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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 801/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA G.B. BERNADOTTE 7 03037 PONTECORVO Parte_1 rappresentata dall'avv. MICELI VINCENZO
Parte appellante contro
parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE 3 00100 ROMA CP_1 rappresentata dall'avv. BONTEMPO PATRIZIA e avv. MAUGERI GIOVANNA ( Piazza delle Cinque Giornate, 3 00192 Roma;
C.F._1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1263/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone in funzione di Giudice del Lavoro in data 4.10.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la gravata sentenza il Tribunale di Frosinone, escusso un testimone e disposta una CT medico legale affidata al dr. , ha dichiarato che il ricorrente operaio edile, è Persona_1 Parte_1 affetto da malattia professionale per patologia a carico della schiena, dalla quale è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8% dal novembre 2021. Ha perciò condannato l' alla erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del CP_1 2000 per una inabilità permanente pari all'8%, con la decorrenza indicata e con gli interessi legali. Il Tribunale ha invece escluso, secondo le risultanze della CT, l'origine professionale della patologia a carico della LL (riguardo alla quale, peraltro, stando a quanto dedotto dall' il CP_1 ricorrente non si era presentato alla visita collegiale né aveva prodotto la documentazione medica richiesta dall'Istituto).
Appella detta sentenza il lamentandone l'erroneità sul punto della esclusione dell'origine Pt_1 professionale della patologia alla LL e sulla insufficiente misura dell'invalidità per spondiloartrosi del tratto lombosacrale, concludendo per la parziale riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il ricorrente ha dedotto che nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaio edile dal 1971 al 2017 assumeva posture incongrue a carico della zona lombare e che ciò aveva determinato, in particolare, il sovraccarico delle spalle anche per più di otto ore al giorno, riportando, oltre a spondilo discoartrosi del rachide lombosacrale, anche “Esiti algo - disfunzionali di artropatia di LL bilaterale con lesione cuffia dei rotatori ad impaccio articolare ”.
Il Tribunale ha però rilevato e condiviso le conclusioni del CT secondo le quali solo la malattia del rachide lombo sacrale, e non anche la tendinite alla LL, poteva dirsi di origine professionale.
Con unico articolato motivo d'appello il lamenta NULLITÀ ED ERRONEITÀ NONCHÉ Pt_1
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA per OMESSO ESAME DELLE
EFFETTIVE CONDIZIONI CLINICHE SOFFERTE DAL RICORRENTE – ERRATA
VALUTAZIONE OPERATA DAL CT . Il CT era incorso in evidente contraddittorietà poiché la mancanza di nesso causale tra l'artropatia della LL e l'attività professionale risultava smentita dalla dichiarazione testimoniale, dalla documentazione strumentale prodotta e dalle osservazioni alla bozza di consulenza di ufficio, cui il
CT non forniva risposta. Era anche insufficiente e poco aderente all'impegno osteo – articolare a carico del rachide lombo – sacrale una valutazione della menomazione all'integrità psico – fisica di soli 8 punti percentuali.
L'appello è infondato.
Quanto alla tendinite alla LL, il CT la individua quale malattia ad eziologia multifattoriale e a patogenesi degenerativa, di diffuso riscontro nella popolazione generale, progressivamente ingravescente con l'avanzare dell'età, per cui l'origine professionale di tale infermità non può prescindere dalla sussistenza di specifici elementi atti a connotarne la riconducibilità al tipo di lavorazione effettivamente svolta.
Il teste riferisce in proposito “Lui ha fatto il muratore almeno per 30 anni. Io Testimone_1 facevo il tetto e lui faceva le opere murarie per la realizzazione del tetto. Io lavoro il legno. Il sig. mi preparava tutto quello che serviva per il montaggio del tetto, dai ponteggi opere murarie, Pt_1 blocchi, cemento, getti in cemento. Il ricorrente lavorava 8 ore a settimana per 5 giorni, a volte lavoravamo anche il sabato. Per i pesi, il ricorrente alzava blocchi pesanti, tra cui i ponteggi di 30 o 40 chili. C'è uno sforzo notevole sulle braccia e sulla schiena e LL. Per mettere i blocchi il ricorrente lavora sempre inclinato. Solleva quotidianamente pesi di 30 e 40 chili e deve spostare pesi in posizioni scomode. Il ricorrente con me si lamentava sempre di dolori alla schiena e alle spalle”. Il teste evidenzia una certa discontinuità nell'esposizione del ricorrente, poiché legata alla esecuzione da parte di quest'ultimo dei lavori preparatori alla costruzione del tetto, che poi veniva eseguita dal teste. Dunque, anche la connessa attività di sollevamento dei carichi, funzionale ai detti lavori murari preparatori, non poteva dirsi né continua né prevalente.
L'appellante sostiene che le attività svolte dal gli imponevano di mantenere gli arti superiori al Pt_1 di sopra della linea delle spalle per lungo tempo e, di sovente, venivano condotte mediante utilizzo di strumenti vibranti, la cui azione rappresenta ulteriore pregiudizio per gli apparati osteo – tendinei di LL.
Tuttavia, dalla suddetta testimonianza tutto ciò non si evince, non precisando il teste le modalità di esecuzione dello spostamento dei pesi da parte del ricorrente, la loro attitudine a mantenere gli arti superiori sopra la linea delle spalle, in poche parole la specifica tipologia dei lavori svolti;
né è emerso l'utilizzo di strumenti di lavoro atti a determinare un aggravio di carico.
Perciò la testimonianza, e tutta la storia lavorativa del ricorrente, non danno conto delle specifiche lavorazioni, tra tutte quelle di operaio edile, che il ricorrente ha svolto con particolare sovraccarico degli arti superiori, cosicché il rinnovo della CT risulta una richiesta soltanto esplorativa.
Peraltro, nel motivo di gravame l'appellante riporta il contenuto di pubblicazioni e di studi settore dell' , che però sono svincolati dalla peculiarità del grado di esposizione al rischio lavorativo CP_1 nel caso concreto.
Il CT mostra invece di avere ben inquadrato ed esaminato la situazione afferente il sovraccarico della LL quando afferma “ L'anamnesi lavorativa non permette di evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra- professionali e/o individuali. Nel caso del Ricorrente, la sostanziale discontinuità nell'esposizione alle invocate noxae lavorative sono elementi che consentono di considerare assai poco rilevante (e dunque insufficiente) l'incidenza delle invocate noxae professionali nel determinare la patologia denunciata rispetto ai fattori extraprofessionali di rischio che – come detto sopra – assumono valenza di non poco conto nell'eziologia delle malattie muscoloscheletriche. Si consideri come dall'anamnesi lavorativa e da quanto dichiarato dal teste escusso nel corso del giudizio si evince generica attività lavorativa prestata nel comparto delle costruzioni mentre non emerge attività di lavoro prestata in misura prevalente in attività sovraccaricanti gli arti superiori. Pertanto, per quanto non vi sia dubbio alcuno che le attività di intonacatura e carteggio - così come riferite dal
Ricorrente in sede anamnestica e riportate in riscorso - siano realmente avvenute, esse però, stante quanto si evince dalla dichiarazione del teste escusso nel corso del giudizio, non sono state caratterizzate da quei requisiti di durata e continuità necessarie alla causazione (o alla
“concausazione”) della menomazione indicata in diagnosi”.
Generico è il motivo di appello sulla misura dell'invalidità quanto alla sindrome algodisfunzionale del rachide lombosacrale, limitandosi l'appellante ad esprimere un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione medico legale fornita in primo grado, senza specificare in quale parte la valutazione effettuata dal CT fosse errata, e senza indicare i codici di menomazione la cui applicazione giustificherebbe la (invocata) valutazione nella superiore misura del 14%. Al contrario, la CT di I grado, nella valutazione del cosiddetto “danno biologico”, evidenzia come
“elementi di riferimento sono contenuti nel D.Lgs. 38 del 23.02.2000 e nelle tabelle annesse al successivo D.M. 12.07.2000 che riportano: - alla voce n. 204, la menomazione descritta come
“Anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori” (alla quale è attribuita una valutazione fino al 25%). Utilizzando i criteri tabellari descritti, si può dedurre che per gli esiti menomativi del complesso lesivo interessante la colonna lombo-sacrale, preso atto dell'attuale quadro morfo-funzionale (limitazione funzionale compresa fra 1/3 e ½, deficit deambulatorio sui talloni, ecc.) e dell'esito dell'esame elettromiografico del 25.11.2021 presente nel fascicolo dell'Ente convenuto, può essere previsto un grado invalidante dell'8% (otto per cento), con decorrenza dal novembre 2021, data dell'esame EMG in atti”.
Resta da dire, per quanto occorra, che l'appellante non fornisce alcuna prova circa l'invio al CT delle osservazioni critiche del CTP dr. alla bozza di relazione. Per_2
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi riguardo alle cause di natura previdenziale;
ciò in mancanza di documenti comprovanti il diritto dell'appellante all'esonero delle spese ex art. 152 disp att. c.p.c. (la dichiarazione sostitutiva di certificazione è menzionata nel ricorso introduttivo quale doc. 5 ma non risulta versata in atti, mentre la certificazione allegata al ricorso in appello riguarda l'esenzione dal pagamento del C.U.).
Deve infine darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte a-rigetta l'appello. b-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.900,00 oltre al
15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 03/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste