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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1287/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giusy Aiello domiciliata come in atti;
RICORRENTE E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
MA OV, RM FI e LL OV, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE OGGETTO: accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.04.2018 la ricorrente, dopo aver proposto rituale gravame amministrativo (n. Prot. 2591.30/06/2017.0037478, cfr. allegato n. 2 al ricorso), ha CP_1 adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la richiesta di restituzione di indebito per la somma di € 23.730,97 corrisposta in eccesso sulla pensione cat. INVCIV n. 02126462 per il periodo ricompreso tra l'1.5.2010 e il 30.11.2016 (cfr. comunicazione CP_1 del 21.03.2017, ricevuta il 07.04.2017, prodotta all'allegato n. 1). Ha dedotto: la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione e omessa indicazione degli elementi prescritti dall'art. 3 L. 241/90; la violazione degli artt. 52 L. 88/89 e 13 c. 2 L. 412/91; la propria assenza di dolo e la propria buona fede e affidamento incolpevole, esponendo di percepire la pensione d'invalidità in discussione sin dal 1984 e sottolineando che erano trascorsi ben sette anni dall'inizio del periodo interessato dalla comunicazione di ricalcolo della pensione, durante i quali si era radicato nella parte ricorrente il convincimento che il trattamento pensionistico fosse dovuto;
di essersi attivata,
1 dopo la ricezione della comunicazione oggi avversata, per l'ottenimento di altra prestazione assistenziale corrispostagli, poi, con decorrenza dall'1.6.2017 a fronte del riconoscimento della sua condizione di 'invalido parziale' (cfr. comunicazione datata 20.11.2017, CP_1 allegato n. 3) e che anche che su quest'ultima prestazione sono state operate, nel dicembre dello stesso anno, delle trattenute a titolo di recupero dell'indebito per la cifra di € 1.738,00. Ha chiesto, dunque, di dichiarare nullo e inefficace il provvedimento con cui l' ha CP_1 comunicato la restituzione di indebito relativo alla pensione d'invalidità civile percepita;
di accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 52 c. 2 L. 88/89; infine, di condannare l' alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta CP_1
a titolo di recupero di indebito con vittoria di spese da distrarsi. Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto, innanzitutto, l'inapplicabilità alla fattispecie CP_1 per cui è causa dell'art. 52 L. 88/89.Nel merito, ha dedotto la legittimità del proprio operato sottolineando che il recupero azionato delle somme indebitamente percepite atteneva al periodo successivo all'accertata mancanza del requisito sanitario richiesto per continuare a fruire della prestazione. Ha, quindi, chiesto di dichiarare l'inammissibilità e, in subordine, il suo rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va evidenziata, nell'ipotesi esaminata, l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale normativa, invero, è espressamente rivolta a disciplinare il settore dei rapporti previdenziali pensionistici (l'art. 52 fa riferimento a «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153») senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – ostando a ciò il relativo carattere eccezionale della disposizione, in quanto derogatoria dell'art. 2033 c.c. – a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o, qual è quella controversa in questa sede, assistenziale (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) indebita.
Con riguardo all' asserita violazione dell'art. 3 L. 241/90, occorre evidenziare che la censura è infondata, posto che il vizio dell'atto risulta comunque sanato in forza del c.d. principio del raggiungimento dello scopo, rilevato che la ricorrente ha presentato sia ricorso amministrativo, sia ricorso giurisdizionale agli organi competenti. Inoltre, già dalla produzione documentale di parte ricorrente è possibile evincere che l'indebito oggetto di
2 causa riguarda somme percepite a titolo di non più dovuta pensione di invalidità per il periodo che va dall' 1.5.2010 al 30.11.2016 e che la prestazione erogata è divenuta indebita a seguito della verifica di mancata riconferma dei presupposti di legge richiesti per la percezione dell'invalidità civile. Nella nota del 21.03.2017 impugnata e allegata al ricorso, infatti, si legge che l' ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di Controparte_2 un'indebita percezione di somme a causa della “perdita del diritto a seguito di visita di revisione con verbale negativo” con decorrenza dal mese di maggio 2010. Deve pertanto concludersi che nessun rimprovero inerente a un'omessa sufficiente motivazione può essere mosso all' . CP_1
Ciò detto, deve osservarsi che, come evidenziato, risulta provata per tabulas e pacificamente ammessa dall' resistente l'intervenuta revoca della prestazione in godimento alla CP_1 ricorrente per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione del 16.06.2010 (cfr. verbale di revisione in atti). La questione involge, pertanto, la rilevanza della comunicazione del verbale sanitario, e quindi della conoscenza da parte della ricorrente dell'esito della visita di revisione, ai fini della legittimità della revoca e della conseguente richiesta di restituzione delle somme medio tempore corrisposte dall' a titolo di beneficio assistenziale. CP_1
Gioca richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale
- pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina - che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000). Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il
3 “problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n. 448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel CP_1 dettaglio, la Corte ha messo in luce l'intento della legge di evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare, tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”. Tali considerazioni sono state condivise recentemente dalla Corte di Cassazione, che ha CP_ osservato come la mancata adozione di provvedimenti di revoca da parte dell' per un lungo lasso di tempo dopo la visita di revisione “aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima”. La Corte fa propria, dunque, la prospettazione della Corte d'Appello, secondo la quale si era venuta configurando “una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 29419 del 2018). CP_1
Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario. Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento – ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022). Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio circa l'omesso inoltro del verbale di revisione del 16.06.2010 atteso che la documentazione versata dall' , non risulta idonea a dimostrare CP_1
l'avvenuto inoltro, essendo la cartolina in atti priva di indicazioni o riferimenti al verbale di revisione. Unica prova idonea è quella della ricezione della comunicazione di indebito in data il 07.04.2017, ossia dopo 7 anni dalla revisione. Per tali ragioni, in applicazione dei principi sopra richiamati, considerato che la pretesa restitutoria dell' ha ad oggetto le somme percepite dal 01.05.2010 al 30.11.2016, quindi CP_1 in periodo antecedente la comunicazione di indebito in data 07.04.2017, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del
4 valore e della natura della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con attribuzione in favore dell'avv. Giusy Aiello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme erogate dall' in CP_1 favore di parte ricorrente a titolo di pensione invalidità civile n. 02126462 dal 01/05/2010 al 30/11/2016 e per l'effetto CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla restituzione in favore di parte ricorrente di quanto indebitamente trattenuto, oltre accessori come per legge;
2. CONDANNA l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giusy Aiello;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 15 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giusy Aiello domiciliata come in atti;
RICORRENTE E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_1
MA OV, RM FI e LL OV, elettivamente domiciliato come in atti RESISTENTE OGGETTO: accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.04.2018 la ricorrente, dopo aver proposto rituale gravame amministrativo (n. Prot. 2591.30/06/2017.0037478, cfr. allegato n. 2 al ricorso), ha CP_1 adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la richiesta di restituzione di indebito per la somma di € 23.730,97 corrisposta in eccesso sulla pensione cat. INVCIV n. 02126462 per il periodo ricompreso tra l'1.5.2010 e il 30.11.2016 (cfr. comunicazione CP_1 del 21.03.2017, ricevuta il 07.04.2017, prodotta all'allegato n. 1). Ha dedotto: la nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione e omessa indicazione degli elementi prescritti dall'art. 3 L. 241/90; la violazione degli artt. 52 L. 88/89 e 13 c. 2 L. 412/91; la propria assenza di dolo e la propria buona fede e affidamento incolpevole, esponendo di percepire la pensione d'invalidità in discussione sin dal 1984 e sottolineando che erano trascorsi ben sette anni dall'inizio del periodo interessato dalla comunicazione di ricalcolo della pensione, durante i quali si era radicato nella parte ricorrente il convincimento che il trattamento pensionistico fosse dovuto;
di essersi attivata,
1 dopo la ricezione della comunicazione oggi avversata, per l'ottenimento di altra prestazione assistenziale corrispostagli, poi, con decorrenza dall'1.6.2017 a fronte del riconoscimento della sua condizione di 'invalido parziale' (cfr. comunicazione datata 20.11.2017, CP_1 allegato n. 3) e che anche che su quest'ultima prestazione sono state operate, nel dicembre dello stesso anno, delle trattenute a titolo di recupero dell'indebito per la cifra di € 1.738,00. Ha chiesto, dunque, di dichiarare nullo e inefficace il provvedimento con cui l' ha CP_1 comunicato la restituzione di indebito relativo alla pensione d'invalidità civile percepita;
di accertare e dichiarare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 52 c. 2 L. 88/89; infine, di condannare l' alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta CP_1
a titolo di recupero di indebito con vittoria di spese da distrarsi. Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto, innanzitutto, l'inapplicabilità alla fattispecie CP_1 per cui è causa dell'art. 52 L. 88/89.Nel merito, ha dedotto la legittimità del proprio operato sottolineando che il recupero azionato delle somme indebitamente percepite atteneva al periodo successivo all'accertata mancanza del requisito sanitario richiesto per continuare a fruire della prestazione. Ha, quindi, chiesto di dichiarare l'inammissibilità e, in subordine, il suo rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese. La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va evidenziata, nell'ipotesi esaminata, l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 52 L. 88/89 come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale normativa, invero, è espressamente rivolta a disciplinare il settore dei rapporti previdenziali pensionistici (l'art. 52 fa riferimento a «Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153») senza possibilità di applicazione analogica né estensiva – ostando a ciò il relativo carattere eccezionale della disposizione, in quanto derogatoria dell'art. 2033 c.c. – a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o, qual è quella controversa in questa sede, assistenziale (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) indebita.
Con riguardo all' asserita violazione dell'art. 3 L. 241/90, occorre evidenziare che la censura è infondata, posto che il vizio dell'atto risulta comunque sanato in forza del c.d. principio del raggiungimento dello scopo, rilevato che la ricorrente ha presentato sia ricorso amministrativo, sia ricorso giurisdizionale agli organi competenti. Inoltre, già dalla produzione documentale di parte ricorrente è possibile evincere che l'indebito oggetto di
2 causa riguarda somme percepite a titolo di non più dovuta pensione di invalidità per il periodo che va dall' 1.5.2010 al 30.11.2016 e che la prestazione erogata è divenuta indebita a seguito della verifica di mancata riconferma dei presupposti di legge richiesti per la percezione dell'invalidità civile. Nella nota del 21.03.2017 impugnata e allegata al ricorso, infatti, si legge che l' ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di Controparte_2 un'indebita percezione di somme a causa della “perdita del diritto a seguito di visita di revisione con verbale negativo” con decorrenza dal mese di maggio 2010. Deve pertanto concludersi che nessun rimprovero inerente a un'omessa sufficiente motivazione può essere mosso all' . CP_1
Ciò detto, deve osservarsi che, come evidenziato, risulta provata per tabulas e pacificamente ammessa dall' resistente l'intervenuta revoca della prestazione in godimento alla CP_1 ricorrente per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione del 16.06.2010 (cfr. verbale di revisione in atti). La questione involge, pertanto, la rilevanza della comunicazione del verbale sanitario, e quindi della conoscenza da parte della ricorrente dell'esito della visita di revisione, ai fini della legittimità della revoca e della conseguente richiesta di restituzione delle somme medio tempore corrisposte dall' a titolo di beneficio assistenziale. CP_1
Gioca richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha, infatti, sempre precisato (cfr. Corte di Cassazione n. 1446 del 2008 e, in senso conforme, n. 11921 del 2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Lo stesso Giudice delle leggi ha chiarito, con specifico riferimento all'indebito assistenziale
- pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina - che opera anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (cfr. ordinanze n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000). Ancora, la Corte ha rilevato, in relazione alla regolamentazione apprestata dall'art. 4 del D.L. n. 323/96, convertito in L. n. 425/96, come si tratti di una disciplina che “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale […] nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento” erogate prima della visita di verifica. Con riferimento alle somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre, quindi, il
3 “problema della ripetibilità” – si è espressa la Corte Costituzionale (cfr. n. 448 del 2000), evidenziando la necessità di considerare pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' : nel CP_1 dettaglio, la Corte ha messo in luce l'intento della legge di evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”, di talché la ratio di non gravare, tramite la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1”. Tali considerazioni sono state condivise recentemente dalla Corte di Cassazione, che ha CP_ osservato come la mancata adozione di provvedimenti di revoca da parte dell' per un lungo lasso di tempo dopo la visita di revisione “aveva fatto sì che l'assistita omettesse, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute risalente ad oltre 10 anni prima”. La Corte fa propria, dunque, la prospettazione della Corte d'Appello, secondo la quale si era venuta configurando “una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' (Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 29419 del 2018). CP_1
Più di recente, e con riferimento a ipotesi identica a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ha affrontato la questione riguardante in via specifica la rilevanza della comunicazione all'assicurato del verbale sanitario di mancata conferma del requisito sanitario. Nello specifico, la Corte – ribadita la regola secondo cui in materia assistenziale la revoca della prestazione va esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento – ha affermato che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24180 del 2022). Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio circa l'omesso inoltro del verbale di revisione del 16.06.2010 atteso che la documentazione versata dall' , non risulta idonea a dimostrare CP_1
l'avvenuto inoltro, essendo la cartolina in atti priva di indicazioni o riferimenti al verbale di revisione. Unica prova idonea è quella della ricezione della comunicazione di indebito in data il 07.04.2017, ossia dopo 7 anni dalla revisione. Per tali ragioni, in applicazione dei principi sopra richiamati, considerato che la pretesa restitutoria dell' ha ad oggetto le somme percepite dal 01.05.2010 al 30.11.2016, quindi CP_1 in periodo antecedente la comunicazione di indebito in data 07.04.2017, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del
4 valore e della natura della causa e dell'assenza di attività istruttoria, con attribuzione in favore dell'avv. Giusy Aiello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme erogate dall' in CP_1 favore di parte ricorrente a titolo di pensione invalidità civile n. 02126462 dal 01/05/2010 al 30/11/2016 e per l'effetto CONDANNA l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla restituzione in favore di parte ricorrente di quanto indebitamente trattenuto, oltre accessori come per legge;
2. CONDANNA l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giusy Aiello;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 15 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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