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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16846 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da:
residente a [...], elettivamente domiciliato a Bologna presso lo studio degli Controparte_1
avvocati Federico Galgano e Pasquale Gerardo Marasco, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in data 8 gennaio 2024;
ATTORE contro
in persona dell'amministratore con sede legale a Verona, Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona dell'amministratore con sede legale a Verona, elettivamente P_ CP_5 domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 18 in persona dell'amministratore con sede legale a Roma, CP_6 Controparte_3 elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona dell'amministratore unico , con sede Controparte_7 Controparte_8 legale a Roma, elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Federico Guardascione, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona dell'amministratore, con sede legale a Roma, elettivamente domiciliata a CP_9
Roma, presso lo studio dell'avv. Daniela Manca Bitti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Verona presso lo studio dell'avv. 10
Corrado Tognetti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 11 luglio 2024;
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell'avv. Controparte_11
Daniela Manca Bitti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Controparte_8
Federico Guardascione, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale,
- accertare e dichiarare la responsabilità, in via solidale e/o in via esclusiva, di Controparte_2 P_
tutte in persona dei rispettivi
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_9
legali rappresentanti pro tempore, nonché dei Signori , e 10 Controparte_11 CP_8
, per le cause, le ragioni ed i rispettivi titoli così come descritti e documentati in atti e, per
[...]
l'effetto,
1) condannare Controparte_2 P_ Controparte_6 Controparte_7
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i Signori CP_9 10
, e , in solido e/o in via esclusiva, al pagamento in favore
[...] Controparte_11 Controparte_8 del dr. della somma di € 630.308,12 ovvero della maggiore o minore somma Controparte_1
accertata in corso di causa e/o liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre al
pagina 2 di 18 risarcimento in favore del dr. dei danni dallo stesso patiti e patiendi nella misura Controparte_1
indicata in atti e/o quantificata in corso di causa e/o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, ovvero - in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. o - in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a procurare Controparte_6
l'immediata liberazione del dr. dalla Fideiussione di cui in atti, nonché da ogni Controparte_1
obbligazione da essa potenzialmente emergente, e ciò anche mediante esplicita e scritta rinuncia della banca garantita (con effetto retroattivo) e/o secondo altre modalità stabilite dal Giudice anche in via
equitativa, disponendo (anche nelle more) che la stessa presti idonea cauzione di Controparte_6 importo almeno e costantemente pari all'esposizione di verso la banca garantita e ciò anche nelle CP_6
forme di un deposito monetario vincolato e/o di una fideiussione bancaria avente le stesse condizioni
normative della Fideiussione e/o secondo altre modalità stabilite dal Giudice anche in via equitativa, oltre
al risarcimento in favore del dr. dei danni dallo stesso patiti e patiendi nella Controparte_1 misura indicata in atti e/o quantificata in corso di causa e/o nella diversa misura stabilita dal Giudice
anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e alla rifusione degli interessi di mora ovvero - in subordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co. 4 cc.; ovvero - in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
3) condannare Controparte_2 P_ Controparte_6 Controparte_7
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i Signori CP_9 10
, e , in solido e/o in via esclusiva, a reperire una società di
[...] Controparte_11 Controparte_8 revisione contabile di primario standing e ad incaricarla, col gradimento del dr. Controparte_1 allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 7 della Transazione, con costi e spese ad esclusivo carico dei convenuti, sempre in solido e/o in via esclusiva, oltre al risarcimento in favore del dr. Controparte_1
dei danni dallo stesso patiti e patiendi nella misura indicata in atti e/o quantificata in corso di causa
[...]
e/o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e alla rifusione degli interessi di mora ovvero - in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co.
4 c.c., ovvero - in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, CP_9 manlevare e rimborsare, anche ai sensi dell'art. 6 della Transazione, il dr. rispetto Controparte_1
ad ogni e qualsivoglia esborso dovesse eventualmente sopportare a fronte della Fideiussione di cui in atti, come quantificato in corso di causa e/o da liquidarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito all'esito del presente giudizio, oltre al risarcimento in favore del dr. dei danni Controparte_1
pagina 3 di 18 dallo stesso patiti e patiendi nella misura indicata in atti e/o quantificata in corso di causa e/o nella diversa
misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed alla rifusione degli interessi di mora ovvero - in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., ovvero -
in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
- in via istruttoria, ammettersi la prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che alla data della Transazione (24.9.2019) le parti avevano a disposizione il dato relativo all'importo preciso dell'esposizione debitoria residua di verso CP_12 CP_13
2. Vero che, quanto al Credito Unicredit, in sede di Transazione le parti riportavano un valore indicativo poi da precisare una volta recuperato il valore risultante dal conto corrente;
3. Vero che, a dicembre 2019, il Credito Unicredit pari a euro 630.308,12 veniva acquistato dal dott. Per_1
in qualità di fiduciario di
[...] Controparte_1
CP_ 4. vero che i pagamenti eseguiti da a partire dal 2018 in favore di e/o, più in generale, delle CP_6
società del venivano poi addebitati ad Parte_1 CP_12
5. Vero che, fino a settembre 2019, il Patrimonio Destinato generava rendimenti che venivano poi distribuiti a VS, come da documento che Le si rammostra (doc. 7);
indicando quale teste il dott. informato sulle circostanze di causa in quanto professionista Persona_1 che assisteva l'attore all'epoca dei fatti, con studio in Bologna Via Garibaldi n. 3;
- ammettersi parte attrice a prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti e
nella denegata ipotesi di loro ammissione, con espressa riserva di indicare il nominativo dei testi.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari per tutte le fasi del presente procedimento, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse della convenuta “Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza, deduzione o eccezione:
- nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno relativa all'inadempimento all'art. 5 della scrittura transattiva del 24 settembre 2019, ridurre le somme dovute al minor importo di 442.000,00 euro;
- sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna della società convenuta alla nomina di una società di revisione dei conti, porre le relative spese anche a carico dell'odierno attore”.
Nell'interesse della convenuta “Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, P_
deduzione o eccezione,
pagina 4 di 18 - nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna della società convenuta alla nomina di una società di revisione dei conti, porre le relative spese anche
a carico dell'odierno attore.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse della convenuta “Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria CP_6
istanza, deduzione o eccezione,
- nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna della società convenuta alla nomina di una società di revisione dei conti, porre le relative spese anche
a carico dell'odierno attore.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse dei convenuti e di : “Voglia, Controparte_7 Controparte_8
codesto il Tribunale, respinta o disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare: inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione di relativo alla domanda di condanna alla nomina di una società di Controparte_1 revisione di gradimento dell'attore;
2) nel merito, rigettare le domande attrici tutte perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
3) condannare ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, Controparte_1
per la somma che sarà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Nell'interesse dei convenuti e : “Voglia il Tribunale, disattesa ogni CP_9 Controparte_11
contraria istanza, deduzione o eccezione, nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del convenuto : “Voglia il Tribunale respingersi integralmente tutte le 10
domande proposte nei confronti del convenuto ing. in quanto inammissibili e infondate 10
in fatto e diritto.
Condannarsi l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avendo radicato una lite temeraria nei confronti del convenuto.
pagina 5 di 18 Vittoria di spese legali, con distrazione a favore dello scrivente che si dichiara antistatario”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile 2022 ha convenuto in Controparte_1
giudizio Controparte_2 P_ CP_6 Controparte_7 CP_9
e proponendo nei confronti dei convenuti 10 Controparte_11 Controparte_8
l'azione di adempimento dell'accordo transattivo, concluso il 24 settembre 2019 per dirimere le controversie sorte fra loro in relazione alla gestione delle società del gruppo e regolare i CP_2
reciproci rapporti di debito e credito.
L'attore riferiva, in particolare, che insieme ai convenuti e 10 CP_8 [...]
deteneva direttamente o indirettamente partecipazioni in misura diversa nelle società del CP_11 gruppo su cui i fratelli esercitavano il controllo di diritto e di conseguenza l'attività CP_2 CP_8
di direzione e coordinamento. Infatti, il capitale sociale di era detenuto per Controparte_7
il 50% da e per il restante 50% da . Quello di Controparte_8 Controparte_11 P_
era detenuto al 78% da al 18% da lui stesso e al 4% da Controparte_7 10
Quello di invece, era detenuto al 70% da al 20% da lui stesso e al 10% Controparte_2 P_
da Infine, il capitale sociale di era detenuto al 51,43% da e 10 CP_6 CP_9
la restante parte da Controparte_2
All'esito di un lungo contenzioso, l'attore aveva concluso con tutti i convenuti il contratto di transazione del 24 settembre 2019 avente natura novativa e di patto parasociale finalizzato a risolvere delle controversie sorte in ordine alla gestione del gruppo ed a regolare, in particolare, il suo CP_2
debito nei confronti delle società del gruppo.
In particolare, l'accordo transattivo prevedeva:
- all'art. 3, l'assunzione da parte sua dell'obbligo di acquisto del credito della CP_14 verso dell'importo solo indicativo di “circa euro 442.000,00” onde scongiurare Controparte_2 azioni esecutive o concorsuali dell'istituto di credito;
- all'art. 5, la rinuncia da parte agli utili del patrimonio destinato, Controparte_7 costituito ex art. 2447 bis cc all'interno di a cui avrebbe avuto diritto in qualità di Controparte_2 portatrice dell'unico strumento finanziario partecipativo emesso dal patrimonio destinato, con l'impegno a distribuirli in suo favore a titolo di rimborso della somma versata per l'acquisto del credito di cui all'art. 3;
- all'art. 6, l'impegno di a manlevarlo dal pregiudizio eventualmente patito per effetto CP_9 dell'escussione della fideiussione da lui prestata a garanzia dei debiti contratti da Agmitec scarl con la pagina 6 di 18 Banca Monte dei Paschi di Siena;
- all'art. 7, l'impegno di tutti i contraenti a conferire incarico ad una società di revisione di svolgere attività di due diligence per l'analisi nel corso degli anni delle entrate e delle uscite del gruppo con esclusione delle voci già oggetto dell'accordo transattivo, al fine di individuare le somme CP_2
eventualmente dovute in restituzione alle società del gruppo per uscite ingiustificate.
Nonostante il corretto adempimento da parte sua dell'obbligo di acquistare il credito della CP_13 assolto tramite il suo consulente dott. il 12 dicembre 2019 per l'importo di € 630.308,12, i Per_1
convenuti erano rimasti inadempienti rispetto a tutti gli impegni assunti nei suoi confronti con la transazione.
In particolare, con riferimento all'art. 5, il prezzo da lui pagato per l'acquisto del credito di cui all'art. 3 non era mai stato rimborsato né da né da non avendo Controparte_2 Controparte_7 il patrimonio destinato prodotto gli utili attesi per via dell'attività distrattiva compiuta dai , CP_8
amministratori di fatto della che, in concorso gli amministratori di diritto, ne Controparte_2
avevano svuotato il patrimonio convogliando le sue attività ed i suoi affari verso la P_
Si sarebbe trattato di un comportamento scientemente tenuto dai convenuti per pregiudicare la sua aspettativa sugli utili del patrimonio destinato, in violazione dell'art. 1358 cc., che lo legittimerebbe all'esperimento dell'azione di adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1359 cc., dovendo considerarsi avverata la condizione della produzione degli utili destinati al rimborso, perché mancata per fatto imputabile alle parti con un interesse contrario al suo avveramento.
Per tale ragione formulava domanda di condanna di Controparte_2 P_ CP_6
e e Controparte_7 CP_9 10 Controparte_11 CP_8
, in solido o in via esclusiva, al pagamento a suo favore della somma di 630.308,12 euro,
[...]
oltre al risarcimento del danno e alla rivalutazione monetaria unitamente alla rifusione degli interessi di mora nel frattempo maturati.
Con riferimento alla clausola di manleva di cui all'art. 6, l'attore esercitava l'azione di rilievo del fideiussore, ai sensi dell'art. 1953 n. 2 e 5) cc., nei confronti della debitrice principale CP_6
sostenendo che sarebbe divenuta insolvente e che sarebbero, comunque, decorsi cinque anni dal rilascio della garanzia in relazione ad obbligazione principale priva del termine. Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta ad ottenere la sua immediata liberazione e, nelle more, a rilasciare CP_6
idonea cauzione.
Infine, con riferimento alla violazione della previsione dell'art. 7, non avendo le parti del contratto di transazione assolto all'impegno di incaricare una società di revisione della prevista attività di due
pagina 7 di 18 diligence formulava nei confronti di tutti i convenuti domanda di condanna “a reperire una società di revisione contabile di primario standing e ad incaricarla..”, con il suo gradimento, “..allo svolgimento dell'attività di due diligence con costi e spese a esclusivo carico dei convenuti”.
Nella prima memoria di trattazione depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 cpc., svolgeva, poi, in forza dell'art. 6 della transazione, l'azione di manleva nei confronti di chiedendo la CP_9
condanna della convenuta a tenerlo indenne, rimborsarlo e manlevarlo da ogni esborso da lui sopportato in ragione dell'escussione della fideiussione oltre che a risarcirgli il danno patito.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti ciascuno svolgendo distinte ma analoghe difese.
Tutti hanno, infatti, eccepito preliminarmente ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte dall'attore nei loro confronti con riferimento a clausole ed impegni contrattuali a cui erano estranei ed hanno, poi, svolto ciascuno le proprie contestazioni in relazione alle pretese pertinenti rispetto agli impegni contrattuali assunti, ricostruendo le complesse vicende che hanno preceduto la conclusione dell'accordo transattivo ed il contesto in cui è maturato.
In particolare, la difesa della convenuta ha riferito che i rapporti dei Controparte_7
con e all'epoca soci ed amministratori della CP_8 10 Controparte_1 CP_15
erano sorti in occasione dell'acquisizione da parte della società dell'importante commessa per la
[...]
fornitura di unità modulari prefabbricate destinate alla missioni di pace e agenzie dell' Onu dislocate in tutto il mondo che aveva reso necessario l'allargamento della compagine sociale ad investitori in grado CP_1 di finanziare l'operazione, dal momento che la ed i suoi soci e erano CP_2 Controparte_1
indebitati a tale punto da non avere accesso al credito bancario.
Per consentire l'ingresso nella compagine sociale dei nuovi investitori, il 31 dicembre 2015,
l'assemblea dei soci di aveva così deliberato l'aumento del capitale sociale che Controparte_2
veniva sottoscritto e versato per la quota del 70% da nel frattempo acquisita da P_
, e per la quota del 20% dall'attore che la sottoscriveva Controparte_16
mediante accollo dei debiti contratti da nei confronti di alcuni istituti di credito, tra Controparte_2
cui il debito verso per la somma di 695.722,24 euro. Controparte_17
Nella precedente seduta del 30 dicembre 2015 l'assemblea dei soci, ancora composta da 10
e aveva deliberato la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. Controparte_1
2447 bis c.c. esclusivamente finalizzato all'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'accordo quadro per la fornitura alle Nazioni Unite di moduli abitativi prefabbricati e correlati materiale e servizi, concluso in data 12-14 ottobre 2015. Per remunerare l'apporto all'operazione della Risorse e delle sue controllate il patrimonio destinato emetteva, CP_7
pagina 8 di 18 quindi, a suo favore uno strumento finanziario partecipativo ai sensi dell'art. 2346 cc. ultimo comma.
Per facilitare la gestione di tale commessa veniva, inoltre, costituita tra il patrimonio destinato di e la la società consortile senza scopo di lucro, Controparte_2 CP_9 CP_6
operante come centro di costo, tenuta per statuto a ribaltare integralmente i costi sul patrimonio destinato della che fatturava l'intero importo della vendita dei prefabbricati all'Onu Controparte_2
mentre la società del gruppo di dotata del know how CP_9 Controparte_7
necessario per la costruzione dei prefabbricati, sosteneva i rischi imprenditoriali, anticipando i costi diretti nell'interesse della consortile.
Tuttavia, l'esecuzione del contratto con le Nazioni Unite presentava un andamento fluttuante per ragioni indipendenti dalla volontà dei convenuti connesse alle scelte geopolitiche delle Nazioni Unite e subiva un brusco arresto in conseguenza della riduzione dei contributi erogati all'Onu dagli Stati Uniti
d'America, durante l'amministrazione negli anni 2018-2019, tanto che la Per_2 Controparte_2 entrava in crisi ed era, infine, costretta a concludere un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare, omologato dal Tribunale di Verona.
Dal canto suo, l'attore nel corso degli anni 2016-2019, si era reso parzialmente inadempiente all'accollo dei debiti bancari della assunto in relazione alla sottoscrizione Controparte_2 dell'aumento di capitale del dicembre 2015, lasciando inadempiuto proprio il debito verso CP_13
oggetto della clausola n. 3 dell'accordo transattivo e ricorrendo al soccorso finanziario temporaneo della titolare di tre linee di credito in Monte dei Paschi di Siena, garantite dalla CP_6
fideiussione, sottoscritta il 31 maggio 2016 da e dallo stesso attore. Controparte_2 CP_9
Nonostante avesse nel frattempo reperito la liquidità necessaria al pagamento di tutti i suoi debiti verso le società del gruppo, l'attore restava inadempiente e, in occasione dell'ennesima istanza di fallimento presentata dai creditori nei confronti di le parti concludevano la transazione del Controparte_2
24 settembre 2019.
Con riguardo alle difese nel merito, relativamente all'art. 3 della transazione, le convenute
[...]
sostenevano che la clausola non aveva fatto che ribadire l'obbligo Controparte_18 dell'attore di estinguere il debito di verso già oggetto dell'accollo assunto con la CP_2 CP_13 sottoscrizione dell'aumento di capitale, ridottosi, nel frattempo, ad € 442.000 per effetto dei pagamenti medio tempore eseguiti a favore dell'istituto di credito e che l'attore non poteva vantare, al riguardo, alcun credito restitutorio posto che ogni accordo sul punto sarebbe nullo perché contrario al principio di effettività del capitale sociale.
Con riferimento all'art. 5, tutti i convenuti eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva pagina 9 di 18 rispetto alla domanda di rimborso, ad eccezione di unico soggetto che Controparte_7
aveva assunto le obbligazioni previste dalla clausola in questione. Nel merito la convenuta contestava la pretesa dell'attore sostenendo che non si sarebbe verificata la Controparte_7 condizione, ossia l'evento futuro ed incerto della produzione degli utili da parte del patrimonio destinato a cui era stato sospensivamente condizionato il suo diritto al rimborso di quanto versato al momento dell'acquisto del credito di verso Negava, in particolare, il CP_13 Controparte_2
preteso svuotamento del patrimonio di da parte dei suoi amministratori che sarebbe, Controparte_2
comunque, irrilevante in quanto inidoneo ad incidere sul patrimonio destinato per sua natura insensibile alle vicende del patrimonio sociale. Eccepiva, infine, la nullità dell'art. 5 della transazione, non superata dalla sua natura novativa, perché in violazione delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico a presidio della integrità ed effettività del capitale sociale finirebbe con l'assicurare all'attore la restituzione di somme versate per liberare le azioni di , sottoscritte in occasione CP_2 dell'aumento di capitale.
Con riferimento all'azione di rilievo esperita dall'attore in relazione art. 6 dell'accordo la CP_6
invece, contestava la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1953 c.c. sostenendo che non
[...] sarebbero decorsi più di cinque anni dalla sottoscrizione della fideiussione, avendo l'attore, prima il 18 gennaio 2018 e successivamente il 19 aprile 2018, sottoscritto con la Banca Monte dei Paschi di Siena delle nuove fideiussioni, a garanzia delle obbligazioni assunte da sostitutive di quella del 31 CP_6
maggio 2016. Negava, poi, lo stato di insolvenza, sottolineando la sua natura di società consortile senza finalità di lucro come tale tenuta alla chiusura a zero dei propri bilanci che non potrebbero, pertanto, offrire alcun elemento di prova utile a documentare un'eventuale situazione di difficoltà finanziaria.
Infine, rilevava che la fideiussione era stata rilasciata anche a garanzia dei debiti da lei contratti nei confronti dell'istituto di credito per far fronte all'esposizione debitoria dell'attore nei confronti di derivante dall'inadempimento dell'accollo del debito verso Controparte_2 Controparte_2
assunto in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale ed invocava, pertanto, la previsione CP_13 dell'art. 1460 c.c. a giustificazione del suo rifiuto alla liberazione dell'attore dalla fideiussione.
La convenuta sempre relativamente all'art. 6 della transazione, con particolare riferimento CP_9 all'azione di manleva formulata nei suoi confronti dall'attore eccepiva l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta nella prima memoria di trattazione, contestando, comunque, nel merito l'esistenza dei presupposti della manleva in mancanza dell'escussione della fideiussione.
Infine, in relazione all'azione di adempimento dell'art. 7 della transazione, i convenuti CP_7
pagina 10 di 18 e eccepivano l'inammissibilità della domanda di condanna alla CP_7 Controparte_8 nomina di una società di revisione condizionata al “ gradimento di e la mancanza di Controparte_1 interesse ad agire dopo l'espletamento dell'ispezione in seno al procedimento proposto dallo stesso attore ai sensi dell'art. 2409 c.c. mentre gli altri convenuti rilevavano che la clausola poneva l'impegno a carico di tutte le parti, compreso l'attore, senza specificare su chi gravassero l'iniziativa e i costi della due diligence così che l'attore avrebbe potuto procedere autonomamente alla designazione della società di revisione.
Tutti i convenuti chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti dall'attore.
All'udienza di trattazione del 10 gennaio 2023, il giudice invitava le parti e, in particolare, l'attore a dedurre nella prima memoria di trattazione sulla questione rilevabile d'ufficio della possibile invalidità per indeterminatezza dell'oggetto delle pattuizioni contenute all'art. 3 della transazione che premette all'individuazione della somma oggetto della prestazione l'espressione “circa” e all'art. 7 che non definisce compiutamente l'oggetto, lo scopo e la parte su cui grava l'impegno ad eseguire la due diligence, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria di trattazione l'attore sosteneva che la clausola relativa all'accollo del debito non sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto l'entità del credito che si era CP_13
obbligato ad acquistare sarebbe determinabile con riferimento all'estratto conto del 25 novembre 2019 contenuto al documento n. 13 che indicava ma non allegava alla memoria. Chiariva, poi, espressamente che la condizione a suo avviso sottesa all'art. 5 della transazione sarebbe invece relativa alla
“generazione di utili da parte del Patrimonio Destinato”.
Nel corso dell'udienza di discussione delle prove del 30 maggio 2023, l'attore mutava linea difensiva sostenendo che il credito di cui alla clausola n. 3 del contratto doveva ritenersi specificato nel suo esatto ammontare con la lettera del 27 novembre 2019 inviata dal suo intermediario, ad Persona_1
e prodotta al documento n. 9 mentre la transazione non doveva ritenersi sottoposta Controparte_2
ad alcuna condizione: la previsione della restituzione della somma attraverso la distribuzione degli utili del patrimonio destinato rappresentava una mera modalità di pagamento.
La difesa dei convenuti eccepiva, invece, l'inammissibilità della produzione da parte dell'attore dei documenti dal n. 13 al 22, tardivamente compiuta con la terza memoria.
Successivamente il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale preliminarmente ritiene la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda pagina 11 di 18 nuova articolata dalla difesa dell'attore al punto n. 4 delle conclusioni nei confronti della convenuta
Si tratta, infatti, di una domanda nuova che non modifica ma si aggiunge alle domande già CP_9 svolte nell'atto di citazione, relativa ad un'azione di manleva tardivamente proposta attraverso la deduzione di un nucleo di fatti costitutivi diversi da quelli descritti nell'atto introduttivo, in palese violazione del contraddittorio, dopo la maturazione della relativa preclusione intervenuta, per la parte attrice, all'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c., nel testo antecedente la riforma c.d. Cartabia applicabile ratione temporis.
Sempre in via preliminare deve ritenersi l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti dal n. 13 al n. 22 che la difesa dell'attore ha indicato fra le produzioni documentali allegate alla prima memoria di trattazione ma che, poi, ha effettivamente inserito nel fascicolo telematico solo in allegato alla terza memoria, riservata esclusivamente alla deduzione di prova contraria, senza in alcun modo provare il
“disguido” tecnico in cui sarebbe incorsa. E' evidente che si tratta di produzioni documentali tardive, inammissibilmente sottratte al contraddittorio delle difese dei convenuti sino all'ultimo momento utile per l'eventuale deduzione da parte loro di prova contraria.
Nel merito le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti sono tutte prive di qualsiasi fondamento.
Il tenore confuso ed altalenante delle allegazioni dell'attore fondate sulla pretesa di adempimento di una serie di clausole contrattuali dal contenuto evanescente impone, innanzitutto, di analizzare il testo contrattuale in modo tale da verificare l'esistenza, i limiti e la natura degli impegni assunti da ciascuna parte prima di procedere all'esame delle singole domande.
Iniziando dalla clausola n. 3 relativa all'impegno che l'attore afferma di aver adempiuto attraverso
“l'acquisto” del credito, il testo recita: “Con la sottoscrizione del presente Accordo, DR si obbliga irrevocabilmente ad estinguere il debito originariamente contratto dalla Società nei confronti di con posizione debitoria residua ad oggi di circa Euro 442.000, anche mediante definizione a CP_13 saldo e stralcio e/o sostituzione dello stesso DR nel piano rateale già accordato alla Società” (v. doc. 6, allegato all'atto di citazione, pp. 4-5).
La previsione pone chiaramente a carico dell'attore, identificato dall'acronimo GDPR, l'obbligo di estinguere, in qualsiasi modo, il debito della Società, corrispondente ad nei Controparte_2 confronti di e, nella parte in cui fa riferimento alla “posizione debitoria residua ad oggi di CP_13 circa Euro 442.000”, ha un contenuto determinabile solo attraverso il riferimento temporale all'ammontare del debito “ad oggi” cioè alla data della sottoscrizione dell'accordo, risalente al 24 settembre 2019.
pagina 12 di 18 Nel corso della trattazione della causa l'attore non si è mai preoccupato di fornire gli elementi necessari alla determinazione del contenuto della clausola mediante produzione dell'estratto conto bancario al giorno 24 settembre 2019, neanche dopo il rilievo da parte del giudice della persistente indeterminatezza dell'oggetto della prestazione, essendosi limitato a produrre la notificazione, il
18.12.2019, alla società della cessione del credito per “un totale di nominali Euro 630.308,12” da parte di tale che, lungi dal liberare la società dal debito, contestualmente le ricorda di essere Persona_1
“tenuta con decorrenza dalla data di ricevimento della presente ad effettuare ogni qualsiasi pagamento dei crediti ceduti unicamente al sottoscritto” (vd. doc. 9, allegato all'atto di citazione).
Non risulta, quindi, affatto che l'attore abbia assolto all'obbligo di estinguere il debito della società, ancora persistente a favore del creditore cessionario, né che costui abbia per suo conto effettivamente
“versato” per l'acquisto del credito la somma di € 630.308,12 di cui pretende la restituzione da tutti i convenuti e che di certo non corrisponde all'ammontare di “circa Euro 442.000” a cui allude la clausola dell'accordo transattivo.
Non solo ma nessuna clausola dell'accordo transattivo riconosce all'attore il diritto al rimborso della somma impiegata per assolvere all'impegno previsto dalla clausola n. 3 nei confronti dei convenuti e Controparte_2 P_ CP_6 CP_9 10 Controparte_11
che sono evidentemente privi di legittimazione passiva sia rispetto alla domanda Controparte_8 di adempimento dell'obbligo di pagamento della somma di € 630.308,12 sia rispetto alla relativa domanda risarcitoria.
L'unica clausola dell'accordo transattivo che disciplina l'eventualità del rimborso della somma in questione si riferisce solo alla convenuta e prevede testualmente all'art. 5 Controparte_7 che “Le Parti convengono irrevocabilmente che gli utili spettanti a Controparte_7
quale portatrice dell'unico Strumento Finanziario Partecipativo emesso dal Patrimonio Destinato ex art. 2447-bis c.c. siano prioritariamente tutti destinati a rifondere quanto da DR versato ai sensi del precedente articolo 3) a (a tal fine, lo Strumento Finanziario Partecipativo verserà tali CP_13
somme a DR e/o a società da esso indicate). Una volta rifuso quanto sopra, i proventi dello stesso
Strumento Finanziario Partecipativo verranno invece distribuiti in parti uguali tra DR (o società da esso indicata) e . A tal fine le Parti ben potranno annullare l'attuale Controparte_7
Strumento Finanziario Partecipativo ed emettere uno o più nuovi strumenti per dare esecuzione a quanto indicato nel presente articolo” (v. doc. 6, allegato all'atto di citazione, pp. 4-5).
Si tratta evidentemente di una clausola che disciplina la ridistribuzione fra le parti degli utili dell'operazione tratti dalla società del gruppo titolare dello strumento finanziario partecipativo emesso pagina 13 di 18 dal patrimonio destinato alla realizzazione della commessa di prefabbricati destinati all'ONU, in cui l'effettiva produzione degli utili non è una condizione ma un fatto costitutivo del diritto dell'attore alla rifusione di quanto versato ad per l'estinzione del debito della CP_13 Controparte_2
La clausola prevede, infatti, la produzione di utili come un elemento costitutivo della fattispecie contrattuale da cui deriva un diritto al rimborso altrimenti inesistente e tradisce chiaramente la matrice originaria di “capitale di rischio” del debito dell'attore oggetto della clausola n. 3 dell'accordo transattivo, proveniente dall'accollo assunto a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla nel dicembre 2015. CP_2
Priva di qualsiasi fondamento giuridico è, quindi, la prima ricostruzione fornita dall'attore nell'atto di citazione e nel corso della trattazione sostenendo che la produzione di utili costituirebbe una condizione sospensiva a cui le parti avrebbero subordinato l'efficacia della clausola. La condizione, ai sensi dell'art. 1353 cc., rappresenta, infatti, un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.
D'altronde la stessa difesa dell'attore, all'udienza di discussione delle istanze istruttorie, ha abbandonato la qualificazione originaria, escludendo espressamente la natura di condizione sospensiva per sostenere che la clausola conterebbe solo la disciplina delle modalità di pagamento del rimborso.
Ad evidenziare la palese infondatezza anche della prospettazione alternativa è sufficiente evidenziare che la disciplina delle modalità di pagamento non può introdurre un'alea nell'esecuzione della prestazione dovuta come quella connessa alla previsione del pagamento solo mediante distribuzione di utili derivanti da un'attività di impresa.
Dal momento che non costituisce oggetto di contestazione il fatto che lo strumento finanziario partecipativo non ha prodotto utili deve escludersi l'esistenza del diritto restitutorio vantato dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_7
La domanda di adempimento e la relativa domanda risarcitoria formulate dall'attore al punto n. 1 delle conclusioni devono, pertanto, essere respinte nei confronti di tutti i convenuti.
Anche l'azione di rilievo proposta dall'attore nei confronti della convenuta con CP_6
riguardo alla fideiussione menzionata all'art. 6 della transazione, rilasciata a favore del Monte dei
Paschi di Siena a garanzia dei debiti della società consortile è priva di fondamento, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 1953 n. 2 e 5 cc.
Come noto il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
(i) l'azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del pagina 14 di 18 debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia,
(ii) ovvero l'azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l'altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall'assunzione della garanzia per un'obbligazione priva di termine.
Nel caso in esame nessuna prova ha fornito l'attore dello stato di insolvenza in cui verserebbe la società debitrice, essendosi limitato alla produzione di bilanci di esercizio degli anni 2019, 2020, 2021 a risultato d'esercizio pari a "zero”, coerente con lo scopo consortile della società (v. doc. 23 allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), senza neanche indicare gli elementi da cui desumere una situazione di difficoltà finanziaria.
Neanche il presupposto del decorso al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione può ritenersi integrato. Sebbene, infatti, la prima fideiussione omnibus sia stata rilasciata dall'attore a Monte dei Paschi di Siena il 31 maggio 2016 per l'importo massimo di € 1.170.000 (vd. doc. 8 allegato all'atto di citazione), successivamente sono state sottoscritte altre due garanzie per importi progressivamente maggiori, in sostituzione della prima. In particolare, il 18 gennaio 2018, l'attore ha rilasciato allo stesso istituto bancario una fideiussione per una somma pari a 1.300.000,00 euro, a garanzia dell'apertura del credito da parte di CP_6
presso Monte dei Paschi di Siena. Il 19 aprile 2018, confermando gli obblighi assunti con la precedente fideiussione, ha esteso la garanzia fino ad una somma pari a 2.500.000,00 euro, considerato l'aumento della linea di credito elargita da Monte dei Paschi di Siena a favore della società consortile (vd. doc. 7 e
8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Le garanzie fideiussorie CP_6 rilasciate dall'attore in continuità per importi progressivamente maggiori presuppongono ciascuna l'assunzione di un nuovo e più elevato rischio e sono, quindi, l'una sostitutiva dell'altra.
L'unica fideiussione vigente al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo è, dunque, quella che l'attore, operando una nuova valutazione del rischio, ha sottoscritto il 19 aprile 2018, per l'importo massimo di € 2.500.000 rispetto alla quale il termine di cinque anni di cui all'art. 1953 n. 5 cc. non era decorso al momento della proposizione dell'azione di rilievo.
Anche la domanda di rilievo deve, pertanto, essere respinta.
Quanto, infine, alla domanda di condanna di tutti i convenuti a “reperire una società di revisione contabile e ad incaricarla, col gradimento di allo svolgimento di tutte le attività di Controparte_1 cui all'art. 7 della Transazione con costi e spese ad esclusivo carico dei convenuti” non si evince dal tenore della clausola né l'obbligo dei convenuti ad attivarsi per “ reperire” una società di revisione di gradimento dell'attore per l'espletamento dell'attività di due diligence né l'obbligo di sostenerne i pagina 15 di 18 costi.
L'art. 7 della Transazione prevede, infatti, testualmente che “le Parti incaricheranno una società di revisione concordata congiuntamente tra loro, affinché analizzi le entrate e le uscite del Gruppo MI
(compreso il Patrimonio Destinato) nel corso degli anni, con esclusione delle voci già oggetto di accordo transattivo ed indicate nella Premessa A. Ogni spesa che, all'esito dell'operato di tale società di revisione, risulterà non conforme agli accordi dovrà essere restituita dal destinatario” (vd. doc. 6, allegato all'atto di citazione, p. 5).
Si tratta di evidentemente di una clausola programmatica volta a disciplinare le tappe della negoziazione in vista di obiettivi ulteriori rispetto a quelli già raggiunti con la transazione, attraverso la puntuazione dei futuri accordi da concludere: quello per la designazione “ concordata congiuntamente tra loro” della società di revisione e quello per la sottoposizione della disciplina dei loro rapporti all'esito dell'attività di due diligence in relazione a “Ogni spesa che, all'esito dell'operato di tale società di revisione, risulterà non conforme agli accordi”.
Nessun obbligo deriva per le parti dalla clausola in questione se non quello di collaborare per la designazione “concordata congiuntamente tra loro” della società revisione mentre, in mancanza di qualsiasi pattuizione sul punto, l'assunzione dell'iniziativa per l'avvio della trattativa avrebbe potuto provenire da una qualsiasi della parti ivi compreso l'attore che si è invece limitato, al riguardo, con la lettera del 9 marzo 2020, a pretendere dagli altri di procedere formalmente “ al predetto incarico, avviando a tal fine quindi delle adeguate interlocuzioni circa il nominativo del revisore contabile e
l'ambito del suo operato” (vd. doc. 10, allegato all'atto di citazione).
La clausola programmatica è rimasta, quindi, ineseguita anche per volontà dell'attore che non ha promosso effettivamente alcuna interlocuzione funzionale all'attribuzione congiunta dell'incarico ad una società di revisione.
Nessuna traccia si rinviene, infine, nella clausola in esame della previsione dell'onere dei convenuti di sostenere le spese ed i costi dell'attività di due diligence eventualmente demandata alla società di revisione designata.
Tutte le domande proposte dall'attore devono, pertanto, essere respinte.
La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione relativo all'entità del credito oggetto delle domande, in:
- € 39.600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore delle convenute e tutte difese dallo stesso legale, con applicazione Controparte_2 P_ CP_6
pagina 16 di 18 dell'aumento per la difesa di tre parti;
- € 32.175 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei convenuti e di ; Controparte_7 Controparte_8
- € 32.175 per compenso oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge, a favore di e CP_9
; Controparte_11
- € 24.750 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei procuratori del convenuto avv. Corrado Tognetti e avv. Galileo Gargioni dichiaratisi antistatari. 10
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti Controparte_7
e avendo la lite trovato causa in un accordo
[...] Controparte_8 10
transattivo riferibile a tutte le parti dal contenuto vago e approssimativo, inidoneo alla disciplina di rapporti di tale rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 16846/2022 R.G. promossa da CP_1
contro
[...] Controparte_2 P_ CP_6 Controparte_7 CP_9
e , con atto di citazione notificato il
[...] 10 Controparte_11 Controparte_8
21 aprile 2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti Controparte_1 [...]
CP_2 P_ CP_6 Controparte_7 CP_9 10
e ; Controparte_11 Controparte_8
b) condanna l'attore al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali che liquida in:
- € 39.600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore delle convenute e Controparte_2 P_ CP_6
- € 32.175 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei convenuti e ; Controparte_7 Controparte_8
- € 32.175 per compenso oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge, a favore dei convenuti CP_9
e ;
[...] Controparte_11
- € 24.750 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei procuratori del convenuto avv. Corrado Tognetti e avv. Galileo Gargioni, dichiaratisi antistatari. 10
pagina 17 di 18 Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16846 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 promossa da:
residente a [...], elettivamente domiciliato a Bologna presso lo studio degli Controparte_1
avvocati Federico Galgano e Pasquale Gerardo Marasco, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in data 8 gennaio 2024;
ATTORE contro
in persona dell'amministratore con sede legale a Verona, Controparte_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona dell'amministratore con sede legale a Verona, elettivamente P_ CP_5 domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 18 in persona dell'amministratore con sede legale a Roma, CP_6 Controparte_3 elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Luciano Ojetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona dell'amministratore unico , con sede Controparte_7 Controparte_8 legale a Roma, elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Federico Guardascione, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
in persona dell'amministratore, con sede legale a Roma, elettivamente domiciliata a CP_9
Roma, presso lo studio dell'avv. Daniela Manca Bitti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Verona presso lo studio dell'avv. 10
Corrado Tognetti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 11 luglio 2024;
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell'avv. Controparte_11
Daniela Manca Bitti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Controparte_8
Federico Guardascione, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale,
- accertare e dichiarare la responsabilità, in via solidale e/o in via esclusiva, di Controparte_2 P_
tutte in persona dei rispettivi
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_9
legali rappresentanti pro tempore, nonché dei Signori , e 10 Controparte_11 CP_8
, per le cause, le ragioni ed i rispettivi titoli così come descritti e documentati in atti e, per
[...]
l'effetto,
1) condannare Controparte_2 P_ Controparte_6 Controparte_7
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i Signori CP_9 10
, e , in solido e/o in via esclusiva, al pagamento in favore
[...] Controparte_11 Controparte_8 del dr. della somma di € 630.308,12 ovvero della maggiore o minore somma Controparte_1
accertata in corso di causa e/o liquidata anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre al
pagina 2 di 18 risarcimento in favore del dr. dei danni dallo stesso patiti e patiendi nella misura Controparte_1
indicata in atti e/o quantificata in corso di causa e/o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, ovvero - in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. o - in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a procurare Controparte_6
l'immediata liberazione del dr. dalla Fideiussione di cui in atti, nonché da ogni Controparte_1
obbligazione da essa potenzialmente emergente, e ciò anche mediante esplicita e scritta rinuncia della banca garantita (con effetto retroattivo) e/o secondo altre modalità stabilite dal Giudice anche in via
equitativa, disponendo (anche nelle more) che la stessa presti idonea cauzione di Controparte_6 importo almeno e costantemente pari all'esposizione di verso la banca garantita e ciò anche nelle CP_6
forme di un deposito monetario vincolato e/o di una fideiussione bancaria avente le stesse condizioni
normative della Fideiussione e/o secondo altre modalità stabilite dal Giudice anche in via equitativa, oltre
al risarcimento in favore del dr. dei danni dallo stesso patiti e patiendi nella Controparte_1 misura indicata in atti e/o quantificata in corso di causa e/o nella diversa misura stabilita dal Giudice
anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e alla rifusione degli interessi di mora ovvero - in subordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co. 4 cc.; ovvero - in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
3) condannare Controparte_2 P_ Controparte_6 Controparte_7
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché i Signori CP_9 10
, e , in solido e/o in via esclusiva, a reperire una società di
[...] Controparte_11 Controparte_8 revisione contabile di primario standing e ad incaricarla, col gradimento del dr. Controparte_1 allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 7 della Transazione, con costi e spese ad esclusivo carico dei convenuti, sempre in solido e/o in via esclusiva, oltre al risarcimento in favore del dr. Controparte_1
dei danni dallo stesso patiti e patiendi nella misura indicata in atti e/o quantificata in corso di causa
[...]
e/o nella diversa misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e alla rifusione degli interessi di mora ovvero - in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co.
4 c.c., ovvero - in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
4) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, CP_9 manlevare e rimborsare, anche ai sensi dell'art. 6 della Transazione, il dr. rispetto Controparte_1
ad ogni e qualsivoglia esborso dovesse eventualmente sopportare a fronte della Fideiussione di cui in atti, come quantificato in corso di causa e/o da liquidarsi anche in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito all'esito del presente giudizio, oltre al risarcimento in favore del dr. dei danni Controparte_1
pagina 3 di 18 dallo stesso patiti e patiendi nella misura indicata in atti e/o quantificata in corso di causa e/o nella diversa
misura stabilita dal Giudice anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed alla rifusione degli interessi di mora ovvero - in subordine - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., ovvero -
in ulteriore subordine - interessi legali, in tutti i casi dal dì del dovuto al saldo;
- in via istruttoria, ammettersi la prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che alla data della Transazione (24.9.2019) le parti avevano a disposizione il dato relativo all'importo preciso dell'esposizione debitoria residua di verso CP_12 CP_13
2. Vero che, quanto al Credito Unicredit, in sede di Transazione le parti riportavano un valore indicativo poi da precisare una volta recuperato il valore risultante dal conto corrente;
3. Vero che, a dicembre 2019, il Credito Unicredit pari a euro 630.308,12 veniva acquistato dal dott. Per_1
in qualità di fiduciario di
[...] Controparte_1
CP_ 4. vero che i pagamenti eseguiti da a partire dal 2018 in favore di e/o, più in generale, delle CP_6
società del venivano poi addebitati ad Parte_1 CP_12
5. Vero che, fino a settembre 2019, il Patrimonio Destinato generava rendimenti che venivano poi distribuiti a VS, come da documento che Le si rammostra (doc. 7);
indicando quale teste il dott. informato sulle circostanze di causa in quanto professionista Persona_1 che assisteva l'attore all'epoca dei fatti, con studio in Bologna Via Garibaldi n. 3;
- ammettersi parte attrice a prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari eventualmente richiesti e
nella denegata ipotesi di loro ammissione, con espressa riserva di indicare il nominativo dei testi.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari per tutte le fasi del presente procedimento, oltre accessori come per legge”.
Nell'interesse della convenuta “Voglia il Tribunale disattesa ogni contraria Controparte_2
istanza, deduzione o eccezione:
- nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno relativa all'inadempimento all'art. 5 della scrittura transattiva del 24 settembre 2019, ridurre le somme dovute al minor importo di 442.000,00 euro;
- sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna della società convenuta alla nomina di una società di revisione dei conti, porre le relative spese anche a carico dell'odierno attore”.
Nell'interesse della convenuta “Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, P_
deduzione o eccezione,
pagina 4 di 18 - nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna della società convenuta alla nomina di una società di revisione dei conti, porre le relative spese anche
a carico dell'odierno attore.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse della convenuta “Voglia il giudice adito, disattesa ogni contraria CP_6
istanza, deduzione o eccezione,
- nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna della società convenuta alla nomina di una società di revisione dei conti, porre le relative spese anche
a carico dell'odierno attore.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse dei convenuti e di : “Voglia, Controparte_7 Controparte_8
codesto il Tribunale, respinta o disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare: inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione di relativo alla domanda di condanna alla nomina di una società di Controparte_1 revisione di gradimento dell'attore;
2) nel merito, rigettare le domande attrici tutte perché totalmente infondate in fatto e in diritto;
3) condannare ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, Controparte_1
per la somma che sarà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Nell'interesse dei convenuti e : “Voglia il Tribunale, disattesa ogni CP_9 Controparte_11
contraria istanza, deduzione o eccezione, nel merito in via principale, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni innanzi esposte, nonché non provate.
Con vittoria di spese, spese generali, diritti e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse del convenuto : “Voglia il Tribunale respingersi integralmente tutte le 10
domande proposte nei confronti del convenuto ing. in quanto inammissibili e infondate 10
in fatto e diritto.
Condannarsi l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avendo radicato una lite temeraria nei confronti del convenuto.
pagina 5 di 18 Vittoria di spese legali, con distrazione a favore dello scrivente che si dichiara antistatario”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile 2022 ha convenuto in Controparte_1
giudizio Controparte_2 P_ CP_6 Controparte_7 CP_9
e proponendo nei confronti dei convenuti 10 Controparte_11 Controparte_8
l'azione di adempimento dell'accordo transattivo, concluso il 24 settembre 2019 per dirimere le controversie sorte fra loro in relazione alla gestione delle società del gruppo e regolare i CP_2
reciproci rapporti di debito e credito.
L'attore riferiva, in particolare, che insieme ai convenuti e 10 CP_8 [...]
deteneva direttamente o indirettamente partecipazioni in misura diversa nelle società del CP_11 gruppo su cui i fratelli esercitavano il controllo di diritto e di conseguenza l'attività CP_2 CP_8
di direzione e coordinamento. Infatti, il capitale sociale di era detenuto per Controparte_7
il 50% da e per il restante 50% da . Quello di Controparte_8 Controparte_11 P_
era detenuto al 78% da al 18% da lui stesso e al 4% da Controparte_7 10
Quello di invece, era detenuto al 70% da al 20% da lui stesso e al 10% Controparte_2 P_
da Infine, il capitale sociale di era detenuto al 51,43% da e 10 CP_6 CP_9
la restante parte da Controparte_2
All'esito di un lungo contenzioso, l'attore aveva concluso con tutti i convenuti il contratto di transazione del 24 settembre 2019 avente natura novativa e di patto parasociale finalizzato a risolvere delle controversie sorte in ordine alla gestione del gruppo ed a regolare, in particolare, il suo CP_2
debito nei confronti delle società del gruppo.
In particolare, l'accordo transattivo prevedeva:
- all'art. 3, l'assunzione da parte sua dell'obbligo di acquisto del credito della CP_14 verso dell'importo solo indicativo di “circa euro 442.000,00” onde scongiurare Controparte_2 azioni esecutive o concorsuali dell'istituto di credito;
- all'art. 5, la rinuncia da parte agli utili del patrimonio destinato, Controparte_7 costituito ex art. 2447 bis cc all'interno di a cui avrebbe avuto diritto in qualità di Controparte_2 portatrice dell'unico strumento finanziario partecipativo emesso dal patrimonio destinato, con l'impegno a distribuirli in suo favore a titolo di rimborso della somma versata per l'acquisto del credito di cui all'art. 3;
- all'art. 6, l'impegno di a manlevarlo dal pregiudizio eventualmente patito per effetto CP_9 dell'escussione della fideiussione da lui prestata a garanzia dei debiti contratti da Agmitec scarl con la pagina 6 di 18 Banca Monte dei Paschi di Siena;
- all'art. 7, l'impegno di tutti i contraenti a conferire incarico ad una società di revisione di svolgere attività di due diligence per l'analisi nel corso degli anni delle entrate e delle uscite del gruppo con esclusione delle voci già oggetto dell'accordo transattivo, al fine di individuare le somme CP_2
eventualmente dovute in restituzione alle società del gruppo per uscite ingiustificate.
Nonostante il corretto adempimento da parte sua dell'obbligo di acquistare il credito della CP_13 assolto tramite il suo consulente dott. il 12 dicembre 2019 per l'importo di € 630.308,12, i Per_1
convenuti erano rimasti inadempienti rispetto a tutti gli impegni assunti nei suoi confronti con la transazione.
In particolare, con riferimento all'art. 5, il prezzo da lui pagato per l'acquisto del credito di cui all'art. 3 non era mai stato rimborsato né da né da non avendo Controparte_2 Controparte_7 il patrimonio destinato prodotto gli utili attesi per via dell'attività distrattiva compiuta dai , CP_8
amministratori di fatto della che, in concorso gli amministratori di diritto, ne Controparte_2
avevano svuotato il patrimonio convogliando le sue attività ed i suoi affari verso la P_
Si sarebbe trattato di un comportamento scientemente tenuto dai convenuti per pregiudicare la sua aspettativa sugli utili del patrimonio destinato, in violazione dell'art. 1358 cc., che lo legittimerebbe all'esperimento dell'azione di adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1359 cc., dovendo considerarsi avverata la condizione della produzione degli utili destinati al rimborso, perché mancata per fatto imputabile alle parti con un interesse contrario al suo avveramento.
Per tale ragione formulava domanda di condanna di Controparte_2 P_ CP_6
e e Controparte_7 CP_9 10 Controparte_11 CP_8
, in solido o in via esclusiva, al pagamento a suo favore della somma di 630.308,12 euro,
[...]
oltre al risarcimento del danno e alla rivalutazione monetaria unitamente alla rifusione degli interessi di mora nel frattempo maturati.
Con riferimento alla clausola di manleva di cui all'art. 6, l'attore esercitava l'azione di rilievo del fideiussore, ai sensi dell'art. 1953 n. 2 e 5) cc., nei confronti della debitrice principale CP_6
sostenendo che sarebbe divenuta insolvente e che sarebbero, comunque, decorsi cinque anni dal rilascio della garanzia in relazione ad obbligazione principale priva del termine. Chiedeva, quindi, la condanna della convenuta ad ottenere la sua immediata liberazione e, nelle more, a rilasciare CP_6
idonea cauzione.
Infine, con riferimento alla violazione della previsione dell'art. 7, non avendo le parti del contratto di transazione assolto all'impegno di incaricare una società di revisione della prevista attività di due
pagina 7 di 18 diligence formulava nei confronti di tutti i convenuti domanda di condanna “a reperire una società di revisione contabile di primario standing e ad incaricarla..”, con il suo gradimento, “..allo svolgimento dell'attività di due diligence con costi e spese a esclusivo carico dei convenuti”.
Nella prima memoria di trattazione depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 cpc., svolgeva, poi, in forza dell'art. 6 della transazione, l'azione di manleva nei confronti di chiedendo la CP_9
condanna della convenuta a tenerlo indenne, rimborsarlo e manlevarlo da ogni esborso da lui sopportato in ragione dell'escussione della fideiussione oltre che a risarcirgli il danno patito.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti ciascuno svolgendo distinte ma analoghe difese.
Tutti hanno, infatti, eccepito preliminarmente ciascuno il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte dall'attore nei loro confronti con riferimento a clausole ed impegni contrattuali a cui erano estranei ed hanno, poi, svolto ciascuno le proprie contestazioni in relazione alle pretese pertinenti rispetto agli impegni contrattuali assunti, ricostruendo le complesse vicende che hanno preceduto la conclusione dell'accordo transattivo ed il contesto in cui è maturato.
In particolare, la difesa della convenuta ha riferito che i rapporti dei Controparte_7
con e all'epoca soci ed amministratori della CP_8 10 Controparte_1 CP_15
erano sorti in occasione dell'acquisizione da parte della società dell'importante commessa per la
[...]
fornitura di unità modulari prefabbricate destinate alla missioni di pace e agenzie dell' Onu dislocate in tutto il mondo che aveva reso necessario l'allargamento della compagine sociale ad investitori in grado CP_1 di finanziare l'operazione, dal momento che la ed i suoi soci e erano CP_2 Controparte_1
indebitati a tale punto da non avere accesso al credito bancario.
Per consentire l'ingresso nella compagine sociale dei nuovi investitori, il 31 dicembre 2015,
l'assemblea dei soci di aveva così deliberato l'aumento del capitale sociale che Controparte_2
veniva sottoscritto e versato per la quota del 70% da nel frattempo acquisita da P_
, e per la quota del 20% dall'attore che la sottoscriveva Controparte_16
mediante accollo dei debiti contratti da nei confronti di alcuni istituti di credito, tra Controparte_2
cui il debito verso per la somma di 695.722,24 euro. Controparte_17
Nella precedente seduta del 30 dicembre 2015 l'assemblea dei soci, ancora composta da 10
e aveva deliberato la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'art. Controparte_1
2447 bis c.c. esclusivamente finalizzato all'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'accordo quadro per la fornitura alle Nazioni Unite di moduli abitativi prefabbricati e correlati materiale e servizi, concluso in data 12-14 ottobre 2015. Per remunerare l'apporto all'operazione della Risorse e delle sue controllate il patrimonio destinato emetteva, CP_7
pagina 8 di 18 quindi, a suo favore uno strumento finanziario partecipativo ai sensi dell'art. 2346 cc. ultimo comma.
Per facilitare la gestione di tale commessa veniva, inoltre, costituita tra il patrimonio destinato di e la la società consortile senza scopo di lucro, Controparte_2 CP_9 CP_6
operante come centro di costo, tenuta per statuto a ribaltare integralmente i costi sul patrimonio destinato della che fatturava l'intero importo della vendita dei prefabbricati all'Onu Controparte_2
mentre la società del gruppo di dotata del know how CP_9 Controparte_7
necessario per la costruzione dei prefabbricati, sosteneva i rischi imprenditoriali, anticipando i costi diretti nell'interesse della consortile.
Tuttavia, l'esecuzione del contratto con le Nazioni Unite presentava un andamento fluttuante per ragioni indipendenti dalla volontà dei convenuti connesse alle scelte geopolitiche delle Nazioni Unite e subiva un brusco arresto in conseguenza della riduzione dei contributi erogati all'Onu dagli Stati Uniti
d'America, durante l'amministrazione negli anni 2018-2019, tanto che la Per_2 Controparte_2 entrava in crisi ed era, infine, costretta a concludere un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare, omologato dal Tribunale di Verona.
Dal canto suo, l'attore nel corso degli anni 2016-2019, si era reso parzialmente inadempiente all'accollo dei debiti bancari della assunto in relazione alla sottoscrizione Controparte_2 dell'aumento di capitale del dicembre 2015, lasciando inadempiuto proprio il debito verso CP_13
oggetto della clausola n. 3 dell'accordo transattivo e ricorrendo al soccorso finanziario temporaneo della titolare di tre linee di credito in Monte dei Paschi di Siena, garantite dalla CP_6
fideiussione, sottoscritta il 31 maggio 2016 da e dallo stesso attore. Controparte_2 CP_9
Nonostante avesse nel frattempo reperito la liquidità necessaria al pagamento di tutti i suoi debiti verso le società del gruppo, l'attore restava inadempiente e, in occasione dell'ennesima istanza di fallimento presentata dai creditori nei confronti di le parti concludevano la transazione del Controparte_2
24 settembre 2019.
Con riguardo alle difese nel merito, relativamente all'art. 3 della transazione, le convenute
[...]
sostenevano che la clausola non aveva fatto che ribadire l'obbligo Controparte_18 dell'attore di estinguere il debito di verso già oggetto dell'accollo assunto con la CP_2 CP_13 sottoscrizione dell'aumento di capitale, ridottosi, nel frattempo, ad € 442.000 per effetto dei pagamenti medio tempore eseguiti a favore dell'istituto di credito e che l'attore non poteva vantare, al riguardo, alcun credito restitutorio posto che ogni accordo sul punto sarebbe nullo perché contrario al principio di effettività del capitale sociale.
Con riferimento all'art. 5, tutti i convenuti eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva pagina 9 di 18 rispetto alla domanda di rimborso, ad eccezione di unico soggetto che Controparte_7
aveva assunto le obbligazioni previste dalla clausola in questione. Nel merito la convenuta contestava la pretesa dell'attore sostenendo che non si sarebbe verificata la Controparte_7 condizione, ossia l'evento futuro ed incerto della produzione degli utili da parte del patrimonio destinato a cui era stato sospensivamente condizionato il suo diritto al rimborso di quanto versato al momento dell'acquisto del credito di verso Negava, in particolare, il CP_13 Controparte_2
preteso svuotamento del patrimonio di da parte dei suoi amministratori che sarebbe, Controparte_2
comunque, irrilevante in quanto inidoneo ad incidere sul patrimonio destinato per sua natura insensibile alle vicende del patrimonio sociale. Eccepiva, infine, la nullità dell'art. 5 della transazione, non superata dalla sua natura novativa, perché in violazione delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico a presidio della integrità ed effettività del capitale sociale finirebbe con l'assicurare all'attore la restituzione di somme versate per liberare le azioni di , sottoscritte in occasione CP_2 dell'aumento di capitale.
Con riferimento all'azione di rilievo esperita dall'attore in relazione art. 6 dell'accordo la CP_6
invece, contestava la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1953 c.c. sostenendo che non
[...] sarebbero decorsi più di cinque anni dalla sottoscrizione della fideiussione, avendo l'attore, prima il 18 gennaio 2018 e successivamente il 19 aprile 2018, sottoscritto con la Banca Monte dei Paschi di Siena delle nuove fideiussioni, a garanzia delle obbligazioni assunte da sostitutive di quella del 31 CP_6
maggio 2016. Negava, poi, lo stato di insolvenza, sottolineando la sua natura di società consortile senza finalità di lucro come tale tenuta alla chiusura a zero dei propri bilanci che non potrebbero, pertanto, offrire alcun elemento di prova utile a documentare un'eventuale situazione di difficoltà finanziaria.
Infine, rilevava che la fideiussione era stata rilasciata anche a garanzia dei debiti da lei contratti nei confronti dell'istituto di credito per far fronte all'esposizione debitoria dell'attore nei confronti di derivante dall'inadempimento dell'accollo del debito verso Controparte_2 Controparte_2
assunto in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale ed invocava, pertanto, la previsione CP_13 dell'art. 1460 c.c. a giustificazione del suo rifiuto alla liberazione dell'attore dalla fideiussione.
La convenuta sempre relativamente all'art. 6 della transazione, con particolare riferimento CP_9 all'azione di manleva formulata nei suoi confronti dall'attore eccepiva l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta nella prima memoria di trattazione, contestando, comunque, nel merito l'esistenza dei presupposti della manleva in mancanza dell'escussione della fideiussione.
Infine, in relazione all'azione di adempimento dell'art. 7 della transazione, i convenuti CP_7
pagina 10 di 18 e eccepivano l'inammissibilità della domanda di condanna alla CP_7 Controparte_8 nomina di una società di revisione condizionata al “ gradimento di e la mancanza di Controparte_1 interesse ad agire dopo l'espletamento dell'ispezione in seno al procedimento proposto dallo stesso attore ai sensi dell'art. 2409 c.c. mentre gli altri convenuti rilevavano che la clausola poneva l'impegno a carico di tutte le parti, compreso l'attore, senza specificare su chi gravassero l'iniziativa e i costi della due diligence così che l'attore avrebbe potuto procedere autonomamente alla designazione della società di revisione.
Tutti i convenuti chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti dall'attore.
All'udienza di trattazione del 10 gennaio 2023, il giudice invitava le parti e, in particolare, l'attore a dedurre nella prima memoria di trattazione sulla questione rilevabile d'ufficio della possibile invalidità per indeterminatezza dell'oggetto delle pattuizioni contenute all'art. 3 della transazione che premette all'individuazione della somma oggetto della prestazione l'espressione “circa” e all'art. 7 che non definisce compiutamente l'oggetto, lo scopo e la parte su cui grava l'impegno ad eseguire la due diligence, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria di trattazione l'attore sosteneva che la clausola relativa all'accollo del debito non sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto l'entità del credito che si era CP_13
obbligato ad acquistare sarebbe determinabile con riferimento all'estratto conto del 25 novembre 2019 contenuto al documento n. 13 che indicava ma non allegava alla memoria. Chiariva, poi, espressamente che la condizione a suo avviso sottesa all'art. 5 della transazione sarebbe invece relativa alla
“generazione di utili da parte del Patrimonio Destinato”.
Nel corso dell'udienza di discussione delle prove del 30 maggio 2023, l'attore mutava linea difensiva sostenendo che il credito di cui alla clausola n. 3 del contratto doveva ritenersi specificato nel suo esatto ammontare con la lettera del 27 novembre 2019 inviata dal suo intermediario, ad Persona_1
e prodotta al documento n. 9 mentre la transazione non doveva ritenersi sottoposta Controparte_2
ad alcuna condizione: la previsione della restituzione della somma attraverso la distribuzione degli utili del patrimonio destinato rappresentava una mera modalità di pagamento.
La difesa dei convenuti eccepiva, invece, l'inammissibilità della produzione da parte dell'attore dei documenti dal n. 13 al 22, tardivamente compiuta con la terza memoria.
Successivamente il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale preliminarmente ritiene la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda pagina 11 di 18 nuova articolata dalla difesa dell'attore al punto n. 4 delle conclusioni nei confronti della convenuta
Si tratta, infatti, di una domanda nuova che non modifica ma si aggiunge alle domande già CP_9 svolte nell'atto di citazione, relativa ad un'azione di manleva tardivamente proposta attraverso la deduzione di un nucleo di fatti costitutivi diversi da quelli descritti nell'atto introduttivo, in palese violazione del contraddittorio, dopo la maturazione della relativa preclusione intervenuta, per la parte attrice, all'udienza di trattazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c., nel testo antecedente la riforma c.d. Cartabia applicabile ratione temporis.
Sempre in via preliminare deve ritenersi l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti dal n. 13 al n. 22 che la difesa dell'attore ha indicato fra le produzioni documentali allegate alla prima memoria di trattazione ma che, poi, ha effettivamente inserito nel fascicolo telematico solo in allegato alla terza memoria, riservata esclusivamente alla deduzione di prova contraria, senza in alcun modo provare il
“disguido” tecnico in cui sarebbe incorsa. E' evidente che si tratta di produzioni documentali tardive, inammissibilmente sottratte al contraddittorio delle difese dei convenuti sino all'ultimo momento utile per l'eventuale deduzione da parte loro di prova contraria.
Nel merito le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti sono tutte prive di qualsiasi fondamento.
Il tenore confuso ed altalenante delle allegazioni dell'attore fondate sulla pretesa di adempimento di una serie di clausole contrattuali dal contenuto evanescente impone, innanzitutto, di analizzare il testo contrattuale in modo tale da verificare l'esistenza, i limiti e la natura degli impegni assunti da ciascuna parte prima di procedere all'esame delle singole domande.
Iniziando dalla clausola n. 3 relativa all'impegno che l'attore afferma di aver adempiuto attraverso
“l'acquisto” del credito, il testo recita: “Con la sottoscrizione del presente Accordo, DR si obbliga irrevocabilmente ad estinguere il debito originariamente contratto dalla Società nei confronti di con posizione debitoria residua ad oggi di circa Euro 442.000, anche mediante definizione a CP_13 saldo e stralcio e/o sostituzione dello stesso DR nel piano rateale già accordato alla Società” (v. doc. 6, allegato all'atto di citazione, pp. 4-5).
La previsione pone chiaramente a carico dell'attore, identificato dall'acronimo GDPR, l'obbligo di estinguere, in qualsiasi modo, il debito della Società, corrispondente ad nei Controparte_2 confronti di e, nella parte in cui fa riferimento alla “posizione debitoria residua ad oggi di CP_13 circa Euro 442.000”, ha un contenuto determinabile solo attraverso il riferimento temporale all'ammontare del debito “ad oggi” cioè alla data della sottoscrizione dell'accordo, risalente al 24 settembre 2019.
pagina 12 di 18 Nel corso della trattazione della causa l'attore non si è mai preoccupato di fornire gli elementi necessari alla determinazione del contenuto della clausola mediante produzione dell'estratto conto bancario al giorno 24 settembre 2019, neanche dopo il rilievo da parte del giudice della persistente indeterminatezza dell'oggetto della prestazione, essendosi limitato a produrre la notificazione, il
18.12.2019, alla società della cessione del credito per “un totale di nominali Euro 630.308,12” da parte di tale che, lungi dal liberare la società dal debito, contestualmente le ricorda di essere Persona_1
“tenuta con decorrenza dalla data di ricevimento della presente ad effettuare ogni qualsiasi pagamento dei crediti ceduti unicamente al sottoscritto” (vd. doc. 9, allegato all'atto di citazione).
Non risulta, quindi, affatto che l'attore abbia assolto all'obbligo di estinguere il debito della società, ancora persistente a favore del creditore cessionario, né che costui abbia per suo conto effettivamente
“versato” per l'acquisto del credito la somma di € 630.308,12 di cui pretende la restituzione da tutti i convenuti e che di certo non corrisponde all'ammontare di “circa Euro 442.000” a cui allude la clausola dell'accordo transattivo.
Non solo ma nessuna clausola dell'accordo transattivo riconosce all'attore il diritto al rimborso della somma impiegata per assolvere all'impegno previsto dalla clausola n. 3 nei confronti dei convenuti e Controparte_2 P_ CP_6 CP_9 10 Controparte_11
che sono evidentemente privi di legittimazione passiva sia rispetto alla domanda Controparte_8 di adempimento dell'obbligo di pagamento della somma di € 630.308,12 sia rispetto alla relativa domanda risarcitoria.
L'unica clausola dell'accordo transattivo che disciplina l'eventualità del rimborso della somma in questione si riferisce solo alla convenuta e prevede testualmente all'art. 5 Controparte_7 che “Le Parti convengono irrevocabilmente che gli utili spettanti a Controparte_7
quale portatrice dell'unico Strumento Finanziario Partecipativo emesso dal Patrimonio Destinato ex art. 2447-bis c.c. siano prioritariamente tutti destinati a rifondere quanto da DR versato ai sensi del precedente articolo 3) a (a tal fine, lo Strumento Finanziario Partecipativo verserà tali CP_13
somme a DR e/o a società da esso indicate). Una volta rifuso quanto sopra, i proventi dello stesso
Strumento Finanziario Partecipativo verranno invece distribuiti in parti uguali tra DR (o società da esso indicata) e . A tal fine le Parti ben potranno annullare l'attuale Controparte_7
Strumento Finanziario Partecipativo ed emettere uno o più nuovi strumenti per dare esecuzione a quanto indicato nel presente articolo” (v. doc. 6, allegato all'atto di citazione, pp. 4-5).
Si tratta evidentemente di una clausola che disciplina la ridistribuzione fra le parti degli utili dell'operazione tratti dalla società del gruppo titolare dello strumento finanziario partecipativo emesso pagina 13 di 18 dal patrimonio destinato alla realizzazione della commessa di prefabbricati destinati all'ONU, in cui l'effettiva produzione degli utili non è una condizione ma un fatto costitutivo del diritto dell'attore alla rifusione di quanto versato ad per l'estinzione del debito della CP_13 Controparte_2
La clausola prevede, infatti, la produzione di utili come un elemento costitutivo della fattispecie contrattuale da cui deriva un diritto al rimborso altrimenti inesistente e tradisce chiaramente la matrice originaria di “capitale di rischio” del debito dell'attore oggetto della clausola n. 3 dell'accordo transattivo, proveniente dall'accollo assunto a titolo di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla nel dicembre 2015. CP_2
Priva di qualsiasi fondamento giuridico è, quindi, la prima ricostruzione fornita dall'attore nell'atto di citazione e nel corso della trattazione sostenendo che la produzione di utili costituirebbe una condizione sospensiva a cui le parti avrebbero subordinato l'efficacia della clausola. La condizione, ai sensi dell'art. 1353 cc., rappresenta, infatti, un evento futuro ed incerto da cui i contraenti fanno derivare la produzione degli effetti del negozio e si distingue dalle circostanze di fatto da cui dipende il sorgere stesso del diritto sulla base di una previsione negoziale pienamente efficace.
D'altronde la stessa difesa dell'attore, all'udienza di discussione delle istanze istruttorie, ha abbandonato la qualificazione originaria, escludendo espressamente la natura di condizione sospensiva per sostenere che la clausola conterebbe solo la disciplina delle modalità di pagamento del rimborso.
Ad evidenziare la palese infondatezza anche della prospettazione alternativa è sufficiente evidenziare che la disciplina delle modalità di pagamento non può introdurre un'alea nell'esecuzione della prestazione dovuta come quella connessa alla previsione del pagamento solo mediante distribuzione di utili derivanti da un'attività di impresa.
Dal momento che non costituisce oggetto di contestazione il fatto che lo strumento finanziario partecipativo non ha prodotto utili deve escludersi l'esistenza del diritto restitutorio vantato dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_7
La domanda di adempimento e la relativa domanda risarcitoria formulate dall'attore al punto n. 1 delle conclusioni devono, pertanto, essere respinte nei confronti di tutti i convenuti.
Anche l'azione di rilievo proposta dall'attore nei confronti della convenuta con CP_6
riguardo alla fideiussione menzionata all'art. 6 della transazione, rilasciata a favore del Monte dei
Paschi di Siena a garanzia dei debiti della società consortile è priva di fondamento, non ricorrendo alcuno dei presupposti di cui all'art. 1953 n. 2 e 5 cc.
Come noto il fideiussore può esercitare contro il debitore principale:
(i) l'azione di rilievo c.d. per liberazione, mediante cioè il pagamento diretto del creditore da parte del pagina 14 di 18 debitore o accordo con il creditore la rinuncia alla garanzia,
(ii) ovvero l'azione di rilievo c.d. per cauzione, mediante cioè costituzione di idonea garanzia, nelle ipotesi, fra l'altro, in cui il debitore principale sia divenuto insolvente o quando siano decorsi cinque anni dall'assunzione della garanzia per un'obbligazione priva di termine.
Nel caso in esame nessuna prova ha fornito l'attore dello stato di insolvenza in cui verserebbe la società debitrice, essendosi limitato alla produzione di bilanci di esercizio degli anni 2019, 2020, 2021 a risultato d'esercizio pari a "zero”, coerente con lo scopo consortile della società (v. doc. 23 allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), senza neanche indicare gli elementi da cui desumere una situazione di difficoltà finanziaria.
Neanche il presupposto del decorso al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo del termine di cinque anni dal rilascio della fideiussione può ritenersi integrato. Sebbene, infatti, la prima fideiussione omnibus sia stata rilasciata dall'attore a Monte dei Paschi di Siena il 31 maggio 2016 per l'importo massimo di € 1.170.000 (vd. doc. 8 allegato all'atto di citazione), successivamente sono state sottoscritte altre due garanzie per importi progressivamente maggiori, in sostituzione della prima. In particolare, il 18 gennaio 2018, l'attore ha rilasciato allo stesso istituto bancario una fideiussione per una somma pari a 1.300.000,00 euro, a garanzia dell'apertura del credito da parte di CP_6
presso Monte dei Paschi di Siena. Il 19 aprile 2018, confermando gli obblighi assunti con la precedente fideiussione, ha esteso la garanzia fino ad una somma pari a 2.500.000,00 euro, considerato l'aumento della linea di credito elargita da Monte dei Paschi di Siena a favore della società consortile (vd. doc. 7 e
8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta di . Le garanzie fideiussorie CP_6 rilasciate dall'attore in continuità per importi progressivamente maggiori presuppongono ciascuna l'assunzione di un nuovo e più elevato rischio e sono, quindi, l'una sostitutiva dell'altra.
L'unica fideiussione vigente al momento dell'esercizio dell'azione di rilievo è, dunque, quella che l'attore, operando una nuova valutazione del rischio, ha sottoscritto il 19 aprile 2018, per l'importo massimo di € 2.500.000 rispetto alla quale il termine di cinque anni di cui all'art. 1953 n. 5 cc. non era decorso al momento della proposizione dell'azione di rilievo.
Anche la domanda di rilievo deve, pertanto, essere respinta.
Quanto, infine, alla domanda di condanna di tutti i convenuti a “reperire una società di revisione contabile e ad incaricarla, col gradimento di allo svolgimento di tutte le attività di Controparte_1 cui all'art. 7 della Transazione con costi e spese ad esclusivo carico dei convenuti” non si evince dal tenore della clausola né l'obbligo dei convenuti ad attivarsi per “ reperire” una società di revisione di gradimento dell'attore per l'espletamento dell'attività di due diligence né l'obbligo di sostenerne i pagina 15 di 18 costi.
L'art. 7 della Transazione prevede, infatti, testualmente che “le Parti incaricheranno una società di revisione concordata congiuntamente tra loro, affinché analizzi le entrate e le uscite del Gruppo MI
(compreso il Patrimonio Destinato) nel corso degli anni, con esclusione delle voci già oggetto di accordo transattivo ed indicate nella Premessa A. Ogni spesa che, all'esito dell'operato di tale società di revisione, risulterà non conforme agli accordi dovrà essere restituita dal destinatario” (vd. doc. 6, allegato all'atto di citazione, p. 5).
Si tratta di evidentemente di una clausola programmatica volta a disciplinare le tappe della negoziazione in vista di obiettivi ulteriori rispetto a quelli già raggiunti con la transazione, attraverso la puntuazione dei futuri accordi da concludere: quello per la designazione “ concordata congiuntamente tra loro” della società di revisione e quello per la sottoposizione della disciplina dei loro rapporti all'esito dell'attività di due diligence in relazione a “Ogni spesa che, all'esito dell'operato di tale società di revisione, risulterà non conforme agli accordi”.
Nessun obbligo deriva per le parti dalla clausola in questione se non quello di collaborare per la designazione “concordata congiuntamente tra loro” della società revisione mentre, in mancanza di qualsiasi pattuizione sul punto, l'assunzione dell'iniziativa per l'avvio della trattativa avrebbe potuto provenire da una qualsiasi della parti ivi compreso l'attore che si è invece limitato, al riguardo, con la lettera del 9 marzo 2020, a pretendere dagli altri di procedere formalmente “ al predetto incarico, avviando a tal fine quindi delle adeguate interlocuzioni circa il nominativo del revisore contabile e
l'ambito del suo operato” (vd. doc. 10, allegato all'atto di citazione).
La clausola programmatica è rimasta, quindi, ineseguita anche per volontà dell'attore che non ha promosso effettivamente alcuna interlocuzione funzionale all'attribuzione congiunta dell'incarico ad una società di revisione.
Nessuna traccia si rinviene, infine, nella clausola in esame della previsione dell'onere dei convenuti di sostenere le spese ed i costi dell'attività di due diligence eventualmente demandata alla società di revisione designata.
Tutte le domande proposte dall'attore devono, pertanto, essere respinte.
La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione relativo all'entità del credito oggetto delle domande, in:
- € 39.600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore delle convenute e tutte difese dallo stesso legale, con applicazione Controparte_2 P_ CP_6
pagina 16 di 18 dell'aumento per la difesa di tre parti;
- € 32.175 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei convenuti e di ; Controparte_7 Controparte_8
- € 32.175 per compenso oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge, a favore di e CP_9
; Controparte_11
- € 24.750 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei procuratori del convenuto avv. Corrado Tognetti e avv. Galileo Gargioni dichiaratisi antistatari. 10
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore per responsabilità aggravata dell'attore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti Controparte_7
e avendo la lite trovato causa in un accordo
[...] Controparte_8 10
transattivo riferibile a tutte le parti dal contenuto vago e approssimativo, inidoneo alla disciplina di rapporti di tale rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 16846/2022 R.G. promossa da CP_1
contro
[...] Controparte_2 P_ CP_6 Controparte_7 CP_9
e , con atto di citazione notificato il
[...] 10 Controparte_11 Controparte_8
21 aprile 2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti Controparte_1 [...]
CP_2 P_ CP_6 Controparte_7 CP_9 10
e ; Controparte_11 Controparte_8
b) condanna l'attore al pagamento a favore dei convenuti delle spese processuali che liquida in:
- € 39.600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore delle convenute e Controparte_2 P_ CP_6
- € 32.175 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei convenuti e ; Controparte_7 Controparte_8
- € 32.175 per compenso oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge, a favore dei convenuti CP_9
e ;
[...] Controparte_11
- € 24.750 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore dei procuratori del convenuto avv. Corrado Tognetti e avv. Galileo Gargioni, dichiaratisi antistatari. 10
pagina 17 di 18 Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Daniela Marconi
Il Presidente
Angelo Mambriani
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