bonario componimento, costringendo la Per_1
Pt_1 cugina ed erede legittima della a instaurare il giudizio per sentire dichiarare la nullità dei testamenti olografi e la devoluzione per legge ad eSS Per_1
Pt_1 dell'eredità della costituita da: 1) immobile uso abitazione sito in Empoli Via
F. De Sanctis n. 20, censito al N.C.E.U. al foglio 14 particella 2724 sub 5, per la piena proprietà; 2) locale autorimeSS sito in Empoli Via F. De Sanctis n. 24, censito al N.C.E.U. al foglio 14 particella 2724 sub 9, per la piena proprietà; 3) conto corrente n. 40268 intestato alla de cuius presso la banca Mps filiale di Empoli, per un saldo attivo alla data del decesso di euro 62.142,46; 4) gioielli per un valore attualmente ignoto tuttora in possesso di , non indicati nella Controparte_2 dichiarazione di successione e neppure inventariati, tra cui: l'anello di fidanzamento d'oro con rubini, le fedi della de cuius e del di lei marito Per_11
Pt_1
un orologio da donna d'oro con bracciale d'oro della un orologio da
[...] uomo d'oro con bracciale d'oro del numerosi gemelli d'oro del tutti i Per_11 Per_11 gioielli ereditati dai genitori e dal fratello del e tutti i gioielli ereditati dai Per_11 Pt_1 genitori della
Gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di appello:
SENTENZA NON DEFINITIVA N. 71/2021
11 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 215 cpc e 2719 cc. e conseguente nullità della CTU.
In merito all'utilizzazione quali scritture di comparazione dei documenti n. 7 (atto di compravendita di un veicolo) e n. 9 (dieci scritture asseritamente provenienti Pt_1 dalla prodotti dalla controparte, il tribunale aveva erroneamente ritenuto tardiva e generica la contestazione della genuinità della copia fotostatica, quando invece, provenendo le scritture in questione da un soggetto terzo, il disconoscimento poteva essere effettuato anche al di fuori delle preclusioni dell'art. 215 c.p.c. (Cass. n. 8938/2015 e SSUU n. 15169/2010), essendo quindi tempestivo il disconoscimento operato dalla ella memoria ex art. 183, sesto Per_1 comma, n. 3 c.p.c. Né sarebbe conferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alle preclusioni assertive di cui all'art. 183 c.p.c., essendo esse relative alla ben diversa tematica dei fatti storici non specificamente contestati, e non alla questione del disconoscimento della scrittura proveniente da terzi. Le scritture in questione, pertanto, non avrebbero dovuto essere utilizzate dal ctu come scritture di comparazione, essendo pertanto totalmente viziate le sue conclusioni.
2) Manifesta illogicità e incongruenza della CTU e conseguente illogicità e contraddittorietà della sentenza. In particolare, allegando una consulenza grafologica di parte datata 21.6.2021, hanno rilevato le seguenti criticità:
2a) Omissione totale dell'indagine del visus della de cuius non vedente e bisognosa dell'assistenza di una badante.
La cataratta, specialmente se bilaterale e di vecchia data, è causa di cecità e tuttavia la ctu non aveva acquisito alcuna cartella oculistica relativa al controllo specialistico, limitandosi a riferire come non risultasse alcuna richiesta di visita Pt_1 oculistica da parte della al suo medico di base, dott. , pur dando atto Per_6 che la de cuius da almeno un anno non riuscisse più a lavorare all'uncinetto e a leggere il giornale ed avesse necessità di essere assistita da una badante per le sue difficoltà di deambulazione.
2B) Violazione dei limiti imposti dai quesiti peritali, parzialità della ctu e violazione del contradditorio.
In violazione dell'incarico ricevuto, la ctu si era di fatto sostituita al giudice, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, con riferimento al tema dell'individuabilità o meno degli eredi istituiti e della legataria e aveva quindi esorbitato dai tradizionali limiti imposti alla sua attività, svolgendo delle sue considerazioni personali non supportate dal punto di vista grafico, addirittura
12 soffermandosi sul sentimento di affetto della de cuius verso i convenuti. La ctu aveva riportato al giudice di aver interpellato il sacerdote, la parrucchiera e il Pt_1 fisioterapista della senza mai menzionare il suo legame con la cugina Per_1
Inspiegabilmente, poi, la ctu aveva omesso di menzionare le osservazioni
[...] ricevute durante le lunghe conversazioni avute con il legale di parte attrice, Avv.
Vocaturo, nelle date del 3.5.2019 e 3.6.2019 e di dare atto di aver parlato con la badante della de cuius, la convenuta definendola peraltro “amica”, Parte_4 nonostante il suo stesso consulente di parte l'avesse definita, appunto, “badante”.
2C) Prove tecniche di disederazione. Pt_1 La ctu aveva omesso di considerare che la nonostante nel verbale del PS la badante avesse dichiarato che la de cuius non aveva parenti, aveva due CP_8 cugine, e cui faceva costantemente visita. In Persona_1 Controparte_4
Pt_1 particolare, visto il rapporto di affetto che legava la alla la prima ben Per_1 sapeva che la cugina non aveva bisogno della sua eredità e che quindi quest'ultima avrebbe accettato le sue volontà, senza necessità di una formale diseredazione, come quella contenuta nella scheda testamentaria impugnata. La solidità del Pt_1 legame tra le due cugine era comprovata dal fatto che la aveva custodito tra i suoi gioielli le campanelle oggetto della bomboniera che le era stata data dalla per i suoi 50 anni di matrimonio, anniversario al quale la de cuius era stata Per_1 invitata assieme al marito.
2D) Mano aliena e mano guidata. Pt_1 La scrittura degli olografi, nella parte effettivamente riconducibile alla presentava parole evanescenti e incomplete, tanto da rendere il testo illeggibile e incomprensibile, per l'approssimazione morfologica delle parole e la trasfigurazione delle lettere. Si era quindi reso neceSSrio l'intervento di un'altra mano che aveva aggiustato, ripaSSto e completato, quando neceSSrio, i segni filiformi morfologicamente poco definiti presenti anche nella data, nel testo e nella sottoscrizione in calce, a causa della cecità per cataratta bilaterale non operata. La steSS ctu aveva rilevato nella scheda in verifica le contraddizioni grafodinamiche ed espressive della scrittura, ma esse non erano state interpretate partendo dal dato oggettivo della cecità della de cuius, che rende impensabile la possibilità da parte della medesima di operare “interventi integrativi e correttivi condotti con gesti curvilinei”, come quelli evidenziati dalla ctu, che erano quindi sicuramente riconducibili all'intervento massivo di mano altra e di mano guidata, essendo peraltro indubbio come il contenuto della scheda testamentaria fosse anche il frutto
13 di un condizionamento emotivo esterno che aveva interferito in maniera Pt_1 determinante sulla libera autodeterminazione della stante la condizione di prostrazione psicofisica in cui la medesima versava.
La ctu sarebbe in conclusione illogica, incongruente e inattendibile, ciò riverberandosi sulla plausibilità motivazionale della sentenza che ha recepito integralmente le risultanze della CTU.
3) Vizio di omeSS pronuncia ex art. 112 cpc in ordine alla domanda di accertamento della nullità del testamento per indeterminatezza degli eredi.
Sulla base dell'erroneo assunto dell'autografia del testamento, il tribunale ha rilevato il difetto di interesse ad agire in capo alla in ordine alla domanda in Per_1 questione, laddove invece la clausola di diseredazione contenuta nella scheda testamentaria impugnata avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto inesistente, a causa del difetto di autografia, per i motivi sopra illustrati.
SENTENZA DEFINITIVA N. 1436/2022
1) Illogicità e contraddittorietà della sentenza rispetto alle emergenze processuali in ordine alla indeterminatezza degli eredi.
L'incertezza sulla persona dei beneficiari sarebbe evidente, in quanto la testatrice li ha indicati con il prenome ( , , e ), con un Pt_4 Pt_9 CP_1 Pt_5 P_ cognome ( e con un Comune (Arezzo), indicazioni inidonee a distinguerli da Pt_3 altri soggetti, essendo altresì inidoneo a soccorrere quale criterio per la determinazione dei beneficiari l'espressione “mi hanno voluto bene”. D'altra parte,
è vero che la nullità del testamento va esclusa quando sia possibile “determinare in modo serio e senza possibilità di equivoci il soggetto che il testatore abbia voluto beneficiare”, secondo i principi giurisprudenziali richiamati dal tribunale, ma a tal fine non avrebbero dovuto essere ammessi quali testimoni i parenti, gli amici e i dipendenti dei convenuti, non essendo le loro dichiarazioni genuine, imparziali e dunque attendibili. Le testimonianze assunte dal tribunale (dettagliatamente esaminate alle pagine da 38 a 56 dell'atto di appello), oltre a non essere credibili, neppure in alcun modo consentono di ravvisare condotte che rivelassero, quale criterio per determinare i presunti beneficiari, un “aver voluto bene” alla de cuius.
Il tribunale avrebbe dunque dovuto dichiarare nulle le disposizioni testamentarie in oggetto e applicare quindi i criteri della successione legittima.
2) In via subordinata, violazione dell'art. 92 cpc in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
14 Il giudizio di prime cure si era reso neceSSrio per fatti imputabili esclusivamente ai convenuti (esclusa la , che si erano sempre rifiutati di percorrere la CP_4 strada conciliativa/transattiva e che non avevano fornito né gli scritti autografi né la cartella clinica della de cuius, inutilmente richiesti dai legali della prima Per_1 dell'instaurazione del giudizio, tenendo un comportamento ostruzionistico che aveva rafforzato il ragionevole sospetto della che il testamento fosse Per_1 apocrifo. Quindi la sentenza avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite, comprese quelle attinenti alla consulenza tecnica stragiudiziale, ai sensi dell'art 92 c.p.c., sussistendo gravi ragioni.
La parte appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
2.2 Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 premettendo che gli eredi istituiti con il testamento olografo di per Parte_10 massimo scrupolo, avevano sottoposto le schede testamentarie all'esperto grafologo, Dott. , affinché questi, anche sulla base delle Persona_12 numerose scritture comparative della de cuius, potesse stabilirne la genuinità: solo dopo che il consulente aveva dichiarato la inconfutabile autenticità delle grafie in verifica, gli appellati avevano provveduto alla pubblicazione del testamento, all'accettazione espreSS dell'eredità, alla denuncia di successione e al pagamento delle relative imposte.
Le medesime e in via preliminare, hanno eccepito la illegittima CP_1 P_ modificazione delle domande ex adverso formulate in appello, rispetto a quelle già avanzate in primo grado: infatti, mentre nelle conclusioni di primo grado la Per_1 aveva addotto, quale presunta causa di nullità delle disposizioni testamentarie oggetto di causa, soltanto il “difetto di autografia” della de cuius, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello è stata aggiunta, come causa di nullità, quella della asserita “cecità” della de cuius medesima, ciò costituendo una illegittima modificazione, preclusa ex lege, e, come tale, palesemente inammissibile. Inoltre, del tutto inspiegabilmente, la parte appellante, nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 appello, esclude dagli asseriti eredi legittimi della a Controparte_4 differenza delle conclusioni di primo grado.
Le appellate e hanno inoltre eccepito la illegittimità della CP_1 P_ produzione e dell'utilizzo nell'atto di appello di nuova CTP, trattandosi di un documento, peraltro del tutto incongruente e irrilevante, formato in epoca successiva alla pronuncia delle sentenze impugnate.
15 Nel merito, le medesime appellate hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, in evidente contrasto con tutte le risultanze istruttorie.
Infine, e hanno proposto appello incidentale in relazione alla CP_1 P_ liquidazione dei compensi professionali adottata dal tribunale, nella misura
(stabilita, complessivamente, in favore di tutti i convenuti) di € 9.430,00, oltre rimborso forfettario e oneri fiscali, peraltro in relazione a una causa di “valore indeterminabile” (in base alla dichiarazione resa da parte attrice al momento dell'introduzione della causa medesima), senza adeguatamente considerare, pur nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014, i molteplici e rilevanti elementi e dinamiche del giudizio di primo grado, a cominciare dal numero delle parti (per un totale di 11 soggetti, di cui 1 attore, 1 litisconsorte, e 9 convenuti, convenuti ripartiti in almeno 3 centri di interesse e assistiti da 3 legali), paSSndo per una cospicua e articolata attività processuale (memorie e repliche ex art. 183 comma
6 c.p.c., CTU calligrafica e all'esito precisazione conclusioni di merito e istruttorie da sottoporre al collegio con redazione di comparse conclusionali, espletamento delle prove testimoniali dopo la remissione della causa in istruttoria - con l'escussione di 13 testimoni, ripartiti in 6 udienze - nuova fase decisionale con redazione di comparse conclusionali, per complessive 12 udienze), tutti elementi che avrebbero dovuto concorrere ad una più congrua ed equa valutazione e susseguente liquidazione dei compensi professionali.
Le appellate e hanno quindi rassegnato le conclusioni riportate CP_1 P_ in epigrafe.
2.3 Anche Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e si sono
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 costituiti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Essi hanno in primo luogo reiterato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulate in primo grado e non ammesse dal tribunale, opponendosi a quelle avanzate dalla parte appellante ed evidenziando come la nuova consulenza di parte dalla medesima prodotta costituisca una mera allegazione difensiva, peraltro contenente valutazioni infondate, come da controperizia di parte allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Ancora in via preliminare gli appellati Pt_3
e hanno eccepito l'inammissibilità delle censure Pt_4 Pt_5 Parte_8 Parte_9 alla CTU avanzate dalla parte appellante, poiché già avanzate dalla ctp di parte attrice in sede di CTU e sulle quali la ctu aveva ampiamente replicato e senza confrontarsi in alcun modo con la sentenza impugnata. Gli stessi appellati hanno
16 poi puntualmente contestato i singoli motivi di appello, altresì proponendo appello incidentale in relazione alle spese di lite, che il tribunale avrebbe dovuto liquidare distintamente per ciascun “gruppo” di convenuti vittoriosi in primo grado, e in particolare, per gli appellati e nella Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_8 Parte_9 misura di € 14.480,00, tenuto anche conto del numero delle parti assistite dal medesimo difensore.
2.4. , nonostante la rituale notifica, non si è costituita, per Controparte_4 cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La Corte, all'udienza del 17.9.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello principale va rigettato.
MOTIVI INERENTI LA SENTENZA N. 71/2021
3.1 Il primo motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che la difesa degli odierni appellati + altri aveva Pt_3 prodotto fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado le scritture di comparazione e cioè: una scrittura privata autenticata datata 16.7.2014 (doc. 7)
e altri documenti, tutti allegati come doc. 9, costituiti da una carta d'identità rilasciata dal Comune di Empoli in data 15.5.2009, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata in data 1.9.2012, una concessione d'uso di loculo cimiteriale datata 4.9.2012 controfirmata dal governatore della Misericordia di
Empoli, un'autocertificazione consegnata in data 20.9.2012 all'INPS di Siena, una lista della spesa non datata e due biglietti autografi, anch'essi non datati.
Ebbene, rispetto a tale produzione nulla deduceva la parte attrice nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., se non che “l'esistenza di analogie grafiche con gli scritti di comparazione e nelle stesse schede testamentarie non esclude certo che quest'ultime siano state almeno in parte intereSSte da mano aliena o da mano guidata”; nessuna contestazione è inoltre contenuta nella memoria istruttoria n. 2, dove si legge soltanto che “in caso di contestazione della perizia allegata, si chiede ammettersi CTU grafologica, previa acquisizione di tutti
i documenti e scritture di comparazione”, senza ancora una volta nulla eccepire in ordine alle scritture di comparazione già ex adverso prodotte. Soltanto nella memoria n. 3, la con formula generica, disconosceva “formalmente i Per_1
17 documenti di cui agli allegati 7 e 9 della comparsa di costituzione dei convenuti”, peraltro senza neppure distinguere, tra i medesimi, quelli costituiti da scritture private autenticate, e quindi di provenienza certa salvo querela di falso.
Ciò premesso, si osserva come la Suprema Corte abbia invero affermato che
“l'idoneità di una scrittura di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e modi di cui agli artt. 214 e
215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di un altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire” (Cass. n.
13078/2016; conf. sent. n. 129/2001). Può quindi convenirsi con la parte appellante che nella fattispecie non fosse neceSSrio un formale disconoscimento nei tempi e modi di cui agli artt. 214 ss c.p.c. Ciò tuttavia non esclude, come correttamente rilevato dal primo giudice, la necessità di rispettare le preclusioni processuali scandite dall'art. 183 c.p.c., posto che anche la provenienza della scrittura di comparazione rientra tra i fatti che, se non contestati nella memoria destinata alle allegazioni difensive (ovvero, quella di cui al sesto comma, n 1), debbono essere ritenuti pacifici. Deve quindi ritenersi tardiva la contestazione da parte della della provenienza delle scritture di comparazione prodotte dalla Per_1 controparte, perché effettuata soltanto con la memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 3 c.p.c., destinata esclusivamente alla indicazione di prova contraria.
Va anche evidenziato che la parte appellante non si confronta in alcun modo con la motivazione del primo giudice secondo cui “il documento n. 7 è costituito da una scrittura autenticata e pertanto nessuna questione può porsi circa la sua ammissibilità”, quindi, in relazione a tale documento, il motivo di appello risulta anche inammissibile (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omeSS impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva
l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso
l'annullamento della sentenza”). Si osserva, peraltro, come l'argomento in questione non poSS che estendersi anche a quei documenti contenuti nell'allegato
9 e costituiti anch'essi da scritture autenticate.
18 Da ultimo non può non essere sottolineato, ad abundantiam, che, pur avendo la ctu ha utilizzato ben 19 scritture di comparazione (e, cioè, oltre quelle prodotte dagli odierni appellati, anche alcuni atti notarili), la parte appellante non ha in alcun modo indicato l'incidenza, rispetto alle conclusioni peritali, delle scritture di comparazione (tardivamente) contestate. Incidenza che sembra anzi da escludere.
Infatti l'assunto sostenuto in tesi dalla fin dall'atto introduttivo del giudizio, Per_1
e sul quale si fonda l'impugnazione proposta avverso la sentenza parziale n.
71/2021 del Tribunale di Firenze, è che le due schede testamentarie pubblicate dal Pt_1 Notaio in data 14.3.2017 sarebbero state redatte dalla con Persona_7
l'intervento “di mano aliena o di mano guidata”, la quale avrebbe sovrascritto sui segni autografi per dare loro una forma più definita e completa (circostanza di per sé idonea, secondo la giurisprudenza di legittimità ad escludere il requisito dell'autografia, con conseguente nullità del testamento). Ebbene, secondo la steSS nella fattispecie tale intervento “alieno” si evincerebbe dall'esame Per_1 stesso delle due schede testamentarie, tanto che il parere stragiudiziale prodotto come allegato n. 5 all'atto di citazione era redatto dalla grafologa senza Per_13 avvalersi di alcuna scrittura di comparazione, evidentemente ritenuta irrilevante al fine di formulare il giudizio di falsità dei documenti in esame.
3.2 Il secondo motivo e' inammissibile, oltre che infondato.
Va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia resa a SS.UU. n. 5224 del 21.1.2022, “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.”
In tal senso, la produzione di una nuova consulenza effettuata dalla parte appellante non potrebbe essere ritenuta di per sé ammissibile, a patto però di valutarla come mera allegazione difensiva tesa a sollecitare una valutazione critica delle conclusioni del CTU fatte proprie dal giudice di primo grado. Del resto, il secondo motivo di appello, illustrato nelle pagine da 23 a 35 dell'atto di impugnazione, riproduce in modo letterale il contenuto della consulenza di parte
19 allegata come doc. 8, al netto dei rilievi fotografici (richiamati tramite indicazione delle pagine della consulenza di parte che li contiene).
Tuttavia, non può non rilevarsi come i rilievi critici contenuti in detta nuova consulenza di parte siano sostanzialmente analoghi a quelli già mossi in sede di
CTU dalla ctp di D.SS (allegato 16 alla ctu a firma Persona_1 Persona_2 della D.SS depositata in data 21.7.2019), vertendo, oltre che Persona_5 sull'asserita inutilizzabilità delle scritture di comparazione prodotte da controparte come allegati 7 e 9, sulla presunta incompletezza delle indagini peritali, sulla violazione del contraddittorio nei confronti di parte attrice e sull'erroneità delle conclusioni della ctu per non aver considerato la presenza, nelle schede testamentarie oggetto di causa, di un intervento di terzi, sia per opera di mano guidata che di mano aliena. Osservazioni critiche alle quali, invero, la D.SS Per_5 risulta aver dato compiuta risposta alle pagg. da 106 a 127 del suo elaborato, cui il primo giudice si è integralmente riportato nella motivazione della sentenza parziale n. 71/2021, ritenendolo “attento, meticoloso e specifico”. Sarebbe quindi stato onere della parte appellante confrontarsi con i chiarimenti resi dalla ctu rispetto alle osservazioni critiche della ctp anziché riprodurle pressoché Per_13 pedissequamente sotto la veste di una nuova consulenza di parte.
Peraltro, le doglianze di parte appellante rispetto all'operato della ctu D.SS
e quindi alla decisione del primo giudice, risultano, tutte, infondate. Per_5
A.Quanto alle indagini sul visus della de cuius, che la parte appellante lamenta essere state del tutto omesse, va ricordato che il tribunale aveva formulato alla ctu il seguente quesito: “accertare se la scheda testamentaria n.1 sia da riferire alla mano di senza intervento di terzi, tenuto conto dello stato Parte_10 psicofisico della de cuius quale risulta dai documenti in atti e da quelli che la ctu sarà autorizzata a consultare. Si ammettono quali scritture di comparazione la seconda scheda documentale, nonché quelle prodotte dai documenti nn.7 e 9 di cui alla comparsa di costituzione di in quanto non tempestivamente Pt_3 contestate.”
La consulente, dovendo tener conto dello stato psicofisico della de cuius, come richiesto, ha proceduto: “ad acquisire cartella clinica inerente il ricovero e la morte Pt_1 della RA (in allegato); a prendere visione della documentazione clinica Pt_1 quale fornita dal dottor , medico di base della RA (in Persona_6 allegato); a contattare terzi (parti nel procedimento ed esterni) al fine di ricevere Pt_1 informazioni sullo stato della salute e del visus della RA ” (pag. 9 della
20 relazione), dandone conto nel suo elaborato, in cui riferiva del “problema di vista Pt_1 che la RA aveva da qualche tempo, nello specifico di cateratta bilaterale e con il quale aveva imparato a convivere, avendo rifiutato l'intervento. Problema che, precisatomi dal dottor - che peraltro era a conoscenza di questo Per_6
Pt_1 fastidioso inconveniente a risolvere il quale la RA non ha voluto provvedere- genera annebbiamento, difficoltà a mettere a fuoco, soprattutto da lontano. Pur quindi con qualche disagio – che in particolare avvertiva nel lavorare all'uncinetto in cui le accadeva spesso di perdere dei punti, come dettomi dalla RA – la RA ha mantenuto il consueto ritmo di vita quale sopra Pt_4 descritto, aiutata nelle incombenze burocratiche (quali denuncia dei redditi) dal signor e nelle esigenze giornaliere più pesanti (fare la spesa, le faccende più Pt_3 impegnative) dalla RA che si recava da lei ogni mattina. Al pomeriggio Pt_4
Pt_1 la RA rimaneva da sola, essendo, come confermatomi dalla cugina RA
assolutamente autosufficiente. In particolare, aveva mantenuto la CP_4 passione di seguire alla televisione le partite della sua squadra di elezione, la
Juventus, cui assisteva senza occhiali, che non ha mai portato, come dettomi dalla RA che peraltro non era a conoscenza del problema di cateratta CP_4
Pt_1 della cugina” (pag. 70 della relazione). Oltre a questo, la soffriva “in particolare di insufficienza venosa cronica (che, mi sono fatta precisare non essendo medico,
è dizione specifica relativa a problemi agli arti inferiori) che le causava dolori alle ginocchia ed alle gambe;
accusava inoltre dolori alla schiena. Per questa patologia che teneva sotto controllo tramite i farmaci elencati in cartella clinica la RA Pt_1
pur vivendo da sola nell'ambiente domestico e provvedendo in piena autonomia alle esigenze primarie quali ad esempio cucinare, si faceva accompagnare dalla RA – che si recava da lei al mattino per darle Parte_4 una mano - dal parrucchiere, dalla fisioterapista sig.ra per Persona_14 effettuare ultrasuoni a causa del dolore ai piedi, qualche volta in chiesa, altre volte in visita dalla cugina RA frequentemente a Pietramarina Controparte_4 ove aveva occasione di incontro con i frequentatori di quel luogo con i quali aveva stretto un rapporto solidale. Tale ritmo di vita acquisito, scelto e sostenuto dalla Pt_1 RA in relazione ai suoi problemi di vecchiaia ed alle patologie ad eSS connesse quali certificate dal medico di base dott. si è protratto sino al Per_6 giorno 25 sicuramente, o alla mattina del 26 gennaio, momento i cui la RA Pt_1
come ogni mattina recatasi dalla l'ha trovata in condizioni di Pt_4 incoscienza” (pagg. 87/88 della relazione).
21 Ciò che non è emerso in alcun modo, ed anzi sembra senz'altro da escludere,
è che fosse “non vedente e bisognosa dell'assistenza di una badante”, Parte_10 come invece sostiene la parte appellante: non è infatti contestato come Pt_4
che la si voglia qualificare amica o badante, la aiutasse soltanto la mattina
[...]
e soltanto in alcune incombenze, restando la de cuius sola in casa per il resto della giornata, compreso l'orario notturno, circostanza senz'altro incompatibile con una Pt_1 condizione di cecità, specie in una persona molto anziana. Peraltro, che la perdesse qualche punto all'uncinetto o non fosse più in grado di leggere i caratteri ridotti di un giornale, non può certo significare che la steSS non potesse scrivere alcune righe in autonomia, sia pure con le difficoltà evidenziate dalla steSS ctu.
Né si comprende quale rilievo poSSno avere, rispetto alla capacità di scrittura, i problemi di deambulazione pure evidenziati dalla parte appellante.
Neppure può ritenersi fondata la doglianza della medesima parte appellante secondo cui la CTU, per adempiere fedelmente al proprio incarico, avrebbe dovuto procedere all'”acquisizione delle cartelle mediche oculistiche relative al controllo specialistico”, rispetto alle quali neppure viene offerta alcuna indicazione sul luogo
(clinica privata o struttura pubblica che sia) dove esse dovrebbero trovarsi e di cui, invero, si ignora l'esistenza steSS. In proposito, del resto, va ricordato che, come affermato dalla Corte di CaSSzione a SSUU con la sentenza n. 12307 del
15/06/2015 “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.”, essendo quindi la parte attrice onerata di comprovare i propri assunti, senza poter pretendere di aggirarli mediante richieste meramente esplorative.
Vale anche la pena sottolineare, solo per completezza, come solo in sede di osservazioni critiche alla bozza peritale la difesa della abbia sostenuto la tesi Per_1
Pt_1 che la sarebbe stata “non vedente”, essendosi fino a quel momento limitata ad asserire che la steSS aveva “gravi problemi di vista” (Vedi i capitoli di prova testimoniale articolati in proposito nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2
c.p.c.: DVC 22) la sig.ra alla data del decesso, aveva gravi problemi di Parte_10 vista - teste Dott. - (…) DVC 24) la sig.ra quando ha Persona_6 Parte_10 redatto le schede testamentarie, era affetta da cataratta grave ed aveva difficoltà Pt_1 nella lettura - teste Dott. ): l'assunto della cecità della Persona_12 quindi, oltre a essere infondato sulla base degli elementi istruttori emersi in corso
22 di causa, sembrerebbe anche una allegazione tardiva, e, per ciò stesso inammissibile.
B. Sostiene poi l'appellante che la ctu non sarebbe stata imparziale e avrebbe violato il contraddittorio per avere, non soltanto omesso di indagare sul visus della Pt_1 (su cui si è già discorso al punto che precede), ma anche formulato giudizi sul sentimento di affetto dei convenuti verso la de cuius e chiesto informazioni al Pt_1 sacerdote, al parrucchiere e al fisioterapista della senza invece menzionare l'esistenza della cugina, ovvero appunto l'attrice e riportando solo Persona_1 parzialmente il contenuto dei colloqui telefonici avuti nel corso delle operazioni peritali con il legale della medesima, Avv. Vocaturo. Ebbene, tali doglianze risultano palesemente inammissibili, poiché non viene indicato in alcun modo come le suddette presunte lacune nelle indagini peritali avrebbero inciso sulle valutazioni tecniche poste a fondamento delle conclusioni della ctu.
C. Ancor più inammissibile, quale motivo di impugnazione, è quanto dedotto dalla parte appellante (sotto il titolo, enigmatico, di “prove tecniche di diseredazione”) circa il fatto che la ctu non avrebbe considerato come le cugine Pt_1 e fossero legate da profondo affetto (come sarebbe dimostrato dalla Per_1 circostanza che la prima conservasse tra i suoi preziosi la bomboniera che la seconda le aveva regalato per i cinquanta anni di matrimonio) e che pertanto la de cuius non avrebbe avuto alcuna ragione per escluderla espreSSmente dalla propria successione, poiché la avrebbe serenamente accettato di non essere Per_1 menzionata nel testamento della cugina. In proposito (a prescindere dalla circostanza aSSi poco significativa invocata dalla parte appellante a sostegno di Pt_1 un intenso legame affettivo tra la e la , basta osservare come alla ctu Per_1 fosse stato richiesto di esprimere un giudizio tecnico sull'autografia del testamento oggetto di causa, tenendo conto delle condizioni di salute della de cuius, esulando totalmente dal perimetro delle indagini peritali ogni valutazione circa i rapporti personali tra la e la testatrice, tanto più con la pretesa di farne derivare una Per_1 presunta inverosimiglianza delle volontà espresse dalla medesima nella scheda oggetto di ctu.
D. Quanto infine alle osservazioni critiche, queste sì di natura tecnica, circa l'asserito intervento determinante di una “mano altra” nelle schede testamentarie Pt_1 della va ribadito che le stesse osservazioni, peraltro fondate sull'indimostrato assunto che la testatrice fosse all'epoca “non vedente”, sono state puntualmente riscontrate dalla D.SS nella sua relazione peritale, con argomenti logici e Per_5
23 convincenti. Osserva anzitutto la ctu (pagg. 12/13): “Di evidenza ad una prima immediata osservazione è, per un verso, la strutturazione ordinata dello spazio redattivo.
La data è apposta in alto alla sinistra e leggermente rientrata verso destra rispetto al seguente corpo di testo. Questo si sviluppa in 4 righi al loro avvio pressoché equamente distanziati sia rispetto al margine di sinistra che fra di loro. La firma è tracciata nella metà destra del foglio. Ancora constatiamo la chiara discriminazione delle parole e dei righi scritti. Sono d'altro lato altrettanto immediatamente evidenti importanti discontinuità nella tenuta della linearità rispetto al rigo di riferimento;
in particolare la concavità del rigo riportante la data. Ancora, disomogeneità pressorie, decisi allunghi nella zona scrittoria inferiore. Rispetto all'orizzontalità della linea stampata l'andamento è talvolta ad arco, talvolta discontinuamente ascendente, discendente, discendente a scaglioni (r.3). Vi sono altresì momenti in cui si verifica un assestamento coerente con il rigo di base. (…) La peculiarità appena osservata integra senza dubbio i caratteri di un ductus compromesso nella tonicità neuromuscolare e nella fluida continuità dell'incesso grafomotorio, compatibile con l'organico depauperamento neurofisiologico dell'età senile. Verosimilmente compatibile anche con difficoltà visive ed ancora con l'urgenza emotiva che la natura del documento comporta o con situazioni strumentali contingenti. Episodi tremorigeni, angolosità, segmentazioni dei profili letterali, correzioni e riprese, gesti pleonastici, alternanze pressorie che percorrono, pur discontinuamente, il tracciato, non ne impediscono la leggibilità.”
Si legge poi nelle “note conclusive” a pagg. 66/72 (in parte già richiamate al precedente punto A): L'osservazione effettuata, prima delle firme, di seguito delle scritture comparative, ci ha consentito di delineare i tratti tipizzanti la personalità grafica Pt_ della RA Stabilità dell'impronta ideografica, persistenza di connotati individualizzanti, notevole variabilità, soluzioni esecutive a far fronte all'aggravarsi della difficoltà tipicamente senile nella gestione della dinamica scrittoria sono altrettanti aspetti Pt_ che accomunano tutte le scritture autografe in nostro possesso che la RA dagli 82 ai quasi 90 anni ha stilato. Un'inconfondibile impronta stilistica ed espressiva permane anche quando, da un certo momento in avanti (non precisamente identificabile a causa di vuoti temporali nei documenti di comparazione) e certamente nell'anno 2017 di C2 (NDR. Pt_ Si tratta della seconda scheda contenente il legato in favore di la RA a P_ fronte all'avvertita difficoltà nel gestire il complesso e delicato movimento scrittorio, attiva interventi compensativi. Primo fra tutti l'incedere attraverso preferenziali collegamenti interletterali. La rilevazione, in corso di analisi di C2, di un comportamento discontinuo nella coesistenza di movimenti anche tonici in un quadro fortemente disgrafico ha indotto la legittima ipotesi che tale disparità potesse essere esito dell'intervento della mano di altra persona, vuoi nella veste di mano guida, vuoi in quella di sostituto. Una dettagliata ed accurata analisi vi ha dato smentita, tanto da consentire di riconoscere in tutti i documenti
24 di comparazione la naturale impronta scrittoria della RA Ciò ha consentito Parte_10 di effettuare il confronto con la scheda testamentaria in verifica. OSSERVAZIONI
INTEGRATIVE In quanto richiesto dal Magistrato, è neceSSrio soffermarci a considerare ulteriormente (avendo sia nella parte introduttiva sia in corso di analisi già delineato la specifico della conduzione scrittoria dell'età senile) il comportamento grafico della RA Pt_
tenendo in conto delle sue condizioni cliniche e di vita quali dai documenti in atti e da quanto, sotto forma di cartella clinica del medico curante dott. (che si Persona_6 allega), del verbale di Pronto soccorso dell'Ospedale di Empoli, USL Toscana Centro (in allegato), delle informazioni dalla sottoscritta acquisite essendo a ciò autorizzata, è possibile estrapolare. Ricordando che nel movimento complesso della scrittura è coinvolto
l'intero sistema psiconeurofisiologico, il naturale processo di decadimento organico che accompagna l'invecchiamento traspare nella scrittura senile;
nello specifico nell'incesso Pt_ scrittorio della RA Come da letteratura, il tracciato delle scritture autografe, particolarmente di quelle più recenti C2 (certamente, in quanto recante la steSS data di redazione del testamento); C1, C13, C14 (verosimilmente, come evidenziato nella precedente osservazione alle pp.61-65 vicine temporalmente a C2 ) è nella sua progressione indurito per la riduzione dell'elasticità e flessibilità delle strutture Pt_ neuromuscolari, processo involutivo naturale da cui non è rimasta indenne la RA ai suoi 89 anni. La diminuzione delle spinte espansive, l'impoverimento della potenza muscolare e della motilità articolare vi hanno prodotto a loro volta scompensi pressori, disomogeneità nell'andamento lineare, spigolosità, linearizzazioni, stiramento dei tratti, ondulazioni. Accadimenti che, come rilevato nell'esame delle scritture autografe, in particolare della scheda documentale C2, non compromettono la coerenza e continuità comunicativa, espressiva, personalizzata, del tracciato;
e coesistono con una dinamica a tratti tonica e sicura. Comportamento che, già presente nella firma C12a del 2012, dà conferma dell'azione di sforzo che l'anziano mette in atto per superare la condizione di difficoltà avvertita. Ebbene, tale incedere sostanzialmente devitalizzato si inquadra perfettamente nella fenomenologia della vecchiaia, di per sé malattia (ipsa senectus morbus, già da Terenzio). La cartella clinica del dottor medico curante Persona_6 Pt_ della RA ne dà in sostanza conferma documentando, nella Lista dei Problemi: polimialgia reumatica;
gastrite e gastroduodenite, artrosi cervicale;
insufficienza venosa cronica., aggiungendo nelle note manoscritte in calce alla cartella clinica il giorno 15 Pt_ maggio 2019 (giorno in cui la sottoscritta si è rivolta al suo studio) che la RA nelle visite domiciliari effettuate nei mesi precedenti non presentava patologie rilevanti rispetto
a quanto descritto sopra. In particolare, la paziente era lucida ma rallentata nei movimenti Pt_ per artrosi generale e senilità. La RA quindi, all'età di quasi 90 anni (prendiamo come riferimento temporale certo C2, recante la data 22 gennaio 2017) soffriva in sostanza di vecchiaia e di qualche acciacco alla steSS connesso;
in particolare di insufficienza
25 venosa cronica (che, mi sono fatta precisare non essendo medico, è dizione specifica relativa a problemi agli arti inferiori) che le causava dolori alle ginocchia ed alle gambe;
accusava inoltre dolori alla schiena. Per questa patologia che teneva sotto controllo tramite Pt_ i farmaci elencati in cartella clinica la RA pur vivendo da sola nell'ambiente domestico e provvedendo in piena autonomia alle esigenze primarie quali ad esempio cucinare, si faceva accompagnare dalla RA – che si recava da lei al mattino Parte_4 per darle una mano - dal parrucchiere, dalla fisioterapista sig.ra per Persona_14 effettuare ultrasuoni a causa del dolore ai piedi, qualche volta in Chiesa, altre volte in visita dalla cugina RA frequentemente a Pietramarina ove aveva Controparte_4 occasione di incontro con i frequentatori di quel luogo con i quali aveva stretto un rapporto Pt_ solidale. Tale ritmo di vita acquisito, scelto e sostenuto dalla RA in relazione ai suoi problemi di vecchiaia ed alle patologie ad eSS connesse quali certificate dal medico di base dott. si è protratto sino al giorno 25 sicuramente, o alla mattina del 26 Per_6 Pt_ gennaio, momento i cui la RA come ogni mattina recatasi dalla l'ha trovata Pt_4 in condizioni di incoscienza. (…) Il documento C2 (unitamente a C13, C14) presenta, oltre agli aspetti appena rilevati, anche un'evidente instabilità nella tenuta della linearità orizzontale. Tale comportamento, valutato in letteratura, è compatibile con il problema di Pt_ vista che la RA aveva da qualche tempo, nello specifico di cateratta bilaterale e con il quale aveva imparato a convivere, avendo rifiutato l'intervento. Problema che, precisatomi dal dottor - che peraltro era a conoscenza di questo fastidioso Per_6 Pt_ inconveniente a risolvere il quale la RA non ha voluto provvedere- genera annebbiamento, difficoltà a mettere a fuoco, soprattutto da lontano. Pur quindi con qualche disagio – che in particolare avvertiva nel lavorare all'uncinetto in cui le accadeva spesso di perdere dei punti, come dettomi dalla RA – la RA ha mantenuto il consueto Pt_4 ritmo di vita quale sopra descritto, aiutata nelle incombenze burocratiche (quali denuncia dei redditi) dal signor e nelle esigenze giornaliere più pesanti (fare la spesa, le Pt_3 faccende più impegnative) dalla RA che si recava da lei ogni mattina. Al Parte_4 Pt_ pomeriggio la RA rimaneva da sola, essendo, come confermatomi dalla cugina RA assolutamente autosufficiente. In particolare, ha mantenuto la passione CP_4 di seguire alla televisione le partite della sua squadra di elezione, la Juventus, cui assisteva
- senza occhiali, che non ha mai portato, come dettomi dalla RA he peraltro CP_4 non era a conoscenza del problema di cateratta della cugina- in compagnia della RA
figlia della RA che abita nello stesso condominio in cui Controparte_2 CP_1 Pt_ viveva la RA E come dettomi dalla RA e confermato dall'Avv. Lavezzo, Pt_4 anche la sera precedente il giorno 26 gennaio (in cui essendo stata al mattino trovata priva Pt_ di sensi dalla RA che al mattino si recava dalla RA per le incombenze Pt_4 dette, è stata dall'ambulanza trasportata all'Ospedale di Empoli ove nella steSS giornata
è deceduta per emorragia cerebrale) aveva seguito il programma in compagnia della
26 RA e della di lei madre, RA . Notiamo che queste si P_ Controparte_1 recavano con regolarità, in nome di una contiguità, non solo abitativa, di anni, ad Pt_ intrattenersi con la RA rimasta sola dopo la morte del marito. Ebbene (…) a fronte di condizionamento alla vista il soggetto scrivente: - procede con andamento discontinuo rispetto al rigo eventualmente preesistente;
- distanzia opportunamente le parole ed i righi, nel timore di generare intrecci, confusione e sovrapposizioni dei tratti grafici al fine di ottenere la chiarezza di ciò che si sta scrivendo. Qualora poi il soggetto sia in condizioni di invecchiamento si manifestano instabilità pressoria, ritocchi ed accomodamenti di tracciato, inflessioni nei tratti discendenti di alcune lettere dovute all'eccessiva tensione nelle coppie neuromuscolari agoniste ed antagoniste;
eterogeneità delle lettere e delle altezze. Elementi, come abbiamo rilevato, che caratterizzano l'incesso scrittorio della Pt_ RA nel tracciato di C2 (unitamente a C13, C14) ed integrano pertanto sia la fattispecie documentata in letteratura di scrittura redatta in condizione di debilitazione del visus, sia quella concomitante di compromissione grafomotoria da senilità organica quale descritta ed accolta dalla comunità dei grafologi. Come abbiamo avuto modo di rilevare, le difficoltà organiche legate all'invecchiamento assommate al problema della vista non hanno Pt_ tuttavia impedito alla RA di compilare un testo leggibile e comprensibile (facendo riferimento in particolare al documento C2, datato 22 gennaio 2017, ma evidentemente riferibile anche ai due restanti documenti estesi verosimilmente prossimi temporalmente); di rispettare i criteri convenzionali dell'organizzazione spaziale dei diversi blocchi di testo;
di conservare la propria identità ritmica ed espressiva nel trasporre – con evidenti distorsioni disgrafiche, con alcune omissioni di lettere, di sillabe, di segni di punteggiatura– nella naturale sequenzialità del tracciato i modelli personalizzati delle convenzioni scrittorie. Lo scopo comunicativo - esortativo, affettivo- che il testo C2 si prefiggeva è raggiunto, ad onta delle imprecisioni e scorrettezze sintattiche e nella punteggiatura, del tutto comprensibili e spiegabili peraltro con il livello elementare di scolarizzazione della Pt_ RA ”
La ctu pertanto, ha preso in esame l'ipotesi dell'intervento della Persona_15 mano di un terzo nelle schede in esame, escludendolo. La medesima ctu ha poi esaminato in modo specifico tutte le contrarie argomentazioni espresse dalla ct di parte attrice, dettagliatamente confutandole alle pagg. da 111 a 127 Per_13 della propria relazione, per ribadire che le correzioni presenti della scheda testamentaria istitutiva degli eredi sono “esito solo ed unicamente della mano scrivente Pt_ della sig.ra in quanto: - È gesto, minimo, in quanto tale altamente identitario, il modo Pt_ di effettuare la correzione attraverso sovrascrittura;
sempre così eseguito dalla RA
- Non è stato nelle correzioni, ad attenta osservazione ed analisi, verificato alcun indizio grafotecnico afferente ad una motricità e ad una dinamica espressiva ed ideativa rapportabili ad altra personalità grafica. (fattispecie che si avvera nel caso di intervento di
27 altra mano)” (pag. 125). Quanto alla differenza delle larghezze interletterali tra le Per_1 due schede testamentarie, che secondo la ctp arebbe stato indice della Per_13 presenza di mano guidata, chiarisce la ctu che tali differenze, “non sostanziali, contribuiscono al contrario, nella loro qualità contingente, accidentale e formale, come detto alla p. 102 ctu, per la sostanziale qualità ideografica ed esecutiva delle analogie riscontrate, a dare conferma che (le due schede testamentarie, X2 quella istitutiva di eredi
e C2 quella istitutiva di legato) sono state interamente redatte dalla RA . Parte_10
Che tali diversità poi siano attribuibili – oltre che al diverso peso emotivo che comporta la scrittura del testamento X2 rispetto alla stesura di C2 - ad un diverso momento di redazione Pt_ rispetto alla steSS data 22 gennaio 2017 indicata dalla RA su ambedue i documenti (verosimilmente X2 in un momento precedente rispetto a C2, per le diversità rilevate) è stato opportunamente osservato dalla sottoscritta alla p. 99 ctu: non sappiamo in quale sequenza temporale, nel giorno 22gennaio 2017, o in quali tempi siano stati stesi
i due testi X2 e C2. Ma sappiamo che ciò non si costituisce comunque ad elemento Pt_ invalidante la volontà espreSS, di sua unica mano, dalla RA in X2, cosi come in
C2.” (pag. 127).
Ebbene, la parte appellante non si confronta in alcun modo con tali puntuali conclusioni e chiarimenti, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto dalla propria ctp nel corso delle operazioni peritali, i cui medesimi argomenti sono reiterati nella nuova perizia di parte prodotta con l'atto di appello e in esso richiamata.
È quindi del tutto infondato l'assunto della parte appellante secondo cui la ctu non avrebbe spiegato le contraddizioni grafiche ed espressive evidenziate dalla ct di parte attrice, avendo invece la D.SS ampiamente argomentato in Per_5 proposito, sia pure partendo dal dato oggettivo dell'età avanzata della de cuius e delle sue difficoltà visive, e non invece, come pretenderebbe la parte appellante, Pt_1 da quello della presunta e del tutto indimostrata cecità della
3.3. Anche il terzo motivo è infondato.
Il primo giudice non ha affatto omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di nullità del testamento per indeterminatezza degli eredi, ma al contrario si è espreSSmente pronunciato su di eSS, dichiarando la (e, per quanto ciò non Per_1 rilevi ai fini del presente giudizio di impugnazione, la prive di interesse CP_4 ad agire rispetto a tale domanda, essendo stata accertata la validità del testamento e, di conseguenza, della clausola di diseredazione, espreSS in modo chiaro e puntuale.
La parte appellante deduce che tale motivazione sarebbe incongrua, poiché fondata sugli esiti di una CTU nulla e comunque inattendibile. Un tale argomento,
28 che invero attiene non alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ma al merito della decisione, risulta tuttavia privo di fondamento, per tutte le ragioni esposte in relazione al secondo motivo di appello.
MOTIVI INERENTI LA SENTENZA N. 1436/2022
4.1 Il primo motivo è infondato.
Va anzitutto ribadito come la parte appellante difetti di interesse in ordine alla Pt_1 individuazione dei beneficiari delle disposizioni testamentarie della in quanto, anche laddove l'indicazione di essi fosse talmente incerta da rendere nulle tali disposizioni, rimarrebbe comunque valida la clausola tesa ad escludere dall'eredità della de cuius “i parenti”, e, quindi, tra questi, la Per_1
Si osserva, in ogni caso, come il primo giudice abbia ampiamente motivato sulla Pt_1 individuabilità dei soggetti beneficiati dalla sulla base delle risultanze di un'ampia istruttoria, da cui è emerso in modo non equivoco che la de cuius aveva, rispetto agli appellati, rapporti personali tali da giustificare le proprie scelte testamentarie.
Al riguardo, la parte appellante lamenta come siano stati sentiti come testi anche soggetti legati agli appellati da rapporti di parentela e/o di dipendenza, rapporti pacificamente inidonei a escludere la capacità a testimoniare, senza però argomentare in ordine alla loro concreta inattendibilità, salvo procedere all'esame parcellizzato di singole dichiarazioni testimoniali, estrapolate dal contesto complessivo della testimonianza resa. Né si comprende come il primo giudice avrebbe potuto indagare sull'effettivo sentimento di affetto mantenuto nei Pt_1 confronti della dagli appellati (accumunati dalla testatrice con l'espressione
“persone che mi hanno voluto bene”), trattandosi di un aspetto profondamente intimo e per ciò stesso insondabile. Ciò che è invece sicuramente emerso dalla approfondita istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado è che tutti gli Pt_1 appellati frequentavano la e facevano parte del suo vissuto quotidiano, di donna anziana, vedova e senza figli. In particolare, è emerso che:
- la de cuius frequentava lo studio del geometra Parte_3 professionista cui la medesima, così come prima il marito, si avvaleva per le incombenze amministrative e che era solita chiamare con il solo cognome
(testi ); Tes_1 Tes_2 Testimone_3 Pt_1
- da anni aiutava la sia nelle incombenze domestiche più Parte_4 faticose che accompagnandola in auto nelle sue uscite fuori casa (testi Dott.
, ); Per_6 Per_14 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_1 Testimone_3
29 - era amica d'infanzia e vicina di casa della de cuius (testi Parte_9
, ); Testimone_7 Testimone_8 Testimone_3
Pt_1
- viveva nello stesso edificio della la quale si occupava Parte_8 delle sue figlie quando erano bambine, tanto che queste la chiamavano
“nonna CA (così come chiamavano “nonno” il marito), come riferito dalle medesime ( e ); Tes_3 Testimone_8
- e la figlia pure erano vicine di casa della Controparte_1 Controparte_2
Pt_1 de cuius, e in particolare la seconda condivideva con la la passione per la steSS squadra di calcio (testi e;
Tes_9 Testimone_10 Tes_6
Pt_1
- La aveva continuato ad avere rapporti con i figli di Controparte_7 compagno della cugina , anche dopo la morte dei loro Persona_10 genitori ed eSS aveva l'abitudine di appellarli collettivamente con il loro luogo di residenza: “ha telefonato ”, “oggi vengono quelli di ” Per_8 Per_8
(testi ed . Testimone_3 Testimone_11
Del resto, mentre i convenuti/odierni appellati hanno offerto prove specifiche per dimostrare l'esistenza di legami di amicizia e frequentazione con la de cuius, viceversa la parte appellante non ha in alcun modo comprovato l'esistenza di altri Pt_1 soggetti, vicini alla denominati rispettivamente , , , Pt_4 Pt_9 CP_1 Pt_5
“ e “ ”, in modo tale da rendere non univoca la loro designazione, non Pt_3 Per_8 potendosi certo ipotizzare, né la parte appellante lo sostiene, che la testatrice abbia menzionato nel suo testamento soggetti del tutto estranei al suo contesto amicale.
Pertanto, le disposizioni testamentarie in esame debbono ritenersi pienamente valide, sulla base del principio giurisprudenziale, pacifico, per cui “ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è neceSSrio che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad eSS estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367
c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 16079 del 28/07/2020).
4.2. E' infondato anche il secondo motivo.
Il primo giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza, non ricorrendo affatto gravi motivi idonei alla compensazione totale e parziale delle spese. In particolare, non può essere valorizzato in proposito il fatto (comunque
30 non rientrante tra le ipotesi espreSSmente contemplate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.) che gli appellati, prima della instaurazione della lite, non abbiamo fornito alla controparte altre scritture di comparazione se non la carta Pt_1 dell'identità della posto che le ragioni di nullità dedotte dalla come già Per_1 evidenziato esaminando il primo motivo di appello avverso la sentenza n. 71/2021 sono intrinseche alle schede testamentarie della de cuius.
In conclusione, tutti i motivi di appello proposti dagli eredi di vanno Persona_1 disattesi, restando assorbita ogni altra questione.
5. Risulta invece fondato il motivo di appello incidentale proposto da entrambe le parti appellate riguardo alla misura delle spese liquidate dal primo giudice.
Anzitutto, il primo giudice non ha esplicitato le ragioni, invero insussistenti, per cui, a fronte di una vicenda giudiziaria indubbiamente molto articolata, abbia ritenuto di liquidare i compensi in misura inferiore ai parametri medi dello scaglione di valore di riferimento (valore indeterminabile, complessità media), pari a €
10.343,00.
Inoltre, non è condivisibile che tali compensi siano stati liquidati complessivamente per tutti gli odierni appellati, senza tener conto del numero delle parti e del fatto che due di essi erano difesi da un diverso difensore, avendo peraltro P_
costituitasi con lo stesso difensore della madre , una
[...] Controparte_1 diversa posizione processuale rispetto agli altri convenuti, essendo la P_ beneficiaria di legato sulla base di una scheda testamentaria diversa da quella istitutiva di eredi. Per tale motivo, le spese di lite in favore della e della P_
, difese dall'Avv. Stefano Lavezzo, avrebbero dovuto essere liquidate CP_1 distintamente rispetto ai sette convenuti assistiti dagli Avv.ti Vannucci e Pt_4
Peraltro, quest'ultimo compenso doveva essere maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, tenendo anche conto del fatto che ognuna di dette parti era gravata dell'onere di comprovare la propria individuabilità quale erede della Pt_1
non essendo quindi ravvisabile neppure tra di esse una totale identità delle difese in fatto e in diritto: è pertanto equo commisurare i compensi in questione nella misura richiesta di € 14.480,20 (con una maggiorazione del 40%, ben inferiore a quella, astrattamente applicabile, del 30% per ogni soggetto oltre il primo, fino a dieci soggetti).
La Corte, pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato.
31 Anche le spese del presente grado - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e applicati i medesimi criteri sopra indicati – seguono la soccombenza tra la parte appellante e le parti appellate costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello principale e, in accoglimento del solo appello incidentale proposto da entrambe le parti appellate:
a) conferma integralmente la sentenza n. 71/2021 del Tribunale di
Firenze;
b) in parziale riforma della sentenza n. 1436/2022 emeSS dal Tribunale di Firenze, confermata nel resto, condanna - e, per eSS, gli Persona_1 eredi e - e in Parte_1 Parte_2 Controparte_4 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, liquidate:
- in favore di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nella misura di €
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
14.480,20 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- in favore di e di nella misura di € 10.343,00. Controparte_1 Controparte_2 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate:
- in favore di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
nella misura di €
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
11.858,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- in favore di e di nella misura di € 8.470,00 Controparte_1 Controparte_2 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
32 Firenze, camera di consiglio del 3.3.2025
LA CONS. EST.
D.SS AleSSndra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.SS Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
33