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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4813/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4813/2023 R.G.
TRA rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. QUARTA MARIA NADIA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, e , tutti rapp.ti e difesi coma da CP_1 Controparte_2 CP_3
mandato in atti dall'Avv. CORMIO LUIGI GIUSEPPE;
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 5.07.2023, ha citato in giudizio , Parte_1 CP_1 [...]
e , tutti coeredi di , originario assegnatario ai sensi delle CP_2 CP_3 Persona_1
leggi sulla Riforma Fondiaria di un terreno, censito al catasto terreni del comune di Porto Cesareo al foglio 12, p.lla 3992, di cui il ha chiesto accertarsi l'avvenuta usucapione in suo favore. Pt_1
Ha dedotto, in particolare, di possedere da oltre un ventennio il terreno per cui è causa “in modo continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto, senza mai alcuna contestazione da parte del Sig. Per_1
prima, e degli eredi successivamente, esercitando sullo stesso un potere di fatto
[...]
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà”.
Precisando, inoltre, che il terreno de quo, originariamente di proprietà dell'
[...]
IA e Molise è stato da suddetto Ente Parte_2
assegnato al dante causa dei resistenti, , a mezzo atto di assegnazione e vendita Persona_1
con patto di riservato dominio del 30.12.1961 (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo).
1 L'attore ha poi dedotto che, in data 16.06.1979, su istanza dell'assegnatario, l'immobile è stato affrancato dal riservato dominio con atto registrato in Lecce in data 16.11.1979 al n. 13283 (rep. N.
38423; racc. n. 33120).
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti, i quali non si sono opposti alla domanda di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce di tanto, all'udienza del 28.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la congiunta richiesta delle parti in tal senso.
Tuttavia, con ordinanza del 31.01.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo onerando parte ricorrente di depositare copia dello stato di famiglia di;
quindi, all'udienza del 10.04.2025, Persona_1
la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e suscettibile di accoglimento, in ossequio ai rilievi appresso svolti.
Preliminarmente giova premettere che per la giurisprudenza di legittimità i beni acquisiti al patrimonio della riforma agraria non risultano passibili di trasferimento per un trentennio dalla data della prima assegnazione;
corollario di tale notazione è che i medesimi non siano suscettibili di possesso ai sensi dell'art. 1145 c.c., in virtù del principio per cui “il possesso delle cose di cui non si può acquisire la proprietà è senza effetto”, fatti salvi gli effetti previsti dall'art. 1148 c.c., espressamente richiamato dall'art. 6 della legge n. 379 del 1967 (cfr. Cass. civ., n. 9775/1995). In ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, difatti, deve ritenersi applicabile anche ai terreni affrancati dal riservato dominio, dopo l'avvenuto pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione (facoltà prevista dall'art. 10, comma 2, legge 30 aprile 1976, n. 386), l'art. 4 della legge 29 maggio 1967 n. 379, che esclude la possibilità di trasferimento sino allo scadere del trentennio dalla data di assegnazione;
pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 230 del 1950 (a mente dei quali l'assegnazione
è fatta con contratto di vendita, con il pagamento rateale del prezzo in quindici annualità ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e con dominio riservato a favore dell' Parte_3
sino all'integrale versamento), qualora non sia intervenuta l'integrale corresponsione delle prime
15 rate, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto, o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto;
l'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, poi, stabilisce che fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima
2 assegnazione il fondo non possa essere alienato, tranne che all'ente di riforma od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori in possesso di ulteriori requisiti e che per tale lasso di tempo siano nulli gli atti di affitto o di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatore diretto. Le suesposte previsioni consentono di ritenere che i fondi già di pertinenza dell , sebbene soggetti per un trentennio dalla data della prima assegnazione ad un CP_4
particolare regime, risultino suscettibili di possesso da parte dei terzi, per il periodo successivo al trentennio, solo nell'ipotesi in cui appaiano verificate le condizioni suddette e l'assegnatario ne sia divenuto proprietario;
in difetto delle medesime, difatti, gli atti di affitto o cessione in uso totale o parziale, nonché gli atti di disposizione sono nulli di pieno diritto (art. 18, comma 3, l. 12 maggio
1950, n. 230), mentre il possesso da parte di terzi resta irrilevante, a norma dell'art. 1145 comma 1
c.c.; l'assegnazione, infatti, non incide sulla sottoposizione del fondo al regime giuridico del patrimonio indisponibile (artt. 828, comma 2, e 830, comma 2, cod. civ.), (Cass. civ., n. 186/1993).
In conclusione, i terreni assegnati dall' , costituenti patrimonio indisponibile degli enti di CP_4
riforma, non sono immediatamente suscettibili di usucapione qualora affrancati ai sensi della citata legge n. 386/1976, o riscattati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 379/1967 (cfr. Cass. civ., sent. n.
14000/04), ma solo qualora l'assegnatario ne sia divenuto proprietario e siano decorsi 30 anni dal provvedimento di assegnazione. Nella vicenda in esame emerge che gli eredi dell'originario assegnatario sono divenuti proprietari della zona ab origine assegnata al proprio dante causa, avendo costui affrancato la stessa dal riservato dominio, e sono decorsi trent'anni dalla prima assegnazione (avvenuta con atto dell'ufficiale rogante in data 30 gennaio 1960).
In conclusione, si ritengono provati entrambi i presupposti richiesti per l'usucapibilità del terreno per cui è causa.
Tanto premesso, rileva il decidente che l'affermazione fatta da parte ricorrente circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, deve essere ritenuta fondata alla luce della mancata opposizione delle controparti le quali, al contrario, riconoscono espressamente il diritto. Da tanto discende che risulta provato che il ricorrente da più di vent'anni possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, con la conseguenza che è ampiamente decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Va pertanto dichiarato che ha acquistato per usucapione la piena proprietà del fondo Parte_1
in questione.
3 Le spese di lite, attesa la natura della causa ed il comportamento dei convenuti, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 4813/2023 r.g., così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è divenuto proprietario Parte_1
esclusivo, a titolo di usucapione, del terreno censito al catasto terreni del comune di Porto
Cesareo al foglio 12, p.lla 3992;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presenta sentenza.
Lecce, 6.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 4813/2023 R.G.
TRA rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. QUARTA MARIA NADIA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, e , tutti rapp.ti e difesi coma da CP_1 Controparte_2 CP_3
mandato in atti dall'Avv. CORMIO LUIGI GIUSEPPE;
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato il 5.07.2023, ha citato in giudizio , Parte_1 CP_1 [...]
e , tutti coeredi di , originario assegnatario ai sensi delle CP_2 CP_3 Persona_1
leggi sulla Riforma Fondiaria di un terreno, censito al catasto terreni del comune di Porto Cesareo al foglio 12, p.lla 3992, di cui il ha chiesto accertarsi l'avvenuta usucapione in suo favore. Pt_1
Ha dedotto, in particolare, di possedere da oltre un ventennio il terreno per cui è causa “in modo continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto, senza mai alcuna contestazione da parte del Sig. Per_1
prima, e degli eredi successivamente, esercitando sullo stesso un potere di fatto
[...]
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà”.
Precisando, inoltre, che il terreno de quo, originariamente di proprietà dell'
[...]
IA e Molise è stato da suddetto Ente Parte_2
assegnato al dante causa dei resistenti, , a mezzo atto di assegnazione e vendita Persona_1
con patto di riservato dominio del 30.12.1961 (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo).
1 L'attore ha poi dedotto che, in data 16.06.1979, su istanza dell'assegnatario, l'immobile è stato affrancato dal riservato dominio con atto registrato in Lecce in data 16.11.1979 al n. 13283 (rep. N.
38423; racc. n. 33120).
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti i resistenti, i quali non si sono opposti alla domanda di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce di tanto, all'udienza del 28.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la congiunta richiesta delle parti in tal senso.
Tuttavia, con ordinanza del 31.01.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo onerando parte ricorrente di depositare copia dello stato di famiglia di;
quindi, all'udienza del 10.04.2025, Persona_1
la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e suscettibile di accoglimento, in ossequio ai rilievi appresso svolti.
Preliminarmente giova premettere che per la giurisprudenza di legittimità i beni acquisiti al patrimonio della riforma agraria non risultano passibili di trasferimento per un trentennio dalla data della prima assegnazione;
corollario di tale notazione è che i medesimi non siano suscettibili di possesso ai sensi dell'art. 1145 c.c., in virtù del principio per cui “il possesso delle cose di cui non si può acquisire la proprietà è senza effetto”, fatti salvi gli effetti previsti dall'art. 1148 c.c., espressamente richiamato dall'art. 6 della legge n. 379 del 1967 (cfr. Cass. civ., n. 9775/1995). In ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, difatti, deve ritenersi applicabile anche ai terreni affrancati dal riservato dominio, dopo l'avvenuto pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione (facoltà prevista dall'art. 10, comma 2, legge 30 aprile 1976, n. 386), l'art. 4 della legge 29 maggio 1967 n. 379, che esclude la possibilità di trasferimento sino allo scadere del trentennio dalla data di assegnazione;
pertanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 230 del 1950 (a mente dei quali l'assegnazione
è fatta con contratto di vendita, con il pagamento rateale del prezzo in quindici annualità ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e con dominio riservato a favore dell' Parte_3
sino all'integrale versamento), qualora non sia intervenuta l'integrale corresponsione delle prime
15 rate, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto, o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto;
l'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, poi, stabilisce che fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima
2 assegnazione il fondo non possa essere alienato, tranne che all'ente di riforma od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori in possesso di ulteriori requisiti e che per tale lasso di tempo siano nulli gli atti di affitto o di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatore diretto. Le suesposte previsioni consentono di ritenere che i fondi già di pertinenza dell , sebbene soggetti per un trentennio dalla data della prima assegnazione ad un CP_4
particolare regime, risultino suscettibili di possesso da parte dei terzi, per il periodo successivo al trentennio, solo nell'ipotesi in cui appaiano verificate le condizioni suddette e l'assegnatario ne sia divenuto proprietario;
in difetto delle medesime, difatti, gli atti di affitto o cessione in uso totale o parziale, nonché gli atti di disposizione sono nulli di pieno diritto (art. 18, comma 3, l. 12 maggio
1950, n. 230), mentre il possesso da parte di terzi resta irrilevante, a norma dell'art. 1145 comma 1
c.c.; l'assegnazione, infatti, non incide sulla sottoposizione del fondo al regime giuridico del patrimonio indisponibile (artt. 828, comma 2, e 830, comma 2, cod. civ.), (Cass. civ., n. 186/1993).
In conclusione, i terreni assegnati dall' , costituenti patrimonio indisponibile degli enti di CP_4
riforma, non sono immediatamente suscettibili di usucapione qualora affrancati ai sensi della citata legge n. 386/1976, o riscattati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 379/1967 (cfr. Cass. civ., sent. n.
14000/04), ma solo qualora l'assegnatario ne sia divenuto proprietario e siano decorsi 30 anni dal provvedimento di assegnazione. Nella vicenda in esame emerge che gli eredi dell'originario assegnatario sono divenuti proprietari della zona ab origine assegnata al proprio dante causa, avendo costui affrancato la stessa dal riservato dominio, e sono decorsi trent'anni dalla prima assegnazione (avvenuta con atto dell'ufficiale rogante in data 30 gennaio 1960).
In conclusione, si ritengono provati entrambi i presupposti richiesti per l'usucapibilità del terreno per cui è causa.
Tanto premesso, rileva il decidente che l'affermazione fatta da parte ricorrente circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, deve essere ritenuta fondata alla luce della mancata opposizione delle controparti le quali, al contrario, riconoscono espressamente il diritto. Da tanto discende che risulta provato che il ricorrente da più di vent'anni possiede il bene per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, con la conseguenza che è ampiamente decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Va pertanto dichiarato che ha acquistato per usucapione la piena proprietà del fondo Parte_1
in questione.
3 Le spese di lite, attesa la natura della causa ed il comportamento dei convenuti, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 4813/2023 r.g., così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è divenuto proprietario Parte_1
esclusivo, a titolo di usucapione, del terreno censito al catasto terreni del comune di Porto
Cesareo al foglio 12, p.lla 3992;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da sua responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presenta sentenza.
Lecce, 6.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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