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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49363/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49363/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. Alberto Rosso Parte_1
Per l'avv. Controparte_1 Controparte_1 CP_1
CORRENTE ALESSANDRO e l'avv. MANTIA NICOLA ) C.F._1
VIA C. POERIO, 11 20129 MILANO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49363/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. PARMIGIANI UMBERTO e dell'avv. STEFANINI CHIARA ( ) VIA G. COMPAGNONI, 8 20129 MILANO;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA ESPINASSE 28/30 20013 MAGENTApresso il difensore avv. PARMIGIANI UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 CP_1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. CORRENTE ALESSANDRO e dell'avv. P.IVA_1
MANTIA NICOLA ) VIA C. POERIO, 11 20129 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 56 20122 MILANOpresso il difensore avv. CORRENTE ALESSANDRO
CONVENUTO
.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e pagina 2 di 5 particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
L'attore ha proposto impugnazione della delibera condominiale del 28 ottobre 2021, limitatamente ai punti 1), 2), 5) dell'ordine del giorno, deducendone la nullità o l'annullabilità per asserite irregolarità nella convocazione dell'assemblea e nella ripartizione delle spese condominiali.
Il si è costituito contestando integralmente le domande attoree, rilevandone CP_1 inammissibilità, infondatezza in fatto e diritto, nonché carenza di interesse ad agire.
1. Sulla validità della convocazione assembleare
L'attore deduce la nullità o annullabilità della delibera dell'assemblea condominiale del 28 ottobre 2021 per pretesa violazione dell'art. 22 del regolamento condominiale, che stabilisce: “L'assemblea annuale è convocata, a cura dell'amministratore, mediante avviso individuale da inviarsi, per raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata”.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la convocazione assembleare è stata spedita in data 16 ottobre 2021 (doc. 3 attore), e che l'assemblea si è svolta, in seconda convocazione, il giorno 28 ottobre 2021. Pertanto, l'invio dell'avviso è avvenuto dodici giorni prima della data fissata per la seconda convocazione e undici giorni prima della data fissata per la prima convocazione (27 ottobre 2021), in piena conformità con quanto previsto dal regolamento condominiale.
Va peraltro escluso che la norma regolamentare debba essere intesa nel senso che i dieci giorni decorrono dalla ricezione dell'avviso e non dall'invio. Si tratta, infatti, di disposizione che fa espresso riferimento all'invio per raccomandata e non alla ricezione da parte del destinatario. L'interpretazione sostenuta dall'attore non trova fondamento né nel tenore letterale della clausola regolamentare né in alcuna disposizione di legge.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, ritenendo che, in assenza di una previsione regolamentare che richieda espressamente la ricezione entro un determinato termine, l'adempimento dell'obbligo di convocazione si considera correttamente eseguito con la spedizione dell'avviso nei termini previsti, trattandosi di atto unilaterale non recettizio (cfr. Trib. Milano, Sez. XIII, sent. n. 4420/2022).
A differenza dell'art. 66 disp. att. c.c., che impone un termine minimo di cinque giorni per la comunicazione della convocazione, il regolamento in esame stabilisce un termine pagina 3 di 5 maggiore, da ritenersi rispettato con la spedizione dell'avviso almeno dieci giorni prima della prima convocazione. Tale impostazione è anche coerente con il principio secondo cui l'amministratore non è responsabile di eventuali ritardi nella ricezione della posta da parte dei singoli condomini, salvo che la raccomandata non sia stata inviata con colpevole ritardo, circostanza nella specie non ravvisabile.
Del resto, l'attore stesso ha ammesso di aver ricevuto la convocazione con nove giorni di anticipo rispetto all'adunanza (cfr. atto introduttivo), senza tuttavia allegare alcun concreto pregiudizio alla propria partecipazione, né eccepire alcun impedimento assoluto a prendere parte all'assemblea. Anzi, lo stesso attore ha prodotto in giudizio copia della lettera inviata all'amministratrice il 27 ottobre 2021 con osservazioni in vista dell'assemblea (doc. 4 attore), dimostrando così di aver avuto conoscenza tempestiva dei temi in discussione.
In conclusione, la convocazione è valida ed efficace.
2. Sulla pretesa nullità della delibera per irregolarità nella ripartizione delle spese
Quanto alla contestata ripartizione delle spese condominiali, l'attore lamenta l'addebito all'unità commerciale di oneri relativi al cortile, asseritamente non accessibile né fruibile. La censura è infondata.
Dagli atti risulta dimostrato che l'immobile dell'attore accede indirettamente al cortile mediante porta posta sul retro del negozio, che immette in androne comune (doc. 6 convenuto), nonché che l'immobile gode di comproprietà sulle parti comuni, tra cui il cortile, ai sensi del regolamento condominiale e degli atti di acquisto (doc. 2 attore). In base all'art. 1123 c.c., comma 1, le spese per la conservazione delle cose comuni si ripartiscono secondo i millesimi di proprietà, salve specifiche deroghe non riscontrate nel caso in esame.
3. Sulla questione delle unità immobiliari “escluse”
L'attore lamenta altresì l'omessa contribuzione alle spese da parte delle unità e CP
. La questione, per quanto eventualmente rilevante in sede assembleare, CP_3 non può fondare l'annullamento della delibera, la quale ha ad oggetto la rendicontazione e il riparto secondo le tabelle vigenti, senza che ciò determini un pregiudizio concreto, specifico e attuale in capo all'attore.
4. Sull'asserita incertezza delle tabelle millesimali
La mancata revisione delle tabelle millesimali, pur auspicabile, non determina invalidità automatica delle delibere adottate sulla loro base, finché non siano dichiarate pagina 4 di 5 giudizialmente errate o sostituite da nuove approvate con le maggioranze richieste ex art. 69 disp. att. c.c.
5. Sulla richiesta di sospensione e restituzione delle somme
Non sussistono né i presupposti per la sospensione dell'esecuzione della delibera, né per la restituzione delle somme, non avendo l'attore fornito alcuna prova concreta di indebito pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per spese, € 4.500,00
[...] per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49363/2021 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. Alberto Rosso Parte_1
Per l'avv. Controparte_1 Controparte_1 CP_1
CORRENTE ALESSANDRO e l'avv. MANTIA NICOLA ) C.F._1
VIA C. POERIO, 11 20129 MILANO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49363/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. PARMIGIANI UMBERTO e dell'avv. STEFANINI CHIARA ( ) VIA G. COMPAGNONI, 8 20129 MILANO;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA ESPINASSE 28/30 20013 MAGENTApresso il difensore avv. PARMIGIANI UMBERTO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 CP_1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. CORRENTE ALESSANDRO e dell'avv. P.IVA_1
MANTIA NICOLA ) VIA C. POERIO, 11 20129 MILANO;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 56 20122 MILANOpresso il difensore avv. CORRENTE ALESSANDRO
CONVENUTO
.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e pagina 2 di 5 particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
L'attore ha proposto impugnazione della delibera condominiale del 28 ottobre 2021, limitatamente ai punti 1), 2), 5) dell'ordine del giorno, deducendone la nullità o l'annullabilità per asserite irregolarità nella convocazione dell'assemblea e nella ripartizione delle spese condominiali.
Il si è costituito contestando integralmente le domande attoree, rilevandone CP_1 inammissibilità, infondatezza in fatto e diritto, nonché carenza di interesse ad agire.
1. Sulla validità della convocazione assembleare
L'attore deduce la nullità o annullabilità della delibera dell'assemblea condominiale del 28 ottobre 2021 per pretesa violazione dell'art. 22 del regolamento condominiale, che stabilisce: “L'assemblea annuale è convocata, a cura dell'amministratore, mediante avviso individuale da inviarsi, per raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata”.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la convocazione assembleare è stata spedita in data 16 ottobre 2021 (doc. 3 attore), e che l'assemblea si è svolta, in seconda convocazione, il giorno 28 ottobre 2021. Pertanto, l'invio dell'avviso è avvenuto dodici giorni prima della data fissata per la seconda convocazione e undici giorni prima della data fissata per la prima convocazione (27 ottobre 2021), in piena conformità con quanto previsto dal regolamento condominiale.
Va peraltro escluso che la norma regolamentare debba essere intesa nel senso che i dieci giorni decorrono dalla ricezione dell'avviso e non dall'invio. Si tratta, infatti, di disposizione che fa espresso riferimento all'invio per raccomandata e non alla ricezione da parte del destinatario. L'interpretazione sostenuta dall'attore non trova fondamento né nel tenore letterale della clausola regolamentare né in alcuna disposizione di legge.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, ritenendo che, in assenza di una previsione regolamentare che richieda espressamente la ricezione entro un determinato termine, l'adempimento dell'obbligo di convocazione si considera correttamente eseguito con la spedizione dell'avviso nei termini previsti, trattandosi di atto unilaterale non recettizio (cfr. Trib. Milano, Sez. XIII, sent. n. 4420/2022).
A differenza dell'art. 66 disp. att. c.c., che impone un termine minimo di cinque giorni per la comunicazione della convocazione, il regolamento in esame stabilisce un termine pagina 3 di 5 maggiore, da ritenersi rispettato con la spedizione dell'avviso almeno dieci giorni prima della prima convocazione. Tale impostazione è anche coerente con il principio secondo cui l'amministratore non è responsabile di eventuali ritardi nella ricezione della posta da parte dei singoli condomini, salvo che la raccomandata non sia stata inviata con colpevole ritardo, circostanza nella specie non ravvisabile.
Del resto, l'attore stesso ha ammesso di aver ricevuto la convocazione con nove giorni di anticipo rispetto all'adunanza (cfr. atto introduttivo), senza tuttavia allegare alcun concreto pregiudizio alla propria partecipazione, né eccepire alcun impedimento assoluto a prendere parte all'assemblea. Anzi, lo stesso attore ha prodotto in giudizio copia della lettera inviata all'amministratrice il 27 ottobre 2021 con osservazioni in vista dell'assemblea (doc. 4 attore), dimostrando così di aver avuto conoscenza tempestiva dei temi in discussione.
In conclusione, la convocazione è valida ed efficace.
2. Sulla pretesa nullità della delibera per irregolarità nella ripartizione delle spese
Quanto alla contestata ripartizione delle spese condominiali, l'attore lamenta l'addebito all'unità commerciale di oneri relativi al cortile, asseritamente non accessibile né fruibile. La censura è infondata.
Dagli atti risulta dimostrato che l'immobile dell'attore accede indirettamente al cortile mediante porta posta sul retro del negozio, che immette in androne comune (doc. 6 convenuto), nonché che l'immobile gode di comproprietà sulle parti comuni, tra cui il cortile, ai sensi del regolamento condominiale e degli atti di acquisto (doc. 2 attore). In base all'art. 1123 c.c., comma 1, le spese per la conservazione delle cose comuni si ripartiscono secondo i millesimi di proprietà, salve specifiche deroghe non riscontrate nel caso in esame.
3. Sulla questione delle unità immobiliari “escluse”
L'attore lamenta altresì l'omessa contribuzione alle spese da parte delle unità e CP
. La questione, per quanto eventualmente rilevante in sede assembleare, CP_3 non può fondare l'annullamento della delibera, la quale ha ad oggetto la rendicontazione e il riparto secondo le tabelle vigenti, senza che ciò determini un pregiudizio concreto, specifico e attuale in capo all'attore.
4. Sull'asserita incertezza delle tabelle millesimali
La mancata revisione delle tabelle millesimali, pur auspicabile, non determina invalidità automatica delle delibere adottate sulla loro base, finché non siano dichiarate pagina 4 di 5 giudizialmente errate o sostituite da nuove approvate con le maggioranze richieste ex art. 69 disp. att. c.c.
5. Sulla richiesta di sospensione e restituzione delle somme
Non sussistono né i presupposti per la sospensione dell'esecuzione della delibera, né per la restituzione delle somme, non avendo l'attore fornito alcuna prova concreta di indebito pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per spese, € 4.500,00
[...] per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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