Articolo 1 della Legge 8 novembre 1977, n. 847
Articolo 2
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13 dicembre 1977
Art. 1.
Nelle controversie previste dall' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 .
Entrata in vigore il 13 dicembre 1977
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