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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. US Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Valeria Marchese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.215 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza tenutasi in modalità cartolare del 25 marzo 2025, vertente tra
(n. a Puerto Cabello -Venezuela- il 04.06.1963, cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_1
Caroè, giusta procura in atti, presso il cui studio in Messina via S.
NO n. 13 ha eletto domicilio
-ricorrente-
e
(n. a Reggio di Calabria il 24.11.1967, cod. fisc.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, unitamente e CodiceFiscale_2
pagina 1 di 22 disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Foti e Mariarosa Varano, giuste procure in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Reggio Calabria in viale Calabria n.88
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25 marzo 2025 svoltasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti, con le note scritte depositate, insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 30.03.2023 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.01.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , assumendo che: Controparte_1
-il 20 febbraio 1999 aveva contratto in Capo d'Orlando (ME) matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati tre figli, (14/07/1999), Per_1
US (16/08/2000) e (18/06/2002), tutti maggiorenni ma Per_2
pagina 2 di 22 non ancora economicamente autosufficienti e che, in particolare, il figlio risultava essere affetto da disturbo dello spettro autistico;
Per_2
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa di una sempre più accesa incompatibilità caratteriale, tanto da fare venir meno la comunione materiale e spirituale del matrimonio;
-svolgeva l'attività di professione di guardia medica in Capo d'Orlando e che il resistente era Dirigente Medico presso l'AOU G. MARTINO
Policlinico di Messina, esercitando altresì attività privata presso uno studio medico.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi, al marito unitamente al figlio US con lui convivente;
c) fosse posto a carico del marito un assegno mensile quale contributo per il suo mantenimento, di importo pari a € 1.000,00, nonché un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, rispettivamente di importo pari a € 500,00 in favore di e di € 600,00 in favore di;
d) fosse Per_1 Per_2
riconosciuto all' il diritto di visita del figlio almeno CP_1 Per_2
due volte alla settimana, nelle ore pomeridiane e compatibilmente con gli impegni dello stesso, previo contatto telefonico direttamente con l'altro genitore e che potesse tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni propri e dello stesso figlio.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva , il quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava l'esposizione dei fatti per come pagina 3 di 22 denunciati dalla moglie, offrendone una diversa prospettazione;
evidenziava, innanzitutto, che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento in favore della donna di un assegno di mantenimento, atteso che la stessa risultava già proprietaria di un immobile sito in Capo
d'Orlando, ove ella esercitava la professione di medico, di talché non si ravvisava l'esigenza di prendere in affitto un diverso appartamento;
con riferimento al figlio , l'assistenza a lui necessaria veniva operata Per_2
in buona parte dai genitori della moglie con la stessa conviventi;
assumeva, infine, l'insussistenza di una differenza reddituale tra i due coniugi.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, senza che venisse riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie;
gli fosse assegnata l'abitazione coniugale e fosse posto a carico del genitore con cui i figli, maggiorenni, avrebbero deciso di vivere un assegno mensile di € 300,00 per il loro mantenimento e che il figlio risiedesse con l'uno o l'altro genitore, a seconda delle Per_2
esigenze del ragazzo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, senza che fosse necessario regolamentare il diritto di visita.
All'udienza del 14 luglio 2022 tenutasi davanti al Presidente del
Tribunale, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
26.07.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa coniugale al resistente con il quale coabitava il figlio
US; disponeva l'affidamento condiviso del figlio con Per_2
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Capo
pagina 4 di 22 d'Orlando, riconoscendo al padre la possibilità di vederlo e tenerlo con sé con le modalità stabilite nell'ordinanza predetta;
rigettava la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente e poneva, infine, a carico dell' l'obbligo della corresponsione di un assegno mensile di € CP_1
1000,00, rispettivamente nella misura di € 400,00 per e di € Per_1
600,00 per , oltre il 50% delle spese straordinarie come da Per_2
Protocollo adottato da questo Tribunale, quale contributo per il mantenimento degli stessi collocati presso la madre;
poneva altresì a carico della l'obbligo della corresponsione di un assegno mensile Pt_1
di € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale a titolo di contributo per il mantenimento del figlio US collocato presso il padre.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, all'udienza cartolare del
21.02.2023, l' chiedeva l'emanazione di una sentenza parziale CP_1
sullo status;
quindi, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini ex art.190
c.p.c.
Con sentenza parziale n.387/2023 pubblicata il 27.03.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
quindi veniva espletata una CTU di natura psicologica allo scopo di esaminare la condizione dei rapporti tra il figlio e i propri genitori e di recuperare il ruolo genitoriale e di Per_2
abbassare il livello di conflittualità tra gli adulti, demandando al professionista ausiliario, previo esame di tutti i documenti di causa
(anche acquisiti per il tramite delle parti, dei legali delle stesse o di
pagina 5 di 22 eventuali ctp) ed espletamento di colloqui clinici con le parti, nonché con il figlio , di accertare: a) l'attuale stato psicofisico di , Per_2 Per_2
evidenziando la natura, l'intensità e la qualità delle relazioni che intrattiene con la coppia genitoriale e con ciascuna delle due figure;
b) ove si riscontrino criticità nel sereno sviluppo psicofisico del ragazzo o situazioni di disagio e/o pregiudizio, ne si indichi la causa con particolare riferimento ad eventuali condotte ascrivibili a ciascun genitore o ad entrambi, esplicitando in modo chiaro quale sia il grado di
“accesso” che ogni adulto consente all'altro nelle dinamiche di vita del figlio;
c) si accerti, in relazione a quanto evidenziato sub a) e b) il possesso o meno di specifiche ed idonee competenze genitoriali, e si evidenzi, per ciascuno delle parti, elementi di potenziale e positivo sviluppo ed a tale scopo si indaghi sulle ragioni della conflittualità fra i genitori indicando possibili misure correttive e percorsi di supporto d) ove non risulti pregiudizievole per il figlio, utilizzare le operazioni peritali per individuare eventuali concrete modalità di recupero del rapporto con ciascuno dei genitori, finalizzate a dare regolarità al rapporto;
e) si specifichi ogni altra utile circostanza in relazione ai temi di indagine; infine, all'udienza cartolare del 25.03.2025, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva nuovamente riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
Attesa la sentenza parziale n.387/2023 pubblicata il 27.03.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi CP_1
pagina 6 di 22 , non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Pt_1
conseguenziali.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, la questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento del figlio della coppia,
, maggiorenne ma purtroppo affetto da autismo. Per_2
Con l'ordinanza del 17.04.2024 adottata nell'ambito del sub- procedimento instaurato a seguito di un ricorso ex art.709 ter c.p.c. introdotto dalla , alla luce dell'accesa e persistente conflittualità Pt_1
esistente tra i due genitori dello sfortunato AB, era stato
“evidenziato innanzitutto che nei rapporti di filiazione assume rilevanza centrale il superiore interesse della prole, di talchè l'esercizio in concreto dei poteri officiosi riconosciuti al giudice deve costituire sempre espressione di conveniente protezione del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può giungere anche a contenere le libertà e i diritti fondamentali individuali, ove le loro manifestazioni esteriorizzate determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo;
-considerato, in ogni caso, che le richieste personali e spesso egoistiche dei coniugi, basate sulla tutela di pretesi diritti individuali hanno carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore (Cass.
n.12954/2018; Cass. n.24683/2013) che il Tribunale intende preservare;
-osservato, quindi, che in quest'ottica il giudice ha facoltà di suggerire come opportuno un percorso psicoterapeutico di coppia volto a superare le difficoltà riscontrate qualora i conflitti tra i genitori siano a tal punto
pagina 7 di 22 elevati da porre a rischio la salute psico-fisica e lo sviluppo del figlio minore”; e conseguentemente era stato rimarcato che “nella vicenda processuale scrutinata, sebbene entrambe le parti, medici professionisti e dunque astrattamente attrezzati per comprendere appieno il delicato compito di genitore di un ragazzo con problematiche autistiche che sono chiamati ad assolvere, siano state invitate, da ultimo anche nel corso dell'ultima udienza, di abbassare il livello di conflittualità, è dato riscontrare il persistere di ingiustificati, puerili, immaturi quanto riprovevoli atteggiamenti assunti da ciascun genitore nel corso di tutto il giudizio, nonché la scarsa collaborazione offerta dai rispettivi difensori, il cui ruolo assume invece una rilevanza fondamentale in questa tipologia di procedimenti al fine di abbassare il livello di conflittualità tra gli adulti e di cooperare nel recupero del ruolo genitoriale di ciascuno, nell'interesse superiore ed esclusivo dei figli;
-osservato, infatti, che nessuno dei due genitori attualmente, riesce a garantire il benessere, la tranquillità e la sicurezza di , non Per_2
risultando avere adeguate competenze genitoriali;
entrambi risultano maggiormente orientati su di loro e sulle loro diatribe legali e appaiono immaturi nella gestione del ragazzo.
I due genitori sono maggiormente orientati sugli aspetti pratici, economici e lavorativi, non riuscendo a cogliere le reali esigenze emotive ed affettive del ragazzo;
la forte conflittualità che, attualmente, caratterizza la coppia, non permette loro di trovare di volta in volta soluzioni utili per il figlio;
nessuno dei due è disponibile ad una apertura nei confronti dell'altro, rifiutando di dialogare tra di loro e non
pagina 8 di 22 fermandosi a riflettere sulle proprie inadempienze e sulle proprie palesi incapacità genitoriali, restando entrambi su un livello superficiale;
-ritenuto prioritario, pertanto, disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti, predispongano un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, riservandosi all'esito il Tribunale
l'adozione degli eventuali provvedimenti limitativi (con coaffidamento di
ai Servizi Sociali competenti per territorio) o eliminativi della Per_2
responsabilità genitoriale”.
Dalla CTU di natura psicologica opportunamente disposta nel corso dell'istruttoria allo scopo di accertare la condizione dei rapporti tra il figlio e ciascuno dei genitori, emerge che “In linea generale, Per_2
necessario appare all'interno del ruolo genitoriale, come scritto dagli autori prendersi cura della prole “assicurando Pt_2 Pt_3 Per_3
i confini di sicurezza rispetto all'ambiente esterno, in funzione delle fasi evolutive del figlio”, garantendo un'adeguata definizione del focolare nucleare, limitando un possibile invischiamento fonte di smarrimento e non adeguata definizione dei ruoli. Essere un genitore adeguato significa anche riuscire a pensare, predire, riadattare continuamente il proprio modo di comunicare, di essere, di ridefinire i limiti con la consapevolezza che tutto ciò deve essere fatto nella prospettiva di avere la responsabilità non solo di proteggere, amare, soddisfare i bisogni primari del proprio figlio ma anche di mettere le basi a quello che dovrà essere un adulto sicuro, autonomo, in grado di amare sé e gli altri.
Essere un adeguato genitore significa assolvere la funzione di holding
(sia esso inteso come sostegno, contenimento, come definito da
Winnicott), di arricchire, emancipare, trasformare e integrare le idee dei
pagina 9 di 22 figli contenendo la loro emotività. Le dinamiche emergenti, quindi, la valutazione effettuata, per come descritte nei passaggi precedenti rendono evidente una considerazione squalificante della signora Pt_1
rispetto al padre di suo figlio, sebbene non esplicitamente espressa, bensì rilevabile dalle disposizioni prossemiche (mancanza di turnazione nel corso del colloquio, assenza di aggancio visivo, passivo ascolto di accuse) in diversi passaggi delle operazioni peritali, quindi, dal dichiarato del signor rispetto al mancato coinvolgimento CP_1
nella quotidianità del figlio sia anche per le attività che lo stesso porta avanti nel corso della giornata. Il signor , al contempo, pare CP_1
rappresentare una condizione di apparente tranquillità, sebbene si rilevi una costante percezione di minaccia, quale elemento di alienazione nel rapporto con il figlio. Le condotte assunte paiono maggiormente centrate dalla signora su una silenziosa acredine finalizzata ad una Pt_1
gestione di solitaria e poco collaborante con l'altro genitore. Per_2
Dall'altra parte il signor presenta una modalità di “ira CP_1
silenziosa”, non espressa, un controllo morale che non è possibile escludere possa sfociare in un acting-out. Dinamiche rilevate che pongono la diade genitoriale in un costante conflitto rispetto al quale pare essere scarsamente considerata la ripercussione sulla psiche di
che, di fronte ai momenti di tensione, reagisce con l'elevazione Per_2
del tono della voce e un aumento di rigidità. Riferiti elementi di auto- lesività in presenza di situazioni frustranti. Al contempo, la diade genitoriale, in particolare la signora , pare centrarsi Pt_1
maggiormente sulla necessità di esporre la propria opinione, così lasciando/posticipando condotte di rassicurazione nei confronti di
pagina 10 di 22 . Il ricorso alle agenzie esterne per la condizione di , Per_2 Per_2
attualmente, pare non essere costante, se non in termini di collocazione presso un centro diurno. Non descritte in atto assunzione di farmacoterapia e/o ricorso a terapia cognitivo-comportamentale specifica per il problema presentato dal ragazzo. All'interno delle dinamiche appare fondamentale contenere possibili elementi di alienazione che se inseriti andrebbero a ledere il principio di bigenitorialità alla base di ogni sano sviluppo psico-fisico di un figlio.
Certamente affrontare i compiti e le difficoltà che la patologia del ragazzo impone, sia sul piano di realtà che su quello psichico, conduce il genitore a dover fronteggiare le sfide della genitorialità, ciò sebbene sarebbe necessario riuscire a non essere travolto dalle emozioni negative, anche eventualmente condividendo le stesse con la famiglia. Le dinamiche di sviluppo e le interazioni e gli scambi genitore/figlio costituiscono le coordinate che caratterizzano le diverse dimensioni insite nell'essere genitore adeguato. Appare importante che i signori
affinino l'alleanza cooperativa attraverso un sostegno Parte_4
costante e la possibilità di lasciare all'altro lo spazio per una relazione empatica. La presenza di un terzo elemento darebbe, infatti, la possibilità al figlio di avere uno spazio più ampio dove collocarsi, così da avere possibilità di adattamento maggiori. Nell'interazione con Per_2
appare maggiormente direzionato verso l'accoglimento di situazioni di disagio il signor , che si mostra coinvolto emotivamente, CP_1
sebbene, talvolta, concentrato rispetto alla necessità di “apparire” positivamente all'esterno, rispettando canoni rigidi di convivenza civile.
Non si scorgono nella coppia genitoriale indici patologici degni di
pagina 11 di 22 rilievo. Tali considerazioni conducono a non escludere nessuno dei genitori dalla crescita della prole. Sarebbe auspicabile, a parere della scrivente che i genitori intraprendessero un percorso Parte_4
di sostegno alla genitorialità/parent training al fine di permettere loro di comprendere l'importanza di una condivisa gestione della prole, in assenza di tentativi di allontanamento/alienazione dell'altro, al fine di implementare gesti di contenimento, azioni volte a dare rassicurazione della presenza, nonché incrementare le abilità nel riconoscimento, quindi, la corretta gestione delle risposte alle emozioni manifeste e celate della prole.
La casa materna, pertanto, continua ad essere luogo da prediligere in questo momento nella vita di , anche nell'ottica di mantenere Per_2
una routine. Ciò rafforza la necessità di proseguire con un affidamento condiviso con domiciliazione presso la casa materna. Necessario per
è continuare a frequentare il padre e mantenere costanti Per_2
rapporti con lo stesso adottando modalità il più possibile compatibili con la condizione clinica che lo stesso presenta. Resta ferma la necessità di non poter privare il ragazzo della frequentazione delle figure familiari esterne al nucleo familiare sia materno sia paterno, comunque, parentela la cui relazione deve essere coltivata e alimentata per il sano benessere del minore, arginando possibili elementi di invischiamento”, concludendo, in risposta ai quesiti demandatigli, che “ Parte_5
presenta un quadro tipico del Disturbo dello Spettro Autistico a
[...]
basso funzionamento (disabilità cognitiva), con disfunzionalità comportamentale. Presenta, inoltre, soliloquio continuo, riso immotivato, ossessività e ripetitività (probabile psicosi secondaria). − I genitori di
pagina 12 di 22 si rilevano essere persone sul piano delle competenze Per_2
genitoriali capaci di relazionarsi con la prole, sebbene con i limiti acuiti dall'esistente conflittualità tra i due. È auspicabile l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità affinché si possano colmare le carenze rispetto ad alcune delle funzioni interne alla gestione del ruolo, per come definite nei passaggi precedenti. -Al fine di assicurare un sano accompagnamento nella vita di appare necessaria la Per_2
prosecuzione di un affido condiviso con collocazione presso la dimora della madre, assicurando costanti rapporti anche con la figura paterna con la quale dovranno essere condivise tutte le linee di riabilitazione.
Sarebbe, altresì, auspicabile che i signori Parte_4
intraprendessero un percorso di parent-training per mettere in atto aspetti psico-educazionali più adeguati, corretti e coerenti che attualmente sono spesso divergenti e non condivisi. Ciò al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. d) l'utilizzo delle operazioni peritali “per individuare eventuali concrete modalità di recupero del rapporto con ciascuno dei genitori, finalizzate a dare regolarità al rapporto” a parere della scrivente non è contesto idoneo poiché luogo ove, data la disposizione di valutazione dettata dal Tribunale, la persona assume un atteggiamento difensivo, circostanza non auspicabile in un contesto di aiuto/cura di gestione di comportamenti disfunzionali, quindi, di analisi critica rispetto a caratteristiche individuali”.
Dalla relazione conclusiva datata 11.06.2025 redatta dalle agenzie delegate che hanno seguito il programma di sostegno alla genitorialità dell' , si ricava che “si è consolidato il rapporto di fiducia che CP_1
pagina 13 di 22 ha consentito di raggiungere alcuni obiettivi prefissati. La separazione dei genitori di un ragazzo autistico è più complessa, per le esigenze del figlio che richiedono una gestione più attenta e una riorganizzazione della vita familiare. È importante che i genitori mantengano un atteggiamento collaborativo con l'obiettivo di garantire il benessere del figlio in un ambiente stabile, rassicurante.
Sembra che la madre di abbia iniziato a collaborare, Per_2
maggiormente, rispetto agli anni precedenti per favorire il rapporto padre-figlio.
Le videochiamate settimanali, infatti, hanno consentito al sig. CP_1
di rafforzare il rapporto affettivo con il figlio . Per_2
Si consiglia al signor di inviare alla sig.ra , per una CP_1 Pt_1
comunicazione diretta, i messaggi relativi al figlio anziché Per_2
coinvolgere il figlio US. II padre ritiene che l'ex moglie abbia costruito "un muro" con atteggiamenti oppositivi.
La comunicazione efficace tra i genitori separati ha un ruolo essenziale nell'esercizio della responsabilità genitoriale, soprattutto per
l'importanza delle decisioni da concordare per il percorso riabilitativo e di sostegno per il figlio affetto da autismo.
Il signor sta creando una rete di supporto sociale e lavorativo CP_1
di tipo artigianale per il futuro del figlio e per favorire la sua autonomia.
Ciò ha l'obiettivo di ridurre l'isolamento sociale, condividendo le esperienze con altri genitori. È auspicabile il miglioramento della relazione anche tra i membri della famiglia e la comunicazione con il figlio . Gli altri due figli si sono schierati con uno dei genitori, il Per_2
pagina 14 di 22 figlio US con il padre e la figlia con la madre, creando Per_1
un rapporto disfunzionale tra i membri della famiglia”.
Si ritiene opportuno suggerire un percorso di mediazione familiare che possa consentire la partecipazione della ex moglie, per attenuare la conflittualità, migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia ed in particolare tra gli ex coniugi per garantire il benessere di e Per_2
degli altri due figli”.
Ed allora, ritiene il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali e segnatamente delle indagini peritali e valorizzando i seppur lievi miglioramenti registrati nei rapporti tra i genitori di e Per_2
auspicando che entrambi abbassino ulteriormente il livello di ingiustificata quanto riprovevole conflittualità, così da incentivare una continua e positiva presenza anche del padre nella vita quotidiana del ragazzo, affinché tra ciascun genitore e si cementi e si rafforzi Per_2
un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un suo più sereno e equilibrato sviluppo e che nel contempo entrambi i genitori si sentano coinvolti e responsabilizzati nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti il figlio, la soluzione dell'affidamento condiviso deve certamente privilegiarsi, confermando la collocazione del ragazzo presso la madre a Capo d'Orlando e prevedendo il diritto di visita e di incontri padre-figlio nei termini e con le modalità già contemplati nell'ordinanza presidenziale del 26.07.2022 come integrata con l'ordinanza del giudice istruttore del 23.12.2022, autorizzando altresì una chiamata/videochiamata (ovvero attraverso collegamento audiovisivo a distanza con l'utilizzo dell'applicativo TEAMS o di altra piattaforma idonea), almeno ogni due giorni tra padre e figlio, nella fascia oraria pagina 15 di 22 18.00/21.00, salvo diverso accordo sull'orario tra i genitori e tenuto conto prioritariamente delle esigenze del figlio e invitando allo scopo entrambe le parti alla massima collaborazione per un corretto ed efficace espletamento del ruolo genitoriale.
Il Collegio ribadisce anche in questa sede l'invito rivolto alle parti di intraprendere un percorso di terapia di coppia ovvero di mediazione familiare, per come peraltro suggerito e auspicato dalla ctu dott.ssa Per_4
nell'esclusivo interesse dei figli, funzionale a superare le criticità emerse nei rapporti genitoriali e rimesso in ogni caso alla libera autodeterminazione di ciascun genitore, il quale potrà accoglierlo o disattenderlo, nell'esercizio della propria libertà di autodeterminazione.
Passando ad affrontare le questioni di carattere economico, con riferimento specifico all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei due figli e , deve opportunamente rammentarsi che Per_1 Per_2
costituisce principio pacifico, condiviso da questo Tribunale, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (tra le tante, Cass.
n.13664/2022; Cass. n.11724/2023; Cass. n.16316/2025).
Ed allora, non sussistendo alcun dubbio in ordine all'obbligo del padre di contribuzione al sostentamento economico dei due predetti figli, e pagina 16 di 22 constatate le accresciute e mutate esigenze di vita dei due ragazzi connesse alla loro età (rispettivamente di 26 e 23 anni) rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale risalente al luglio 2022, ritiene il Collegio che tale contributo vada aggiornato e quantificato nella misura minima complessiva di € 1.300,00 mensili (di cui € 700,00 per e € Per_1
600,00 per ), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale, prevedendosi altresì l'attribuzione alla madre nella misura del 100% dell'Assegno
Unico Universale (Cass. n.4672/2025) se ancora conserva il Per_2
relativo diritto.
Va altresì confermato a carico della l'obbligo di contribuzione al Pt_1
sostentamento economico del figlio US, anch'egli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con il padre, da determinarsi in € 500,00 mensili da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Per ciò che concerne l'istanza formulata dalla volta ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento per sé, va chiarito subito che sussiste una diversità ontologica tra l'assegno di mantenimento che viene riconosciuto al coniuge in sede di separazione e l'assegno divorzile, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in pagina 17 di 22 assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.24050/2021; Cass. n.16809/2019; Cass. n.12196/2017).
Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Ciò posto, va detto che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi l'art.156 comma 2 c.c. deve essere inteso nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede pagina 18 di 22 necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (tra le tante, Cass.
n.3709/2018; Cass. n.17199/2013; Cass. n.605/2017).
In buona sostanza, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, il giudice del merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n.15818/2021).
Ebbene, dalle risultanze processuali e stando alla sola certificazione unica depositata da entrambe le parti, è emerso che mentre l svolge CP_1
attività professionale di medico ospedaliero percependo un reddito annuo lordo di oltre 52 mila euro (2021), la esercita la professione di Pt_1
medico in convenzione con l'Asp di Messina percependo un reddito annuo di oltre 38 mila euro (2021); entrambi hanno tuttavia omesso di versare in atti le dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento e una pagina 19 di 22 completa documentazione che attesti la reale e effettiva capacità patrimoniale di ciascuno.
Ebbene, deve al riguardo rimarcarsi che nei procedimenti di separazione o divorzio, nell'imporre ai coniugi di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante
(art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Ciò significa, per rimanere alla fattispecie scrutinata, che le deduzioni difensive svolte dalla difesa della in ordine alla capacità Pt_1
contributiva dell' e al possesso di sostanze economiche CP_1
ulteriori rispetto ai dati riportati nelle certificazioni uniche sono rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo peraltro la ricorrente dimostrato che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia stato tale da giustificare il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
Deve, infine, sottolinearsi, in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo Ufficio in numerose procedenti pronunce, che non possono pagina 20 di 22 trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni economiche di varia natura avanzate da ciascuna parte, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ogni coniuge, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, alla complessità delle questioni trattate e al comportamento processuale delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 19.01.2022, nei confronti di
[...] CP_1
, così provvede:
[...]
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio
, prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre da Per_2
esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico dell' l'obbligo della corresponsione in favore CP_1
della di un assegno mensile complessivo pari ad € 1.300,00 per il Pt_1
mantenimento dei due figli conviventi con la madre (nella misura di €
700,00 per e di € 600,00 per ), importo rivalutabile ogni Per_1 Per_2
anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque pagina 21 di 22 giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore Pt_1
dell' di un assegno mensile pari ad € 500,00 per il CP_1
mantenimento del figlio US convivente con il padre, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 40% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo
Tribunale;
-attribuisce alla l'Assegno Unico Universale, relativo al figlio Pt_1
, nella misura del 100%; Per_2
-assegna l'abitazione coniugale in Reggio Calabria all' ; CP_1
-rigetta le altre domande;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Presidente rel.est. dott. US Campagna
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. US Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Valeria Marchese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.215 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza tenutasi in modalità cartolare del 25 marzo 2025, vertente tra
(n. a Puerto Cabello -Venezuela- il 04.06.1963, cod. fisc.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_1
Caroè, giusta procura in atti, presso il cui studio in Messina via S.
NO n. 13 ha eletto domicilio
-ricorrente-
e
(n. a Reggio di Calabria il 24.11.1967, cod. fisc.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, unitamente e CodiceFiscale_2
pagina 1 di 22 disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Foti e Mariarosa Varano, giuste procure in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Reggio Calabria in viale Calabria n.88
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25 marzo 2025 svoltasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti, con le note scritte depositate, insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 30.03.2023 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 19.01.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito , assumendo che: Controparte_1
-il 20 febbraio 1999 aveva contratto in Capo d'Orlando (ME) matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati tre figli, (14/07/1999), Per_1
US (16/08/2000) e (18/06/2002), tutti maggiorenni ma Per_2
pagina 2 di 22 non ancora economicamente autosufficienti e che, in particolare, il figlio risultava essere affetto da disturbo dello spettro autistico;
Per_2
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa di una sempre più accesa incompatibilità caratteriale, tanto da fare venir meno la comunione materiale e spirituale del matrimonio;
-svolgeva l'attività di professione di guardia medica in Capo d'Orlando e che il resistente era Dirigente Medico presso l'AOU G. MARTINO
Policlinico di Messina, esercitando altresì attività privata presso uno studio medico.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi, al marito unitamente al figlio US con lui convivente;
c) fosse posto a carico del marito un assegno mensile quale contributo per il suo mantenimento, di importo pari a € 1.000,00, nonché un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, rispettivamente di importo pari a € 500,00 in favore di e di € 600,00 in favore di;
d) fosse Per_1 Per_2
riconosciuto all' il diritto di visita del figlio almeno CP_1 Per_2
due volte alla settimana, nelle ore pomeridiane e compatibilmente con gli impegni dello stesso, previo contatto telefonico direttamente con l'altro genitore e che potesse tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni propri e dello stesso figlio.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva , il quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava l'esposizione dei fatti per come pagina 3 di 22 denunciati dalla moglie, offrendone una diversa prospettazione;
evidenziava, innanzitutto, che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento in favore della donna di un assegno di mantenimento, atteso che la stessa risultava già proprietaria di un immobile sito in Capo
d'Orlando, ove ella esercitava la professione di medico, di talché non si ravvisava l'esigenza di prendere in affitto un diverso appartamento;
con riferimento al figlio , l'assistenza a lui necessaria veniva operata Per_2
in buona parte dai genitori della moglie con la stessa conviventi;
assumeva, infine, l'insussistenza di una differenza reddituale tra i due coniugi.
Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, senza che venisse riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della moglie;
gli fosse assegnata l'abitazione coniugale e fosse posto a carico del genitore con cui i figli, maggiorenni, avrebbero deciso di vivere un assegno mensile di € 300,00 per il loro mantenimento e che il figlio risiedesse con l'uno o l'altro genitore, a seconda delle Per_2
esigenze del ragazzo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, senza che fosse necessario regolamentare il diritto di visita.
All'udienza del 14 luglio 2022 tenutasi davanti al Presidente del
Tribunale, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
26.07.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa coniugale al resistente con il quale coabitava il figlio
US; disponeva l'affidamento condiviso del figlio con Per_2
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Capo
pagina 4 di 22 d'Orlando, riconoscendo al padre la possibilità di vederlo e tenerlo con sé con le modalità stabilite nell'ordinanza predetta;
rigettava la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente e poneva, infine, a carico dell' l'obbligo della corresponsione di un assegno mensile di € CP_1
1000,00, rispettivamente nella misura di € 400,00 per e di € Per_1
600,00 per , oltre il 50% delle spese straordinarie come da Per_2
Protocollo adottato da questo Tribunale, quale contributo per il mantenimento degli stessi collocati presso la madre;
poneva altresì a carico della l'obbligo della corresponsione di un assegno mensile Pt_1
di € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato da questo Tribunale a titolo di contributo per il mantenimento del figlio US collocato presso il padre.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, all'udienza cartolare del
21.02.2023, l' chiedeva l'emanazione di una sentenza parziale CP_1
sullo status;
quindi, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini ex art.190
c.p.c.
Con sentenza parziale n.387/2023 pubblicata il 27.03.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
quindi veniva espletata una CTU di natura psicologica allo scopo di esaminare la condizione dei rapporti tra il figlio e i propri genitori e di recuperare il ruolo genitoriale e di Per_2
abbassare il livello di conflittualità tra gli adulti, demandando al professionista ausiliario, previo esame di tutti i documenti di causa
(anche acquisiti per il tramite delle parti, dei legali delle stesse o di
pagina 5 di 22 eventuali ctp) ed espletamento di colloqui clinici con le parti, nonché con il figlio , di accertare: a) l'attuale stato psicofisico di , Per_2 Per_2
evidenziando la natura, l'intensità e la qualità delle relazioni che intrattiene con la coppia genitoriale e con ciascuna delle due figure;
b) ove si riscontrino criticità nel sereno sviluppo psicofisico del ragazzo o situazioni di disagio e/o pregiudizio, ne si indichi la causa con particolare riferimento ad eventuali condotte ascrivibili a ciascun genitore o ad entrambi, esplicitando in modo chiaro quale sia il grado di
“accesso” che ogni adulto consente all'altro nelle dinamiche di vita del figlio;
c) si accerti, in relazione a quanto evidenziato sub a) e b) il possesso o meno di specifiche ed idonee competenze genitoriali, e si evidenzi, per ciascuno delle parti, elementi di potenziale e positivo sviluppo ed a tale scopo si indaghi sulle ragioni della conflittualità fra i genitori indicando possibili misure correttive e percorsi di supporto d) ove non risulti pregiudizievole per il figlio, utilizzare le operazioni peritali per individuare eventuali concrete modalità di recupero del rapporto con ciascuno dei genitori, finalizzate a dare regolarità al rapporto;
e) si specifichi ogni altra utile circostanza in relazione ai temi di indagine; infine, all'udienza cartolare del 25.03.2025, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva nuovamente riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
Attesa la sentenza parziale n.387/2023 pubblicata il 27.03.2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi CP_1
pagina 6 di 22 , non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Pt_1
conseguenziali.
Per ciò che concerne i provvedimenti conseguenziali, la questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento del figlio della coppia,
, maggiorenne ma purtroppo affetto da autismo. Per_2
Con l'ordinanza del 17.04.2024 adottata nell'ambito del sub- procedimento instaurato a seguito di un ricorso ex art.709 ter c.p.c. introdotto dalla , alla luce dell'accesa e persistente conflittualità Pt_1
esistente tra i due genitori dello sfortunato AB, era stato
“evidenziato innanzitutto che nei rapporti di filiazione assume rilevanza centrale il superiore interesse della prole, di talchè l'esercizio in concreto dei poteri officiosi riconosciuti al giudice deve costituire sempre espressione di conveniente protezione del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può giungere anche a contenere le libertà e i diritti fondamentali individuali, ove le loro manifestazioni esteriorizzate determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo;
-considerato, in ogni caso, che le richieste personali e spesso egoistiche dei coniugi, basate sulla tutela di pretesi diritti individuali hanno carattere recessivo rispetto all'interesse preminente del minore (Cass.
n.12954/2018; Cass. n.24683/2013) che il Tribunale intende preservare;
-osservato, quindi, che in quest'ottica il giudice ha facoltà di suggerire come opportuno un percorso psicoterapeutico di coppia volto a superare le difficoltà riscontrate qualora i conflitti tra i genitori siano a tal punto
pagina 7 di 22 elevati da porre a rischio la salute psico-fisica e lo sviluppo del figlio minore”; e conseguentemente era stato rimarcato che “nella vicenda processuale scrutinata, sebbene entrambe le parti, medici professionisti e dunque astrattamente attrezzati per comprendere appieno il delicato compito di genitore di un ragazzo con problematiche autistiche che sono chiamati ad assolvere, siano state invitate, da ultimo anche nel corso dell'ultima udienza, di abbassare il livello di conflittualità, è dato riscontrare il persistere di ingiustificati, puerili, immaturi quanto riprovevoli atteggiamenti assunti da ciascun genitore nel corso di tutto il giudizio, nonché la scarsa collaborazione offerta dai rispettivi difensori, il cui ruolo assume invece una rilevanza fondamentale in questa tipologia di procedimenti al fine di abbassare il livello di conflittualità tra gli adulti e di cooperare nel recupero del ruolo genitoriale di ciascuno, nell'interesse superiore ed esclusivo dei figli;
-osservato, infatti, che nessuno dei due genitori attualmente, riesce a garantire il benessere, la tranquillità e la sicurezza di , non Per_2
risultando avere adeguate competenze genitoriali;
entrambi risultano maggiormente orientati su di loro e sulle loro diatribe legali e appaiono immaturi nella gestione del ragazzo.
I due genitori sono maggiormente orientati sugli aspetti pratici, economici e lavorativi, non riuscendo a cogliere le reali esigenze emotive ed affettive del ragazzo;
la forte conflittualità che, attualmente, caratterizza la coppia, non permette loro di trovare di volta in volta soluzioni utili per il figlio;
nessuno dei due è disponibile ad una apertura nei confronti dell'altro, rifiutando di dialogare tra di loro e non
pagina 8 di 22 fermandosi a riflettere sulle proprie inadempienze e sulle proprie palesi incapacità genitoriali, restando entrambi su un livello superficiale;
-ritenuto prioritario, pertanto, disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti, predispongano un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, riservandosi all'esito il Tribunale
l'adozione degli eventuali provvedimenti limitativi (con coaffidamento di
ai Servizi Sociali competenti per territorio) o eliminativi della Per_2
responsabilità genitoriale”.
Dalla CTU di natura psicologica opportunamente disposta nel corso dell'istruttoria allo scopo di accertare la condizione dei rapporti tra il figlio e ciascuno dei genitori, emerge che “In linea generale, Per_2
necessario appare all'interno del ruolo genitoriale, come scritto dagli autori prendersi cura della prole “assicurando Pt_2 Pt_3 Per_3
i confini di sicurezza rispetto all'ambiente esterno, in funzione delle fasi evolutive del figlio”, garantendo un'adeguata definizione del focolare nucleare, limitando un possibile invischiamento fonte di smarrimento e non adeguata definizione dei ruoli. Essere un genitore adeguato significa anche riuscire a pensare, predire, riadattare continuamente il proprio modo di comunicare, di essere, di ridefinire i limiti con la consapevolezza che tutto ciò deve essere fatto nella prospettiva di avere la responsabilità non solo di proteggere, amare, soddisfare i bisogni primari del proprio figlio ma anche di mettere le basi a quello che dovrà essere un adulto sicuro, autonomo, in grado di amare sé e gli altri.
Essere un adeguato genitore significa assolvere la funzione di holding
(sia esso inteso come sostegno, contenimento, come definito da
Winnicott), di arricchire, emancipare, trasformare e integrare le idee dei
pagina 9 di 22 figli contenendo la loro emotività. Le dinamiche emergenti, quindi, la valutazione effettuata, per come descritte nei passaggi precedenti rendono evidente una considerazione squalificante della signora Pt_1
rispetto al padre di suo figlio, sebbene non esplicitamente espressa, bensì rilevabile dalle disposizioni prossemiche (mancanza di turnazione nel corso del colloquio, assenza di aggancio visivo, passivo ascolto di accuse) in diversi passaggi delle operazioni peritali, quindi, dal dichiarato del signor rispetto al mancato coinvolgimento CP_1
nella quotidianità del figlio sia anche per le attività che lo stesso porta avanti nel corso della giornata. Il signor , al contempo, pare CP_1
rappresentare una condizione di apparente tranquillità, sebbene si rilevi una costante percezione di minaccia, quale elemento di alienazione nel rapporto con il figlio. Le condotte assunte paiono maggiormente centrate dalla signora su una silenziosa acredine finalizzata ad una Pt_1
gestione di solitaria e poco collaborante con l'altro genitore. Per_2
Dall'altra parte il signor presenta una modalità di “ira CP_1
silenziosa”, non espressa, un controllo morale che non è possibile escludere possa sfociare in un acting-out. Dinamiche rilevate che pongono la diade genitoriale in un costante conflitto rispetto al quale pare essere scarsamente considerata la ripercussione sulla psiche di
che, di fronte ai momenti di tensione, reagisce con l'elevazione Per_2
del tono della voce e un aumento di rigidità. Riferiti elementi di auto- lesività in presenza di situazioni frustranti. Al contempo, la diade genitoriale, in particolare la signora , pare centrarsi Pt_1
maggiormente sulla necessità di esporre la propria opinione, così lasciando/posticipando condotte di rassicurazione nei confronti di
pagina 10 di 22 . Il ricorso alle agenzie esterne per la condizione di , Per_2 Per_2
attualmente, pare non essere costante, se non in termini di collocazione presso un centro diurno. Non descritte in atto assunzione di farmacoterapia e/o ricorso a terapia cognitivo-comportamentale specifica per il problema presentato dal ragazzo. All'interno delle dinamiche appare fondamentale contenere possibili elementi di alienazione che se inseriti andrebbero a ledere il principio di bigenitorialità alla base di ogni sano sviluppo psico-fisico di un figlio.
Certamente affrontare i compiti e le difficoltà che la patologia del ragazzo impone, sia sul piano di realtà che su quello psichico, conduce il genitore a dover fronteggiare le sfide della genitorialità, ciò sebbene sarebbe necessario riuscire a non essere travolto dalle emozioni negative, anche eventualmente condividendo le stesse con la famiglia. Le dinamiche di sviluppo e le interazioni e gli scambi genitore/figlio costituiscono le coordinate che caratterizzano le diverse dimensioni insite nell'essere genitore adeguato. Appare importante che i signori
affinino l'alleanza cooperativa attraverso un sostegno Parte_4
costante e la possibilità di lasciare all'altro lo spazio per una relazione empatica. La presenza di un terzo elemento darebbe, infatti, la possibilità al figlio di avere uno spazio più ampio dove collocarsi, così da avere possibilità di adattamento maggiori. Nell'interazione con Per_2
appare maggiormente direzionato verso l'accoglimento di situazioni di disagio il signor , che si mostra coinvolto emotivamente, CP_1
sebbene, talvolta, concentrato rispetto alla necessità di “apparire” positivamente all'esterno, rispettando canoni rigidi di convivenza civile.
Non si scorgono nella coppia genitoriale indici patologici degni di
pagina 11 di 22 rilievo. Tali considerazioni conducono a non escludere nessuno dei genitori dalla crescita della prole. Sarebbe auspicabile, a parere della scrivente che i genitori intraprendessero un percorso Parte_4
di sostegno alla genitorialità/parent training al fine di permettere loro di comprendere l'importanza di una condivisa gestione della prole, in assenza di tentativi di allontanamento/alienazione dell'altro, al fine di implementare gesti di contenimento, azioni volte a dare rassicurazione della presenza, nonché incrementare le abilità nel riconoscimento, quindi, la corretta gestione delle risposte alle emozioni manifeste e celate della prole.
La casa materna, pertanto, continua ad essere luogo da prediligere in questo momento nella vita di , anche nell'ottica di mantenere Per_2
una routine. Ciò rafforza la necessità di proseguire con un affidamento condiviso con domiciliazione presso la casa materna. Necessario per
è continuare a frequentare il padre e mantenere costanti Per_2
rapporti con lo stesso adottando modalità il più possibile compatibili con la condizione clinica che lo stesso presenta. Resta ferma la necessità di non poter privare il ragazzo della frequentazione delle figure familiari esterne al nucleo familiare sia materno sia paterno, comunque, parentela la cui relazione deve essere coltivata e alimentata per il sano benessere del minore, arginando possibili elementi di invischiamento”, concludendo, in risposta ai quesiti demandatigli, che “ Parte_5
presenta un quadro tipico del Disturbo dello Spettro Autistico a
[...]
basso funzionamento (disabilità cognitiva), con disfunzionalità comportamentale. Presenta, inoltre, soliloquio continuo, riso immotivato, ossessività e ripetitività (probabile psicosi secondaria). − I genitori di
pagina 12 di 22 si rilevano essere persone sul piano delle competenze Per_2
genitoriali capaci di relazionarsi con la prole, sebbene con i limiti acuiti dall'esistente conflittualità tra i due. È auspicabile l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità affinché si possano colmare le carenze rispetto ad alcune delle funzioni interne alla gestione del ruolo, per come definite nei passaggi precedenti. -Al fine di assicurare un sano accompagnamento nella vita di appare necessaria la Per_2
prosecuzione di un affido condiviso con collocazione presso la dimora della madre, assicurando costanti rapporti anche con la figura paterna con la quale dovranno essere condivise tutte le linee di riabilitazione.
Sarebbe, altresì, auspicabile che i signori Parte_4
intraprendessero un percorso di parent-training per mettere in atto aspetti psico-educazionali più adeguati, corretti e coerenti che attualmente sono spesso divergenti e non condivisi. Ciò al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. d) l'utilizzo delle operazioni peritali “per individuare eventuali concrete modalità di recupero del rapporto con ciascuno dei genitori, finalizzate a dare regolarità al rapporto” a parere della scrivente non è contesto idoneo poiché luogo ove, data la disposizione di valutazione dettata dal Tribunale, la persona assume un atteggiamento difensivo, circostanza non auspicabile in un contesto di aiuto/cura di gestione di comportamenti disfunzionali, quindi, di analisi critica rispetto a caratteristiche individuali”.
Dalla relazione conclusiva datata 11.06.2025 redatta dalle agenzie delegate che hanno seguito il programma di sostegno alla genitorialità dell' , si ricava che “si è consolidato il rapporto di fiducia che CP_1
pagina 13 di 22 ha consentito di raggiungere alcuni obiettivi prefissati. La separazione dei genitori di un ragazzo autistico è più complessa, per le esigenze del figlio che richiedono una gestione più attenta e una riorganizzazione della vita familiare. È importante che i genitori mantengano un atteggiamento collaborativo con l'obiettivo di garantire il benessere del figlio in un ambiente stabile, rassicurante.
Sembra che la madre di abbia iniziato a collaborare, Per_2
maggiormente, rispetto agli anni precedenti per favorire il rapporto padre-figlio.
Le videochiamate settimanali, infatti, hanno consentito al sig. CP_1
di rafforzare il rapporto affettivo con il figlio . Per_2
Si consiglia al signor di inviare alla sig.ra , per una CP_1 Pt_1
comunicazione diretta, i messaggi relativi al figlio anziché Per_2
coinvolgere il figlio US. II padre ritiene che l'ex moglie abbia costruito "un muro" con atteggiamenti oppositivi.
La comunicazione efficace tra i genitori separati ha un ruolo essenziale nell'esercizio della responsabilità genitoriale, soprattutto per
l'importanza delle decisioni da concordare per il percorso riabilitativo e di sostegno per il figlio affetto da autismo.
Il signor sta creando una rete di supporto sociale e lavorativo CP_1
di tipo artigianale per il futuro del figlio e per favorire la sua autonomia.
Ciò ha l'obiettivo di ridurre l'isolamento sociale, condividendo le esperienze con altri genitori. È auspicabile il miglioramento della relazione anche tra i membri della famiglia e la comunicazione con il figlio . Gli altri due figli si sono schierati con uno dei genitori, il Per_2
pagina 14 di 22 figlio US con il padre e la figlia con la madre, creando Per_1
un rapporto disfunzionale tra i membri della famiglia”.
Si ritiene opportuno suggerire un percorso di mediazione familiare che possa consentire la partecipazione della ex moglie, per attenuare la conflittualità, migliorare la comunicazione tra i membri della famiglia ed in particolare tra gli ex coniugi per garantire il benessere di e Per_2
degli altri due figli”.
Ed allora, ritiene il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali e segnatamente delle indagini peritali e valorizzando i seppur lievi miglioramenti registrati nei rapporti tra i genitori di e Per_2
auspicando che entrambi abbassino ulteriormente il livello di ingiustificata quanto riprovevole conflittualità, così da incentivare una continua e positiva presenza anche del padre nella vita quotidiana del ragazzo, affinché tra ciascun genitore e si cementi e si rafforzi Per_2
un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un suo più sereno e equilibrato sviluppo e che nel contempo entrambi i genitori si sentano coinvolti e responsabilizzati nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti il figlio, la soluzione dell'affidamento condiviso deve certamente privilegiarsi, confermando la collocazione del ragazzo presso la madre a Capo d'Orlando e prevedendo il diritto di visita e di incontri padre-figlio nei termini e con le modalità già contemplati nell'ordinanza presidenziale del 26.07.2022 come integrata con l'ordinanza del giudice istruttore del 23.12.2022, autorizzando altresì una chiamata/videochiamata (ovvero attraverso collegamento audiovisivo a distanza con l'utilizzo dell'applicativo TEAMS o di altra piattaforma idonea), almeno ogni due giorni tra padre e figlio, nella fascia oraria pagina 15 di 22 18.00/21.00, salvo diverso accordo sull'orario tra i genitori e tenuto conto prioritariamente delle esigenze del figlio e invitando allo scopo entrambe le parti alla massima collaborazione per un corretto ed efficace espletamento del ruolo genitoriale.
Il Collegio ribadisce anche in questa sede l'invito rivolto alle parti di intraprendere un percorso di terapia di coppia ovvero di mediazione familiare, per come peraltro suggerito e auspicato dalla ctu dott.ssa Per_4
nell'esclusivo interesse dei figli, funzionale a superare le criticità emerse nei rapporti genitoriali e rimesso in ogni caso alla libera autodeterminazione di ciascun genitore, il quale potrà accoglierlo o disattenderlo, nell'esercizio della propria libertà di autodeterminazione.
Passando ad affrontare le questioni di carattere economico, con riferimento specifico all'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei due figli e , deve opportunamente rammentarsi che Per_1 Per_2
costituisce principio pacifico, condiviso da questo Tribunale, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (tra le tante, Cass.
n.13664/2022; Cass. n.11724/2023; Cass. n.16316/2025).
Ed allora, non sussistendo alcun dubbio in ordine all'obbligo del padre di contribuzione al sostentamento economico dei due predetti figli, e pagina 16 di 22 constatate le accresciute e mutate esigenze di vita dei due ragazzi connesse alla loro età (rispettivamente di 26 e 23 anni) rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale risalente al luglio 2022, ritiene il Collegio che tale contributo vada aggiornato e quantificato nella misura minima complessiva di € 1.300,00 mensili (di cui € 700,00 per e € Per_1
600,00 per ), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_2
Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 60% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale, prevedendosi altresì l'attribuzione alla madre nella misura del 100% dell'Assegno
Unico Universale (Cass. n.4672/2025) se ancora conserva il Per_2
relativo diritto.
Va altresì confermato a carico della l'obbligo di contribuzione al Pt_1
sostentamento economico del figlio US, anch'egli maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente con il padre, da determinarsi in € 500,00 mensili da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Per ciò che concerne l'istanza formulata dalla volta ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento per sé, va chiarito subito che sussiste una diversità ontologica tra l'assegno di mantenimento che viene riconosciuto al coniuge in sede di separazione e l'assegno divorzile, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in pagina 17 di 22 assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (sul punto, tra le altre, Cass. n.24050/2021; Cass. n.16809/2019; Cass. n.12196/2017).
Deve poi osservarsi che nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine sia del riconoscimento ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito, nel concorso dei requisiti di cui all'art.2729 c.c. e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'onere della prova, tenuto conto che tale onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.
Ciò posto, va detto che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi l'art.156 comma 2 c.c. deve essere inteso nel senso che il giudice è tenuto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto, non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede pagina 18 di 22 necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (tra le tante, Cass.
n.3709/2018; Cass. n.17199/2013; Cass. n.605/2017).
In buona sostanza, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, il giudice del merito non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n.15818/2021).
Ebbene, dalle risultanze processuali e stando alla sola certificazione unica depositata da entrambe le parti, è emerso che mentre l svolge CP_1
attività professionale di medico ospedaliero percependo un reddito annuo lordo di oltre 52 mila euro (2021), la esercita la professione di Pt_1
medico in convenzione con l'Asp di Messina percependo un reddito annuo di oltre 38 mila euro (2021); entrambi hanno tuttavia omesso di versare in atti le dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento e una pagina 19 di 22 completa documentazione che attesti la reale e effettiva capacità patrimoniale di ciascuno.
Ebbene, deve al riguardo rimarcarsi che nei procedimenti di separazione o divorzio, nell'imporre ai coniugi di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante
(art.116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Ciò significa, per rimanere alla fattispecie scrutinata, che le deduzioni difensive svolte dalla difesa della in ordine alla capacità Pt_1
contributiva dell' e al possesso di sostanze economiche CP_1
ulteriori rispetto ai dati riportati nelle certificazioni uniche sono rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo peraltro la ricorrente dimostrato che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia stato tale da giustificare il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
Deve, infine, sottolinearsi, in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo Ufficio in numerose procedenti pronunce, che non possono pagina 20 di 22 trovare ingresso in questo giudizio le richieste “restitutorie” ovvero le rivendicazioni economiche di varia natura avanzate da ciascuna parte, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ogni coniuge, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, alla complessità delle questioni trattate e al comportamento processuale delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 19.01.2022, nei confronti di
[...] CP_1
, così provvede:
[...]
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio
, prevedendo il diritto di visita e di incontri del padre da Per_2
esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico dell' l'obbligo della corresponsione in favore CP_1
della di un assegno mensile complessivo pari ad € 1.300,00 per il Pt_1
mantenimento dei due figli conviventi con la madre (nella misura di €
700,00 per e di € 600,00 per ), importo rivalutabile ogni Per_1 Per_2
anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque pagina 21 di 22 giorni di ciascun mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-pone a carico della l'obbligo della corresponsione in favore Pt_1
dell' di un assegno mensile pari ad € 500,00 per il CP_1
mantenimento del figlio US convivente con il padre, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 40% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo
Tribunale;
-attribuisce alla l'Assegno Unico Universale, relativo al figlio Pt_1
, nella misura del 100%; Per_2
-assegna l'abitazione coniugale in Reggio Calabria all' ; CP_1
-rigetta le altre domande;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Presidente rel.est. dott. US Campagna
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