Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/04/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03268/2025REG.PROV.COLL.
N. 07053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7053 del 2024, proposto dal Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Società Agricola LD di IM e EL LD S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Corbyons e Luca Lucini, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, sezione II, n. 595 del 16 agosto 2021, resa inter partes , concernente un procedimento di verifica documentale, relativo all’impianto fotovoltaico n. 242182, di potenza pari a 134,32 kw, sito in Cascina Calnago, nel Comune di Carpiano.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società Agricola LD di IM e EL LD S.S.;
Visto l’appello incidentale depositato dalla predetta Società;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Francesco Fortunato Mirigliani, Giovanni Corbyons e Luca Lucini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla decadenza dall’ammissione alle tariffe incentivanti del D.M. 19 febbraio 2007, c.d. Secondo Conto Energia, per come prorogate per effetto della L. 129/2010, e la contestuale ammissione agli incentivi di cui al D.M. 6 agosto 2010, c.d. Terzo Conto Energia, a causa dell’insussistenza dell’invio della prescritta comunicazione di fine lavori al Gestore di rete, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010, stabilito dall’art. 1- septies della citata legge.
Nella specie i provvedimenti impugnati consistono:
a ) il provvedimento del GSE – Gestore Servizi Energetici prot. n. GSE/P20180060767 dell’11/07/2018 notificato a mezzo pec, recante l’oggetto “ procedimento di verifica documentale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 42 del 3 marzo 2011, n. 28 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 242182, di potenza pari a 134,32 kW, sito in Cascina Calnago, nel Comune di Carpiano (MI). Soggetto Responsabile Società Agricola LD di IM LD e EL LD S.S. Conclusione del procedimento ”;
b ) il provvedimento del GSE – Gestore Servizi Energetici prot. n. GSE/P20170095492 del 12/12/2017, recante l’oggetto “ procedimento di verifica documentale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 42 del 3 marzo 2011, n. 28 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 242182, di potenza pari a 134,32 kW, sito in Cascina Calnago, nel Comune di Carpiano (MI). Soggetto Responsabile Società Agricola LD di IM LD e EL LD S.S. Sospensione del procedimento ”;
c ) il provvedimento del GSE – Gestore Servizi Energetici prot. n. GSE/P20160073382 del 05/09/2016 recante la comunicazione di avvio del procedimento di verifica documentale.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti.
2.1. La Società Agricola LD di IM e EL LD S.S. intraprese nel corso dell’anno 2010 la realizzazione di un intervento edilizio consistente nella rimozione delle vecchie strutture in eternit e contestuale installazione di pannelli fotovoltaici integrati sulle coperture dei propri fabbricati aziendali esistenti catastalmente censite al fg. 19 mapp. 11 e siti in Comune di Carpiano presso la Cascina Colnago.
2.2. Ottenuti gli atti di assenso prodromici alla realizzazione dell’intervento ed ultimata l’installazione dell’impianto fotovoltaico, la Società LD, con comunicazione del 29/12/2010 prot. GSE/FTVA20100606061, presentava al GSE – per il tramite della società incaricata Dentro Il Sole S.p.a. – la rituale comunicazione ai fini dell’ammissione ai benefici di cui alla L. 129/2010 e al DM 19/02/2007 dichiarando, appunto, di aver concluso i lavori in data 23/12/2010 e provvedendo a trasmettere analoga dichiarazione.
2.3. Il GSE, con propria nota prot. GSE/P20110073039 del 09/11/2010, ammetteva infine la Società medesima alla richiesta tariffa incentivante, comunicando ai sensi del DM 19/02/2007 che la stessa sarebbe stata corrisposta nella misura di 0,4430 €/kWh per un periodo di anni 20 continuativi a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (28/04/2011).
2.4. Successivamente la ricorrente si vedeva notificare il provvedimento prot. n. GSE/P20180060767 dell’11/07/2018, con il quale il GSE ha sì preso atto della documentazione trasmessa e relativa alla dimostrazione del fatto che le componenti impiantistiche utilizzate fossero nuove, ma ha invece confermato tautologicamente la contestazione relativa all’asserita mancata trasmissione di documentazione idonea a comprovare l’avvenuta comunicazione di fine lavori al Gestore della Rete entro il termine del 31/12/2010.
3. La Società Agricola LD di IM e EL LD S.S. ricorreva in giudizio per ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati, articolando quattro motivi di ricorso (pagine 10-24)
4. Il T.a.r. Lazio, sez. III stralcio, con la sentenza n. 15536 del 31 giugno 2024, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto in parte il ricorso;
- ha annullato i provvedimenti impugnati;
- ha condannato l’Amministrazione intimata alle spese di lite.
4.1. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto fondato il secondo motivo, relativo alla tempestività o meno della comunicazione di fine lavori, in quanto “ parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver inviato già a mezzo mail ordinaria in data 31 dicembre 2010 la comunicazione di fine dei lavori al tecnico del Gestore di rete, incaricato per la pratica di connessione, tenuto conto delle indicazioni riportate nella pratica di connessione ”. Ha, in particolare, il giudice di prime cure evidenziato che “ il GSE, attesa la peculiarità del caso di specie, avrebbe potuto interpellare specificamente il Gestore di rete sulla possibile ricezione della mail del 31 dicembre 2010 ai suoi atti ”.
4.2. Ha invece reputato infondati i motivi primo, terzo e quarto, in quanto:
- “ Agli atti del procedimento di verifica avviato in data 5 settembre 2016 si rinviene (doc. 16 della ricorrente) copia di una mail ordinaria ad un indirizzo mail in formato “nome e cognome” e dominio enel.com, non idonea di per sé a dare compiuta prova dell’avvenuta comunicazione di fine dei lavori ad Enel Distribuzione ”;
- “ Non sussiste contraddittorietà tra gli atti della verifica interna al procedimento del 2011 di ammissione alla tariffa incentivante e quelli del procedimento di controllo, esitato con la decadenza del 2018 ”;
- “ Per come chiarito dall’Adunanza plenaria, n. 18/2020, non è stato nel caso di specie esercitato un potere di autotutela ma di decadenza, a fronte della violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici ovvero del venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto, per cui non viene in rilievo, nel caso in esame, l’invocato art. 21-nonies della L. 241/90, stante anche il testo ratione temporis vigente dell’art. 42 co. 3 del d.lgs. 28/2011 ”.
5. Il GSE ha interposto appello, con atto notificato il 20/09/2024 e depositato il 20/09/2024, articolando un unico complesso motivo (pagine 7-12), così testualmente rubricato:
- errores in iudicando, erronea applicazione del principio di autoresponsabilità .
5.1. Secondo parte appellante il T.a.r. sarebbe caduto in contraddizione nell’accogliere il secondo motivo avendo rilevato, in ordine al primo motivo d’appello, l’inderogabile necessità di una prova rigorosa circa l’invio della comunicazione di fine lavori al GDR secondo il principio di autoresponsabilità. Nemmeno sussisterebbe il ravvisato difetto di istruttoria “ atteso che il GSE, come risulta espressamente nel provvedimento impugnato, si è premurato di contattare – attraverso canali tecnici- il gestore di rete, senza pervenire a nessuna informazione utile ” (cfr. pagina 10 del gravame). Di tale circostanza, ovverosia del preteso invio della mail il 31/12/2010, il GDR ha dato invero riscontro negativo. Del resto, soggiunge l’appellante, “ l’avvenuto invio, con diversa modalità, della comunicazione in data 19/01/2011 conferma la piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, di non avere sino ad allora adempiuto a quanto prescritto nei termini perentori assegnati ” (cfr. pagina 11 dell’appello).
5.2. Il GSE ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello, con conseguente rigetto anche del secondo motivo del ricorso di prime cure, con vittoria di spese.
6. In data 11 ottobre 2024 la Società Agricola LD di IM e EL LD S.S. (di seguito anche la Società) ha proposto appello incidentale, articolato secondo tre distinti motivi di gravame (pagine 15-25), con il quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso di primo grado.
6.1. In particolare, la Società ha reputato infondato il gravame di controparte in quanto il capo della pronuncia impugnato sarebbe “ coerente con i principi sanciti, anche di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione avuto riguardo all’efficacia probatoria dell’email e alle modalità con cui la ricezione della stessa deve essere contestata al fine di infirmarne la validità ed efficacia ” (cfr. pagina 11). Sostiene la Società di avere prodotto la e - mail del 31/12/2010, peraltro reiteratamente trasmessa al GSE, mentre quest’ultimo non avrebbe depositato in atti, neppure entro il termine decadenziale di cui all’art. 73 c.p.a., alcun documento volto a comprovare le asserite interlocuzioni con Enel Distribuzione e non avrebbe in alcun modo smentito l’evidenza documentale fornita dalla ricorrente a riprova dell’avvenuta trasmissione della citata e - mail .
6.2. La Società ha, quindi, articolato i seguenti tre motivi di appello incidentale (pagine 15-25):
I) Erroneità della sentenza per violazione ed erronea applicazione del DM 19/02/2007, dell'art. 1septies del D.L. 105/2010 conv. in Legge n. 129/2010, dell'art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011, del DM 31/01/2014, della procedura operativa pubblicata dal GSE in data 12/11/2010, del D.L. 179/2012 conv. in Legge n. 221/2012, dell’art. 2712 cod. civ. - Eccesso di potere per difetto di motivazione istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e illogicità nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso , in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., l’ email sarebbe strumento che, per giurisprudenza ormai costante, riveste piena valenza probatoria;
II) Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto il terzo motivo di ricorso recante la contestazione dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità manifeste e per ulteriore difetto di motivazione e istruttoria , in quanto, essendo il controllo circa la comunicazione di fine lavori al 31/12/2010 già intervenuto in sede di ammissione della società alla tariffa (doc. 13-15), si sarebbe consolidato il legittimo affidamento in capo alla società in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi;
III) Erroneità della sentenza per violazione ed erronea applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria nella parte in cui non ha accolto il quarto motivo , in quanto il GSE non ha effettuato un nuovo controllo ma sarebbe ritornato su una propria precedente valutazione, che già aveva riguardato l’avvenuta trasmissione della comunicazione di fine lavori del 31/12/2010.
7. In data 14 gennaio 2025 il GSE ha depositato memoria al fine di insistere per l’accoglimento dell’appello principale ed il rigetto dell’appello incidentale
8. In data 31 gennaio 2025 la Società ha depositato a sua volta memoria insistendo per le sue conclusioni.
9. In data 11 febbraio 2025 la Società ha depositato memoria di replica al fine di insistere in tal senso.
10. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Per le ragioni di cui infra , l’appello principale è da accogliere mentre quello incidentale è da respingere.
12. Come esposto in narrativa la questione sollevata col gravame proposto dal Gestore impone di verificare se ricorrono elementi documentali sufficientemente convergenti nel senso che, come opinato dal giudice di prime cure, la Società avrebbe presentato tempestiva comunicazione di fine lavori, segnatamente entro il termine del 31/12/2010.
12.1. Prima di accedere alla disamina di tale profilo di censura, avente carattere potenzialmente dirimente, deve reputarsi assorbita ogni deduzione afferente alla linearità e congruenza del quadro motivazionale che connota l’impugnata sentenza, in quanto ogni possibile riscontro di tale eventuale deficit argomentativo non avrebbe precisa refluenza sull’esito del giudizio.
12.2. Si impone, infatti, in ogni caso di verificare se la documentazione in atti consenta o meno di rilevare la tempestività di detta comunicazione.
Sul punto parte appellante valorizza la documentazione relativa all’avvenuto scambio di corrispondenza tra GSE ed E-Distribuzione tendente alla ricerca della presunta comunicazione di fine lavori a mezzo email , la quale non potrebbe assumere il rilievo auspicato da parte appellante sia per le modalità, trattandosi di posta ordinaria non tracciata, sia per il destinatario, venendo in considerazione non il gestore di rete presso la sua sede o i canali ufficiali, bensì l’indirizzo email personale di un tecnico.
12.3. I rilievi di parte appellante risultano fondati.
12.3.1. Il primo profilo valorizzato dal GSE trova rispondenza negli atti di causa, dovendosi infatti rilevare che la spedizione del 31/10/2020 è avvenuta mediante una semplice mail invece che a mezzo PEC senza che risulti comprovata la sua effettiva ricezione.
Ma soprattutto assume dirimente rilievo quanto attestato dai documenti in atti in ordine al fatto che la mail risulta inviata all’indirizzo “ maurizio.ghigorno@enel.com ” e pertanto ad una persona fisica invece che ad un preciso indirizzo dell’ufficio dell’ente competente.
Tale medesima circostanza è stata presa in considerazione da questo Consiglio in altra vicenda di causa del tutto sovrapponibile a quella oggetto dell’odierno giudizio osservandosi quanto segue: “ In materia di incentivi per impianti fotovoltaici ai sensi della c.d. "Legge salva Alcoa" (art. 1-septies D.L. 105/2010), il riconoscimento delle tariffe incentivanti è subordinato al rispetto di tre requisiti essenziali e cumulativi: la conclusione dell'installazione dell'impianto entro il 31 dicembre 2010, l'effettuazione delle comunicazioni di fine lavori agli enti competenti entro la medesima data e l'entrata in esercizio dell'impianto entro il 30 giugno 2011. L'onere della prova circa il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi comunicativi grava sul richiedente l'incentivo. La comunicazione di fine lavori al gestore di rete deve essere effettuata secondo le procedure formali previste e attraverso i canali ufficiali certificati dell'ente, non essendo sufficiente l'invio di una email a un qualsiasi dipendente dell'ente gestore. In particolare, non costituisce valida prova dell'adempimento comunicativo l'invio di una email a un dipendente del gestore di rete quando: a) non sia dimostrata la competenza del destinatario a ricevere tale tipo di comunicazioni; b) non vi sia prova dell'effettivo inoltro della comunicazione agli uffici competenti entro il termine prescritto; c) la comunicazione sia priva degli elementi identificativi dell'impianto richiesti dalle procedure del gestore. Il rispetto delle procedure formali di comunicazione non costituisce un mero adempimento burocratico ma rappresenta un requisito essenziale per garantire trasparenza e legittimità nell'erogazione di provvidenze pubbliche. La mancata prova del tempestivo e corretto adempimento degli obblighi comunicativi legittima la decadenza dal beneficio, non potendo il richiedente invocare a propria discolpa il ritardo nei controlli da parte del GSE quale causa dell'impossibilità di fornire la prova dell'adempimento ” (cfr. Cons Stato, sentenza n. 6798 del 2024).
Ebbene, non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento nel presente giudizio, dovendosi così rilevare la fondatezza del motivo in esame, col quale parte appellante denuncia l’inidoneità dello stesso indirizzo mail a comprovare la regolare comunicazione all’ente competente.
12.3.2. Peraltro le osservazioni di parte appellante, come sopra sintetizzate, intese a compromettere la bontà delle argomentazioni del GSE circa l’inattitudine della mail suddetta ai fini della regolare comunicazione imposta dalla disciplina di settore, non possono essere condivise, avendo il GSE, in realtà, ampiamente documentato le interlocuzioni con Enel Distribuzione al fine di verificare se avesse o meno ricevuto regolare e tempestiva comunicazione da parte della Società ai fini dell’ammissione ai benefici in questione, il tutto con esito negativo.
In particolare, parte appellante ha evidenziato che “Con comunicazione del 16/05/2018 (DOC 1) l’ing. Vincenzo Coppa, allora responsabile delle verifiche in seno al GSE, ha preso contatti con il referente presso la società E-Distribuzione (gestore di rete), richiedendo testualmente di:
“ verificare l’avvenuta ricezione della comunicazione di fine lavori allegata, relativa all’impianto in oggetto (codice rintracciabilità T0142435), asseritamente inviata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010.
In particolare, l’ing. Ilaria Bracci, in nome e per conto del Soggetto Responsabile (Società Agricola LD di IM e EL LD S.S.), avrebbe trasmesso la predetta comunicazione con e-mail ordinaria del 31 dicembre 2010, inviata all’indirizzo di posta elettronica maurizio.ghigorno@enel.com.” In riscontro a tale comunicazione, il dott. Bazzani Lorenzo, Responsabile Front Office Commerciale rete di E-Distribuzione, ha escluso (DOC 1) la ricezione di ulteriori comunicazioni, affermando che “ la comunicazione da noi considerata ai fini della gestione della pratica e presente a sistema è questa che ti allego e che risulta consegnata a mano il 19.01.2011(DOC 2). ”.
Tali considerazioni trovano effettivo riscontro negli atti di causa e nella documentazione testé menzionata, con conseguente fondatezza della censura, fermo restando che non può assumere rilievo la comunicazione “a mani” in data 19/01/2011, in quanto tardiva rispetto al suddetto termine perentorio.
12.3.3. Né può ipotizzarsi la violazione dell’art. 73 c.p.a. ponendo in evidenza che trattasi di documentazione prodotta soltanto in questa sede di giudizio e segnatamente in data 14 gennaio 2025.
Eccepisce, in particolare, l’appellato, con la memoria del 31 gennaio 2025, “ l’inammissibilità dei documenti prodotti dal GSE, in quanto gli stessi – che portano la data del 16/05/2018 e del 22/05/2018, quanto alle email, e quella del 19/01/2011, quanto alla dichiarazione di fine lavori – non costituiscono certo documenti sopravvenuti e, pertanto, avrebbero potuto e dovuto essere depositati nel giudizio di primo grado entro il termine ultimo di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione previsto dall’art. 73 c.p.a. ”.
L’infondatezza del rilievo si deve innanzitutto al fatto che il GSE, in sede interlocutoria, con provvedimento del 12 dicembre 2017 (prot GSE/P20170095492), aveva evidenziato che: “ "in difformità a quanto previsto dall'art. 1 septies della Legge 129/10, non è stata data evidenza dell'avvenuto invio della comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete entro il termine del 31 dicembre 2010, al cui rispetto è subordinato l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto. In particolare, la Società, al fine di attestare l'avvenuto invio della conclusione dei lavori al Gestore di Rete, ha presentato:
• una e-mail asseritamente trasmessa dall’lng. Ilaria Bracci, per conto della stessa Società, all'indirizzo e-mail del Sig. MA RN, dipendente di Enel Distribuzione S.p.A., in data 31 dicembre 2010, recante in oggetto «GSE_ALCOA_ Comunicazione di fine lavori LD». Detta mail non costituisce piena prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete entro il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'art. 1 septies della Legge 129/1 O. l'invio della documentazione sarebbe dovuto avvenire attraverso i canali ufficiali e certificati (es. posta raccomandata, FAX o PEC), al fine di consentire una tracciatura dell'avvenuto recapito; ”.
Da tale assetto motivazionale è dato inferire che il GSE ha rappresentato esattamente le ragioni poste a base della determinazione impugnata in prime cure, di guisa che la documentazione prodotta in questa sede di giudizio assolve la sola funzione di suffragare tali considerazioni. Essa pertanto non costituisce una indebita integrazione documentale già solo per il fatto che è la parte appellata gravata dall’onere di dimostrare la tempestività della domanda. Trova infatti applicazione il principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione per cui è controversia, di guisa che, come rimarcato da parte appellante, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Fermo restando che detta documentazione è comunque suscettibile di essere acquisita agli atti del presente giudizio d’appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. (“ Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”).
Da tanto deriva la fondatezza dell’appello con assorbimento di ogni ulteriore rilievo all’uopo formulato da parte appellante.
13. Viene, quindi, in esame l’appello incidentale, proposto dalla Società Agricola LD di IM e EL LD S.S., articolato mediante tre distinti motivi di gravame.
In ordine al primo motivo, imperniato sulla pretesa idoneità della suddetta mail ai fini della tempestività della necessaria dichiarazione, vale quanto sopra osservato in ordine alla fondatezza dell’appello principale. Il motivo risulta, quindi, privo di fondamento stante la obiettiva inattitudine di tale mail a costituire valida ed efficace comunicazione nei confronti dell’ufficio competente.
13.1. Infondati sono gli ulteriori due motivi articolati, in quanto:
- il comportamento assunto dal GSE a seguito della presentazione della suddetta mail non vale a suffragare alcuna forma di affidamento tangibile riflettendo la comunicazione nel termine decadenziale un preciso ed indeclinabile onere ai fini dell’ammissione all’incentivo;
- il potere esercitato non può essere qualificato quale autotutela, essendo frutto della necessaria verifica circa la tempestività della domanda che compete comunque al Gestore peraltro in assenza nel caso di specie di precedenti precise determinazioni al riguardo;
- come infatti osservato da questo Consiglio (Sentenza 2169/2019):
“ L'ultimazione dell’impianto fotovoltaico entro il termine del 31.12.2010 costituisce poi, ai sensi dell’art. 1 septies della menzionata L. 129/2010, la prioritaria condizione per l’accesso al regime incentivante del Secondo Conto Energia.
Questa Sezione ha più volte affermato, con riferimento al tema della conclusione dei lavori entro il 31.12.2010 ai sensi delle previsioni citate in apertura, che la mancata dimostrazione di detta conclusione determina l’impossibilità di accesso agli incentivi (cfr. ex multis sentt. 30 marzo 2018, n. 3563, e 29 gennaio 2018, n. 985) in quanto:
- la necessità, in sede di domanda di accesso, di comprovare l’ultimazione dei lavori entro il termine perentorio di legge tramite dossier fotografico, discende (quanto al cd. Secondo Conto Energia) dal combinato disposto dell’art. 5, comma 4, e dell’Allegato n. 4, punto n. 1, del d.m. 19 febbraio 2007;
- “nella Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (L. 129/2010)” la produzione dei documenti elencati al punto 3.1 costituisce uno specifico onere procedurale posto a carico del soggetto responsabile, il cui mancato assolvimento determina, ex se, la decadenza dalla tariffa incentivante e non può essere opposto al Gestore” [nel punto 3.1 di detta “Procedura operativa”, pubblicata dal Gse sul proprio sito istituzionale il 12.11.2010, è stato specificato che, al fine di dimostrare l’intervenuta conclusione dei lavori entro il 31.12.2010, l’operatore doveva caricare entro la medesima data delle “fotografie dell’impianto (le foto dell’impianto ultimato devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti, moduli, inverter e trasformatori)”];
- la relazione asseverata non ha “portata probatoria privilegiata […] rispetto alle fotografie”;
- la richiesta di produrre una documentazione fotografica dell’impianto ultimato, dalla quale si evinca una visione completa dell’impianto stesso e dei suoi principali componenti (moduli, inverter e trasformatori), assume carattere vincolante proprio “perché, sul piano probatorio, costituisce l’unica modalità obiettiva per dimostrare la conclusione dei lavori alla data del 31.12.2010”
- in ossequio al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione per cui è controversia, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa;
- in ragione di quanto precisato, va esclusa la possibilità di integrare dopo la
scadenza del termine l’“iniziale documentazione fotografica” (ossia “l’unica documentazione […] attestante visivamente lo stato dei luoghi in epoca anteriore al dies ad quem) ”.
14. Tanto premesso, l’appello principale, proposto dal GSE, è meritevole di accoglimento mentre l’appello incidentale, proposto dalla Società Agricola LD di IM e EL LD S.S., deve essere respinto.
15. Le spese del doppio grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7053/2024), così decide:
- accoglie l’appello principale, proposto dal GSE, mentre respinge l’appello incidentale proposto dalla Società Agricola LD e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la Società Agricola LD al rimborso, in favore del GSE, delle spese del doppio grado di giudizio nell’importo di € 4000,00 (quattromila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO