Art. 79.
Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 , e' fissato, per l'anno finanziario 1980, come appresso:
Ufficiali:
Esercito (compresi i carabinieri)... n. 30
Marina.............................. n. 12
Aeronautica......................... n. 120
Sottufficiali:
Esercito............................ n. 9.
Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 , e' fissato, per l'anno finanziario 1980, come appresso:
Ufficiali:
Esercito (compresi i carabinieri)... n. 30
Marina.............................. n. 12
Aeronautica......................... n. 120
Sottufficiali:
Esercito............................ n. 9.