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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 6702/2022 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROSADA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIALE DELL'INDUSTRIA,
23/B-28 35129 PADOVA, presso il difensore avv. ROSADA STEFANO
- attore –
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- convenuto contumace –
OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:
NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare : che in due fasi successive nel 2002 il sig. Parte_1 riceveva dal sig. la somma di L.13.000.000 e €.2.000,00 a titolo di CP_1 mutuo, con l'impegno di restituirla nel momento in cui il sig. fosse Parte_1
stato in grado di poterlo fare;
che a pagamento degli interessi per detta somma veniva consegnata al sig. l'autovettura Porsche Tg: PD988675, e che la stessa CP_1
sarebbe stata volturata e trasferita in proprietà al sig. al momento della CP_1
pagina 1 di 9 restituzione della somma prestata;
che a garanzia della somma ricevuta a mutuo il sig. consegnava al sig. n.4 orologi: Parte_1 CP_1
un orologio Rolex BM in oro – quadrante blu lapislazzuli – cinturino oro con aggancio doppio per tuta sub – con garanzia ancora in possesso del sig. Pt_1
(doc. n. 1);
[...]
un orologio Rolex ON CH in Oro Bianco – quadrante verde – cinturino coccodrillo verde – ami usato e nella confezione, acquistato da Controparte_2
(doc. n 2);
[...]
un orologio Rolex quadrante bianco ottagonale acciaio-oro movimento al quarzo per il mercato americano. (doc. n.12); un Rolex CE in oro con cinturino in cuoio usato (doc. n.12);
- Accertarsi e dichiararsi che la somma prestata dal sig. al CP_1 Pt_1
a titolo di mutuo secondo l'attuale cambio è stata di complessivi
[...]
€.8.713,93;
- Condannarsi il sig. a restituire al sig. i seguenti CP_1 Parte_1
orologi: un orologio Rolex BM in oro – quadrante blu lapislazzuli – cinturino oro con aggancio doppio per tuta sub – con garanzia ancora in possesso del sig. Pt_1
[...]
un orologio Rolex ON CH in Oro Bianco – quadrante verde – cinturino coccodrillo verde – ami usato e nella confezione, acquistato da Controparte_2
;
[...]
un orologio Rolex quadrante bianco ottagonale acciaio-oro movimento al quarzo per il mercato americano;
un Rolex CE in oro con cinturino in cuoio usato o nell'ipotesi di non ritrovamento di detti beni il valore economico equivalente degli stessi in denaro al giorno del pagamento.
- Accertarsi che il sig. è pronto sin da ora alla restituzione della Parte_1 somma di €.8.713,93, ed a trasferire al sig. la vettura Porsche Tg. CP_1
PD988675 a pagamento degli interessi come concordato;
pagina 2 di 9 In subordine: nel caso in cui venisse accertato che l'autovettura Porsche Tg.
PD988675 di proprietà del sig. non fu consegnata a pagamento Parte_1
degli interessi per il mutuo di cui è causa, condannarsi il sig. CP_1 all'immediata restituzione dell'auto al sig. nello stato di fatto in Parte_1
cui si trovava al momento della consegna.
Con condanna alla rifusione delle spese ed onorari di lite da parte del convenuto.
IN ISTRUTTORIA: in caso di remissione in istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze tutte di cui alla memoria ex art.186 VI comma c.p.c., n.2 in data
24.04.2024 depositata il 24.04.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione in data 5 ottobre 2022, notificato a , l'attore, CP_1
adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
che, a causa di difficoltà economiche egli aveva richiesto un prestito al CP_1
conosciuto in precedenza tramite amici comuni;
che il gli aveva erogato in una prima occasione la somma di £.13.000.000 e CP_1
successivamente la somma di €.2.000,00 ed egli gli aveva consegnato in pegno cinque orologi di valore e precisamente un Rolex BM in oro – quadrante blu lapislazzuli – cinturino oro con aggancio doppio per tuta sub, un Rolex ON
CH in oro bianco – quadrante verde – cinturino coccodrillo verde, un Rolex quadrante bianco ottagonale acciaio-oro movimento al quarzo per il mercato americano, un Rolex CE in oro con cinturino in cuoio e un GE in oro bianco da donna;
che non era stata stabilita una data di scadenza del pegno ed era stato concordato che,
a pagamento degli interessi maturati sulle somme mutuate, egli avrebbe trasferito in proprietà al la sua autovettura Porsche, targata PD988675, già in precedenza CP_1 consegnata a quest'ultimo per provvedere alla revisione;
che nel 2016 egli aveva richiesto la restituzione degli orologi e che il che CP_1 nell'incontro del 9 marzo 2016 aveva riconosciuto che gli erano stati consegnati a garanzia del rimborso del prestito i soli Rolex, avendo negato la ricezione pagina 3 di 9 dell'orologio GE, aveva rifiutato di ricevere l'auto Porsche in pagamento degli interessi;
che, non essendo stato pattuito alcun termine per la restituzione del prestito, il termine avrebbe dovuto essere fissato nell'interesse di esso attore;
che la documentazione attestante il prestito era in possesso del convenuto, il quale, nuovamente richiesto nel 2018 di restituire gli orologi, tramite legale aveva negato di essere obbligato alla restituzione, avendo ricevuto gli orologi a titolo di vendita;
che a seguito di querela di esso attore, il aveva infondatamente ribadito nel CP_1
corso delle indagini penali di aver ricevuto gli orologi a titolo di vendita, aveva negato di aver concesso prestiti ad esso attore e aveva affermato di aver ricevuto l'auto Porsche per effettuare delle riparazioni;
che il proprio assunto era provato dalle dichiarazioni rese dal nel corso di tre CP_1
incontri alla presenza della moglie di esso attore, che egli aveva audio-video registrati;
ciò premesso l'attore concludeva nel merito come in epigrafe.
*
Il convenuto non si costituiva in giudizio, neppure all'esito della rinnovazione della notificazione, disposta ai sensi dell'art.291 c.p.c. con ordinanza in data 28.9.2023.
In corso di causa veniva ammessa ed assunta prova testimoniale, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024, sulle conclusioni trascritte in premessa.
***
Osserva il Tribunale che le domande proposte dall'attore sono fondate e vanno pertanto accolte nei limiti che si vanno ad indicare.
Va rilevato in fatto che l'assunto dell'attore, secondo cui egli ha ricevuto in prestito dal convenuto, nell'anno 2002, delle somme di denaro ed ha consegnato a garanzia del rimborso quattro orologi Rolex, risulta dalla testimonianza della moglie dell'attore, e dalle parziali ammissioni del , rese in sede di Testimone_1 CP_1
indagini nel procedimento penale (doc.13).
Invero la moglie dell'attore, sentita come testimone, ha riferito di essere stata presente a tre incontri audio-video registrati (docc.3-4-5 attore), avvenuti fra il 2016 e pagina 4 di 9 il 2018, fra il marito ed il nel corso dei quali quest'ultimo ha ammesso di aver CP_1
ricevuto gli orologi (ed in particolare i quattro Rolex sopra descritti, e non invece il
GE indicato in citazione, che lo stesso attore ha poi escluso dalla propria domanda in sede di precisazione delle conclusioni) e, di fronte alla richiesta del di Pt_1
restituirli, ha negato la restituzione, invocando la necessità di fare i conteggi delle somme che gli erano dovute (doc.4, pag.3 – “Eh, bisogna tirare fuori i soldini” e “ci sono anche tutti i conti degli interessi”) in base a documenti da reperire (doc.4, pag.4
– “perché io ho fatto quei conteggi e adesso non ho niente, però qua”), oltre che l'indisponibilità degli orologi, peraltro prontamente recuperabili (doc.3, pag.2 –
“comunque non c'è nessun problema perché gli orologi, li recuperiamo che li ha il commercialista”) .
In sede di interrogatorio davanti alla P.G. (doc.13), a seguito della querela presentata dal il ha sostenuto di aver ricevuto due orologi nel 2002 e due nel Pt_1 CP_1
2004, a titolo di compravendita, ha negato di aver dato somme a mutuo ed ha affermato di aver pagato il prezzo degli orologi, con il patto che il avrebbe Pt_1
potuto riacquistare i due venduti nel 2002 entro 6-7 mesi dalla vendita e con esclusione di analogo patto per gli altri due orologi.
Tali dichiarazioni del nel mentre confermano la disponibilità in capo al CP_1
medesimo degli orologi di proprietà del appaiono del tutto inattendibili nella Pt_1 parte in cui affermano l'acquisto della proprietà degli stessi orologi a titolo di compravendita. Invero il fatto che a distanza di ben 14 anni dalla pretesa vendita dei primi due orologi e di 12 anni dalla pretesa vendita degli altri due, nel corso dell'incontro avvenuto alla presenza della teste il 9.3.2016, il abbia Tes_1 CP_1
collegato la restituzione degli orologi ad un prestito, contrasta chiaramente con il preteso patto di rivendita entro 6-7 mesi ed appare coerente con la dazione degli stessi in garanzia della restituzione del mutuo fatto al e prolungatosi negli anni Pt_1
(doc.3, pag.4 “si gli accordi erano questi che me li davi, ti davo un prestito”).
Inoltre il nel colloquio del 21.9.2018 (doc.4, pag.3) ha fatto esplicito CP_1 riferimento anche agli interessi dovuti (“ci sono anche tutti i conti degli interessi”), e dunque ad una voce all'evidenza incompatibile con una compravendita con patto di pagina 5 di 9 retrocessione e coerente invece con l'obbligazione di restituzione di un mutuo e degli interessi relativi.
In conclusione le richiamate risultanze probatorie consentono di affermare l'esistenza fra le parti di un contratto di mutuo, il cui ammontare risulta provato nei limiti della complessiva somma che l'attore ha ammesso di aver ricevuto, pari ad €.8.713,93
(£.13.000.000, pari ad €.6.713,93 + €.2.000,00).
Non vi è dubbio poi che fosse stato pattuito il rimborso del mutuo quando il Pt_1
ne avesse avuto la possibilità, dato che l'allegazione in tal senso dell'attore appare confermata dal fatto che è stato il medesimo ad attivarsi presso il per Pt_1 CP_1
offrire la restituzione del mutuo e ottenere in restituzione gli orologi, da considerare dati in pegno per le ragioni che si vanno ad esporre.
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Le considerazioni svolte in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni del CP_1
circa la vendita degli orologi, valgono altresì ad affermare che risulta certo che i quattro orologi Rolex sopra descritti sono stati consegnati dal a garanzia del Pt_1
rimborso del mutuo e dunque a titolo di pegno.
In merito va ribadito, come ricordato in precedenza, che risulta dai colloqui registrati che il si è immediatamente preoccupato di rassicurare il del fatto che CP_1 Pt_1 gli orologi fossero disponibili, pur avendoli affidati a terzi (“comunque non c'è nessun problema perché gli orologi, li recuperiamo che li ha il commercialista”), segno evidente che egli era ben consapevole dell'obbligo di restituzione nel momento del rimborso del mutuo, trattandosi di pegno.
Da ciò consegue che va riconosciuto il diritto dell'attore alla restituzione degli orologi, subordinatamente al rimborso del mutuo come sopra accertato nella somma di €.8.713,93, oltre interessi legali dal settembre 2002 (data del mutuo allegata dall'attore) fino alla data del rimborso, ai sensi dell'art.2794 c.c..
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Quanto agli interessi va invero osservato che l'attore ha riconosciuto di dover versare al convenuto gli interessi corrispettivi, ai quali è stato fatto comunque riferimento nei colloqui fra le parti.
pagina 6 di 9 Va premesso che gli interessi, in assenza di patto scritto, devono intendersi dovuti al tasso legale, ai sensi degli artt.1815 e 1284 c.c..
L'attore ha allegato di aver provveduto al pagamento degli interessi dovuti mediante la consegna al dell'auto Porsche targata PD988675, il cui passaggio di CP_1
proprietà avrebbe dovuto essere formalizzato all'atto della restituzione del capitale da parte del e della restituzione degli orologi da parte del Pt_1 CP_1
In ordine a tale patto non appare acquisita alcuna prova. Invero la teste ha Tes_1
riferito che il aveva offerto la restituzione dell'auto, in quanto la stessa non era CP_1
sufficiente per pagare gli interessi ma tale affermazione non sembra confermata dal contenuto della conversazione del 9.3.2016 (doc.3). Al contrario si desume da tale conversazione che il ha immediatamente offerto al la restituzione CP_1 Pt_1
dell'auto, in quanto non era collaudabile e suscettibile di revisione (“il telaio resta taroccato”), circostanza che rende plausibile che la stessa gli fosse stata consegnata per effettuare gli interventi di restauro, necessari a consentirne la revisione e dunque la normale circolazione, come dallo stesso riferito in sede di interrogatorio (doc.13).
Inoltre il fatto che il avesse trattenuto la carta di circolazione del veicolo Pt_1
(doc.19) sembra ulteriormente confermare che l'auto era stata da lui consegnata al per il restauro, funzionale a richiedere solo in un secondo tempo la revisione, CP_1 con la presentazione del documento di circolazione all'ufficio competente.
Ulteriore conferma di tale rilievo si trae dal contenuto del successivo colloquio del
21.9.2018, nel corso del quale il di fronte alla contestazione del – che, CP_1 Pt_1
consapevole della registrazione, lo aveva sollecitato - circa la dazione dell'auto a titolo di interessi, ha negato recisamente la circostanza (doc.4, pag.4).
D'altra parte il fatto che non vi fosse una scadenza certa per il rimborso del mutuo, rende inverosimile che le parti pattuissero in anticipo la copertura degli interessi, il cui ammontare era del tutto incerto, con la dazione dell'auto, senza considerare il fatto che nessun pagamento avrebbe potuto considerarsi intervenuto per effetto di quella che era una mera promessa di trasferimento della proprietà dell'auto, promessa che il non ha comunque accettato. CP_1
Va dunque escluso che possa essere statuito alcunchè in ordine al trasferimento di proprietà del veicolo e la relativa domanda dell'attore va rigettata.
pagina 7 di 9 **
Va escluso altresì che vi sia prova che analogamente, agli orologi, dati in pegno, la restituzione dell'auto possa essere condizionata al rimborso del mutuo con interessi.
Invero la disponibilità manifestata dal nel corso del primo colloquio CP_1 all'immediata restituzione dell'auto, in quanto non suscettibile di revisione, porta ad escludere che essa fosse stata data in pegno, come del resto escluso anche dall'attore e pertanto non vi sono ostacoli all'accoglimento della domanda subordinata del di condanna del convenuto alla restituzione. Pt_1
Quanto alla domanda di restituzione dell'auto “nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna” va rilevato che lo stesso attore non ha documentato lo stato del veicolo al momento della consegna al avendo fatto riferimento alla CP_1 necessità che l'auto fosse sottoposta ad una mera revisione, essendo funzionante, laddove dai colloqui intercorsi (docc.3-4) emergono invece problematiche più gravi, richiedenti verosimilmente un restauro. Invero dal contenuto dei colloqui richiamati risulta un contrasto in ordine alla reale condizione originaria del bene e agli interventi che il era stato incaricato di svolgere e aveva svolto. CP_1
In definitiva, dunque, non vi è alcuna certezza in ordine ai patti intercorsi fra le parti circa le prestazioni dovute dal ai fini della revisione o restauro dell'auto e ne CP_1 consegue che, ferma restando l'accertata proprietà in capo all'attore, peraltro riconosciuta anche dal in sede di interrogatorio (doc.13), va ordinata la CP_1
restituzione dell'auto al senza alcuna, ulteriore prescrizione. Pt_1
***
Le spese seguono la prevalente soccombenza del convenuto e vanno liquidate come da dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore fino ad €.52.000,00, considerato il decisum e nella misura minima per la fase decisionale, stante l'assenza di scritti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che ha ricevuto da la complessiva Parte_1 CP_1
somma di €.8.713,93 a titolo di mutuo, con l'obbligo di restituirla nel momento in cui pagina 8 di 9 ne avrà la possibilità, maggiorata di interessi al tasso legale dal settembre 2002 al saldo;
accerta e dichiara il diritto di alla restituzione, al momento del Parte_1
rimborso del suddetto mutuo, degli orologi Rolex BM in oro – quadrante blu lapislazzuli – cinturino oro con aggancio doppio per tuta sub, Rolex ON CH in oro bianco – quadrante verde – cinturino coccodrillo verde, nuovo, Rolex quadrante bianco ottagonale acciaio-oro movimento al quarzo per il mercato americano e Rolex CE in oro con cinturino in cuoio usato, consegnati a CP_1
a titolo di pegno;
[...] condanna a restituire a l'autovettura Porsche targata CP_1 Parte_1
PD988675; rigetta ogni altra domanda dell'attore; condanna a rifondere a le spese del procedimento, CP_1 Parte_1 che liquida in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva,
€.1.806,00 per la fase istruttoria ed €.1.453,00 per la fase decisionale oltre al 15% per spese generali e ad €.585,00 per spese vive ed oltre IVA e CPA.
Padova 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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