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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
ES IA, OR
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4749/2018 depositato il 14/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16519/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 28/11/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305110355 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305110355 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305110355 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16519/22/2017, depositata in data 28/11/2017, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento TF3051103055/2014, con il quale veniva determinato, per l'anno 2006, un maggior reddito di partecipazione per € 23.752,00 (oltre addizionali), in quanto detentore di una quota del 2,78% della società di fatto “Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e altri 33”.
Parte ricorrente eccepiva la non configurabilità del raddoppio dei termini per la notifica del provvedimento;
contestava l'esistenza della società di fatto ed eccepiva che l'accertamento emesso nei confronti della società gli era stato notificato solo in copia allegata al proprio accertamento.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici dichiaravano cessata la materia del contendere, essendo stato definito, con la sentenza
7943 del 20/9/2017, il giudizio nei confronti della società, nel quale era stato integrato il contraddittorio anche nei confronti del Resistente_1, con il rigetto dell'appello dell'Ufficio e la conferma della sentenza di I grado che aveva accolto il ricorso della società.
Proponeva appello l'ufficio, affermando che avverso la sentenza 7943/2017 era stato proposto ricorso per
Cassazione e, pertanto, non poteva dichiararsi estinto il giudizio promosso dal socio.
Si costituiva Resistente_1, che eccepiva la prescrizione dell'avviso di accertamento e l'inesistenza della società di fatto.
La Cassazione, con ordinanza del 9/5/2024, in relazione alla sentenza 7943/2017, dichiarava estinto il giudizio, per la definizione agevolata della controversia.
L'ufficio affermava che, dal momento che la sentenza relativa alla società non era passata in giudicato nel merito, essendovi domanda di definizione regolare, la pronuncia di estinzione non fosse suscettibile di estensione nel giudizio promosso da Resistente_1.
Nella seduta 9/12/2025, il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come affermato dalla Cassazione con l'ordinanza 3452/2025, la posizione fiscale della società e quella del socio sono autonome. Pertanto, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio rimane valida, e l'Amministrazione Finanziaria può procedere con l'accertamento nei suoi confronti, nonostante il condono societario.
La Corte ha ribadito che le disposizioni condonistiche, come la definizione agevolata, sono sistemi eccezionali che mirano a ridurre il contenzioso e a recuperare risorse finanziarie. Non hanno lo scopo di accertare l'effettivo imponibile, ma di regolare l'obbligazione tributaria a prescindere da esso. L'adesione a tale beneficio è una libera scelta del contribuente (in questo caso, la società) e non può precludere il potere-dovere dell'Amministrazione Finanziaria di accertare la posizione di altri soggetti (i soci).
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che l'adesione della società alla definizione agevolata non comporta né una forma di autotutela amministrativa né un annullamento dell'atto impositivo originario. I fatti che hanno fondato l'accertamento societario (i maggiori utili extracontabili) continuano a esistere e possono legittimamente fondare l'accertamento presuntivo verso il socio. La presunzione di attribuzione pro quota degli utili ai soci non viene meno in caso di condono societario. Di conseguenza, l'accertamento a carico del socio rimane valido e pienamente efficace. Sarà onere del socio contestare non solo la presunzione di distribuzione, ma anche le risultanze della verifica fiscale che hanno originato l'accertamento societario.
L'ordinanza stabilisce un principio chiaro: la scelta di una società di chiudere una lite con il Fisco tramite una definizione agevolata è irrilevante ai fini dell'accertamento IRPEF sui redditi da partecipazione dei soci. Questi ultimi non possono beneficiare indirettamente del condono societario e, se destinatari di un avviso di accertamento, dovranno difendersi autonomamente dimostrando l'infondatezza della pretesa fiscale.
La società di fatto è equiparata ad una società di persone e, pertanto, si applica l'art. 5, c. 1, del dpr
917/86, secondo cui “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”.
Nel caso di specie, va però ritenuto tardivamente notificato l'avviso di accertamento, non potendosi applicare al caso di specie il raddoppio dei termini per redditi derivanti da reato, dal momento che il raddoppio non si applica se l'imposta evasa non supera la soglia di punibilità penale.
Il raddoppio dei termini di accertamento non è un automatismo legato alla mera esistenza di un'indagine penale. È necessario che sussistano tutti gli elementi costitutivi del reato tributario che giustifica l'estensione dei termini, incluso il superamento delle soglie quantitative di punibilità previste dalla legge
(fissata all'epoca in 103.291,38 euro).
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, per la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
ES IA, OR
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4749/2018 depositato il 14/06/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16519/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 28/11/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305110355 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305110355 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF305110355 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16519/22/2017, depositata in data 28/11/2017, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento TF3051103055/2014, con il quale veniva determinato, per l'anno 2006, un maggior reddito di partecipazione per € 23.752,00 (oltre addizionali), in quanto detentore di una quota del 2,78% della società di fatto “Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e altri 33”.
Parte ricorrente eccepiva la non configurabilità del raddoppio dei termini per la notifica del provvedimento;
contestava l'esistenza della società di fatto ed eccepiva che l'accertamento emesso nei confronti della società gli era stato notificato solo in copia allegata al proprio accertamento.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.
I primi giudici dichiaravano cessata la materia del contendere, essendo stato definito, con la sentenza
7943 del 20/9/2017, il giudizio nei confronti della società, nel quale era stato integrato il contraddittorio anche nei confronti del Resistente_1, con il rigetto dell'appello dell'Ufficio e la conferma della sentenza di I grado che aveva accolto il ricorso della società.
Proponeva appello l'ufficio, affermando che avverso la sentenza 7943/2017 era stato proposto ricorso per
Cassazione e, pertanto, non poteva dichiararsi estinto il giudizio promosso dal socio.
Si costituiva Resistente_1, che eccepiva la prescrizione dell'avviso di accertamento e l'inesistenza della società di fatto.
La Cassazione, con ordinanza del 9/5/2024, in relazione alla sentenza 7943/2017, dichiarava estinto il giudizio, per la definizione agevolata della controversia.
L'ufficio affermava che, dal momento che la sentenza relativa alla società non era passata in giudicato nel merito, essendovi domanda di definizione regolare, la pronuncia di estinzione non fosse suscettibile di estensione nel giudizio promosso da Resistente_1.
Nella seduta 9/12/2025, il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come affermato dalla Cassazione con l'ordinanza 3452/2025, la posizione fiscale della società e quella del socio sono autonome. Pertanto, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio rimane valida, e l'Amministrazione Finanziaria può procedere con l'accertamento nei suoi confronti, nonostante il condono societario.
La Corte ha ribadito che le disposizioni condonistiche, come la definizione agevolata, sono sistemi eccezionali che mirano a ridurre il contenzioso e a recuperare risorse finanziarie. Non hanno lo scopo di accertare l'effettivo imponibile, ma di regolare l'obbligazione tributaria a prescindere da esso. L'adesione a tale beneficio è una libera scelta del contribuente (in questo caso, la società) e non può precludere il potere-dovere dell'Amministrazione Finanziaria di accertare la posizione di altri soggetti (i soci).
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che l'adesione della società alla definizione agevolata non comporta né una forma di autotutela amministrativa né un annullamento dell'atto impositivo originario. I fatti che hanno fondato l'accertamento societario (i maggiori utili extracontabili) continuano a esistere e possono legittimamente fondare l'accertamento presuntivo verso il socio. La presunzione di attribuzione pro quota degli utili ai soci non viene meno in caso di condono societario. Di conseguenza, l'accertamento a carico del socio rimane valido e pienamente efficace. Sarà onere del socio contestare non solo la presunzione di distribuzione, ma anche le risultanze della verifica fiscale che hanno originato l'accertamento societario.
L'ordinanza stabilisce un principio chiaro: la scelta di una società di chiudere una lite con il Fisco tramite una definizione agevolata è irrilevante ai fini dell'accertamento IRPEF sui redditi da partecipazione dei soci. Questi ultimi non possono beneficiare indirettamente del condono societario e, se destinatari di un avviso di accertamento, dovranno difendersi autonomamente dimostrando l'infondatezza della pretesa fiscale.
La società di fatto è equiparata ad una società di persone e, pertanto, si applica l'art. 5, c. 1, del dpr
917/86, secondo cui “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.”.
Nel caso di specie, va però ritenuto tardivamente notificato l'avviso di accertamento, non potendosi applicare al caso di specie il raddoppio dei termini per redditi derivanti da reato, dal momento che il raddoppio non si applica se l'imposta evasa non supera la soglia di punibilità penale.
Il raddoppio dei termini di accertamento non è un automatismo legato alla mera esistenza di un'indagine penale. È necessario che sussistano tutti gli elementi costitutivi del reato tributario che giustifica l'estensione dei termini, incluso il superamento delle soglie quantitative di punibilità previste dalla legge
(fissata all'epoca in 103.291,38 euro).
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate, per la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese del secondo grado di giudizio.