Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1812/2022 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Vismara Parte_1 C.F._1
Marco, con elezione di domicilio presso il suo studio in Seregno, via Stoppani n. 31;
ATTRICE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Stefano Benvenuto Controparte_1 C.F._2
con elezione di domicilio presso il suo studio in Assago, via Roggia Bartolomea n. 7;
CONVENUTO
e contro
(C.F.e P.IVA Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Matteo Schiavone con elezione di domicilio presso il suo P.IVA_1
studio in Milano, viale Monte Nero n. 4;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 21.01.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e di seguito riportate pagina 1 di 10
Il difensore di parte attrice, riportandosi integralmente agli atti processuali, atto di citazione e memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, confermando tutte le conclusioni rassegnate, nonché le contestazioni svolte nei confronti di tutto quanto dedotto sia da parte convenuta che dalla terza chiamata chiede: concedersi termine per il deposito della comparsa conclusionale e delle memoria di replica ex art. 190 c.p.c., rifiutando sin d'ora il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate dal convenuto e dalla terza chiamata;
insiste affinchè vengano accolte le seguenti conclusioni: in via principale nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti di cui in premessa e per l'effetto, condannare in via solidale il sig. e la Controparte_1 Controparte_2
a risarcire all'attrice tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per complessivi € 36.365,77 di
[...] cui € 24.763,75 per danno fisico come da CTU (IP 7,5%; ITT 1gg. al 100% ITP 90gg. al 75%; ITP 15gg. al 50%; ITP 15gg. al 25%) € 1.810,20 per spese mediche come da CTU;
€ 362,80 spese CTU;
€ 305,00 spese CTP;
€ 305,00 spese perizia medico legale;
€ 7.295,00 danno patrimoniale/mancato guadagno, € 1.560,00 per spese legali stragiudiziali oltre al danno non patrimoniale di cui si chiede una liquidazione in via equitativa, ovvero la maggior o minor somma che il Giudice riterrà opportuno riconoscere all'attore, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Si chiede inoltre di analizzare e valutare il comportamento processuale tenuto da parte convenuta, anche alla luce delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nonché da quelle dei testimoni chiamati a deporre dal sig. e di conseguenza condannare ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. parte Controparte_1 convenuta per una somma equitativamente determinata dal Giudice.
Con vittoria di spese, onorari e spese generali al 15% oltre CPA, da distrarsi in favore dell'avv.
Vismara Marco che non ha ancora ottenuto il rimborso delle prime e non ancora riscosso le seconde.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
La difesa di parte convenuta, letta la consulenza tecnica di ufficio, insiste per l'accoglimento delle seguenti domande:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
1) Respingere la domanda di parte attorea perché infondata, inveritiera e non provata, per tutte le argomentazioni qui richiamate, con vittoria di spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
2) In ogni caso, dichiarare tenuta la terza chiamata a manlevare la parte convenuta da ogni eventuale somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere alla attrice quale danno derivante dai fatti oggetto di questo giudizio, in conseguenza delle obbligazioni conenute nel contratto assicurativo stipulato e in specifico riferimento a quanto indicato a pag 1 e seguenti delle condizioni di polizza 8 Doc 8) in riferimento al modulo di responsabilità civile della famiglia e degli animali domestici, costituente anch'esso modulo di contratto sottoscritto.
3) In ogni caso dichiarare la terza chiamata anche tenuta a corrispondere alla parte convenuta le spese legali di giudizio, come da plurimi orientamenti di Cassazione, da distrarsi al qui scrivente procuratore antistatario. pagina 2 di 10
CONCLUSIONI PER Controparte_2
[...]
voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così giudicare
A) NEL MERITO: rigettare la domanda proposta dalla signora in quanto infondata in fatto Parte_1
ed in diritto e, comunque, non provata, assolvendo nel migliore dei modi il dottor e, per lui, CP_1
Controparte_2
B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: I - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare che l'evento di danno per cui è causa si è verificato anche per concorso di colpa della stessa danneggiata, con conseguente riduzione delle pretese risarcitorie attoree in proporzione all'incidenza della colpa della danneggiata;
II – quantificare gli importi dovuti in favore dell'attrice, in ragione del grado di colpa accertato, per le sole voci di danno effettivamente spettanti alla signora e nei limiti di quanto dalla stessa rigorosamente provato, condannando il dottor Parte_1
e, per lui, , nei limiti di operatività del contratto di assicurazione stipulato CP_1 Controparte_2
inter partes e dedotta la franchigia contrattuale;
III - rigettare, conseguentemente, ogni ulteriore richiesta avanzata nei confronti del dottor in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, CP_1
non provata.
C) IN OGNI CASO: condannare chi di giustizia al pagamento di spese e competenze di causa, oltre accessori, come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per ottenere nei suoi confronti la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, occorsi a seguito dell'aggressione da parte del cane bovaro di proprietà del convenuto, il quale avrebbe morso la beneficiaria all'altezza del gluteo sinistro, provocandone la caduta al suolo. A seguito dell'aggressione, l'attrice ha riportato una frattura somatica amielica L1, quantificato nella perizia legale di parte nella seguente misura: ITT gg. 1 al
100%, ITP gg 90 al 75%, ITP gg. 15 al 50%, ITP gg. 15 al 25% invalidità permanente espressa in termini di danno biologico pari al 8/9%. Parte ricorrente deduceva altresì che il danno descritto è quantificabile in € 100,00 per ITT 1 giorno al 100%, € 6.750,00 per ITP 90 gg. al 75%, € 750,00 ITP
15 gg. al 50%; € 375,00 per ITP 15 giorni al 25%, €17.936,00 per danno biologico 2%, per un complessivo di € 25.911,00, a cui si aggiungono € 1.823,00 per spese mediche. Inoltre, parte ricorrente pagina 3 di 10 deduceva che, a causa dei postumi dell'infortunio, non ha potuto esercitare la propria professione di massoterapista per oltre 100 giorni, subendo di conseguenza un danno patrimoniale per mancato guadagno quantificato in via equitativa in € 7.295,00.
si è costituito in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto sia con Controparte_1 riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione Controparte_2
ai fini della manleva da ogni responsabilità.
Si costituiva dunque contestando quanto ex adverso dedotto sia con Controparte_2 riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in subordine eccependo il concorso di colpo del danneggiato.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, delle prove orali e di c.t.u..
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto Giudice mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del giudizio, è emerso che il giorno
23/05/2021 parte attrice si trovava a Montevecchia (LC) per assistere ad una gara podistica.
Unitamente al figlio all'epoca di anni 15, e ad una di lui amica, di anni 11, stava Per_1 Persona_2
risalendo via Galeazzino, con il proprio cane di razza HI Inu, quando, al termine di una curva, si imbatteva in due persone con due cani razza bovaro. A causa delle dimensioni ristrette della via, il cane bovaro e il cane HI si avvicinavano tra di loro e il cane dell'attrice veniva attaccato da uno dei due cani bovari, precisamente quello tenuto dalla signora la quale si era dichiarata Parte_2 inizialmente proprietaria dei due cani. L'attrice tentava di allontanare il proprio cane e, facendo ciò, veniva lei stessa morsa dal cane bovaro, il quale le provocava altresì una caduta al suolo.
I due cani razza bovaro risultavano successivamente essere di proprietà del convenuto CP_1
il quale ha contestato tale ricostruzione dei fatti, ritenendo che parte attrice non fosse stata
[...]
morsa dal cane condotto dalla ma bensì fosse stato il cane di parte attrice ad attaccare i cani Pt_2
del convenuto, provocando la caduta di parte attrice la quale si sarebbe intromessa per separare i cani.
Invero, detta ricostruzione non risulta corrispondente al complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del processo.
Va infatti osservato che, a seguito dell'incidente, parte attrice veniva trasportata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Merate, ove veniva redatto il seguente verbale: “ferita da morso di cane gluteo destro e faccia laterale coscia destra: si esplorano le due ferite, lavaggio con acqua ossigenata
pagina 4 di 10 e zaffo, medicazione compressiva.” (all. 9 ricorso). La corrispondenza della ferita sulla coscia destra della ricorrente con il morso di un cane è stata altresì confermata in sede di istruttoria orale.
La teste , indifferente, medico presso l'Ospedale di Merate, la quale ha preso in carico la Tes_1 ricorrente per il controllo e le dimissioni, è stata escussa all'udienza del 23.04.2024 ed ha dichiarato che le ferite riscontrate erano compatibili con un morso di un cane, stante la forma circolare dei buchi e dei segni, evincibile anche dall'esame delle fotografie prodotte (all. 58-66-67 memoria).
Il teste , indifferente, escusso all'udienza del 23.04.2024, ha dichiarato di aver Testimone_2
assistito al sinistro, che si è verificato nel punto raffigurato dalla fotografia sub doc. 50 fascicolo parte attrice, confermando di aver visto il cane di razza bovaro attaccare il cane della ricorrente e successivamente, dopo che l'attrice aveva tirato verso di sé il proprio cane al fine di sottrarlo all'attacco, mordere la stessa, provocandole la caduta a terra.
La ricostruzione della dinamica risultante dalle testimonianze sopra esposte ha trovato riscontro altresì nell'elaborato finale del c.t.u. dott. In particolare, in merito al quesito 1) formulato da Persona_3 codesto Giudice nell'ordinanza di nomina del c.t.u. del 29.04.2024, il c.t.u. ha esposto quanto segue:
“In conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.05.2021, la sig. riportava Parte_1 lesioni personali di seguito esplicitate: “Ferite alla coscia destra da morso di cane, frattura somatica di L1.” In particolare, è possibile affermare che l'aggressione del cane bovaro e il successivo morso provocarono la caduta dell'attrice sul selciato e la conseguente lesione ossea vertebrale (verificato il nesso causale).”
Occorre osservare come, con riguardo all'elaborato del c.t.u., non vi siano state osservazioni né da parte del consulente tecnico del convenuto né dal consulente tecnico dell'assicurazione, i quali per converso hanno aderito ai contenuti elaborati nella bozza. Tale circostanza assume rilievo in particolare considerato che il consulente tecnico di parte convenuta, dott.ssa aveva inizialmente Persona_4 escluso che le lesioni riportate dall'attrice fossero compatibili con un morso canino, non risultando presenti fori cutanei multipli compatibili con dentatura di cane di grossa taglia (doc. 5 costituzione parte convenuta), salvo poi non presentare osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale.
Alla luce di quanto finora esposto, pur in presenza di dichiarazioni testimoniali tra loro contrastanti (cfr verbali d'udienza del 19.3.2024 e del 23.4.2024), si ritiene che la ricostruzione di parte attrice, confermata in sede di istruttoria orale, sia supportata da idonei riscontri documentali (fotografie, documentazione medica, e infine la c.t.u.), sicchè può ritenersi adeguatamente provato il fatto dedotto dall'attrice a fondamento della propria domanda risarcitoria, sia con riferimento al morso subito dal cane di razza bovaro sia con riferimento alla conseguente caduta, e il nesso di causalità.
pagina 5 di 10 La responsabilità per danno cagionato da animali ex. art. 2052 cc ha natura oggettiva. Ne consegue che
“del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e
l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicchè, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenze n. 17091 del 28 luglio 2014).
Nel caso di specie parte convenuta non ha fornito adeguata prova liberatoria, essendosi limitata da un lato a negare la compatibilità delle ferite con il morso di un cane dall'altro lato ad addossare la esclusiva responsabilità del sinistro alla condotta negligentedi parte attrice, la quale avrebbe condotto il proprio cane lungo un percorso curvilineo con un guinzaglio tenuto a circa 2 metri, in tal modo rendendo inevitabile la situazione venutasi a creare.
Tuttavia, tale ricostruzione appare inverosimile alla luce della dinamica del sinistro come sopra ricostruita e tenuto conto altresì delle caratteristiche del due cani (cfr foto 1 e 5 fascicolo attrice), del guinzaglio utilizzato dall'attrice (cfr. fotografie sub doc. 52-54 fascicolo attrice) e del sentiero ove il sinistro è avvenuto, ossia un sentiero molto stretto e affollato (cfr doc. 50 fascicolo parte attrice). Non è emersa invero alcuna condotta negligente in capo all'attrice idonea a fondare un concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., eccepito dall'impresa assicuratrice, né tanto meno idonea a costituire caso fortuito ai sensi dell'art. 2052 c.c. con conseguente interruzione del nesso causale.
Con riferimento al quantum debeatur e alla liquidazione del danno, ritiene questo Giudice di poter fare proprie le valutazioni svolte dal c.t.u. nominato, dott. il quale ha raggiunto le seguenti Persona_3
conclusioni, non contestate da parte convenuta e compagnia assicurativa:
− “2. Il trauma lamentato in ricorso ed accertato durante la visita medico-legale del 03.09.2024, fu produttivo di un periodo di cosiddetto danno biologico temporaneo, inteso come limitazione per la periziata allo svolgimento delle quotidiane attività, che può essere circoscritto in: gg. 1
(uno) al 100% (permanenza presso il PS H di Merate); gg. 90 (novanta) al 75%; gg. 15
(quindici) al 50%; gg. 15 (quindici) al 25%.”;
− “Allo stato attuale si possono rilevare Postumi Invalidanti di carattere permanente, peraltro già descritti nell'esame obbiettivo, in esito al trauma subito dalla periziata;
detti postumi incidono sulla sua integrità psico-fisica (cosiddetto danno biologico), ed a mente delle tabelle valutative correnti (tab. menomazioni 1-9%, G.U. 211 del 11.09.2003, Guida alla valutazione medico-
pagina 6 di 10 legale dell'invalidità permanente – etc), possono essere stimati Persona_5 nell'ordine del 7,5% (sette,cinque percento) della invalidità totale”;
− L'attrice percepisce gli effetti dei postumi permanenti in termini di limitazione nello svolgimento di attività che coinvolgono la regione anatomica interessata dalla lesione vertebrale, rilevando però come nessuna attività quotidiana o aspetto dinamico-relazionale della vita dell'attrice è preclusa, sebbene risulti plausibile una limitazione sull'attività fisica che preveda un particolare impegno a carico del rachide lombare;
− “la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente può essere cifrata come: lieve”.
Tanto esposto, ai fini della liquidazione del danno, giova ricordare che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. (S.U. Cass. Civ. n. 26972/2008; cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 11950/2013).
Da ciò consegue che la liquidazione del danno alla salute deve essere integrale, ovvero rappresentare un effettivo soddisfacimento di tutte le utilità venute meno in conseguenza dell'evento dannoso.
Per tale ragione, è opportuno fare riferimento al metodo c.d. tabellare e in particolare alle tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, che, innovando rispetto agli anni precedenti e in adesione ai recenti approdi giurisprudenziali in materia (v. da ultimo Cass. n. 7513/2018), hanno proposto una valutazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesioni permanenti dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, indicando a tal fine valori monetari medi, suscettibili di aumento personalizzato.
Quanto alle componenti del “danno dinamico-relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” caratterizzanti la quantificazione dell'invalidità temporanea, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore monetario di un giorno di invalidità pari al 100% pari ad € 115,00 (€ 84,00 per la componente più strettamente biologica ed € 31,00 per la componente di sofferenza interiore), anch'essa suscettibile di un aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%.
pagina 7 di 10 Di conseguenza, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, con riferimento all'invalidità permanente si osserva che le tabelle milanesi per una persona di 49 anni (anni dell'attrice alla data del sinistro) prevedono:
a) un risarcimento di € 13.898 per l'invalidità permanente del 7%;
b) un risarcimento di € 17.207 per l'invalidità permanente dell'8%; pertanto, in considerazione delle valutazioni esposte del c.t.u., secondo cui il sinistro ha comportato per l'attrice una invalidità permanente pari al 7,5%, deve essere riconosciuto l'importo mediano tra i due pari ad € 15.552,50. Tale importo comprende altresì l'ulteriore danno da sofferenza soggettiva, valutato dal c.t.u. come di intensità lieve.
Con riferimento invece all'invalidità temporanea, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, viene riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo complessivo di € 9.171,25, così suddiviso:
€ 115,00 per n. 1 giorni di invalidità permanente totale;
€ 7.762,50 per n. 90 giorni di invalidità temporanea al 75%;
€ 862,5 per n. 15 giorni di invalidità temporanea al 50%;
€ 431,25 per n. 15 giorni di invalidità temporanea al 25%.
L'importo complessivo per il danno non patrimoniale, da invalidità temporanea e permanente, risulta pertanto pari a € 24.723,75, in moneta attuale.
Tale importo risulta congruo e idoneo a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dall'attrice a causa del sinistro, non ricorrendo i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del danno, in mancanza di allegazione e prova di circostanze specifiche ulteriori non rientranti nel danno dinamico relazione e nella sofferenza soggettiva secondo i canoni ordinari, già ricompresi nella predetta liquidazione.
Quanto al danno patrimoniale, devono essere considerate, in quanto causalmente connesse all'evento dannoso, le spese mediche documentate complessivamente pari ad € 1.810,20, così come accertate e ritenute congrue in sede di c.t.u.
Alcunché può essere riconosciuto all'attrice a titolo di lucro cessante per la “riduzione della capacità di lavoro”, derivata dal mancato esercizio della propria professione di massoterapista a seguito dell'evento (per circa 3-4 mesi).
La prova fornita dalla infatti, è circoscritta alle sole ultime quattro fatture precedenti Parte_1 all'evento (all. 44-47 ricorso), inidonee a provare il non esercizio dell'attività professionale, mancando, tra l'altro, una specifica allegazione e prova sul punto.
pagina 8 di 10 Di conseguenza, alla luce delle considerazioni finora esposte, l'importo che deve essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a seguito Parte_1 dell'evento lesivo occorso in data 23/05/2021, è complessivamente pari a € 26.554 in moneta attuale.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del sinistro (23/05/2021) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale già rivalutato.
L'accoglimento della domanda risarcitoria attorea comporta l'esame della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata.
Tale domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti hanno sottoscritto il contratto di assicurazione per la Casa e la Famiglia in forza di polizza n.
70189771 (doc. 1 e 1 bis fascicolo terza chiamata) che assicura, tra le altre cose, “le somme che
l'assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare, debbano pagare a terzi, per legge, a titolo di risarcimento di danni provocati involontariamente per eventi riferibili sia: a) alla conduzione dell'abitazione assicurata, b) alla vita privata compresa la proprietà di animali domestici”. Il sinistro per cui è causa rientra senz'altro nel novero dei rischi assicurati, con conseguente operatività della polizza. L'impresa assicuratrice deve pertanto essere condannata a manlevare e tenere indenne la parte convenuta dalle somme che dovesse essere tenuta a pagare all'attrice in forza della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e spese, fatta salva la franchigia prevista e nei limiti del massimale.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/12 nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta. Nel rapporto processuale tra parte convenuta e la terza chiamata si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico del convenuto.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di ex art. 2052 c.c. nella Controparte_1
causazione del sinistro occorso in data 23/05/2021 in danno di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti Controparte_1 da , che quantifica in € 26.534 in moneta attuale, di cui € 24.724 a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale e € 1.810 a titolo di danno patrimoniale. Su tale importo decorrono pagina 9 di 10 gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (23/05/2021) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 563 per anticipazioni ed € 7.600 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, oltre ad € 305 per rimborso spese c.t.p.;
- pone le spese di c.t.u. relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna a manlevare e tenere indenne da Controparte_2 Controparte_1 ogni somma che quest'ultima dovrà versare a in forza della presente Parte_1
sentenza a titolo di capitale, interessi e spese, comprese le spese di lite, di c.t.u. e di perizia di parte;
- dichiara integralmente compensante le spese di lite fra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Lecco, 21.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 10 di 10