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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/06/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2667 /2016 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via XXVII Luglio 34 Is. 195 98123 Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ricostituzione della pensione per motivi reddituali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/09/2016, Il Sig. , rappresentato dall'Avv. Francesco Micali, Parte_1 ha presentato ricorso contro l' per ottenere la ricostituzione della sua pensione di invalidità civile, CP_1 categoria INV CIV n. 07099125, per motivi reddituali. Il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della pensione di invalidità civile al 100%, con necessità di assistenza continua, nonostante la domanda amministrativa presentata in data 22/12/2014 e il successivo ricorso amministrativo inoltrato il 14/07/2015.
Ricorrente Sig. ha richiesto il ripristino della pensione di invalidità civile a partire da agosto Pt_1
2009, sostenendo di essere in possesso dei requisiti reddituali necessari per continuare a fruire della prestazione. Ha inoltre chiesto il pagamento dei ratei maturati e non pagati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione. L' , rappresentato dall'Avv. Oliviero Atzeni, ha contestato la domanda del ricorrente, eccependo CP_1
l'infondatezza della stessa sia in fatto che in diritto. L' ha inoltre sollevato l'eccezione di giudicato CP_1 sulla questione, richiamando una precedente sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 967/2012.
Motivi della decisione:
La giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 10762/2009) stabilisce che i diritti a ricevere ratei di pensione si prescrivono in cinque anni. Tuttavia, il ricorrente ha presentato domanda amministrativa nel 2014 e ricorso nel 2016, termini che non eccedono il limite prescrizionale.
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 967/2012, ha già affrontato la questione relativa alla pensione di invalidità civile del ricorrente. Tuttavia, il giudicato non può precludere la possibilità di una nuova valutazione se sopravvengono elementi nuovi, quali la documentazione reddituale presentata dal ricorrente.
La certificazione reddituale prodotta dal ricorrente, relativa agli anni dal 2004 al 2013, dimostra che il
Sig. soddisfa i requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione di invalidità Parte_1 civile. L' non ha fornito prove sufficienti a confutare la validità della certificazione. CP_1
Si rappresenta inoltre che come provato documentalmente parte ricorrente era stata aveva ottenuto il beneficio della prestazione sanitaria relativamente alla indennità di accompagnamento con sentenza del
Tribunale di Mistretta n. 209 del 2012.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente giudicante, in conclusione dichiara quanto segue il Sig.
ha diritto alla ricostituzione della pensione di invalidità civile per motivi reddituali, Parte_1 categoria INV CIV n. 07099125, a partire da agosto 2009. L' è condannato al pagamento dei ratei CP_1 maturati e non pagati della pensione di invalidità civile, oltre interessi legali e rivalutazione, dal momento in cui il diritto è sorto fino all'effettivo soddisfo. L' è condannato al pagamento delle CP_1 spese processuali.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il il 22/09/2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Il Sig. ha diritto alla ricostituzione della pensione di invalidità civile per motivi Parte_1 reddituali, categoria INV CIV n. 07099125, a partire da agosto 2009.
- L' è condannato al pagamento dei ratei maturati e non pagati della pensione di invalidità CP_1 civile, oltre interessi legali e rivalutazione, dal momento in cui il diritto è sorto fino all'effettivo soddisfo. - L' è condannato al pagamento delle spese processuali, e In considerazione alla materia CP_1
previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in euro 225 per la fase di studio, euro 150 per la fase introduttiva, euro 350 per la fase istruttoria, euro 400 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore."
Così deciso in Patti 13/06/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo