Art. 36. (Consigli di amministrazione e comitati tecnici amministrativi)
Nelle Universita' di cui al capo I del presente titolo II, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovra' avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate dal consiglio di amministrazione delle libere universita', in carica alla predetta data.
Per l'Universita' dell'Aquila il consiglio di amministrazione transitorio sara' costituito integrando il collegio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge con le rappresentanze universitarie presenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia in carica alla data anzidetta. La presidenza della facolta' di medicina e chirurgia sara', sino alla costituzione dei regolari organi accademici, assunta dal direttore, in carica alla data stessa, dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila.
Per le Universita' di cui ai capi III, IV e VI, le attribuzioni del consiglio di amministrazione saranno temporaneamente esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto ai sensi dell'articolo 2.
Gli organi di cui al precedente comma non potranno comunque svolgere le loro funzioni per un periodo superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Se, scaduto tale termine, non risulteranno costituiti gli ordinari consigli di amministrazione, si provvedera' in ogni caso alla integrale sostituzione dei componenti degli organi stessi.
Nelle Universita' di cui al capo I del presente titolo II, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovra' avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate dal consiglio di amministrazione delle libere universita', in carica alla predetta data.
Per l'Universita' dell'Aquila il consiglio di amministrazione transitorio sara' costituito integrando il collegio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge con le rappresentanze universitarie presenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia in carica alla data anzidetta. La presidenza della facolta' di medicina e chirurgia sara', sino alla costituzione dei regolari organi accademici, assunta dal direttore, in carica alla data stessa, dell'Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila.
Per le Universita' di cui ai capi III, IV e VI, le attribuzioni del consiglio di amministrazione saranno temporaneamente esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto ai sensi dell'articolo 2.
Gli organi di cui al precedente comma non potranno comunque svolgere le loro funzioni per un periodo superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Se, scaduto tale termine, non risulteranno costituiti gli ordinari consigli di amministrazione, si provvedera' in ogni caso alla integrale sostituzione dei componenti degli organi stessi.