Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 6140/2021, trattenuto in decisione alla udienza cartolare dell'11-7-2024 tenutasi con modalità cartolari a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 19-6-2024 e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_1
Roma il 30-7-2011, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Massi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina Biagi, che la rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente all'atto di appello – appellante. E
nato a [...] il [...], c.f. elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Roma, via D. Frescobaldi n. 48, presso lo studio dell'Avv. Carla Tribolati, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al fascicolo telematico – appellato, appellante incidentale.
E
Avv. , c.f. , quale curatore speciale della minore CP_2 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], nominato con ordinanza del Tribunale ordinario di Roma Per_1 del 17-6-2019 – appellato, contumace. E Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma - intervenuto. FATTO Con ricorso depositato in data 22-10-2021 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva n. 15786/2021 dell'8-10-2021, pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma (dopo che con la sentenza non definitiva n. 13066/2019 aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi), con la quale la figlia minore delle parti, , nata a Per_1
Roma il 30-7-2011, è stata affidata in via esclusiva alla madre convivente, disciplinandosi il diritto di visita e frequentazione del padre, ed a carico del quale è stato posto un assegno mensile di mantenimento per la figlia di euro 500,00 con la rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
con la medesima sentenza definitiva il Tribunale ha disposto che il Servizio Sociale, competente in relazione al luogo di residenza della minore, prosegua l'intervento a favore di quest'ultima, garantendo lo svolgimento degli incontri con il padre, secondo le modalità precisate in motivazione, e vigilando sul rigoroso rispetto delle fissate condizioni, segnalando prontamente al P.M.M. condotte e scelte dei genitori legittimanti determinazioni ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.; il Tribunale ha compensato le spese tra i coniugi e posto carico degli stessi, in solido tra loro, il rimborso delle spese in favore del costituito curatore speciale della minore, Avv. (nominato con la ordinanza del 17-6-2019), nella CP_2 misura di euro 2.830,00, oltre accessori, con diritto al rimborso pro quota del 50% a favore del coniuge anticipatario. Con l'atto di appello ha chiesto dichiararsi la decadenza dalla potestà Parte_1 genitoriale dell'appellato nei confronti della minore . Per_1
R.G. 6140/2021
Si è costituito con comparsa depositata in data 8-4-2022 chiedendo dichiararsi CP_1 la improcedibilità e la inammissibilità dell'appello e comunque rigettarsi l'appello, e proponendo appello incidentale al fine di disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore e la riduzione, sino alla misura di euro 250,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie, del contributo economico posto a suo carico in favore della figlia. Con atto in data 4-9-2023 il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza depositata in data 8-4-2024 la Corte, ritenendo necessario integrare il contraddittorio con l'Avv. , curatore speciale della figlia minore delle parti, CP_2 [...]
nominato dal Tribunale con la ordinanza del 17-6-2019 e costituito nel giudizio di Per_1 primo grado, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto curatore speciale della minore, mediante la notificazione, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dei rispettivi atti di appello, unitamente alla ordinanza medesima, entro il termine del 24-5-2024 per la nuova udienza di trattazione dell'11-7-2024, con termine di costituzione per il curatore speciale sino a 24-6-2024; inoltre, poiché con sentenza della Corte di Appello penale di Roma n. 3653/2023 – reg. gen. n. 4513/2022 in data 22-3-2023, depositata il 12-6-2023 (che si è allegato essere stata impugnata con ricorso per Cassazione), è stato in parte assolto e per altra parte condannato per reati CP_1 commessi in danno di alla pena di anni 5 e mesi 11 di reclusione, la Corte, Parte_1 con la medesima ordinanza dell'8-4-2024 ha disposto acquisirsi mediante deposito a cura delle parti, entro il termine del 14-6-2024, della documentazione attestante il passaggio in giudicato della predetta sentenza penale ovvero la sentenza che ne ha definito l'impugnazione, ed ha richiesto relazione di aggiornamento al Servizio Sociale competente in relazione al luogo di residenza della minore.
La relazione del Servizio Sociale del Municipio di Roma XII sulle condizioni della minore
è pervenuta in data 27-6-2024. Persona_1 La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza dell'11-7-2024 trattata con modalità cartolari;
l'appellante principale non ha depositato preventive note scritte né Parte_1 ha depositato la notificazione del suo appello al curatore speciale della minore;
CP_1 ha invece preventivamente depositato note scritte in data 5-7-2024, con cui si è riportato alle proprie precedenti conclusioni, chiedendo altresì la condanna di parte avversa “ex artt. 116 e 96 c.p.c.”; egli ha depositato la notificazione dell'appello incidentale all'Avv. CP_2
curatore speciale della minore eseguita a mezzo P.E.C. in data 20-5-
[...] Persona_1
2024 presso il predetto curatore speciale, il quale non si è costituito in giudizio.
DIRITTO L'Avv. , quale curatore speciale della minore nata a [...] il 30- CP_2 Persona_1
7-2011, poiché non si è costituito in giudizio nonostante la notificazione nei suoi confronti a cura di dell'appello incidentale nella tempestiva data del 20-5-2024, deve CP_1 essere dichiarato contumace. Non avendo quindi l'appellante principale integrato il contradditorio in ordine Parte_1 al proprio appello principale, che non risulta essere stato notificato all'Avv. , CP_2 quale curatore speciale della minore si deve dichiarare improcedibile l'appello Persona_1 principale. Va pertanto esaminato in questa sede soltanto l'appello incidentale di che in CP_1 quanto proposto con comparsa depositata in data 8-4-2022, quindi entro il semestre dalla sentenza di primo grado depositata l'8-10-2021 (e non notificata), è certamente ammissibile. Al riguardo si rileva che con le note del 5-7-2024 (pagg. 1 e 4) tramite il suo CP_1 difensore, ha dichiarato di trovarsi in stato detentivo “in esito alla sentenza del 31.1.24 della Suprema Corte “. Anche nella relazione pervenuta il 27-6-2024 il Servizio Sociale del Municipio di Roma XII dà atto, sia pure in quanto riferito dalla madre della minore, , che “il signor Parte_1
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si trova attualmente privato della libertà personale perché deve scontare una pena Per_1 detentiva di 5 anni e 11 mesi”. Benché non si siano portati a conoscenza della Corte, come pure richiesto con la ordinanza dell'8-4-2024, i provvedimenti inerenti la impugnazione della sentenza penale della Corte di Appello di Roma nr. 3653/2023 del 22-3-2023 (dep. 16-6-2023, in atti), con la quale
[...]
è stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 11 di reclusione per i reati di cui agli CP_1 artt. 572 e 609 bis e ter c.p., commessi in danno di , il riferimento allo stato Parte_1 detentivo dell'appellante incidentale deve intendersi proprio a ragione di questo titolo di condanna.
A causa della durata della condanna detentiva (anni 5 e mesi 11), e quindi del suo stato detentivo, l'appellante incidentale è impossibilitato di poter gestire una frequentazione con la figlia;
si deve pertanto rigettare la sua domanda di affidamento condiviso della figlia minore, dalla sentenza di primo grado affidata in via esclusiva alla madre convivente. Lo stato di detenzione dell'appellante incidentale non è però ostativo all'obbligo su di lui gravante di contribuire al mantenimento della figlia, ben potendo, una volta scontata la pena, riprendere una attività lavorativa in virtù della quale fare fronte a tale debito, ovvero adempiervi tramite i suoi risparmi, tenuto conto che nel frattempo non cessano le esigenze economiche della figlia minore, alle quali è chiamata ad adempiere . Parte_1
Al riguardo l'appellante incidentale ha chiesto diminuirsi l'assegno di mantenimento posto a suo carico per la figlia nella minore somma di euro 250,00 mensili comprensivi di spese straordinarie, così come era stato stabilito dalla ordinanza presidenziale del 14-11-2017 nel medesimo giudizio divorzile. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale ha ritenuto di aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico di sino alla misura di euro 500,00 al CP_1 mese sulla base delle seguenti considerazioni: percepisce (quale ragioniera Parte_1 dipendente di uno studio commercialista) una retribuzione mensile di euro 1.750,00, mentre di professione insegnante di educazione fisica presso centri privati, con CP_1 entrate retributive dal medesimo quantificate in euro 800,00 mensili, è in grado di incrementare la sua capacità retributiva grazie all'attività lavorativa di massofisioterapista che svolge in uno studio privato di cui è titolare;
egli inoltre aveva realizzato un investimento mobiliare del valore di euro 100.000,00 e sosteneva oneri per l'affitto della casa di abitazione, per lo studio e di natura assicurativa, indicativi di una disponibilità reddituale superiore a quella indicata. Sostiene con l'appello incidentale di avere perso, già prima della detenzione, CP_1 le collaborazioni professionali con le palestre private;
che l'attività di massoterapeuta aveva negativamente risentito della pandemia ed egli aveva chiuso la propria partita IVA;
di avere disdettato la locazione della propria abitazione, essendosi trasferito come ospite dalla nuova compagna;
che aveva fatto venire meno (“smontato”) la propria polizza vita previdenza. Si è detto sopra che l'intervenuto stato detentivo dell'appellante incidentale non può avere fatto venire meno il suo obbligo contributivo verso la figlia minore, che potrà onorare una volta cessata la espiazione della pena (e peraltro non gli è precluso di lavorare anche durante l'esecuzione della pena) ed inoltre non è smentito, ma invero è stato dallo stesso appellante incidentale riferito con la dichiarazione sostituiva del 6-2-2018 (come ha ricordato il Tribunale), che egli ha acquistato fondi comuni di investimento per il considerevole valore di euro 100.000,00 che ha collocato su apposito deposito titoli, che potrà certamente, quantomeno in parte, monetizzare per adempiere l'obbligazione alimentare nei confronti della figlia minore.
Considerate comunque le condizioni economiche e reddituali delle parti, nonché lo stato detentivo dell'appellante incidentale, si ritiene di poter diminuire soltanto, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che va confermata nel resto, l'assegno posto a carico
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dell'appellante incidentale per il mantenimento della figlia minore sino alla misura di euro 350,00 mensili, somma onnicomprensiva di spese straordinarie, a decorrere dal deposito della sentenza di primo grado, e da versare in favore di entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese presso il suo domicilio o in altro modo dalla beneficiaria indicato, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Stante la dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale ed il soltanto parziale accoglimento dell'appello incidentale, si ravviano giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite di questo grado;
nulla sulle spese con il curatore speciale della minore perché rimasto contumace;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, Persona_1 comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell'appellante principale, a causa della dichiarazione di improcedibilità del suo appello, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell'Avv. , CP_2 quale curatore speciale della minore nata a [...] il [...], così provvede: Persona_1
1. dichiara improcedibile l'appello principale proposto da;
Parte_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in CP_1 parziale riforma della sentenza definitiva n. 15786/2021 dell'8-10-2021 del Tribunale ordinario di Roma, pone a carico di a titolo di mantenimento della figlia CP_1
la somma di euro 350,00 mensili, onnicomprensiva di spese Persona_1 straordinarie - invece che della somma di euro 500,00 stabilita dalla sentenza impugnata -, a decorrere dal deposito della medesima sentenza di primo grado, da versare in favore di entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio Parte_1
o in altro modo dalla beneficiaria indicato, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
3. conferma nel resto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 15786/2021 dell'8- 10-2021;
4. compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado;
5. nulla sulle spese con la parte rimasta contumace;
6. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Roma 6-2-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 6140/2021