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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr.ssa Cristina Midulla Consigliera
dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 160/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4988 del 2006.
PROMOSSA DA
(P.IVA: ), con sede in Belpasso Parte_1 P.IVA_1
(Catania), Via L. Pirandello, – già Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentata liquidatore ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Oreste Natoli (C.F.:
), sito in Palermo, Via Villareale n. 60 che la C.F._1
rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede Palazzo CP_2
Arcivescovile, nella via Arcivescovado, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò
D'Alessandro (CF: ) e dall'Avv. Domenico Cantavenera C.F._2
(CF: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3
1 quest'ultimo sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5.
Appellata
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
con citazione notificata il 26.10.2000 citava innanzi al Parte_2
Tribunale di Palermo la di allegando di aver Controparte_2 CP_2
stipulato con la convenuta un contratto di appalto in data 7.5.1992, finalizzato all'esecuzione di restauro e consolidamento del Palazzo Reale, per un importo a base d'asta di lire 3.167.410.000 a seguito di ribasso dello 0,98%, per un tempo di esecuzione dei lavori di dieci mesi.
Nello specifico, l'appaltatrice chiedeva al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per effetto dei gravi inadempimenti della committente,
quali: mancata consegna di tutti i locali necessari all'esecuzione dei lavori,
illegittimo protrarsi della sospensione dei lavori (infatti, il 30.9.1992 veniva disposta una prima sospensione fino al 4.12.1992 a causa della mancata consegna dei locali;
in data 9.4.1993 si rendeva necessaria una seconda sospensione a causa della necessità di una più completa progettazione strutturale, di studiare le architetture sommerse per salvaguardare le preesistenze normanne e a causa della mancata progettazione dei vani ascensore;
questa seconda sospensione si protraeva per oltre quattro anni, cioè
sino al 20.10.1997; il 30.4.1999 veniva disposta la terza ed ultima sospensione in attesa del parere della Soprintendenza: i lavori riprendevano dopo quasi sei mesi, il 26.10.1999), gravi deficienze e carenze progettuali che avevano implicato la necessità di redigere più di una perizia di variante.
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2 Terza Sezione Civile La , costituendosi nel giudizio di primo grado, sosteneva CP_2
preliminarmente che la controversia avrebbe dovuta essere devoluta ad un collegio arbitrale per effetto del richiamo negoziale effettuato dai contraenti alle norme del Capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche.
Nel merito, la committente osservava che la società appaltatrice con scrittura del 12.3.1998 avrebbe rinunciato ai danni patiti a causa delle ripetute sospensioni.
Nel dettaglio, in data 12.3.1998, a seguito delle prime due sospensioni dei lavori, le parti concordavano una modifica delle condizioni contrattuali stipulando un accordo in base al quale la rinunciava a qualsiasi Pt_1
azione di risarcimento dei danni per il lungo periodo di sospensione dei lavori,
accettando quale indennizzo l'abbassamento dell'importo limite per il rilascio degli stati di avanzamento.
La convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande di parte avversa e, in via riconvenzionale, l'accertamento della validità dell'atto di rescissione da lei notificato alla CO.GE.CO. in data 15.10.2001, poiché la stessa, a seguito della terza sospensione, non riprendeva l'esecuzione dei lavori, oltre al risarcimento dei danni.
Si osserva che, a seguito della notifica in data 15.10.2001 dell'atto di rescissione in danno alla la stessa conveniva in giudizio con Parte_1
diverso atto di citazione notificato in data 6.11.2001 la committente, al fine di far valere l'invalidità ed inefficacia della rescissione in oggetto.
Disposta la riunione dei due giudizi, La formulava le seguenti Pt_1
domande: (i) disapplicare o comunque ritenere inefficace ed irrilevante
l'eventuale provvedimento di rescissione in danno che l'amministrazione
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3 Terza Sezione Civile convenuta dovesse adottare al termine del relativo procedimento cui ha dato
corso”; (ii)“Ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto
sopraindicato a causa dell'inadempimento grave della stazione appaltante”;
(iii)“Condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in
favore dell'appaltatore in un importo non inferiore a lire 4.000.000.000” con interessi e rivalutazione monetaria.
La insisteva per il rigetto delle domande. CP_2
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica, al termine della quale il Tribunale di Palermo, dopo aver disatteso l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di appalto stipulato il 7.5.1992 fra la e la Parte_2 Controparte_2
per inadempimento della committente e, per l'effetto, condannava
[...]
quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dalla che si Pt_1
liquidavano nella misura di €33.000,00.
In motivazione, il Tribunale stante le contrapposte domande di rescissione e di risoluzione e unitamente alla circostanza che le parti non hanno più dato seguito al contratto, dichiarava risolto il contratto. Si soffermava, quindi, ad esaminare il comportamento di ciascuna delle parti per valutare i rispettivi inadempimenti,
al fine di stabilire a quale parte doveva attribuirsi la responsabilità principale.
Sul punto, sulla base anche delle valutazioni operate dal consulente tecnico, il
Tribunale rilevava che le sospensioni avvenute nel corso del rapporto contrattuale non rientravano fra quelle previste dall'art. 30 del capitolato generale sia per la causa, sia per il limite temporale espressamente previsto dal secondo comma, visto che la durata complessiva dei lavori doveva essere di mesi dieci. Pertanto, le sospensioni operate dalla committente erano illegittime.
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4 Terza Sezione Civile Tuttavia, il Tribunale rilevava che, ai fini di valutare il fondamento delle contrapposte domande, seppur si evidenziava l'inadempimento della committente a seguito di tutte e tre le sospensioni, le prime due non potevano rilevare ai fini del risarcimento dei danni. Infatti, i comportamenti ascrivibili alla Fabbriceria nel periodo anteriore alla scrittura del 12 marzo 1998 non potevano essere presi in considerazione, avendo la con tale atto, Parte_1
rinunziato a qualsiasi azione di risarcimento dei danni dipendenti dalle due sospensioni dei lavori in precedenza disposte dalla committente, accettando,
quale indennizzo, l'abbassamento dell'importo limite per l'emissione degli stati di avanzamento.
Altresì, il Tribunale rilevava che anche il provvedimento di rescissione del convenuto è fondato, non avendo la ripreso i lavori dopo la terza Pt_1
sospensione; tuttavia, nella valutazione complessiva doveva ritenersi che la maggior responsabilità fosse da attribuire al convenuto, perché il comportamento dell'attore ha rappresentato una reazione all'importante carenza progettuale, manifestatasi anche dopo l'accordo transattivo del marzo
1998.
Avverso detta sentenza, la società proponeva appello evidenziando Pt_1
che la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della non poteva non travolgere, nella sua interezza, gli accordi contenuti CP_2
nell'atto di sottomissione e che, dunque, dovevano essere riconosciuti anche i danni e i crediti maturati anteriormente al marzo 1998.
La si costituiva nel presente giudizio proponendo, contestualmente, CP_2
appello incidentale con il quale preliminarmente eccepiva l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario;
nel merito rilevava l'erroneità della
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5 Terza Sezione Civile sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto che il proprio inadempimento fosse più grave di quello ascrivibile all'appaltatrice a seguito della mancata ripresa dei lavori.
La Corte di Appello di Palermo, dopo aver preliminarmente disatteso la doglianza incidentale circa l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario,
nel merito affermava che: non v'è dubbio che il primo giudice sia incorso nelle
palesi contraddizioni evidenziata dalla predetta appellante laddove ha talora
escluso il carattere novativo della scrittura del 12.3.1998 e talora invece ha
osservato che, con il predetto atto, le parti avevano dato vita ad un nuovo
rapporto, talvolta ha asserito che la mancata ripresa dei lavori da parte
dell'impresa doveva ritenersi reazione alla terza illegittima sospensione dei
lavori, e talvolta ha osservato invece che il provvedimento di rescissione
adottato dalla committente doveva ritenersi fondato, tenuto conto dell'omessa
ripresa dei lavori imputabile all'impresa. Deve tuttavia rilevarsi la carenza di
interessa della a muovere le doglianze volte ad evidenziare le Pt_1
discrasie esistenti nella stessa parte motiva e, dunque, tra alcune parti della
motivazione ed il dispositivo, essendo stata, nel medesimo, accolta la domanda
della predetta appellante, volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del
contratto di appalto stipulato il 7.5.1992 per inadempimento della CP_2
. Ed invero, nell'ipotesi in cui vi sia un contrasto tra motivazione e
[...]
dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità
non tanto della sentenza inesistente quanto del passaggio in giudicato della
pronuncia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è
unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare
il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione
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6 Terza Sezione Civile idonea a sorreggerla”.
Conclusivamente, la Corte d'Appello confermava integralmente a sentenza impugnata, spese compme……
Avverso tale statuizione, la proponeva ricorso per Cassazione Pt_1
affidato a cinque motivi del ricorso. (i) Con il primo motivo del ricorso la ricorrente lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di secondo grado non aveva rilevato l'impossibilità di inquadrare l'atto di sottomissione quale “nuovo contratto”, piuttosto che come un accordo integrativo avente natura meramente ricognitiva delle obbligazioni già contratte con il contratto di appalto del 1992. (ii) Con il secondo motivo del ricorso rilevava l'erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte aveva negato l'interesse della a proporre impugnazione, nonostante la domanda Pt_1
dalla stessa formulata non fosse stata accolta dal primo giudice nella sua interezza.
(iii) Con il terzo motivo lamentava l'erroneità della sentenza laddove la Corte
aveva ritenuto inammissibile, per difetto di specificità il ricalcolo del quantum risarcitorio. (iv) Con il quarto motivo del ricorso lamentava l'omessa pronuncia della Corte in ordine all'errato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del concorso di colpa tra le parti nella valutazione dell'inadempimento della , andando ad incidere, tale circostanza, nella liquidazione del CP_2
danno risarcito. (v) Con il quinto motivo lamentava l'erroneità del giudice per non aver ritenuto risarcibili i danni derivanti dalla riserva n. 3 in considerazione del fatto che la stessa non risultava correttamente inserita nel registro della contabilità.
La proponeva ricorso incidentale in ordine ad un solo motivo con CP_2
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7 Terza Sezione Civile il quale riproponeva l'incompetenza del giudice ordinario avendo le parti espressamente richiamato nel contratto il capitolato generale delle opere pubbliche.
La Suprema Corte con sentenza n. 26637/2018, rigettando preliminarmente il ricorso incidentale, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale e dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi.
Nello specifico, per la Cassazione la motivazione della Corte di appello è
carente sotto un duplice profilo: “ essa risulta affatto insufficiente poiché,
trascurando del tutto la questione della natura e degli effetti dell'atto di
sottomissione rispetto all'originario contratto di appalto, ritiene la carenza di
interesse di all'impugnazione semplicemente perché la stessa è Pt_1
risultata comunque vittoriosa quanto alla domanda di risoluzione del contratto
di appalto del 1992, ma tale assunto è errato in quanto all'evidenza frutto di
errata interpretazione della domanda svolta da , invero volta al Pt_1
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della agli CP_2
obblighi di cui al contratto di appalto”. Ed ancora, ha evidenziato come l'interesse della è un 'interesse concreto in considerazione delle Pt_1
ricadute risarcitorie della risoluzione, ricadute che la sentenza impugnata
aggancia, come detto, senza motivarne le ragioni, soltanto all'atto di
sottomissione del 1998. Dall'accoglimento del secondo motivo consegue
l'assorbimento degli altri”.
Con l'atto in riassunzione del presente giudizio di rinvio, la chiede Pt_1
a Codesta corte di accogliere le seguenti domande:
a) ritenere che il contratto che aveva governato l'intero rapporto negoziale era solo quello del 7.5.1992 anche e soprattutto in forza della clausola
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8 Terza Sezione Civile cristallizzata dall'art. 1 del secondo capoverso dell'atto di sottomissione ove testualmente è detto che: “Le condizioni di esecuzione sono quelle
contenute nel contratto di rep. 13814 Notaio del Persona_1
7.5.1992 registrato a Palermo il 27.5.1992 al N. 8252, agli stessi prezzi
unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con
il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra
dello 0.98”.
b) Che nessun nuovo contratto era stato stipulato dalle parti nel '98;
c) Che l'atto di sottomissione- e con esso gli articoli 5 e 6 che ne fanno parte- la cui stipula era necessaria per eseguire i lavori in variante,
secondo la disciplina di cui agli articoli 14 del Capitolato Generale di
Appalto delle Opere Pubbliche e 344 legge fondamentale del 1865 sui lavori pubblici, si inserisce come una appendice e precisamente come un patto accessorio, successivo in ordine temporale alla stipula del negozio principale, al contratto del maggio 1992.
d) Che, per conseguenza, anche l'atto di sottomissione risulta travolto nella sua interezza dalla risoluzione.
e) Che comunque l'atto di sottomissione non può assumere alcuna natura transattiva difettando le reciproche concessioni.
f) Che la rinuncia ai danni veniva travolta dalla risoluzione del contratto stipulato in data 7.5.1992 e ciò in forza dell'operatività retroattiva della risoluzione, consacrata all'art. 1458 c.c. e in base alla quale si verifica per ciascuno dei contraenti una totale restituio in integrum e pertanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come non mai entrati nella sfera
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9 Terza Sezione Civile giuridica dei contraenti stessi.
g) Che in ogni caso, la rinuncia ai danni era da ritenersi invalida a causa del mancato verificarsi della situazione presupposto, ovvero la regolare esecuzione del contratto di appalto (Cass. SU 9909 del 2018);
h) Che alcun concorso di colpa era ravvisabile in capo alla con Pt_1
la conseguenza che non può essere limitato il risarcimento in favore dell'appaltatrice;
i) Che devono essere ricompresi i danni patiti dall'appaltatrice gli importi di cui alla riserva n. 3).
L'appellata in riassunzione si costituisce e chiede il rigetto delle domande e la conferma della sentenza della Corte di Appello.
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate dalle parti, deve essere esaminata la domanda sub a) dell'atto di riassunzione, relativa alla corretta qualificazione giuridica dell'atto di sottomissione del marzo 1998.
Ebbene, dagli atti risulta che al fine di provvedere alla rielaborazione del progetto a base di appalto, per poter conseguire il consolidamento statico dell'intero fabbricato con particolari opere non previste nel progetto principale,
in data 12.3.1998 veniva redatta una seconda perizia di variante e dunque veniva sottoscritto dalla società appaltatrice e dalla committente il relativo atto di sottomissione, il cui art. 1 prevede che l'impresa accetta “L'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori, nonché di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante, secondo i disegni già in possesso dell'impresa, che in copia ulteriore si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante.”
Ancora il secondo capoverso dell'art. 1 prevede espressamente che le
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10 Terza Sezione Civile condizioni di esecuzione sono quelle del contratto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra dello 0,98%.
L'art. 2 prevede che: “L'importo complessivo dei lavori di che tratta si ammonta a 3.000.360.000 lire al netto del ribasso anzidetto, con una diminuzione dei lavori per lire 136.063.382.”.
Secondo l'art. 3 “Vengono concordati gli allegati nuovi prezzi sui quali sarà
applicato il ribasso contrattuale dello 0,98%.”.
Infine, in base all'art. 6 “L'impresa rinuncia esplicitamente a qualsiasi azione
di risarcimento dei danni per il lungo periodo di sospensione dei lavori
accettando quale indennizzo l'abbassamento dell'importo limite, di cui al
precedente art. 5, per il rilascio degli stati di avanzamento”
Sulla base del tenore complessivo dell'atto e del contesto in cui è maturato l'accordo ritiene il collegio che, contrariamente all'assunta della committente,
non possa ravvisarsi alcun effetto novativo della suddetta scrittura, non ricorrendone i presupposti di legge.
Va rilevato, in primo luogo, che la scrittura è conseguenziale alla perizia di variante che era stata redatta in seguito alla seconda sospensione, la quale, per definizione, non è altro che una modifica progettuale che si inserisce nel medesimo contratto di appalto, con conseguente modifica più o meno rilevante,
dell'oggetto originario.
Le ulteriori modifiche contrattuali (importo, ribasso, etc…) sono strettamente connesse alla perizia di variante approvata e si ricollegano comunque al contratto originario, espressamente richiamato all'art. 1 secondo cpv.
Appare poi troncante la considerazione che nella scrittura in oggetto difetta del
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11 Terza Sezione Civile tutto una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà di dare luogo ad un rapporto ex novo, con effetto estintivo di quello precedente, elemento essenziale della novazione ex art. 1230 cc.
D'altra parte, l'opposto assunto sostenuto dalla committente è all'evidenza contraddittorio con la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata nel primo atto processuale (comparsa di risposta di primo grado) e reiterata in appello, di risoluzione del contratto originario per inadempimento dell'impresa.
Alla luce delle considerazioni suesposte la scrittura stipulata dalle parti in data deve essere correttamente qualificata come integrazione e modifica contrattuale dell'originario contratto di appalto.
Ne consegue che, la pronuncia di risoluzione per inadempimento dell'appaltante- definitivamente passata in giudicato in quanto non impugnata con ricorso per cassazione - travolge definitivamente anche le previsioni di cui alla detta scrittura.
Pertanto, il risarcimento del danno subito dall'impresa deve essere riferito a tutto il rapporto contrattuale, a partire dalla sua genesi.
Ciò premesso, ogni doglianza dell'impresa ricorrente avente ad oggetto riserve apposte nel corso del rapporto rimane assorbita dalla pronuncia di risoluzione,
in quanto, come correttamente evidenziato nella sentenza cassata,
l'applicazione delle riserve presuppone l'efficacia del rapporto contrattuale,
che invece è venuta meno.
Ancora, l'impresa ricorrente si duole che il primo giudice abbia riconosciuto a suo carico un concorso di colpa nell'andamento anomalo del rapporto, con diritte refluenze sulla liquidazione del danno.
Il suddetto profilo deve essere esaminato congiuntamente alla liquidazione del
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12 Terza Sezione Civile quantum del danno lamentato, accertato in concreto in relazione alle singole singole componenti individuate dal c.t.u. ed al nesso di causa tra queste e la condotta della committente.
Al riguardo deve essere disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza, in quanto il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, ivi compresa la c.t.u. avente ad oggetto l'accertamento del danno, non risulta acquisito nel presente giudizio, nonostante i reiterati solleciti della cancelleria.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, nel contraddittorio delle parti, non definitivamente pronunziando su rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n.
4988\2006, emessa dal Tribunale di Palermo il 12-19\12\2006, appellata in via principale da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore, ed in via incidentale da Controparte_2
in persona del suo Presidente pro tempore, dichiara il contratto
[...]
di appalto dedotto in giudizio ed intercorso tra le parti risolto per inadempimento della seconda;
condanna la al risarcimento dal danno Controparte_2
subito dalla a far data dalla stipulazione del contratto medesimo;
Pt_1
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 30 luglio 2025 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello di Palermo.
La cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo
13 Terza Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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14 Terza Sezione Civile