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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6981/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6981/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6981/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI Parte_1 C.F._1 GIACOMO e dell'avv. INTORBIDA EMANUELE ( ) ; C.F._2 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MAZZINI 51 MODENApresso il difensore avv. MORSELLI GIACOMO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRICOLA Controparte_1 P.IVA_1 NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 9 BOLOGNApresso il difensore avv. BRICOLA NICOLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha impugnato la pronunzia resa dal Giudice Parte_1 di pace di Modena in data 30 ottobre 2023, reiettiva della domanda risarcitoria avanzata contro Controparte_1
pagina 2 di 4 La convenuta si costituiva in giudizio anche in questo grado, contestando la domanda.
II. L'attore, qui appellante, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti in data 22 giugno 2021 dalla propria autovettura danneggiata in seguito ad impatto intervenuto con materiale disperso, allorchè stava transitando sul tratto dell'Autostrada A1, alla chilometrica 181-200 (Castelfranco Emilia).
E' emerso che la prima denuncia al gestore di materiale disperso sul tratto autostradale risalga delle ore 7,09 di quello stesso giorno (v. all. 3 di parte convenuta, report), il sinistro di cui è causa si è verificato “alle ore 7,15 circa” (c.f.r. atto di citazione), mentre il pericolo viene dichiarato “chiuso” (ed il problema risolto) alle ore 7,42 (si veda ancora il richiamato report di ). Controparte_1
Ricostruito il fatto storico nei termini pacifici testè esposti, emerge la repentinità con cui il sinistro si è verificato, a brevissima distanza temporale rispetto alla segnalazione di pericolo avanzata all'ente gestore dell'autostrada: solo 6 minuti.
Questa situazione di estrema repentinità ha reso materialmente impossibile evitare l'evento dannoso.
Correttamente il GdP ha escluso la responsabilità della società convenuta, ravvisando nella specie il caso fortuito, esimente da responsabilità, applicando il consolidato orientamento interpretativo seguente: ”in tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051
c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta
pagina 3 di 4 alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (ex multis, Cass. 18 dicembre 2024, n. 33.128; Cass.
18 novembre 2024, n. 29.632; Cass. 27 marzo 2024, n. 8306).
L'appello in quanto infondato è reietto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, come pure col c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 5 novembre 2023,
1. rigetta l'appello;
2. dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare le spese processuali di grado che si liquidano in complessivi € 4300 (di cui €
100 per anticipazioni), oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato dovuto per l'appello.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6981/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6981/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI Parte_1 C.F._1 GIACOMO e dell'avv. INTORBIDA EMANUELE ( ) ; C.F._2 [...]
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MAZZINI 51 MODENApresso il difensore avv. MORSELLI GIACOMO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRICOLA Controparte_1 P.IVA_1 NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 9 BOLOGNApresso il difensore avv. BRICOLA NICOLA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha impugnato la pronunzia resa dal Giudice Parte_1 di pace di Modena in data 30 ottobre 2023, reiettiva della domanda risarcitoria avanzata contro Controparte_1
pagina 2 di 4 La convenuta si costituiva in giudizio anche in questo grado, contestando la domanda.
II. L'attore, qui appellante, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti in data 22 giugno 2021 dalla propria autovettura danneggiata in seguito ad impatto intervenuto con materiale disperso, allorchè stava transitando sul tratto dell'Autostrada A1, alla chilometrica 181-200 (Castelfranco Emilia).
E' emerso che la prima denuncia al gestore di materiale disperso sul tratto autostradale risalga delle ore 7,09 di quello stesso giorno (v. all. 3 di parte convenuta, report), il sinistro di cui è causa si è verificato “alle ore 7,15 circa” (c.f.r. atto di citazione), mentre il pericolo viene dichiarato “chiuso” (ed il problema risolto) alle ore 7,42 (si veda ancora il richiamato report di ). Controparte_1
Ricostruito il fatto storico nei termini pacifici testè esposti, emerge la repentinità con cui il sinistro si è verificato, a brevissima distanza temporale rispetto alla segnalazione di pericolo avanzata all'ente gestore dell'autostrada: solo 6 minuti.
Questa situazione di estrema repentinità ha reso materialmente impossibile evitare l'evento dannoso.
Correttamente il GdP ha escluso la responsabilità della società convenuta, ravvisando nella specie il caso fortuito, esimente da responsabilità, applicando il consolidato orientamento interpretativo seguente: ”in tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051
c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta
pagina 3 di 4 alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (ex multis, Cass. 18 dicembre 2024, n. 33.128; Cass.
18 novembre 2024, n. 29.632; Cass. 27 marzo 2024, n. 8306).
L'appello in quanto infondato è reietto.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, come pure col c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 5 novembre 2023,
1. rigetta l'appello;
2. dichiara tenuto e condanna l'appellante a rimborsare le spese processuali di grado che si liquidano in complessivi € 4300 (di cui €
100 per anticipazioni), oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato dovuto per l'appello.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4