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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/05/2024, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giulio Giuntoli Presidente
- Dott. Giovanni Maddaleni Giudice est.
- Dott. Domenico Provenzano Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 21.5.2024 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1160/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
E
Parte_2
( c.f. ) C.F._2
avente ad oggetto separazione consensuale – scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI:
entrambe le parti: come da note sostitutive dell'udienza del 21.5.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente ) allegava Parte_1 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza: di essere coniugata con Parte_2
in forza di matrimonio celebrato con rito civile in Sarzana in data
[...]
15.7.2017; che prima del matrimonio la coppia aveva convissuto per oltre quindici anni;
che dall'unione non sono nati figli;
di avere sempre lavorato come casalinga per espresso accordo con e di essere pertanto allo Parte_2 stato disoccupata e priva di redditi;
che il percepirebbe invece euro Parte_2
2500, 00 mensili a titolo di pensione ed ulteriori euro 2500, 00 dallo svolgimento di attività retribuita;
che essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi la convivenza sarebbe divenuta intollerabile. Su tali premesse chiedeva: dichiararsi la separazione tra i coniugi;
porre a carico del l'obbligo di corrisponderle a titolo di Parte_2 mantenimento assegno mensile dell'importo di euro 1000, 00, con vittoria delle spese;
il successivo divorzio con liquidazione di assegno divorzile dell'importo di euro 1000, 00 e vittoria delle spese anche relativamente alla fase di divorzio.
( da ora anche il resistente ) si costituiva mediante comparsa Parte_2 con la quale si associava alla richiesta di separazione e di divorzio, riconosceva che la moglie durante la convivenza avesse svolto attività di casalinga a favore della famiglia, documentava la cessazione per dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, documentava spese mensili fisse per euro 1250, 00 mensili ( finanziamenti ed altro ) e su tali premesse offriva contributo di mantenimento mensile di euro 400, 00; proponeva anche domanda per ottenere la custodia alternata del cane di famiglia e rivendicava la proprietà di alcuni beni rimasti all'interno della ex casa familiare.
All'udienza di comparizione i coniugi, personalmente comparsi, dichiaravano di non essere intenzionati a riconciliarsi e insistevano nelle domande di separazione e di scioglimento del matrimonio.
Risultato vano un tentativo di favorire l'accordo tra le parti con riferimento alle questioni patrimoniali sollevate e, dato che la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria, la stessa era subito rimessa in decisione,
2 previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
In questa sede si provvederà sulle sole domanda di separazione ed accessorie e, quindi, con separata ordinanza si provvederà a rimettere la causa sul ruolo per la successiva pronuncia sulla domanda finalizzata alla declaratoria di scioglimento del matrimonio.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò che determina la intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale e di cui questo Tribunale non può che prendere che atto.
E' poi pacifico, e sostanzialmente incontestato da parte del che la Parte_2 abbia diritto alla liquidazione a proprio favore dell'assegno di Pt_1 mantenimento ricorrendo i presupposti a tal fine previsti dal comma primo dell'art. 156 c.c.: in mancanza di addebito della separazione, la ha Pt_1 dimostrato di essere priva di redditi ( cfr. certificazione dell' Org_1
) per essersi sempre dedicata, durante la convivenza anche
[...] prematrimoniale col alla attività di casalinga nel comune interesse Parte_2 della coppia;
all'età di 59 anni è improbabile che la donna, priva di esperienza lavorativa e referenze, possa trovare in tempi brevi una occupazione.
Quanto alla misura dell'assegno va osservato che, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass. Civ. n. 11494/2024; Cass. Civ. n. 34728/2023 ), essa, a differenza di quella del c.d. assegno divorzile, deve essere parametrata, nei limiti delle possibilità del coniuge, alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nello specifico, però, occorre fare i conti con i redditi del marito che, avendo documentato la cessazione dell'attività lavorativa ( all'età di 66 anni si tratta di scelta certamente comprensibile ) attualmente percepisce il solo trattamento pensionistico, pari ad euro 2500, 00 mensili e sopporta spese mensili fisse documentate per euro 1250, 00.
Poiché né il né la devono fortunatamente sostenere oneri di Parte_2 Pt_1 locazione, ne consegue che la somma di euro 1250, 00 deve bastare per fare fronte a tutte le ulteriori necessità dei due coniugi: è pertanto evidente che, in siffatta situazione, nessuno tra i coniugi potrà conservare il tenore di vita precedente la separazione e che la misura dell'assegno di mantenimento dovrà essere ponderata in misura tale da consentire ad entrambi i coniugi quanto necessario per vivere dignitosamente.
3 In virtù di tali considerazioni il Collegio ritiene che debba essere confermata la misura dell'assegno già individuata dal giudice delegato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Le proprietà immobiliari delle parti, pur sufficienti a soddisfare le relative esigenze abitative, non appaiono inidonee, per natura e consistenza dei beni e/o per il regime comproprietario, a modificare in misura significativa la situazione sopra individuata.
Inammissibili le domanda proposte dal resistente in via riconvenzionale in quanto soggette a rito ordinario e incompatibili con rito speciale ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 266/2000 );
Quanto alle spese in considerazione della reciproca soccombenza se ne dispone la integrale compensazione
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio quando la stessa diverrà procedibile
PQM
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 legati da matrimonio celebrato in Sarzana il 15.7.2017 ( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Sarzana al n. 51 p. II serie C anno 2017 ) autorizzandoli a vivere separati.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a favore di Parte_2 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, assegno di euro 600, 00 Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Org_2
DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Sarzana per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza
DISPONE comunicarsi la sentenza al Pubblico Ministero
Così deciso in Massa nella sopra richiamata camera di consiglio del 21.5.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Dott. Giulio Giuntoli
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