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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Napoli, resa nel procedimento di cui al n. 12527/2019 R.G. e pubblicata in data 19.10.2021, iscritto al n. 4786/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
(p.i. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/a, in persona del Direttore generale pro tempore, dr. Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti ANmaria De Nicola
(c.f. ) e AN NG (c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
Parte domiciliati presso il Servizio Affari Legali dell' appellante e
(p. iva ), con sede in Via San Rocco a Capodimonte, in persona del CP_1 P.IVA_2 Pt_1
legale rappresentante p.t., dr. rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cappello Controparte_2
(c.f. ) e AN ER (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
Piazza Francese n. 1/3, Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 17.11.2021, la ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pubblicata in data 19.10.2021, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore della CP_1 dell'importo di 14.746,06 € oltre interessi moratori, per saldo di prestazioni di radiologia diagnostica svolte nei mesi di gennaio/settembre 2011 e gennaio/agosto 2012.
Aveva affermato il Tribunale, premessa la giurisdizione del G.O., che l'eccezione di applicazione dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, era infondata, non essendo la scontistica applicabile oltre il triennio di scadenza del 2009 e non essendo stata contrattualizzata;
che non era stato provato lo sforamento del tetto di spesa né l'applicazione dell'istituto della regressione tariffaria;
che erano dovuti gli interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002.
Con un prolisso atto di appello, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza sia per non essere la scontistica di cui alla legge n. 296/2006 limitata al triennio 2007-2009, sia per essere lo sconto tariffario stato contrattualizzato, come rilevabile dalla lettura del contratto, sia per essersi verificato negli anni in oggetto il superamento del tetto di spesa, come riconosciuto dalla stessa controparte, sia ancora per la inapplicabilità degli interessi moratori.
Concludeva pertanto per l'integrale rigetto della domanda del Centro sanitario, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa sostituzione del consigliere relatore, per esigenze di ruolo, e concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte si è già occupata più volte della questione inerente l'applicazione dello sconto tariffario in oggetto oltre il limite triennale 2007/2009, affermandone la temporaneità nel triennio suddetto, con interpretazione che ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009”
(nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021). Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello
Parte sconto alle prestazioni rese dall'appellata, ed invero la ha richiamato in motivo di appello la fonte contrattuale, costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni. La interpretazione in ordine alla portata della fonte contrattuale depone però nel senso della sua inutilizzabilità ai fini dell'applicazione dello sconto per cui è causa.
Recita infatti l'art. 5 del contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art.
4. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge
296/2006.
Parte Sostiene dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa). Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che nella Parte fattispecie concreta è mancata di prova, alla luce anche della possibilità per l in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria, del cui esperimento non è stata fornita prova. Invero, ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, solo l'esecuzione di prestazioni dopo la data comunicata di presunto esaurimento dei budget di spesa avrebbe potuto comportare la mancata retribuzione delle prestazioni, altrimenti dovendosi operare con il meccanismo della regressione tariffaria, del cui espletamento non è stata fornita prova.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n.
231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della ordinanza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
L'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in oggetto, in Parte_1
contraddittorio con la così provvede: CP_1
1) Respinge l'appello, confermando la ordinanza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 2.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Cappello e ER, in ragione di metà ciascuno.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo