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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 22 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4181/2024 la seguente
S E N T E N Z A tra
, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Gianluigi Porcelli e Michele Malavenda, con cui elettivamente domicilia in Gioiosa Ionica, alla via Madama Lena n. 37, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001871949, notificata in data 26.07.2024, per un importo complessivo di € 5.788,50 (oltre € 6,60 a titolo di spese notifica) per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2018). Nello specifico, deduceva l'insussistenza della condotta omissiva contestatagli nonché l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981 e la prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “Annullare l'ordinanza- CP_1 ingiunzione OI-001871949 per insussistenza della condotta contestata in capo al ricorrente e difetto di legittimazione passiva. In via gradata, Annullare l'ordinanza-ingiunzione OI- 001871949 poiché illegittima per tutte le altre motivazioni indicate nella narrativa che precede. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede. In subordine, accogliere l'opposizione per tutti gli altri motivi spiegati in premesse” vinte le spese di lite, con distrazione. Costituitosi in giudizio l' chiedeva la declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere atteso l'avvenuto annullamento dell'ordinanza di ingiunzione in data 26.02.2025. Con le note di trattazione da ultimo depositate, parte ricorrente non si opponeva alla declaratoria di cessata materia del contendere chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese dell'ente convenuto in virtù del principio di soccombenza virtuale. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante atteso l'annullamento dell'atto impugnato, così come dedotto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Sul punto la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto preteso dal ricorrente, avendo parte resistente documentalmente provato l'avvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata (cfr. prod. documentale . CP_1
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, seguono la soccombenza di parte resistente in omaggio al principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo, dalla documentazione versata in atti (cfr. prod.ne documentale risulta che l'istituto previdenziale abbia provveduto ad CP_1 annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo. In ogni caso, la condotta processuale dell' che ha dato atto delle CP_1 ragioni attoree, evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della CP_1 residua metà, liquidate nella misura di cui al dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 932,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa tra le parti la residua metà. Reggio Calabria, 22 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano