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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2802/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FACCO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI, 4/10 16122 GENOVA presso il difensore avv. FACCO ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI Controparte_1 P.IVA_2
4/30 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. TURCI MARCO, che lo rappresenta e pagina 1 di 30 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VIANELLO RAFFAELLA
( ) VIA R. CECCARDI, 4/30 16121 GENOVA;
C.F._1
APPELLATO
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo...) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
«Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in parziale riforma della sentenza n. 289/2024 resa fra le parti in epigrafe dal Tribunale di Sondrio in data 26 luglio 2024 e pubblicata il 29 luglio 2024-: rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto infondato in Controparte_1
fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza sul punto;
accertare e dichiarare la responsabilità della sedente in persona come sopra, per la perdita Controparte_1
parziale della spedizione di cui in premesse a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per le causali e le ragioni di fatto e diritto esposte in dette premesse e, per l'effetto, condannare la medesima sedente e in persona come sopra Controparte_1
al risarcimento integrale di tutte le spese ed i danni originati dalla perdita per cui è causa e, quindi, condannare la stessa a pagare alla , Parte_1
sedente in persona come sopra, la somma di dollari USA 161.807,50 -o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- con la rivalutazione monetaria oltre gli interessi -di cui all'art. 27 della Convenzione CMR- dalla data dell'evento al saldo e gli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal momento della domanda giudiziale e al risarcimento del danno da mancato pagamento oltre alle spese legali con accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio»;
pagina 2 di 30 in via istruttoria: si chiede che venga ammessa la prova diretta per testi sui seguenti capitoli:
1) «Vero che nel marzo 2019, la NEW BALANCE ATHLETIC SHOES (UK) Pt_2
(Regno Unito) vendeva alla GARTNER SPORTS S.r.l. di Bolzano una partita di 3384 calzature sportive imballate in 285 colli alle condizioni Incoterms
“EXW Flimby” ovvero “Franco Fabbrica Flimby”- da consegnarsi presso i magazzini della e aventi un valore complessivo pari a dollari CP_2
USA 205.246,08»;
2) «Vero che le merci mancati all'arrivo a destinazione della partita di 3384 calzature sportive imballate in 285 colli alle condizioni Incoterms “EXW
Flimby” ovvero “Franco Fabbrica Flimby”- ed acquistate dalla RT
Sports S.r.l. nel marzo 2019 sono quelle indicate a penna nelle fatture di fatture n.ri. 4066716, 4066710, 4066709, 4066715, 4066714, 4066708,
4066712, 4066717, 4066711, 4066707 datate 14 marzo 2019 di cui alle produzioni 1 a 10 di che si mostrano al teste» Pt_1
3) «Vero che nel settembre 2019 la pagava alla pagava Pt_1 Controparte_3
alla un indennizzo assicurativo pari alla somma di Controparte_4
dollari USA 161.807,50 per la perdita parziale di una partita di 3384 calzature sportive imballate in 285 colli e da essa acquistate nel marzo 2019 dalla dalla alle condizioni Incoterms con Parte_3
resa “EXW Flimby” ovvero “Franco Fabbrica Flimby”»; indicandosi quali testi sul predetto capitolo il signor domiciliato Testimone_1
presso la New Balance Italy S.r.l. in via G. Galilei Bolzano e la signora Testimone_2
domiciliata presso la Cambiaso S&P S.r.l. in via Ugo De Carolis Roma, chiedendosi
l'escussione ai sensi dell'art. 203 c.p.c. da parte del Giudice della sede di loro domicilio.
pagina 3 di 30 Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata Genova- Sondrio, 19 luglio 2021 e si insiste per la dichiarazione di tardività della produzione documentale n. 11 di CP_1
in quanto avvenuta oltre la barriera preclusiva prevista dal codice di rito.
Vinti compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.”
Per Controparte_1
In via definitiva respingere l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la Sentenza del Tribunale civile di Sondrio nr. 289/2024, nonché,
[...]
In via d'appello incidentale e subordinata, in parziale riforma della sentenza, respingere la domanda svolta da in via extracontrattuale non essendo ravvisabile in capo al Pt_1
conducente e/o al vettore un comportamento illecito alternativo al presunto inadempimento delle obbligazioni vettoriali e/o, in via gradata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda in via contrattuale e/o in via subordinata, contenere ogni eventuale condanna nei limiti previsti dall'art. 23 CMR e/o 1696 c.c.
Previa occorrendo, in via istruttoria, ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi formulati con la seconda memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c.:
1) Vero che ho redatto la redazione peritale che mi si rammostra (cfr. ns. prod. 5).
2) Vero che la relazione peritale che mi si rammostra riporta fedelmente le circostanze da me accertate e ivi riferite (cfr. ns. prod. 5).
3) Vero che la dichiarazione che mi si rammostra riporta fedelmente i fatti accaduti tra il 14.3.2019 e il 15.3.2019 (cfr. ns. prod. 2).
4) Vero che per la sosta ho scelto l'area custodita Snap Rugby Truckstop in località
Rugby (UK).
pagina 4 di 30 5) Vero che tale area è videosorvegliata, illuminata, con accesso limitato a pagamento e frequentata da diversi autotrasportatori.
6) Vero che non è stato possibile prenotare il parcheggio per la notte del 14 marzo 2019 presso la Snap Rugby Truckstop.
7) Vero che all'arrivo presso la Snap Rugby Truckstop il parcheggio era al completo e non è stato possibile ricoverare il mezzo al suo interno.
8) Dica il teste se fu possibile reperire altri parcheggi sorvegliati e custoditi disponibili nell'area nella sera del 14.3.2019.
9) Vero che ho quindi parcheggiato il mezzo in prossimità dell'area di sosta custodita
Snap Rugby Truckstop.
10) Vero che l'area dove ho parcheggiato il mezzo la sera del 14.3.2019 è illuminata e frequentata da altri autotrasportatori siccome ritenuta sicura.
11) Dica il teste se in tale area la sera del 14.3.2019 erano presenti altri automezzi in sosta.
12) Vero che sono rimasto a bordo del mezzo per tutta la notte esercitando una sorveglianza ininterrotta.
13) Vero che la mattina del 15.3.2019 mi sono sentito confuso e stordito.
14) Vero che, a seguito del furto, ho contattato la polizia che interveniva appurando lo stato dei luoghi e rilasciava crime reference number no. 3815.3.2019.
Si indicano come testi sui capitoli 1-2 il Dott. con sede in Testimone_3 CP_5
Viale Sauli 39/7, 16121 Genova e sui restanti capitoli il Sig.
[...]
Str. Cerbului, nr. 5/a, bloc c 19, Etaj 4, ap. 14, Municipiul Parte_4
Oradea, Jud. Bihor, Romania, chiedendo sin d'ora, per quest'ultimo, l'audizione nelle forme previste dal Regolamento 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale e/o la nomina di interprete ove a conoscenza della sola lingua romena.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. pagina 5 di 30 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il 15.07.2020, Parte_1
conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni, quantificati in $161.807,50, patiti a causa della perdita di parte di un carico affidato alla società dalla RT Sports s.r.l., assicurata con la compagnia CP_1
e da consegnarsi presso la rispetto alla quale Parte_1 CP_2
ella si era resa cessionaria ai sensi dell'art. 1260 c.c.
L'attrice esponeva che la RT Sports s.r.l. aveva acquistato dalla
[...]
una partita di n. 3384 calzature sportive del complessivo valore Parte_3
di $205.246,08 e, per il tramite della aveva incaricato la società Controparte_6
convenuta in primo grado di trasportarle da Flimby (Regno Unito) e consegnarle presso il magazzino di in Castell'Alfero (AT). La aveva a sua CP_2 Controparte_1
volta incaricato come sub-vettore la la quale aveva Parte_4
prelevato la merce in data 14.03.2019. Tuttavia, soltanto n. 59 colli su 285 erano giunti a destinazione e l'ammanco (quantificato in $170.323,68) veniva giustificato adducendo che, durante la notte, nell'autoarticolato che trasportava i beni, mentre si trovava parcheggiato a lato strada in Rugby (Regno Unito), era stato perpetrato un furto di merce.
invocava, dunque, la responsabilità di in qualità di vettore per la Pt_1 Controparte_1
perdita del carico, essendo avvenuta mentre lo stesso era sotto la sua custodia.
Deduceva, inoltre, che emergevano profili di colpa grave, “considerato che l'autista dell'autocarro, consapevole del fatto che il veicolo era un telonato ed anche privo di antifurto con sensore alle porte effettuava la sosta notturna in un piazzola di sosta sita su di una strada pubblica statale di libero accesso, non custodita, non recintata, non dotata di illuminazione né di videosorveglianza e ciò in palese violazione delle istruzioni pagina 6 di 30 impartite per iscritto dalla alla (atto di citazione, pp. 4-5). Di CP_6 CP_1
conseguenza, doveva essere escluso il beneficio del limite previsto dall'art. 23 della
Convenzione C.M.R.
Con comparsa di risposta depositata il 26.11.2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese, ovvero in subordine il contenimento delle stesse nei limiti di cui all'art. 23 C.M.R. e dell'art. 1696 c.c., il tutto con vittoria di spese.
La società convenuta eccepiva, nel merito, il difetto di legittimazione attiva in capo a alla luce del fatto che committente del contratto di trasporto era Pt_1 [...]
risultando irrilevante l'asserita e comunque contestata titolarità Parte_3
della proprietà della merce in capo a RT. In ogni caso, contestava la sussistenza di un pregiudizio patito da RT o , danti causa dell'attrice, peraltro nemmeno CP_2
dedotto. Evidenziava, inoltre, di aver ricevuto richieste di risarcimento anche da altri soggetti e in particolare in qualità di assicuratrice di Controparte_7 [...]
Rilevava, poi, l'inopponibilità a sé della cessione in quanto priva di data certa CP_6
anteriore al giudizio.
Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di CP_1
trasporto, ai sensi dell'art. 31 C.M.R.
Nel merito, contestava la ricostruzione attorea in punto dinamica del furto;
evidenziava di non aver mai riconosciuto la propria responsabilità e osservava di aver diligentemente curato l'esecuzione del trasporto. Rilevava l'inopponibilità della perizia di parte prodotta in lingua inglese da e comunque la sua incoerenza con le dichiarazioni rese dal Pt_1
vettore.
Rilevava, peraltro, che la sosta notturna, obbligatoria in ossequio al Reg. CE n.
561/2006, non era procrastinabile e il parcheggio individuato come sicuro era pieno e non prenotabile, per cui l'autista aveva dovuto necessariamente sostare in una zona non custodita ma comunque adiacente, dotata di illuminazione, visibilità e pagina 7 di 30 videosorveglianza. Inoltre, egli non si era mai allontanato dal veicolo e aveva riferito di essersi sentito, al risveglio “stordito e confuso, il che rendeva plausibile esser egli rimasto vittima di fatto di terzi teso e idoneo a rendere innocua la sorveglianza approntata” (comparsa di risposta, p. 10).
Argomentava, dunque, nel senso che il danno dipendeva esclusivamente dal fatto delittuoso di terzi, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al vettore, per cui ogni addebito doveva essere escluso ai sensi dell'art. 1693 c.c., tenuto conto anche del fatto che la diligenza dell'autista “va valutata alla luce delle informazioni disponibili e delle circostanze del caso in allora e non a posteriori” (comparsa di risposta p. 12).
In ogni caso, contestava la quantificazione del danno operata da controparte, in mancanza della specificazione di quali fossero i colli mancanti e cosa contenessero.
In subordine, invocava la limitazione della responsabilità vettoriale prevista dall'art. 23
C.M.R., che contiene l'obbligo risarcitorio in 8,33 DSP per kg di merce, ovvero dall'art. 1696 c.c., e comunque evidenziava che l'onere della prova sul quantum del danno spetta a parte attrice.
Il Giudice del Tribunale respingeva la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di avanzata da parte attrice con le note in sostituzione Controparte_6
dell'udienza del 21.04.2021 e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni, il 21.03.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. Soltanto parte attrice provvedeva al deposito degli scritti conclusivi.
Il Tribunale con sentenza n. 289-24 pubblicata il 29.7.2024 così decideva:
“rigetta le domande proposte da Parte_1
pagina 8 di 30 condanna a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.”
Appella la sentenza con i seguenti motivi. Parte_1
PRIMO MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa la difficoltà di determinazione del quantum in violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“Con riferimento al danno, se esso non è discutibile nell'an in quanto rappresentato dal valore dei 226 colli rubati, tuttavia esso risulta di difficile determinazione nel quantum, oggetto di contestazione da parte della Controparte_1
Nessun rilievo possono, infatti, avere le annotazioni a margine delle fatture (doc. 1 parte attrice) o la relazione di parte depositata (doc. 4 parte attrice) per determinare quali siano le paia di scarpe effettivamente rubate, il che è dirimente per la quantificazione poiché non tutte hanno lo stesso valore, per quanto risulta dalle fatture,
e non risulta una distribuzione omogenea tra i vari colli.
In assenza di ulteriori informazioni, qualsiasi tentativo di quantificazione del danno sarebbe assolutamente svincolato dal dato concreto” nonché quella di cui al suo dispositivo costituita dalle enunciazioni: “rigetta le domande proposte da
[...]
condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese Controparte_1
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
SECONDO MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa l'impossibilità di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa e violazione dell'art. 1226 cod. civ.
pagina 9 di 30 L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“né può darsi luogo a una liquidazione in via equitativa, atteso che era nella facoltà di parte attrice dimostrare quali e quanti fossero i prodotti effettivamente pervenuti a destinazione” nonché quella di cui al suo dispositivo costituita dalle enunciazioni:
“rigetta le domande proposte da condanna Parte_1 [...]
a rimborsare alla parte le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
TERZO MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa il mancato riconoscimento della legittimazione dell'appellante ad agire in via contrattuale ex surroga e/o cessione di GARTNER
L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“Ebbene, viste le contestazioni di parte convenuta e posto che la documentazione contrattuale non è stata prodotta, non è possibile stabilire se la società mittente (cioè la parte contrattuale) fosse effettivamente la RT Sports s.r.l. (come parrebbe dal doc.
2 attoreo, ove la RT è indicata come cliente) oppure la Parte_3
(come emerge dal doc. 3 attoreo). …omissis…
[...]
Si noti, da ultimo, che il rapporto contrattuale instaurato dal mittente è, nel caso di specie, da qualificarsi come contratto di spedizione e ha avuto come controparte non la società convenuta ma (omissis)… Controparte_6
“Pertanto la domanda potrà essere esaminata esclusivamente in termini di responsabilità extracontrattuale, non rinvenendosi i presupposti perché possa Pt_1
agire in via contrattuale nei confronti di nonché quella di cui al suo Controparte_1
dispositivo costituita dalle enunciazioni: “rigetta le domande proposte da Pt_1
condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_1
pagina 10 di 30 le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese Controparte_1
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa il mancato CP_8
riconoscimento della legittimazione dell'appellante ad agire in via contrattuale ex cessione di con errata applicazione della norma di cui all'art. 1689 CP_9
cod. civ.
L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“Inoltre non vi è nemmeno prova che si sia verificata la condizione di cui all'art. 1689
c.c. che consentirebbe al destinatario di valersi dei diritti nascenti dal CP_2
contratto.
Pertanto la domanda potrà essere esaminata esclusivamente in termini di responsabilità extracontrattuale, non rinvenendosi i presupposti perché possa agire in via Pt_1
contrattuale nei confronti di nonché quella di cui al suo dispositivo Controparte_1
costituita dalle enunciazioni: “rigetta le domande proposte da Parte_1
condanna a rimborsare alla parte le
[...] Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e
c.p.a. come per legge” .
Si costituisce chiede il rigetto dell'appello e propone appello Controparte_1
incidentale con due motivi.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ERRORE IN FATTO E/O
MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA
Secondo l'appellante in via incidentale la Sentenza è errata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto esponsabile del danno in via extracontrattuale per CP_1
violazione dei doveri di custodia su di lei gravanti in base al contratto di trasporto, pur avendo poco prima affermato che la responsabilità extracontrattuale nel trasporto può
pagina 11 di 30 concorrere con quella contrattuale purché la condotta dolosa o colposa che si assume causa del danno lamentato in via aquiliana non coincida con la violazione degli obblighi nascenti dal contratto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ERRORE IN FATTO E IN
DIRITTO: ERRATA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA VETTORIALE
ALLA LUCE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO IL CONTRATTO DI
TRASPORTO
Secondo l'appellante in via incidentale la sentenza è ulteriormente errata laddove ha ritenuto che on si sia attenuto alla diligenza imposta al vettore. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
29.4.2025, ex art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
ha documentato di aver indennizzato RT Sports s.r.l. Parte_1
(doc. 5 parte attrice) per i danni subiti nell'ambito del trasporto di cui è causa, corrispondendole la somma di $161.807,50, con conseguente surroga, nonché allegando di essersi resa cessionaria di tutti i diritti e le azioni eventualmente vantati per il medesimo evento da parte di (doc. 6 parte attrice). CP_2
Questa Corte è chiamata a pronunciarsi – nell'ordine logico-giuridico- sulle seguenti questioni:
Con il primo motivo di appello incidentale, lamenta che la Sentenza sia CP_1
errata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto esponsabile del CP_1
danno in via extracontrattuale per violazione dei doveri di custodia su di lei gravanti in base al contratto di trasporto, pur avendo poco prima affermato che la responsabilità extracontrattuale nel trasporto può concorrere con quella contrattuale purché la condotta pagina 12 di 30 dolosa o colposa che si assume causa del danno lamentato in via aquiliana non coincida con la violazione degli obblighi nascenti dal contratto.
ostiene che il Tribunale sia incorso nelle seguenti violazioni di legge: CP_1
• Ha motivato la decisione in modo contraddittorio, fondando il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale su una condotta che costituisce, invece, violazione di obblighi nascenti dal contratto di trasporto, pur avendo espressamente affermato che ciò non è giuridicamente ammissibile;
• Ha attribuito rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda aquiliana, a una condotta che la stessa parte attrice ha valorizzato esclusivamente nell'ambito del profilo contrattuale, omettendo di considerare che, in via extracontrattuale, soggetto responsabile del danno sarebbe semmai l'autore materiale della sottrazione (il terzo), quale soggetto che ha violato il principio del neminem laedere, a prescindere dall'esistenza di un vincolo negoziale con la parte danneggiata;
• Ha erroneamente valutato la condotta di secondo i parametri normativi CP_1
e giurisprudenziali propri della responsabilità contrattuale del vettore, omettendo di applicare i criteri propri della responsabilità extracontrattuale, tra cui l'onere probatorio aggravato gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c., e trascurando la necessaria dimostrazione del nesso causale esclusivo tra la condotta e il danno, senza tener conto del fatto illecito del terzo autore del furto.
Tali violazioni hanno inciso in modo determinante sull'esito della decisione, conducendo il Giudice ad affermare erroneamente che:
• l'inadempimento contrattuale del vettore integra automaticamente anche una responsabilità aquiliana;
pagina 13 di 30 • il danno derivante dalla perdita della merce sarebbe riconducibile esclusivamente alla condotta di senza alcuna considerazione del contributo causale CP_1
del fatto del terzo autore della sottrazione.
Conclusivamente, la sentenza -secondo tesi- è meritevole di riforma nella parte in cui ha ritenuto responsabile nei confronti di quale avente causa di RT, CP_1 Pt_1
per la perdita della merce sottratta da ignoti nel corso del trasporto affidato a CP_1
L'appellante in via incidentale chiede in parziale riforma della sentenza, questa Corte voglia apportare le seguenti modifiche:
• Accertare e dichiarare che la società attrice, non ha né dedotto né provato, Pt_1
né offerto di provare, l'esistenza di una condotta dolosa o colposa specifica ascrivibile a distinta dall'inadempimento agli obblighi scaturenti dal CP_1
contratto di trasporto – condotta che potrebbe costituire presupposto autonomo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – né ha allegato o dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra tale eventuale condotta e il danno lamentato in giudizio. Al contrario, si è limitata a un generico richiamo alla responsabilità extracontrattuale unicamente nella parte conclusiva dell'atto introduttivo, ove ha formulato domanda di condanna dell'odierna appellante “a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale”;
• Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati al primo paragrafo del punto 5 della sentenza di primo grado, che – pur essendo astrattamente ammissibile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana nel contratto di trasporto – nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per imputare a una CP_1 Parte_5
extracontrattuale, con conseguente rigetto della relativa domanda;
• Accertare e dichiarare, per l'effetto, che – stante il rigetto della domanda proposta da in via contrattuale per difetto di legittimazione attiva – neppure le Pt_1 pagina 14 di 30 condotte dedotte in giudizio e riferite a presunte violazioni degli obblighi di diligenza gravanti sul vettore possano costituire autonomo fondamento per un'imputazione di responsabilità extracontrattuale in capo a CP_1
La Corte osserva.
In questa fattispecie, il furto era avvenuto durante una sosta notturna del mezzo di trasporto in un'area di parcheggio incustodita, allorquando soggetti ignoti, senza farsi sentire dal conducente che nel frattempo riposava e dopo aver praticato un grosso taglio nel telo del rimorchio, avevano sottratto buona parte del carico trasportato.
Il Tribunale ha ritenuto correttamente la responsabilità del vettore riconoscendo altresì la sua colpa grave in quanto il sostare con l'automezzo, durante le ore notturne, in un'area di parcheggio incustodita costituisce un comportamento gravemente imprudente. Il vettore, infatti, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico di cui ne ha la custodia.
La scelta del vettore, di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, è una scelta gravemente colposa atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi.
Il vettore avrebbe dovuto, quantomeno, sostare in un'area di parcheggio sorvegliata anche in considerazione della tipologia di automezzo utilizzata per il trasporto delle merci (rimorchio telonato che, per sua natura, può essere manomesso senza dover ricorrere a particolari misure di scasso).
Il comportamento del trasportatore, nella fattispecie, è stato alquanto poco prudente non solo in forza del rapporto contrattuale con il proprio committente ma anche sotto il pagina 15 di 30 profilo del “neminem ledere” o, comunque, di colui che per conto di terzi stia custodendo della merce.
Non solo non è stato provato il caso fortuito, ma anzi, al contrario, è risultata in modo inequivocabile la colpa grave di CP_1
Sul punto, infatti, la responsabilità di quest'ultima sussiste anche nell'ipotesi, pacificamente verificatisi nel caso di specie, in cui la stessa si sia avvalsa per il trasporto de quo di un altro vettore, nella specie il sub vettore Pt_4
Orbene, come già accennato, non solo non è stata offerta la prova di alcun caso fortuito, ma le modalità con le quali si è verificato il furto, emergenti dagli atti di causa, sono assolutamente prevedibili e, purtroppo, notoriamente ripetute nell'ambito dei trasporti di merci.
Ed, infatti, è emerso che il trasporto in questione sia stato eseguito con un solo autista;
che il conducente del mezzo ha deciso di percorrere una strada statale in luogo della più sicura autostrada;
che, infatti, l'autostrada è notoriamente più sicura di una strada statale, in quanto vi sono maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza preposte, anche nelle zone di sosta;
che il conducente si addormentava nonostante portasse un carico in un automezzo con semplice copertura telata.
Al di là di specifiche competenze di un vettore, nessuna persona che trasporti un carico
(di terzi) custodito con copertura telata potrebbe assopirsi tranquillamente in un parcheggio non custodito, lungo la strada, senza correre un alto rischio di venir derubato.
Venendo all'elemento soggettivo, la colpa consisterebbe nel non aver sostato in una zona protetta e sorvegliata, bensì in una piazzola a lato strada, circostanza peraltro confermata dalla stessa (doc. 2 parte convenuta) la quale adduce a Controparte_1
giustificazione che il parcheggio sicuro individuato nello Snap Truckstop Rugby fosse già al completo e che la sosta fosse obbligatoria ai sensi del regolamento CE 561/2006.
pagina 16 di 30 ben avrebbe potuto e dovuto organizzarsi diversamente, viaggiando con un CP_1
secondo autista o altra persona e/o percorrendo tratte diverse o posizionandosi in luoghi più sicuri.
Pertanto, nel caso di specie, essendo il furto avvenuto in ora notturna in un luogo non adeguato alla sosta e dovendosi, dunque, ritenere che lo stesso potesse essere evitato adottando la diligenza media di qualsiasi soggetto, e tanto più di un trasportatore, ad avviso di questa Corte non può escludersi la responsabilità del vettore per la perdita del carico, non potendo la fattispecie essere ricondotta al caso fortuito.
In conclusione, l'evento nel caso di specie non era né imprevedibile, né inevitabile, secondo le regole di comune esperienza.
Primo motivo appello principale
Con il primo motivo di gravame, la società appellante contesta che il giudice di Pt_1
prime cure abbia erroneamente ritenuto non adeguatamente provato il quantum del danno. Secondo il Tribunale avrebbe omesso: Pt_1 o di attribuire valore probatorio positivo alla documentazione prodotta a sostegno della richiesta risarcitoria, ovvero: le fatture corredate da annotazioni;
due perizie tecniche;
o di motivare compiutamente l'asserita inidoneità e/o insufficienza di tale documentazione ai fini della dimostrazione del danno;
o di ammettere la prova testimoniale, richiesta in via subordinata, volta a suffragare i fatti dedotti.
In modo più dettagliato, l'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da un vizio motivazionale in quanto non risulta intellegibile la ratio decidendi che ha condotto il
Giudice a ritenere prive di rilevanza probatoria le annotazioni manoscritte apposte sulle fatture prodotte (documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado e richiamato alle pagg. 12-13 della medesima citazione), in combinato disposto pagina 17 di 30 con la quantificazione del danno proposta da parte attrice sulla base proprio di tali fatture.
Tali annotazioni, secondo quanto sostenuto da sarebbero state verificate e Pt_1
riscontrate dal perito nominato dalla compagnia assicuratrice, le cui risultanze, peraltro, assumerebbero particolare valore probatorio in quanto provenienti da un soggetto che, per sua natura, non ha interesse a sovrastimare il danno: l'assicuratore, infatti, ha l'obbligo di liquidare il danno accertato ma non trarrebbe vantaggio alcuno dal riconoscere poste risarcitorie insussistenti.
Inoltre, anche il consulente tecnico di parte della società soggetto CP_1
convenuto, avrebbe confermato la congruità della valorizzazione economica operata;
Infine, secondo l'appellante in via principale, qualora il Tribunale avesse ritenuto inadeguata la documentazione agli atti per fornire piena prova dei fatti dedotti, avrebbe dovuto procedere all'ammissione della prova testimoniale, in particolare l'escussione del teste , dipendente della società New Balance Italia, il quale risulta aver Testimone_1
preso parte alle operazioni di scarico della merce oggetto di controversia.
In modo più dettagliato, l'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da un vizio motivazionale in quanto non risulta intellegibile la ratio decidendi che ha condotto il
Giudice a ritenere prive di rilevanza probatoria le annotazioni manoscritte apposte sulle fatture prodotte (documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado e richiamato alle pagg. 12-13 della medesima citazione), in combinato disposto con la quantificazione del danno proposta da parte attrice sulla base proprio di tali fatture.
Tali annotazioni, secondo quanto sostenuto da sarebbero state verificate e Pt_1
riscontrate dal perito nominato dalla compagnia assicuratrice, le cui risultanze, peraltro, assumerebbero particolare valore probatorio in quanto provenienti da un soggetto che, per sua natura, non ha interesse a sovrastimare il danno: l'assicuratore, infatti, ha pagina 18 di 30 l'obbligo di liquidare il danno accertato ma non trarrebbe vantaggio alcuno dal riconoscere poste risarcitorie insussistenti.
Inoltre, anche il consulente tecnico di parte della società soggetto CP_1
convenuto, avrebbe confermato la congruità della valorizzazione economica operata;
Infine, secondo l'appellante in via principale, qualora il Tribunale avesse ritenuto inadeguata la documentazione agli atti per fornire piena prova dei fatti dedotti, avrebbe dovuto procedere all'ammissione della prova testimoniale, in particolare l'escussione del teste , dipendente della società New Balance Italia, il quale risulta aver Testimone_1
preso parte alle operazioni di scarico della merce oggetto di controversia.
Secondo motivo d'appello principale
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta che il Tribunale abbia omesso Pt_1
di procedere alla liquidazione equitativa del danno, in violazione dell'art. 1226 c.c.. In via subordinata – ovvero in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello – l'appellante chiede che la sentenza venga riformata limitatamente a tale profilo, affinché questa
Corte proceda alla liquidazione equitativa del danno, ove lo ritenga comunque sussistente, pur in assenza di una piena prova sul quantum.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure sarebbe incorso: Pt_1
• in una contraddizione logico-giuridica tra il riconoscimento della mancata riconsegna di parte della merce (59 colli su 285, come risultante dalla lettera di vettura) e la conclusione secondo cui non sarebbe possibile procedere alla quantificazione del danno;
• in una violazione dell'art. 1226 c.c., non avendo proceduto alla liquidazione equitativa del pregiudizio, pur in presenza dell'accertamento della perdita o sottrazione di merce.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente. pagina 19 di 30 La Corte osserva.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter attribuire rilevanza probatoria né alle annotazioni manoscritte sulle fatture prodotte in giudizio, né sulla perizia allegata agli atti, stante la specifica contestazione da parte di CP_1
In particolare, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha provveduto a CP_1
contestare puntualmente, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., i seguenti aspetti:
1. la riserva apposta sulla lettera di vettura, che si limita a dichiarare il riscontro di
“59 colli” senza però fornire indicazioni né sulla quantità eventualmente mancante né sul contenuto dei colli stessi;
2. il valore reale delle merci ai fini della quantificazione del danno;
3. la stima dei danni formulata in sede stragiudiziale, ritenuta inaffidabile perché fondata su accertamenti peritali unilateralmente condotti, senza che la controparte
(cioè stessa) sia stata invitata a partecipare alle operazioni peritali, con CP_1
conseguente violazione del principio del contraddittorio.
La Corte osserva.
Correttamente, il Tribunale ha ritenuto che le annotazioni manoscritte apposte unilateralmente sulle fatture, in un momento successivo alla riconsegna della merce e Parte_ senza la presenza di né del vettore effettivo non possano assumere CP_1
valore probatorio autonomo nel contesto del giudizio.
Infatti, le annotazioni sulle fatture non hanno alcuna rilevanza concludente ai fini della decisione.
Le annotazioni a penna inserite sulle fatture sono: unilaterali (cioè provenienti da una sola parte); cronologicamente non precisate, ma comunque successive alla riconsegna;
non compiute in presenza del vettore o del destinatario Questi elementi ne CP_1
pagina 20 di 30 invalidano la rilevanza probatoria, perché prive di riscontro oggettivo e non verbalizzate in contraddittorio.
Analogamente, la perizia redatta su incarico di è stata considerata priva Pt_1
dell'efficacia probatoria che l'appellante vorrebbe attribuirle, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati a pagina 13 dell'atto di appello. Infatti, come già puntualmente eccepito da nella comparsa di risposta, nei precedenti citati la CP_1
perizia si fondava su accertamenti svolti in contraddittorio con il vettore oppure in sua ingiustificata assenza: elementi che non ricorrono nel caso di specie.
In ogni caso, la perizia commissionata da non documenta in modo puntuale alcun Pt_1
accertamento tecnico circa la corrispondenza tra le mancanze denunciate e i contenuti fatturati: il perito si limita ad affermare che le fatture gli sono state consegnate già corredate di annotazioni, che poi sono state riassunte in una tabella sintetica, senza alcun riscontro oggettivo diretto.
Quanto poi al contenuto della perizia del consulente tecnico di CP_1
contrariamente a quanto asserito dall'appellante la stessa non contiene alcuna condivisione o ratifica delle risultanze peritali di parte attrice, ma si limita a riportare il contenuto della richiesta risarcitoria inviata da (per il tramite dell'Avv. Facco e Pt_1
del sig. , senza accoglierla, riconoscerla o farla propria. In ogni caso, si osserva CP_10
che le dichiarazioni del perito dell'assicuratore (cioè della parte appellante) non possono essere opponibili a Non si tratta di una valutazione nel merito CP_1
delle dichiarazioni del perito (attendibili o meno) ma della loro inopponibilità processuale alla parte appellata.
Ciò premesso, il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.
Risulta dimostrato che la RT Sports s.r.l. abbia acquistato dalla
[...]
la partita di scarpe che è stata parzialmente oggetto di furto Parte_3
durante il trasporto (v. fatture prodotte sub doc. 1 parte attrice). pagina 21 di 30 E' incontestato e documentalmente provato che a destinazione siano giunti soltanto n.
59 colli su 285, come risulta, in primo luogo, dalla lettera di vettura (doc. 3 parte attrice primo grado). Inoltre, in secondo luogo, come emerge dalla lettera di riscontro di
(doc. 2 parte convenuta), che costituisce “dichiarazione confessoria Controparte_1
relativamente alla dinamica dei fatti ai sensi dell'art. 2735 c.c.”, indicando che il carico mancante (n. 226 colli) è stato asportato durante la notte tra il 14 e il 15 marzo 2019 ad opera di ignoti mentre il camion era in sosta in località Rugby e l'autista si trovava nell'abitacolo per il riposo notturno.
Risulta provato anche che la vendita aveva ad oggetto 3.384 calzature sportive imballate in 285 colli. Ogni collo, perciò, ragionevolmente, conteneva una media di 11/12 scarpe.
E' verosimile ritenere che siano state sottratte -secondo questo calcolo- almeno 2.486 scarpe (calcolate in difetto e ricordando che secondo l'appellante sarebbero state sottratte 2.772 paia, come risultanti dalle annotazioni apposte su tali fatture).
“In tema di risarcimento danni, qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall'attore renda impervia ovvero impossibile la prova concreta del suo ammontare, è legittimo e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno, senza che spiega influenza in senso contrario né l'eventuale “insuccesso” della ctu disposta al fine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri lato sensu oggettivi, né l'eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato – dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione di non liquet, fondata, appunto, sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa res lesiva…Allorchè sia raggiunta la prova della certezza del danno, il giudice che reputi inadeguati i criteri di quantificazione indicati dall'attore
pagina 22 di 30 non può rigettare la domanda, negando l'obbligazione risarcitoria, ma è tenuto a liquidare il danno valendosi, ove possibile, di criteri diversi, ritenuti più idonei ovvero ricorrendo alla valutazione equitativa” (Si veda Corte di Cassazione n. 13469/02, conforme a Corte di Cassazione n. 1885/02).
Il calcolo per la liquidazione del danno da parte di questa Corte, in assenza di una prova certa della tipologia di scarpe sottratte, è quella di utilizzare il prezzo unitario minore per ciascun paio di scarpe sottratte (queste ultime calcolate nella loro minima quantità possibile).
Su ognuna della dieci fatture prodotte è indicato il relativo “unit price” ovvero
Prima fattura: valore unitario 62,90 $
Seconda fattura: valore unitario 59,40 $
Terza fattura: valore unitario 60,30 $
Quarta fattura valore unitario: 62,80 $
Quinta fattura valore unitario: 61,80 $
Sesta fattura: valore unitario: 58,40 $
Settima fattura: valore unitario: 67,30 $
Ottava fattura valore unitario: 61,60 $
Nona fattura valore unitario: 66,24 $
Decima fattura: valore unitario: 46,10 $
Come detto, non vi è prova del valore e della tipologia di scarpe sottratte ma, certamente, il valore più basso unitario è quello di 46,10 $ (irrilevante evidentemente che tali scarpe di minor costo -secondo tesi- non siano state sottratte, poiché come spiegato non vi è prova di tale specifica circostanza).
pagina 23 di 30 Moltiplicando tale valore unitario per il numero di scarpe (46,10 $ x 2.486), pari a
114.604,60 $, si ottiene in via equitativa la liquidazione del danno, secondo criteri matematici e logici.
Per completezza di esame, rispetto al terzo e quarto motivo si osserva quanto segue.
TERZO E QUARTO MOTIVO D'APPELLO: LEGITTIMAZIONE AD AGIRE –
CONTRADDIZIONE LOGICA
Con i successivi motivi, censura la decisione con cui il Tribunale ha negato la sua Pt_1
legittimazione ad agire in via contrattuale nei confronti di ritenendo che non CP_1
sarebbe risultata la titolarità derivativa (per surroga o cessione) dei diritti:
• né in capo all'acquirente, presunta committente del trasporto;
• né in capo al destinatario della merce.
L'appellante nei motivi terzo e quarto dell'impugnazione, propone due Pt_1
prospettazioni alternative e tra loro incompatibili in ordine all'individuazione del soggetto legittimato attivamente a far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto e, conseguentemente, del soggetto nei cui diritti essa si sarebbe surrogata ex art. 1916 c.c.,
o dai quali avrebbe ricevuto cessione.
Con il terzo motivo, sostiene che il soggetto titolare del rapporto contrattuale Pt_1
sarebbe in qualità di mandante dello spedizioniere che Controparte_11 CP_6
avrebbe agito con rappresentanza diretta nella stipulazione del contratto di trasporto con
CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante individua invece quale soggetto legittimato CP_2
in quanto destinatario della spedizione, facendo riferimento alla disciplina
[...]
codicistica in materia di trasporto (e in particolare agli artt. 1689 e ss. c.c.), che riconosce in capo al destinatario specifici diritti e legittimazioni nell'esecuzione del contratto.
pagina 24 di 30 Tale impostazione, tuttavia, è affetta da insanabile contraddizione, poiché:
• da un lato, l'appellante non chiarisce inequivocabilmente da quale soggetto abbia acquisito la titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
• dall'altro, le due ricostruzioni presuppongono basi giuridiche incompatibili tra loro: la prima si fonda su un rapporto contrattuale diretto tra mandante (RT) e vettore tramite rappresentanza dello spedizioniere;
la seconda si basa CP_1
sulla legittimazione propria del destinatario ex lege, a prescindere dalla conclusione del contratto.
Se, come sostenuto nel terzo motivo, (spedizioniere) ha agito con rappresentanza CP_6
diretta per conto di RT, ciò implicherebbe che RT è parte contrattuale del contratto di trasporto, e quindi soggetto titolare dei diritti derivanti dalla sua esecuzione.
In tal caso, potrebbe fondare la sua legittimazione in via derivativa su una Pt_1
surroga nei diritti di RT.
Ma tale impostazione richiede una prova rigorosa del mandato con rappresentanza conferito a e della stipulazione contrattuale in nome e per conto del mandante, CP_6
prova che, per quanto emerge, non è stata fornita.
Secondo il quarto motivo, , in qualità di destinatario del trasporto, sarebbe CP_2
legittimato a far valere i diritti verso il vettore per i danni alla merce, ai sensi dell'art. 1689 c.c., che riconosce la facoltà per il destinatario di esercitare azioni in relazione all'inadempimento del contratto di trasporto.
Da qui deriverebbe la legittimazione attiva di per surroga o cessione da . Pt_1 CP_2
Ma anche questa impostazione non risulta supportata da elementi documentali che attestino con certezza:
• la qualità di destinatario in capo a;
CP_2
pagina 25 di 30 • un danno concreto in capo a;
CP_2
• una cessione formale del credito o l'esistenza dei presupposti della surroga reale ex art. 1916 c.c.
In difetto di individuazione certa del soggetto che in concreto ha subito il danno patrimoniale, e in mancanza di prova della surroga o della cessione (formale), il Giudice ha correttamente negato la legittimazione attiva dell'appellante sotto il profilo contrattuale.
Con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso Pt_1
la legittimazione attiva della sua dante causa, sul presupposto di un Controparte_11
duplice errore interpretativo dei contratti di trasporto in atti. In particolare, l'appellante:
• contesta che il Tribunale abbia ritenuto inconferente il mandato stipulato tra e prodotto sub 2), ove figura come mittente CP_6 CP_1 CP_6
• sostiene che tale mandato dovrebbe prevalere sulla lettera di vettura internazionale
CMR (prodotta sub 3), in cui risulta mittente;
Parte_3
• deduce che avrebbe agito con rappresentanza diretta in nome e per conto CP_6
di RT, qualificata nel mandato come cliente.
L'assunto è erroneo per una pluralità di ragioni:
• Nessuno dei due documenti identifica la dante causa di come mittente: né Pt_1
la CMR (che indica ), né il mandato (in cui figura;
Parte_3 CP_6
• Non sussiste alcuna gerarchia ontologica tra i due documenti: entrambi concorrono alla ricostruzione della catena contrattuale, ma non prevale l'uno sull'altro;
pagina 26 di 30 • La CMR, per consolidata giurisprudenza, ha valore dichiarativo delle parti coinvolte nel trasporto, e la sua indicazione di come mittente Parte_3
non può essere ignorata, né superata automaticamente da un mandato a parte.
La tesi della rappresentanza diretta di RT, invocata per fondare la legittimazione attiva, introdotta solo in replica alla comparsa di costituzione e risposta, come dimostra l'istanza di chiamata in causa di non può essere condivisa. CP_6
• Per consolidata giurisprudenza, la semplice menzione del nome del cliente da parte dello spedizioniere non integra contemplatio domini, a fortiori ove manchi ogni dichiarazione espressa o condotta concludente riconducibile al vettore.
• Lo spedizioniere agisce, per regola generale, come mandatario senza rappresentanza (art. 1737 c.c.), salvo prova contraria, non fornita nel caso di specie.
Sull'inapplicabilità dell'art. 1705, comma 2, c.c. in tema di danni
• L'art. 1705, comma 2, c.c. consente al mandante di esercitare diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, ma non si estende alle azioni di risarcimento del danno contrattuale verso terzi, come nella specie.
• L'invocazione di tale norma da parte dell'appellante è dunque inconferente rispetto all'oggetto del giudizio.
• La circostanza che la merce fosse stata acquistata con resa risulta non CP_12
concludente, poiché le clausole Incoterms regolano il riparto delle spese e dei rischi, ma non determinano automaticamente la titolarità dei diritti risarcitori derivanti dal contratto di trasporto.
• Il diniego dell'istanza di chiamata in causa di non comporta un CP_6
riconoscimento implicito della legittimazione attiva di RT, come invece assume erroneamente l'appellante; l'ordinanza ha recepito la prospettazione pagina 27 di 30 attorea ai soli fini dell'esclusione dell'interesse alla chiamata di terzo, senza accoglierla nel merito.
Sull'onere probatorio in capo all'attore:
• Il criterio per stabilire quale soggetto sia legittimato ad agire per il risarcimento del danno da trasporto non è formale, bensì sostanziale, e riguarda l'individuazione del soggetto che ha subito la perdita patrimoniale (da questo punto di vista si osserva che la Compagnia di Assicurazione non ha neppure prodotto in atti la polizza in forza della quale ha risarcito il proprio assicurato);
• Tale perdita non è stata provata da né in primo grado né in appello, ove si Pt_1
è limitata ad affermarla senza darne dimostrazione.
• Il terzo motivo di appello si rivela: infondato nel merito, per insussistenza della legittimazione attiva di RT, per assenza di prova sulla spendita del nome.
La sentenza di primo grado resiste pertanto alle censure mosse, e deve essere confermata sul punto.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Nell'ipotesi in cui si accogliesse la doglianza e si ritenesse che sia CP_2
subentrata nei diritti derivanti dal contratto di trasporto, continuerebbe a difettare Pt_1
di legittimazione attiva, non avendo impugnato gli ulteriori capi della sentenza che fondano la decisione di rigetto.
In particolare, restano intangibili le statuizioni con cui il Tribunale ha:
• (i) affermato che la legittimazione ad agire spetta non solo al titolare del rapporto contrattuale, ma anche e soprattutto a chi abbia subito la perdita patrimoniale;
• (ii) accertato che il danno si è prodotto nel patrimonio di RT, quale proprietaria dei beni al momento del trasporto.
pagina 28 di 30 In difetto di impugnazione di tali capi, l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comunque condurre all'accoglimento della domanda.
Infondatezza nel merito
Infine, il motivo si presenta infondato, poiché:
• non ha né dedotto né offerto di provare che abbia subito i Pt_1 CP_2
concreto la perdita patrimoniale derivante dalla perdita del carico;
• l'asserito subentro di nei diritti derivanti dal contratto di trasporto non CP_2
è sufficiente a fondare la legittimazione, in mancanza della prova dell'effettiva ricaduta economica del danno sul patrimonio di detta società.
Il quarto motivo si rivela perciò infondato, per mancata allegazione e prova della titolarità del diritto risarcitorio in capo a . CP_2
Sotto questo profilo, la sentenza di primo grado merita -perciò-conferma.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022; ord. n. 9448 del 06/04/2023).
Il parziale accoglimento dell'appello, con riconoscimento in capo all'appellante di un danno extracontrattuale, comporta la condanna dell'appellata al pagamento delle spese pagina 29 di 30 di lite di primo e secondo grado, in favore di spese liquidate ex DM 147/2022, Pt_1
tenuto conto del valore della lite e delle difese svolte, nei valori medi, senza la fase istruttoria nel presente procedimento (non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 289/2024 resa fra le parti in epigrafe dal Tribunale di Sondrio in data 26 luglio 2024 e pubblicata il 29 luglio 2024,
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di 114.604,60 $; tale somma va maggiorata degli interessi
[...]
compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, da rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del furto alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo grado liquidate in Euro 14.103,00 oltre IVA, CPA
[...]
e 15% spese generali del presente grado liquidate in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali.
Così deciso in Milano il 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2802/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FACCO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI, 4/10 16122 GENOVA presso il difensore avv. FACCO ANDREA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CECCARDI Controparte_1 P.IVA_2
4/30 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. TURCI MARCO, che lo rappresenta e pagina 1 di 30 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VIANELLO RAFFAELLA
( ) VIA R. CECCARDI, 4/30 16121 GENOVA;
C.F._1
APPELLATO
avente ad oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo...) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
«Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma -ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in parziale riforma della sentenza n. 289/2024 resa fra le parti in epigrafe dal Tribunale di Sondrio in data 26 luglio 2024 e pubblicata il 29 luglio 2024-: rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto infondato in Controparte_1
fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza sul punto;
accertare e dichiarare la responsabilità della sedente in persona come sopra, per la perdita Controparte_1
parziale della spedizione di cui in premesse a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per le causali e le ragioni di fatto e diritto esposte in dette premesse e, per l'effetto, condannare la medesima sedente e in persona come sopra Controparte_1
al risarcimento integrale di tutte le spese ed i danni originati dalla perdita per cui è causa e, quindi, condannare la stessa a pagare alla , Parte_1
sedente in persona come sopra, la somma di dollari USA 161.807,50 -o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia- con la rivalutazione monetaria oltre gli interessi -di cui all'art. 27 della Convenzione CMR- dalla data dell'evento al saldo e gli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal momento della domanda giudiziale e al risarcimento del danno da mancato pagamento oltre alle spese legali con accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio»;
pagina 2 di 30 in via istruttoria: si chiede che venga ammessa la prova diretta per testi sui seguenti capitoli:
1) «Vero che nel marzo 2019, la NEW BALANCE ATHLETIC SHOES (UK) Pt_2
(Regno Unito) vendeva alla GARTNER SPORTS S.r.l. di Bolzano una partita di 3384 calzature sportive imballate in 285 colli alle condizioni Incoterms
“EXW Flimby” ovvero “Franco Fabbrica Flimby”- da consegnarsi presso i magazzini della e aventi un valore complessivo pari a dollari CP_2
USA 205.246,08»;
2) «Vero che le merci mancati all'arrivo a destinazione della partita di 3384 calzature sportive imballate in 285 colli alle condizioni Incoterms “EXW
Flimby” ovvero “Franco Fabbrica Flimby”- ed acquistate dalla RT
Sports S.r.l. nel marzo 2019 sono quelle indicate a penna nelle fatture di fatture n.ri. 4066716, 4066710, 4066709, 4066715, 4066714, 4066708,
4066712, 4066717, 4066711, 4066707 datate 14 marzo 2019 di cui alle produzioni 1 a 10 di che si mostrano al teste» Pt_1
3) «Vero che nel settembre 2019 la pagava alla pagava Pt_1 Controparte_3
alla un indennizzo assicurativo pari alla somma di Controparte_4
dollari USA 161.807,50 per la perdita parziale di una partita di 3384 calzature sportive imballate in 285 colli e da essa acquistate nel marzo 2019 dalla dalla alle condizioni Incoterms con Parte_3
resa “EXW Flimby” ovvero “Franco Fabbrica Flimby”»; indicandosi quali testi sul predetto capitolo il signor domiciliato Testimone_1
presso la New Balance Italy S.r.l. in via G. Galilei Bolzano e la signora Testimone_2
domiciliata presso la Cambiaso S&P S.r.l. in via Ugo De Carolis Roma, chiedendosi
l'escussione ai sensi dell'art. 203 c.p.c. da parte del Giudice della sede di loro domicilio.
pagina 3 di 30 Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. datata Genova- Sondrio, 19 luglio 2021 e si insiste per la dichiarazione di tardività della produzione documentale n. 11 di CP_1
in quanto avvenuta oltre la barriera preclusiva prevista dal codice di rito.
Vinti compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.”
Per Controparte_1
In via definitiva respingere l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la Sentenza del Tribunale civile di Sondrio nr. 289/2024, nonché,
[...]
In via d'appello incidentale e subordinata, in parziale riforma della sentenza, respingere la domanda svolta da in via extracontrattuale non essendo ravvisabile in capo al Pt_1
conducente e/o al vettore un comportamento illecito alternativo al presunto inadempimento delle obbligazioni vettoriali e/o, in via gradata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda in via contrattuale e/o in via subordinata, contenere ogni eventuale condanna nei limiti previsti dall'art. 23 CMR e/o 1696 c.c.
Previa occorrendo, in via istruttoria, ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi formulati con la seconda memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma c.p.c.:
1) Vero che ho redatto la redazione peritale che mi si rammostra (cfr. ns. prod. 5).
2) Vero che la relazione peritale che mi si rammostra riporta fedelmente le circostanze da me accertate e ivi riferite (cfr. ns. prod. 5).
3) Vero che la dichiarazione che mi si rammostra riporta fedelmente i fatti accaduti tra il 14.3.2019 e il 15.3.2019 (cfr. ns. prod. 2).
4) Vero che per la sosta ho scelto l'area custodita Snap Rugby Truckstop in località
Rugby (UK).
pagina 4 di 30 5) Vero che tale area è videosorvegliata, illuminata, con accesso limitato a pagamento e frequentata da diversi autotrasportatori.
6) Vero che non è stato possibile prenotare il parcheggio per la notte del 14 marzo 2019 presso la Snap Rugby Truckstop.
7) Vero che all'arrivo presso la Snap Rugby Truckstop il parcheggio era al completo e non è stato possibile ricoverare il mezzo al suo interno.
8) Dica il teste se fu possibile reperire altri parcheggi sorvegliati e custoditi disponibili nell'area nella sera del 14.3.2019.
9) Vero che ho quindi parcheggiato il mezzo in prossimità dell'area di sosta custodita
Snap Rugby Truckstop.
10) Vero che l'area dove ho parcheggiato il mezzo la sera del 14.3.2019 è illuminata e frequentata da altri autotrasportatori siccome ritenuta sicura.
11) Dica il teste se in tale area la sera del 14.3.2019 erano presenti altri automezzi in sosta.
12) Vero che sono rimasto a bordo del mezzo per tutta la notte esercitando una sorveglianza ininterrotta.
13) Vero che la mattina del 15.3.2019 mi sono sentito confuso e stordito.
14) Vero che, a seguito del furto, ho contattato la polizia che interveniva appurando lo stato dei luoghi e rilasciava crime reference number no. 3815.3.2019.
Si indicano come testi sui capitoli 1-2 il Dott. con sede in Testimone_3 CP_5
Viale Sauli 39/7, 16121 Genova e sui restanti capitoli il Sig.
[...]
Str. Cerbului, nr. 5/a, bloc c 19, Etaj 4, ap. 14, Municipiul Parte_4
Oradea, Jud. Bihor, Romania, chiedendo sin d'ora, per quest'ultimo, l'audizione nelle forme previste dal Regolamento 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale e/o la nomina di interprete ove a conoscenza della sola lingua romena.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. pagina 5 di 30 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il 15.07.2020, Parte_1
conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni, quantificati in $161.807,50, patiti a causa della perdita di parte di un carico affidato alla società dalla RT Sports s.r.l., assicurata con la compagnia CP_1
e da consegnarsi presso la rispetto alla quale Parte_1 CP_2
ella si era resa cessionaria ai sensi dell'art. 1260 c.c.
L'attrice esponeva che la RT Sports s.r.l. aveva acquistato dalla
[...]
una partita di n. 3384 calzature sportive del complessivo valore Parte_3
di $205.246,08 e, per il tramite della aveva incaricato la società Controparte_6
convenuta in primo grado di trasportarle da Flimby (Regno Unito) e consegnarle presso il magazzino di in Castell'Alfero (AT). La aveva a sua CP_2 Controparte_1
volta incaricato come sub-vettore la la quale aveva Parte_4
prelevato la merce in data 14.03.2019. Tuttavia, soltanto n. 59 colli su 285 erano giunti a destinazione e l'ammanco (quantificato in $170.323,68) veniva giustificato adducendo che, durante la notte, nell'autoarticolato che trasportava i beni, mentre si trovava parcheggiato a lato strada in Rugby (Regno Unito), era stato perpetrato un furto di merce.
invocava, dunque, la responsabilità di in qualità di vettore per la Pt_1 Controparte_1
perdita del carico, essendo avvenuta mentre lo stesso era sotto la sua custodia.
Deduceva, inoltre, che emergevano profili di colpa grave, “considerato che l'autista dell'autocarro, consapevole del fatto che il veicolo era un telonato ed anche privo di antifurto con sensore alle porte effettuava la sosta notturna in un piazzola di sosta sita su di una strada pubblica statale di libero accesso, non custodita, non recintata, non dotata di illuminazione né di videosorveglianza e ciò in palese violazione delle istruzioni pagina 6 di 30 impartite per iscritto dalla alla (atto di citazione, pp. 4-5). Di CP_6 CP_1
conseguenza, doveva essere escluso il beneficio del limite previsto dall'art. 23 della
Convenzione C.M.R.
Con comparsa di risposta depositata il 26.11.2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese, ovvero in subordine il contenimento delle stesse nei limiti di cui all'art. 23 C.M.R. e dell'art. 1696 c.c., il tutto con vittoria di spese.
La società convenuta eccepiva, nel merito, il difetto di legittimazione attiva in capo a alla luce del fatto che committente del contratto di trasporto era Pt_1 [...]
risultando irrilevante l'asserita e comunque contestata titolarità Parte_3
della proprietà della merce in capo a RT. In ogni caso, contestava la sussistenza di un pregiudizio patito da RT o , danti causa dell'attrice, peraltro nemmeno CP_2
dedotto. Evidenziava, inoltre, di aver ricevuto richieste di risarcimento anche da altri soggetti e in particolare in qualità di assicuratrice di Controparte_7 [...]
Rilevava, poi, l'inopponibilità a sé della cessione in quanto priva di data certa CP_6
anteriore al giudizio.
Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di CP_1
trasporto, ai sensi dell'art. 31 C.M.R.
Nel merito, contestava la ricostruzione attorea in punto dinamica del furto;
evidenziava di non aver mai riconosciuto la propria responsabilità e osservava di aver diligentemente curato l'esecuzione del trasporto. Rilevava l'inopponibilità della perizia di parte prodotta in lingua inglese da e comunque la sua incoerenza con le dichiarazioni rese dal Pt_1
vettore.
Rilevava, peraltro, che la sosta notturna, obbligatoria in ossequio al Reg. CE n.
561/2006, non era procrastinabile e il parcheggio individuato come sicuro era pieno e non prenotabile, per cui l'autista aveva dovuto necessariamente sostare in una zona non custodita ma comunque adiacente, dotata di illuminazione, visibilità e pagina 7 di 30 videosorveglianza. Inoltre, egli non si era mai allontanato dal veicolo e aveva riferito di essersi sentito, al risveglio “stordito e confuso, il che rendeva plausibile esser egli rimasto vittima di fatto di terzi teso e idoneo a rendere innocua la sorveglianza approntata” (comparsa di risposta, p. 10).
Argomentava, dunque, nel senso che il danno dipendeva esclusivamente dal fatto delittuoso di terzi, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al vettore, per cui ogni addebito doveva essere escluso ai sensi dell'art. 1693 c.c., tenuto conto anche del fatto che la diligenza dell'autista “va valutata alla luce delle informazioni disponibili e delle circostanze del caso in allora e non a posteriori” (comparsa di risposta p. 12).
In ogni caso, contestava la quantificazione del danno operata da controparte, in mancanza della specificazione di quali fossero i colli mancanti e cosa contenessero.
In subordine, invocava la limitazione della responsabilità vettoriale prevista dall'art. 23
C.M.R., che contiene l'obbligo risarcitorio in 8,33 DSP per kg di merce, ovvero dall'art. 1696 c.c., e comunque evidenziava che l'onere della prova sul quantum del danno spetta a parte attrice.
Il Giudice del Tribunale respingeva la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di avanzata da parte attrice con le note in sostituzione Controparte_6
dell'udienza del 21.04.2021 e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa rinviata per la precisazione delle conclusioni, il 21.03.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. Soltanto parte attrice provvedeva al deposito degli scritti conclusivi.
Il Tribunale con sentenza n. 289-24 pubblicata il 29.7.2024 così decideva:
“rigetta le domande proposte da Parte_1
pagina 8 di 30 condanna a rimborsare alla parte le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.”
Appella la sentenza con i seguenti motivi. Parte_1
PRIMO MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa la difficoltà di determinazione del quantum in violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.
L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“Con riferimento al danno, se esso non è discutibile nell'an in quanto rappresentato dal valore dei 226 colli rubati, tuttavia esso risulta di difficile determinazione nel quantum, oggetto di contestazione da parte della Controparte_1
Nessun rilievo possono, infatti, avere le annotazioni a margine delle fatture (doc. 1 parte attrice) o la relazione di parte depositata (doc. 4 parte attrice) per determinare quali siano le paia di scarpe effettivamente rubate, il che è dirimente per la quantificazione poiché non tutte hanno lo stesso valore, per quanto risulta dalle fatture,
e non risulta una distribuzione omogenea tra i vari colli.
In assenza di ulteriori informazioni, qualsiasi tentativo di quantificazione del danno sarebbe assolutamente svincolato dal dato concreto” nonché quella di cui al suo dispositivo costituita dalle enunciazioni: “rigetta le domande proposte da
[...]
condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese Controparte_1
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
SECONDO MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa l'impossibilità di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa e violazione dell'art. 1226 cod. civ.
pagina 9 di 30 L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“né può darsi luogo a una liquidazione in via equitativa, atteso che era nella facoltà di parte attrice dimostrare quali e quanti fossero i prodotti effettivamente pervenuti a destinazione” nonché quella di cui al suo dispositivo costituita dalle enunciazioni:
“rigetta le domande proposte da condanna Parte_1 [...]
a rimborsare alla parte le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
TERZO MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa il mancato riconoscimento della legittimazione dell'appellante ad agire in via contrattuale ex surroga e/o cessione di GARTNER
L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“Ebbene, viste le contestazioni di parte convenuta e posto che la documentazione contrattuale non è stata prodotta, non è possibile stabilire se la società mittente (cioè la parte contrattuale) fosse effettivamente la RT Sports s.r.l. (come parrebbe dal doc.
2 attoreo, ove la RT è indicata come cliente) oppure la Parte_3
(come emerge dal doc. 3 attoreo). …omissis…
[...]
Si noti, da ultimo, che il rapporto contrattuale instaurato dal mittente è, nel caso di specie, da qualificarsi come contratto di spedizione e ha avuto come controparte non la società convenuta ma (omissis)… Controparte_6
“Pertanto la domanda potrà essere esaminata esclusivamente in termini di responsabilità extracontrattuale, non rinvenendosi i presupposti perché possa Pt_1
agire in via contrattuale nei confronti di nonché quella di cui al suo Controparte_1
dispositivo costituita dalle enunciazioni: “rigetta le domande proposte da Pt_1
condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_1
pagina 10 di 30 le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese Controparte_1
generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
MOTIVO: Motivazione erronea e contraddittoria circa il mancato CP_8
riconoscimento della legittimazione dell'appellante ad agire in via contrattuale ex cessione di con errata applicazione della norma di cui all'art. 1689 CP_9
cod. civ.
L'appellante in particolare impugna la motivazione del Tribunale dove ha affermato:
“Inoltre non vi è nemmeno prova che si sia verificata la condizione di cui all'art. 1689
c.c. che consentirebbe al destinatario di valersi dei diritti nascenti dal CP_2
contratto.
Pertanto la domanda potrà essere esaminata esclusivamente in termini di responsabilità extracontrattuale, non rinvenendosi i presupposti perché possa agire in via Pt_1
contrattuale nei confronti di nonché quella di cui al suo dispositivo Controparte_1
costituita dalle enunciazioni: “rigetta le domande proposte da Parte_1
condanna a rimborsare alla parte le
[...] Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e
c.p.a. come per legge” .
Si costituisce chiede il rigetto dell'appello e propone appello Controparte_1
incidentale con due motivi.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ERRORE IN FATTO E/O
MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA
Secondo l'appellante in via incidentale la Sentenza è errata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto esponsabile del danno in via extracontrattuale per CP_1
violazione dei doveri di custodia su di lei gravanti in base al contratto di trasporto, pur avendo poco prima affermato che la responsabilità extracontrattuale nel trasporto può
pagina 11 di 30 concorrere con quella contrattuale purché la condotta dolosa o colposa che si assume causa del danno lamentato in via aquiliana non coincida con la violazione degli obblighi nascenti dal contratto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ERRORE IN FATTO E IN
DIRITTO: ERRATA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA VETTORIALE
ALLA LUCE DEI PRINCIPI CHE GOVERNANO IL CONTRATTO DI
TRASPORTO
Secondo l'appellante in via incidentale la sentenza è ulteriormente errata laddove ha ritenuto che on si sia attenuto alla diligenza imposta al vettore. CP_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
29.4.2025, ex art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
ha documentato di aver indennizzato RT Sports s.r.l. Parte_1
(doc. 5 parte attrice) per i danni subiti nell'ambito del trasporto di cui è causa, corrispondendole la somma di $161.807,50, con conseguente surroga, nonché allegando di essersi resa cessionaria di tutti i diritti e le azioni eventualmente vantati per il medesimo evento da parte di (doc. 6 parte attrice). CP_2
Questa Corte è chiamata a pronunciarsi – nell'ordine logico-giuridico- sulle seguenti questioni:
Con il primo motivo di appello incidentale, lamenta che la Sentenza sia CP_1
errata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto esponsabile del CP_1
danno in via extracontrattuale per violazione dei doveri di custodia su di lei gravanti in base al contratto di trasporto, pur avendo poco prima affermato che la responsabilità extracontrattuale nel trasporto può concorrere con quella contrattuale purché la condotta pagina 12 di 30 dolosa o colposa che si assume causa del danno lamentato in via aquiliana non coincida con la violazione degli obblighi nascenti dal contratto.
ostiene che il Tribunale sia incorso nelle seguenti violazioni di legge: CP_1
• Ha motivato la decisione in modo contraddittorio, fondando il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale su una condotta che costituisce, invece, violazione di obblighi nascenti dal contratto di trasporto, pur avendo espressamente affermato che ciò non è giuridicamente ammissibile;
• Ha attribuito rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda aquiliana, a una condotta che la stessa parte attrice ha valorizzato esclusivamente nell'ambito del profilo contrattuale, omettendo di considerare che, in via extracontrattuale, soggetto responsabile del danno sarebbe semmai l'autore materiale della sottrazione (il terzo), quale soggetto che ha violato il principio del neminem laedere, a prescindere dall'esistenza di un vincolo negoziale con la parte danneggiata;
• Ha erroneamente valutato la condotta di secondo i parametri normativi CP_1
e giurisprudenziali propri della responsabilità contrattuale del vettore, omettendo di applicare i criteri propri della responsabilità extracontrattuale, tra cui l'onere probatorio aggravato gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2043 c.c., e trascurando la necessaria dimostrazione del nesso causale esclusivo tra la condotta e il danno, senza tener conto del fatto illecito del terzo autore del furto.
Tali violazioni hanno inciso in modo determinante sull'esito della decisione, conducendo il Giudice ad affermare erroneamente che:
• l'inadempimento contrattuale del vettore integra automaticamente anche una responsabilità aquiliana;
pagina 13 di 30 • il danno derivante dalla perdita della merce sarebbe riconducibile esclusivamente alla condotta di senza alcuna considerazione del contributo causale CP_1
del fatto del terzo autore della sottrazione.
Conclusivamente, la sentenza -secondo tesi- è meritevole di riforma nella parte in cui ha ritenuto responsabile nei confronti di quale avente causa di RT, CP_1 Pt_1
per la perdita della merce sottratta da ignoti nel corso del trasporto affidato a CP_1
L'appellante in via incidentale chiede in parziale riforma della sentenza, questa Corte voglia apportare le seguenti modifiche:
• Accertare e dichiarare che la società attrice, non ha né dedotto né provato, Pt_1
né offerto di provare, l'esistenza di una condotta dolosa o colposa specifica ascrivibile a distinta dall'inadempimento agli obblighi scaturenti dal CP_1
contratto di trasporto – condotta che potrebbe costituire presupposto autonomo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – né ha allegato o dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra tale eventuale condotta e il danno lamentato in giudizio. Al contrario, si è limitata a un generico richiamo alla responsabilità extracontrattuale unicamente nella parte conclusiva dell'atto introduttivo, ove ha formulato domanda di condanna dell'odierna appellante “a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale”;
• Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati al primo paragrafo del punto 5 della sentenza di primo grado, che – pur essendo astrattamente ammissibile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana nel contratto di trasporto – nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti per imputare a una CP_1 Parte_5
extracontrattuale, con conseguente rigetto della relativa domanda;
• Accertare e dichiarare, per l'effetto, che – stante il rigetto della domanda proposta da in via contrattuale per difetto di legittimazione attiva – neppure le Pt_1 pagina 14 di 30 condotte dedotte in giudizio e riferite a presunte violazioni degli obblighi di diligenza gravanti sul vettore possano costituire autonomo fondamento per un'imputazione di responsabilità extracontrattuale in capo a CP_1
La Corte osserva.
In questa fattispecie, il furto era avvenuto durante una sosta notturna del mezzo di trasporto in un'area di parcheggio incustodita, allorquando soggetti ignoti, senza farsi sentire dal conducente che nel frattempo riposava e dopo aver praticato un grosso taglio nel telo del rimorchio, avevano sottratto buona parte del carico trasportato.
Il Tribunale ha ritenuto correttamente la responsabilità del vettore riconoscendo altresì la sua colpa grave in quanto il sostare con l'automezzo, durante le ore notturne, in un'area di parcheggio incustodita costituisce un comportamento gravemente imprudente. Il vettore, infatti, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico di cui ne ha la custodia.
La scelta del vettore, di posizionare il carico in ora notturna e in una zona incustodita, è una scelta gravemente colposa atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi.
Il vettore avrebbe dovuto, quantomeno, sostare in un'area di parcheggio sorvegliata anche in considerazione della tipologia di automezzo utilizzata per il trasporto delle merci (rimorchio telonato che, per sua natura, può essere manomesso senza dover ricorrere a particolari misure di scasso).
Il comportamento del trasportatore, nella fattispecie, è stato alquanto poco prudente non solo in forza del rapporto contrattuale con il proprio committente ma anche sotto il pagina 15 di 30 profilo del “neminem ledere” o, comunque, di colui che per conto di terzi stia custodendo della merce.
Non solo non è stato provato il caso fortuito, ma anzi, al contrario, è risultata in modo inequivocabile la colpa grave di CP_1
Sul punto, infatti, la responsabilità di quest'ultima sussiste anche nell'ipotesi, pacificamente verificatisi nel caso di specie, in cui la stessa si sia avvalsa per il trasporto de quo di un altro vettore, nella specie il sub vettore Pt_4
Orbene, come già accennato, non solo non è stata offerta la prova di alcun caso fortuito, ma le modalità con le quali si è verificato il furto, emergenti dagli atti di causa, sono assolutamente prevedibili e, purtroppo, notoriamente ripetute nell'ambito dei trasporti di merci.
Ed, infatti, è emerso che il trasporto in questione sia stato eseguito con un solo autista;
che il conducente del mezzo ha deciso di percorrere una strada statale in luogo della più sicura autostrada;
che, infatti, l'autostrada è notoriamente più sicura di una strada statale, in quanto vi sono maggiori controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza preposte, anche nelle zone di sosta;
che il conducente si addormentava nonostante portasse un carico in un automezzo con semplice copertura telata.
Al di là di specifiche competenze di un vettore, nessuna persona che trasporti un carico
(di terzi) custodito con copertura telata potrebbe assopirsi tranquillamente in un parcheggio non custodito, lungo la strada, senza correre un alto rischio di venir derubato.
Venendo all'elemento soggettivo, la colpa consisterebbe nel non aver sostato in una zona protetta e sorvegliata, bensì in una piazzola a lato strada, circostanza peraltro confermata dalla stessa (doc. 2 parte convenuta) la quale adduce a Controparte_1
giustificazione che il parcheggio sicuro individuato nello Snap Truckstop Rugby fosse già al completo e che la sosta fosse obbligatoria ai sensi del regolamento CE 561/2006.
pagina 16 di 30 ben avrebbe potuto e dovuto organizzarsi diversamente, viaggiando con un CP_1
secondo autista o altra persona e/o percorrendo tratte diverse o posizionandosi in luoghi più sicuri.
Pertanto, nel caso di specie, essendo il furto avvenuto in ora notturna in un luogo non adeguato alla sosta e dovendosi, dunque, ritenere che lo stesso potesse essere evitato adottando la diligenza media di qualsiasi soggetto, e tanto più di un trasportatore, ad avviso di questa Corte non può escludersi la responsabilità del vettore per la perdita del carico, non potendo la fattispecie essere ricondotta al caso fortuito.
In conclusione, l'evento nel caso di specie non era né imprevedibile, né inevitabile, secondo le regole di comune esperienza.
Primo motivo appello principale
Con il primo motivo di gravame, la società appellante contesta che il giudice di Pt_1
prime cure abbia erroneamente ritenuto non adeguatamente provato il quantum del danno. Secondo il Tribunale avrebbe omesso: Pt_1 o di attribuire valore probatorio positivo alla documentazione prodotta a sostegno della richiesta risarcitoria, ovvero: le fatture corredate da annotazioni;
due perizie tecniche;
o di motivare compiutamente l'asserita inidoneità e/o insufficienza di tale documentazione ai fini della dimostrazione del danno;
o di ammettere la prova testimoniale, richiesta in via subordinata, volta a suffragare i fatti dedotti.
In modo più dettagliato, l'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da un vizio motivazionale in quanto non risulta intellegibile la ratio decidendi che ha condotto il
Giudice a ritenere prive di rilevanza probatoria le annotazioni manoscritte apposte sulle fatture prodotte (documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado e richiamato alle pagg. 12-13 della medesima citazione), in combinato disposto pagina 17 di 30 con la quantificazione del danno proposta da parte attrice sulla base proprio di tali fatture.
Tali annotazioni, secondo quanto sostenuto da sarebbero state verificate e Pt_1
riscontrate dal perito nominato dalla compagnia assicuratrice, le cui risultanze, peraltro, assumerebbero particolare valore probatorio in quanto provenienti da un soggetto che, per sua natura, non ha interesse a sovrastimare il danno: l'assicuratore, infatti, ha l'obbligo di liquidare il danno accertato ma non trarrebbe vantaggio alcuno dal riconoscere poste risarcitorie insussistenti.
Inoltre, anche il consulente tecnico di parte della società soggetto CP_1
convenuto, avrebbe confermato la congruità della valorizzazione economica operata;
Infine, secondo l'appellante in via principale, qualora il Tribunale avesse ritenuto inadeguata la documentazione agli atti per fornire piena prova dei fatti dedotti, avrebbe dovuto procedere all'ammissione della prova testimoniale, in particolare l'escussione del teste , dipendente della società New Balance Italia, il quale risulta aver Testimone_1
preso parte alle operazioni di scarico della merce oggetto di controversia.
In modo più dettagliato, l'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da un vizio motivazionale in quanto non risulta intellegibile la ratio decidendi che ha condotto il
Giudice a ritenere prive di rilevanza probatoria le annotazioni manoscritte apposte sulle fatture prodotte (documento n. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado e richiamato alle pagg. 12-13 della medesima citazione), in combinato disposto con la quantificazione del danno proposta da parte attrice sulla base proprio di tali fatture.
Tali annotazioni, secondo quanto sostenuto da sarebbero state verificate e Pt_1
riscontrate dal perito nominato dalla compagnia assicuratrice, le cui risultanze, peraltro, assumerebbero particolare valore probatorio in quanto provenienti da un soggetto che, per sua natura, non ha interesse a sovrastimare il danno: l'assicuratore, infatti, ha pagina 18 di 30 l'obbligo di liquidare il danno accertato ma non trarrebbe vantaggio alcuno dal riconoscere poste risarcitorie insussistenti.
Inoltre, anche il consulente tecnico di parte della società soggetto CP_1
convenuto, avrebbe confermato la congruità della valorizzazione economica operata;
Infine, secondo l'appellante in via principale, qualora il Tribunale avesse ritenuto inadeguata la documentazione agli atti per fornire piena prova dei fatti dedotti, avrebbe dovuto procedere all'ammissione della prova testimoniale, in particolare l'escussione del teste , dipendente della società New Balance Italia, il quale risulta aver Testimone_1
preso parte alle operazioni di scarico della merce oggetto di controversia.
Secondo motivo d'appello principale
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta che il Tribunale abbia omesso Pt_1
di procedere alla liquidazione equitativa del danno, in violazione dell'art. 1226 c.c.. In via subordinata – ovvero in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello – l'appellante chiede che la sentenza venga riformata limitatamente a tale profilo, affinché questa
Corte proceda alla liquidazione equitativa del danno, ove lo ritenga comunque sussistente, pur in assenza di una piena prova sul quantum.
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure sarebbe incorso: Pt_1
• in una contraddizione logico-giuridica tra il riconoscimento della mancata riconsegna di parte della merce (59 colli su 285, come risultante dalla lettera di vettura) e la conclusione secondo cui non sarebbe possibile procedere alla quantificazione del danno;
• in una violazione dell'art. 1226 c.c., non avendo proceduto alla liquidazione equitativa del pregiudizio, pur in presenza dell'accertamento della perdita o sottrazione di merce.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente. pagina 19 di 30 La Corte osserva.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter attribuire rilevanza probatoria né alle annotazioni manoscritte sulle fatture prodotte in giudizio, né sulla perizia allegata agli atti, stante la specifica contestazione da parte di CP_1
In particolare, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha provveduto a CP_1
contestare puntualmente, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., i seguenti aspetti:
1. la riserva apposta sulla lettera di vettura, che si limita a dichiarare il riscontro di
“59 colli” senza però fornire indicazioni né sulla quantità eventualmente mancante né sul contenuto dei colli stessi;
2. il valore reale delle merci ai fini della quantificazione del danno;
3. la stima dei danni formulata in sede stragiudiziale, ritenuta inaffidabile perché fondata su accertamenti peritali unilateralmente condotti, senza che la controparte
(cioè stessa) sia stata invitata a partecipare alle operazioni peritali, con CP_1
conseguente violazione del principio del contraddittorio.
La Corte osserva.
Correttamente, il Tribunale ha ritenuto che le annotazioni manoscritte apposte unilateralmente sulle fatture, in un momento successivo alla riconsegna della merce e Parte_ senza la presenza di né del vettore effettivo non possano assumere CP_1
valore probatorio autonomo nel contesto del giudizio.
Infatti, le annotazioni sulle fatture non hanno alcuna rilevanza concludente ai fini della decisione.
Le annotazioni a penna inserite sulle fatture sono: unilaterali (cioè provenienti da una sola parte); cronologicamente non precisate, ma comunque successive alla riconsegna;
non compiute in presenza del vettore o del destinatario Questi elementi ne CP_1
pagina 20 di 30 invalidano la rilevanza probatoria, perché prive di riscontro oggettivo e non verbalizzate in contraddittorio.
Analogamente, la perizia redatta su incarico di è stata considerata priva Pt_1
dell'efficacia probatoria che l'appellante vorrebbe attribuirle, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati a pagina 13 dell'atto di appello. Infatti, come già puntualmente eccepito da nella comparsa di risposta, nei precedenti citati la CP_1
perizia si fondava su accertamenti svolti in contraddittorio con il vettore oppure in sua ingiustificata assenza: elementi che non ricorrono nel caso di specie.
In ogni caso, la perizia commissionata da non documenta in modo puntuale alcun Pt_1
accertamento tecnico circa la corrispondenza tra le mancanze denunciate e i contenuti fatturati: il perito si limita ad affermare che le fatture gli sono state consegnate già corredate di annotazioni, che poi sono state riassunte in una tabella sintetica, senza alcun riscontro oggettivo diretto.
Quanto poi al contenuto della perizia del consulente tecnico di CP_1
contrariamente a quanto asserito dall'appellante la stessa non contiene alcuna condivisione o ratifica delle risultanze peritali di parte attrice, ma si limita a riportare il contenuto della richiesta risarcitoria inviata da (per il tramite dell'Avv. Facco e Pt_1
del sig. , senza accoglierla, riconoscerla o farla propria. In ogni caso, si osserva CP_10
che le dichiarazioni del perito dell'assicuratore (cioè della parte appellante) non possono essere opponibili a Non si tratta di una valutazione nel merito CP_1
delle dichiarazioni del perito (attendibili o meno) ma della loro inopponibilità processuale alla parte appellata.
Ciò premesso, il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.
Risulta dimostrato che la RT Sports s.r.l. abbia acquistato dalla
[...]
la partita di scarpe che è stata parzialmente oggetto di furto Parte_3
durante il trasporto (v. fatture prodotte sub doc. 1 parte attrice). pagina 21 di 30 E' incontestato e documentalmente provato che a destinazione siano giunti soltanto n.
59 colli su 285, come risulta, in primo luogo, dalla lettera di vettura (doc. 3 parte attrice primo grado). Inoltre, in secondo luogo, come emerge dalla lettera di riscontro di
(doc. 2 parte convenuta), che costituisce “dichiarazione confessoria Controparte_1
relativamente alla dinamica dei fatti ai sensi dell'art. 2735 c.c.”, indicando che il carico mancante (n. 226 colli) è stato asportato durante la notte tra il 14 e il 15 marzo 2019 ad opera di ignoti mentre il camion era in sosta in località Rugby e l'autista si trovava nell'abitacolo per il riposo notturno.
Risulta provato anche che la vendita aveva ad oggetto 3.384 calzature sportive imballate in 285 colli. Ogni collo, perciò, ragionevolmente, conteneva una media di 11/12 scarpe.
E' verosimile ritenere che siano state sottratte -secondo questo calcolo- almeno 2.486 scarpe (calcolate in difetto e ricordando che secondo l'appellante sarebbero state sottratte 2.772 paia, come risultanti dalle annotazioni apposte su tali fatture).
“In tema di risarcimento danni, qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall'attore renda impervia ovvero impossibile la prova concreta del suo ammontare, è legittimo e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno, senza che spiega influenza in senso contrario né l'eventuale “insuccesso” della ctu disposta al fine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri lato sensu oggettivi, né l'eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato – dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione di non liquet, fondata, appunto, sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa res lesiva…Allorchè sia raggiunta la prova della certezza del danno, il giudice che reputi inadeguati i criteri di quantificazione indicati dall'attore
pagina 22 di 30 non può rigettare la domanda, negando l'obbligazione risarcitoria, ma è tenuto a liquidare il danno valendosi, ove possibile, di criteri diversi, ritenuti più idonei ovvero ricorrendo alla valutazione equitativa” (Si veda Corte di Cassazione n. 13469/02, conforme a Corte di Cassazione n. 1885/02).
Il calcolo per la liquidazione del danno da parte di questa Corte, in assenza di una prova certa della tipologia di scarpe sottratte, è quella di utilizzare il prezzo unitario minore per ciascun paio di scarpe sottratte (queste ultime calcolate nella loro minima quantità possibile).
Su ognuna della dieci fatture prodotte è indicato il relativo “unit price” ovvero
Prima fattura: valore unitario 62,90 $
Seconda fattura: valore unitario 59,40 $
Terza fattura: valore unitario 60,30 $
Quarta fattura valore unitario: 62,80 $
Quinta fattura valore unitario: 61,80 $
Sesta fattura: valore unitario: 58,40 $
Settima fattura: valore unitario: 67,30 $
Ottava fattura valore unitario: 61,60 $
Nona fattura valore unitario: 66,24 $
Decima fattura: valore unitario: 46,10 $
Come detto, non vi è prova del valore e della tipologia di scarpe sottratte ma, certamente, il valore più basso unitario è quello di 46,10 $ (irrilevante evidentemente che tali scarpe di minor costo -secondo tesi- non siano state sottratte, poiché come spiegato non vi è prova di tale specifica circostanza).
pagina 23 di 30 Moltiplicando tale valore unitario per il numero di scarpe (46,10 $ x 2.486), pari a
114.604,60 $, si ottiene in via equitativa la liquidazione del danno, secondo criteri matematici e logici.
Per completezza di esame, rispetto al terzo e quarto motivo si osserva quanto segue.
TERZO E QUARTO MOTIVO D'APPELLO: LEGITTIMAZIONE AD AGIRE –
CONTRADDIZIONE LOGICA
Con i successivi motivi, censura la decisione con cui il Tribunale ha negato la sua Pt_1
legittimazione ad agire in via contrattuale nei confronti di ritenendo che non CP_1
sarebbe risultata la titolarità derivativa (per surroga o cessione) dei diritti:
• né in capo all'acquirente, presunta committente del trasporto;
• né in capo al destinatario della merce.
L'appellante nei motivi terzo e quarto dell'impugnazione, propone due Pt_1
prospettazioni alternative e tra loro incompatibili in ordine all'individuazione del soggetto legittimato attivamente a far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto e, conseguentemente, del soggetto nei cui diritti essa si sarebbe surrogata ex art. 1916 c.c.,
o dai quali avrebbe ricevuto cessione.
Con il terzo motivo, sostiene che il soggetto titolare del rapporto contrattuale Pt_1
sarebbe in qualità di mandante dello spedizioniere che Controparte_11 CP_6
avrebbe agito con rappresentanza diretta nella stipulazione del contratto di trasporto con
CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante individua invece quale soggetto legittimato CP_2
in quanto destinatario della spedizione, facendo riferimento alla disciplina
[...]
codicistica in materia di trasporto (e in particolare agli artt. 1689 e ss. c.c.), che riconosce in capo al destinatario specifici diritti e legittimazioni nell'esecuzione del contratto.
pagina 24 di 30 Tale impostazione, tuttavia, è affetta da insanabile contraddizione, poiché:
• da un lato, l'appellante non chiarisce inequivocabilmente da quale soggetto abbia acquisito la titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
• dall'altro, le due ricostruzioni presuppongono basi giuridiche incompatibili tra loro: la prima si fonda su un rapporto contrattuale diretto tra mandante (RT) e vettore tramite rappresentanza dello spedizioniere;
la seconda si basa CP_1
sulla legittimazione propria del destinatario ex lege, a prescindere dalla conclusione del contratto.
Se, come sostenuto nel terzo motivo, (spedizioniere) ha agito con rappresentanza CP_6
diretta per conto di RT, ciò implicherebbe che RT è parte contrattuale del contratto di trasporto, e quindi soggetto titolare dei diritti derivanti dalla sua esecuzione.
In tal caso, potrebbe fondare la sua legittimazione in via derivativa su una Pt_1
surroga nei diritti di RT.
Ma tale impostazione richiede una prova rigorosa del mandato con rappresentanza conferito a e della stipulazione contrattuale in nome e per conto del mandante, CP_6
prova che, per quanto emerge, non è stata fornita.
Secondo il quarto motivo, , in qualità di destinatario del trasporto, sarebbe CP_2
legittimato a far valere i diritti verso il vettore per i danni alla merce, ai sensi dell'art. 1689 c.c., che riconosce la facoltà per il destinatario di esercitare azioni in relazione all'inadempimento del contratto di trasporto.
Da qui deriverebbe la legittimazione attiva di per surroga o cessione da . Pt_1 CP_2
Ma anche questa impostazione non risulta supportata da elementi documentali che attestino con certezza:
• la qualità di destinatario in capo a;
CP_2
pagina 25 di 30 • un danno concreto in capo a;
CP_2
• una cessione formale del credito o l'esistenza dei presupposti della surroga reale ex art. 1916 c.c.
In difetto di individuazione certa del soggetto che in concreto ha subito il danno patrimoniale, e in mancanza di prova della surroga o della cessione (formale), il Giudice ha correttamente negato la legittimazione attiva dell'appellante sotto il profilo contrattuale.
Con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso Pt_1
la legittimazione attiva della sua dante causa, sul presupposto di un Controparte_11
duplice errore interpretativo dei contratti di trasporto in atti. In particolare, l'appellante:
• contesta che il Tribunale abbia ritenuto inconferente il mandato stipulato tra e prodotto sub 2), ove figura come mittente CP_6 CP_1 CP_6
• sostiene che tale mandato dovrebbe prevalere sulla lettera di vettura internazionale
CMR (prodotta sub 3), in cui risulta mittente;
Parte_3
• deduce che avrebbe agito con rappresentanza diretta in nome e per conto CP_6
di RT, qualificata nel mandato come cliente.
L'assunto è erroneo per una pluralità di ragioni:
• Nessuno dei due documenti identifica la dante causa di come mittente: né Pt_1
la CMR (che indica ), né il mandato (in cui figura;
Parte_3 CP_6
• Non sussiste alcuna gerarchia ontologica tra i due documenti: entrambi concorrono alla ricostruzione della catena contrattuale, ma non prevale l'uno sull'altro;
pagina 26 di 30 • La CMR, per consolidata giurisprudenza, ha valore dichiarativo delle parti coinvolte nel trasporto, e la sua indicazione di come mittente Parte_3
non può essere ignorata, né superata automaticamente da un mandato a parte.
La tesi della rappresentanza diretta di RT, invocata per fondare la legittimazione attiva, introdotta solo in replica alla comparsa di costituzione e risposta, come dimostra l'istanza di chiamata in causa di non può essere condivisa. CP_6
• Per consolidata giurisprudenza, la semplice menzione del nome del cliente da parte dello spedizioniere non integra contemplatio domini, a fortiori ove manchi ogni dichiarazione espressa o condotta concludente riconducibile al vettore.
• Lo spedizioniere agisce, per regola generale, come mandatario senza rappresentanza (art. 1737 c.c.), salvo prova contraria, non fornita nel caso di specie.
Sull'inapplicabilità dell'art. 1705, comma 2, c.c. in tema di danni
• L'art. 1705, comma 2, c.c. consente al mandante di esercitare diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, ma non si estende alle azioni di risarcimento del danno contrattuale verso terzi, come nella specie.
• L'invocazione di tale norma da parte dell'appellante è dunque inconferente rispetto all'oggetto del giudizio.
• La circostanza che la merce fosse stata acquistata con resa risulta non CP_12
concludente, poiché le clausole Incoterms regolano il riparto delle spese e dei rischi, ma non determinano automaticamente la titolarità dei diritti risarcitori derivanti dal contratto di trasporto.
• Il diniego dell'istanza di chiamata in causa di non comporta un CP_6
riconoscimento implicito della legittimazione attiva di RT, come invece assume erroneamente l'appellante; l'ordinanza ha recepito la prospettazione pagina 27 di 30 attorea ai soli fini dell'esclusione dell'interesse alla chiamata di terzo, senza accoglierla nel merito.
Sull'onere probatorio in capo all'attore:
• Il criterio per stabilire quale soggetto sia legittimato ad agire per il risarcimento del danno da trasporto non è formale, bensì sostanziale, e riguarda l'individuazione del soggetto che ha subito la perdita patrimoniale (da questo punto di vista si osserva che la Compagnia di Assicurazione non ha neppure prodotto in atti la polizza in forza della quale ha risarcito il proprio assicurato);
• Tale perdita non è stata provata da né in primo grado né in appello, ove si Pt_1
è limitata ad affermarla senza darne dimostrazione.
• Il terzo motivo di appello si rivela: infondato nel merito, per insussistenza della legittimazione attiva di RT, per assenza di prova sulla spendita del nome.
La sentenza di primo grado resiste pertanto alle censure mosse, e deve essere confermata sul punto.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Nell'ipotesi in cui si accogliesse la doglianza e si ritenesse che sia CP_2
subentrata nei diritti derivanti dal contratto di trasporto, continuerebbe a difettare Pt_1
di legittimazione attiva, non avendo impugnato gli ulteriori capi della sentenza che fondano la decisione di rigetto.
In particolare, restano intangibili le statuizioni con cui il Tribunale ha:
• (i) affermato che la legittimazione ad agire spetta non solo al titolare del rapporto contrattuale, ma anche e soprattutto a chi abbia subito la perdita patrimoniale;
• (ii) accertato che il danno si è prodotto nel patrimonio di RT, quale proprietaria dei beni al momento del trasporto.
pagina 28 di 30 In difetto di impugnazione di tali capi, l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comunque condurre all'accoglimento della domanda.
Infondatezza nel merito
Infine, il motivo si presenta infondato, poiché:
• non ha né dedotto né offerto di provare che abbia subito i Pt_1 CP_2
concreto la perdita patrimoniale derivante dalla perdita del carico;
• l'asserito subentro di nei diritti derivanti dal contratto di trasporto non CP_2
è sufficiente a fondare la legittimazione, in mancanza della prova dell'effettiva ricaduta economica del danno sul patrimonio di detta società.
Il quarto motivo si rivela perciò infondato, per mancata allegazione e prova della titolarità del diritto risarcitorio in capo a . CP_2
Sotto questo profilo, la sentenza di primo grado merita -perciò-conferma.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022; ord. n. 9448 del 06/04/2023).
Il parziale accoglimento dell'appello, con riconoscimento in capo all'appellante di un danno extracontrattuale, comporta la condanna dell'appellata al pagamento delle spese pagina 29 di 30 di lite di primo e secondo grado, in favore di spese liquidate ex DM 147/2022, Pt_1
tenuto conto del valore della lite e delle difese svolte, nei valori medi, senza la fase istruttoria nel presente procedimento (non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 289/2024 resa fra le parti in epigrafe dal Tribunale di Sondrio in data 26 luglio 2024 e pubblicata il 29 luglio 2024,
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di 114.604,60 $; tale somma va maggiorata degli interessi
[...]
compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, da rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dalla data del furto alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del primo grado liquidate in Euro 14.103,00 oltre IVA, CPA
[...]
e 15% spese generali del presente grado liquidate in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e
15% spese generali.
Così deciso in Milano il 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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