CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 176 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Conte Testasecca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rabiolo che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Parte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d presso l'Avvocatura distrettuale INPS, con gli Avv.ti
Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar i Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
(succeduta ex lege a Controparte_1 [...]
CP_2
A P P E L L A T A – CONTUMACE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello
Per l' : v. memoria di costituzione in appello Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 novembre 2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229003534890/000 dell'importo di €.3.455,34, notificatagli Agenzia delle Entrate – Riscossione s.p.a. (di seguito ) il 3 novembre CP_3
2023 e basata sul presupposto avviso di addebito n. 59220120000956650000, Pt_2
notificato, secondo l'esattore, il 2 gennaio 2013, relativo a contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2005.
Sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito ed eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto CP_3
concernente gli atti diversi dall'intimazione di pagamento da essa notificata e sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la sospensione dei termini di prescrizione delle attività di riscossione per il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 disposta dalla legislazione connessa alla nota emergenza pandemica.
Si costituiva anche l , che eccepiva la definitività dell'avviso di addebito n. 592 2012 Pt_2
0000956650 in quanto non opposto entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, avvenuta a mezzo raccomandata e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 2 gennaio
2013.
Con sentenza n. 188/2024 del 12 aprile 2024, il giudice adito rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava il alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore delle controparti.
Il soccombente propone appello avverso l'anzidetta sentenza e gli enti appellati, costituitisi, chiedono il rigetto del gravame.
Pag. 2 di 11 Il Tribunale ha ritenuto il perfezionamento e la regolarità della notifica dell'avviso di addebito alla data del 2 gennaio 2013 ed ha rilevato che, di conseguenza, il credito contributivo era ormai irretrattabile.
Ha successivamente rilevato che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo, notificato il 16 novembre 2016.
L'ulteriore notifica dell'intimazione di pagamento da cui si era originato il giudizio era bensì intervenuta il 3 novembre 2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione, ma doveva tenersi conto della sospensione dei termini avvenuta con la legislazione emergenziale, dettagliatamente riportata in sentenza, in forza della quale il termine anzidetto era sospeso sino al 31 dicembre 2023. Di qui, la mancata estinzione del credito per la causale eccepita e l'infondatezza del ricorso.
Con il primo motivo di appello, contesta la valutazione del primo Parte_1
giudice sulla regolarità della notifica dell'avviso di addebito presupposto, in quanto la documentazione versata in atti dall' per dimostrare la regolarità della notifica Pt_2
consisteva nella fotocopia di una busta con timbri a stampa dai caratteri poco leggibili ed annotazioni a mano del tutto incomprensibili e sulla quale il proprio nominativo risultava cancellato, con impossibilità di verificare l'attività dell'agente postale incaricato della notifica e di ritenere perfezionata la notifica.
Peraltro, non risultava neppure inviata la raccomandata c.d. , con cui doveva essere data al destinatario informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale.
Con il secondo motivo, ed in via consequenziale al primo, l'appellante sostiene che non era intervenuta alcuna decadenza dal diritto di opporsi all'avviso di addebito, in quanto il relativo termine non era mai decorso appunto per effetto della nullità della notifica dell'avviso stesso, sicché egli poteva far valere l'eccezione di prescrizione maturatasi già all'epoca dell'asserita ed in realtà mai perfezionatasi notifica, dal momento che i contributi richiesti afferivano al 2005 ed erano trascorsi perciò circa otto anni tra la maturazione del diritto dell' ai contributi e la formazione del titolo con il quale gli Pt_2
stessi erano stati pretesi. Era dunque evidente l'estinzione del diritto per prescrizione.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene essere maturata la prescrizione anche nel periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito. Contesta, infatti, che il preavviso di fermo fosse stato regolarmente notificato nel novembre 2016 ed avesse perciò prodotto
Pag. 3 di 11 l'effetto interruttivo della prescrizione perché anche in tal caso la notifica, effettuata a tale
, che la relata affermava essere padre dell'appellante, era Persona_3 irregolare in quanto non accompagnata dall'invio al destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna dell'atto notificato al soggetto terzo.
Pertanto, fra l'asserita notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento erano decorsi oltre dieci anni, con palese estinzione per prescrizione del credito contributivo dell . Pt_2
Ancora, sempre in seno al terzo motivo di appello, l'appellante sostiene che, anche a voler ritenere valida ed efficace la notifica del preavviso di fermo in data 16 novembre 2016, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe comunque decorso, in quanto il periodo di massima sospensione del termine prescrizionale, ai sensi della legislazione emergenziale richiamata dal Tribunale, andava dall'8 marzo 2020 al 30 agosto 2021, per un totale di n.
542 giorni.
La somma del periodo decorso dal 17 novembre 2016 (giorno successivo all'asserita notifica del preavviso di fermo) all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione normativa del termine di prescrizione) e dal 1° settembre 2021 (data di ripresa del decorso del termine prescrizionale) al 3 novembre 2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento all'origine del giudizio) dava un totale di anni 5, mesi 5 e gg. 23, con conseguente maturazione del termine ed estinzione del diritto. Il giudice di prime cure era pervenuto all'individuazione del 31 dicembre 2023 quale data di cessazione del periodo di sospensione del termine prescrizionale sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 67 co. 4 D.L. n. 18 del 2020, che non teneva conto che, in sede di conversione, il richiamo operato da questa norma all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 era stato limitato ai soli commi 1 e 3, e non anche al comma 2, che contemplava appunto l'attività – qui oggetto di controversia – degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione. Pertanto,
l'estensione della sospensione del termine di prescrizione fino al 31 dicembre 2023 non aveva riguardato tale attività.
Non era neppure applicabile l'art. 68 D.L. n. 18 del 2020, che si riferiva solo ai carichi affidati all' solo in epoca successiva alla data di inizio del detto periodo di CP_3
sospensione (8 marzo 2020), mentre, nella specie, l'affidamento era ben anteriore.
Pag. 4 di 11 Conclude perciò l'appellante chiedendo, con la riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la declaratoria di inesistenza del credito dell' in quanto estinto per prescrizione. Pt_2
***********
Si dichiara la contumacia di , regolarmente citata e non comparsa (v. ricevute CP_3
depositate dall'appellante il 16 settembre 2024).
Le varie tematiche di causa conducono tutte al quesito decisivo se sia o no maturato il termine di prescrizione quinquennale del diritto dell' . Pt_2
In risposta alle osservazioni di quest'ultimo sulla propria asserita carenza di legittimazione passiva per le attività successive alla notifica dell'avviso di addebito, si osserva che l'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione comporta che l'azione esercitata dal non sia (solo) di opposizione all'esecuzione, ma, anche e soprattutto, di Parte_1
accertamento negativo del credito, per cui l' , in quanto titolare del credito Pt_2
contributivo in contesa, è sempre legittimato passivo alla controversia, indipendentemente da chi emise e notificò i vari atti della procedura esecutiva.
Ciò premesso, è fondato l'ultimo dei motivi di appello, afferente all'applicabilità delle norme in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione dettate dagli artt. 67
e 68 D.L. 17 marzo 2020 conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche e dall'art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, ci si sofferma immediatamente su tale motivo, tralasciando gli altri e dando dunque per scontata la validità delle notifiche dell'avviso di addebito del 2 gennaio 2013 e del preavviso di fermo amministrativo del 16 novembre 2016. Quanto a quest'ultima, per inciso, questa Corte non può fare a meno di esternare le proprie perplessità sul fatto che l'appellante contesti che “tale ” sia suo padre senza Persona_3 accompagnare tale contestazione con una facile dimostrazione del contrario, attraverso un banale certificato di nascita o di stato di famiglia.
Tornando al terzo motivo di appello (o, per meglio dire, alla seconda parte del medesimo), si osserva che il percorso motivazionale seguito dal Tribunale non appare molto nitido, ma
è tuttavia evidente che la decisione è dipesa dalla ritenuta applicabilità dell'art. 12 co. 2
D.Lgs. n.159 del 2015.
Ai sensi di tale ultima disposizione,
Pag. 5 di 11 I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione era inizialmente previsto dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020
(art. 67 co. 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27), con termine finale più volte prorogato (con atti normativi che, per brevità, non vengono qui singolarmente ricordati) e definitivamente fissato al 31 agosto 2021 (art. 9 D.L. 25 maggio 2021 n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021 n. 106).
Dato dunque il suddetto periodo di sospensione, il Tribunale ha osservato che
L'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 2, comporta che i termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ovvero il 31.12.2023.
Infatti, poiché il periodo di sospensione scadeva ad agosto 2021, doveva considerarsi il 31 dicembre del secondo anno successivo al 2021, ossia del 2023.
Il problema è che, come fondatamente evidenziato dall'appellante, nessuna norma della legislazione emergenziale rendeva applicabile alla fattispecie l'art. 12 co. 2 D.Lgs. n. 159 del 2015.
L'art. 67, co 4. D.L. n. 18 del 2020, dopo la conversione in L. n. 27 del 2020, conteneva un richiamo ai soli commi 1 e 3 dell'art. 12 cit.
Ecco il testo:
Pag. 6 di 11 Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 22, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015 n. 159.
L'esplicita limitazione del richiamo ai soli commi 1 e 3 rende manifesta la volontà legislativa di escludere l'applicabilità del comma 2. Del resto, la stessa sentenza di primo grado (pag. 4) trascrive il testo dell'art. 67 co. 4 nella formulazione approvata in sede di conversione del D.L. 18/20, mentre in quello originario c'era effettivamente un richiamo integrale all'art. 12 cit., senza limitazione o specificazione alcuna. Non è dunque l'art. 67 co. 4 D.L. n. 18 del 2020 che giustifica l'applicazione del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015.
Tale applicazione non trova fondamento neppure nell'art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Al riguardo, il Tribunale ha osservato (pagg. 4 – 5 sentenza):
L'art. 68 dl n. 18/2020 e succ. modif. nell'immediatezza dell'emergenza ID ha dato disposizioni in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al
Pag. 7 di 11 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020 ...MI ...
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Il primo giudice ha poi fatto applicazione dell'art. 12 co. 2 D.Lgs. n. 159/2015 nei sensi già sopra riportati, per poi concludere che
Per tali ragioni non sono fondate le eccezioni di decadenza o di prescrizione sollevate dal
e per l'effetto il ricorso deve essere respinto. Parte_1
Viene da pensare, proprio perché il passaggio sull'applicazione dell'art. 12 co. 2 cit. trova collocazione in sentenza subito dopo la trascrizione di una delle formulazioni testuali dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 (spesso mutate nel corso degli anni), che il Tribunale abbia ritenuto che l'operatività dello stesso art. 12 co. 2 trovi fondamento non nell'articolo 67 co. 4 D.L. n. 18 del 2020 (che, come visto, dopo la conversione in legge limita il richiamo ai soli commi 1 e 3), ma nel comma 1 dell'art. 68, che, nell'ultimo periodo, e come sopra trascritto, dispone espressamente che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, con richiamo, come si vede, integrale.
Ma se è questo il fondamento normativo individuato dal Tribunale per giustificare l'applicazione dell'art. 12 co. 2, allora deve ritenersi un'individuazione errata perché non tiene conto del fatto che il comma 1 dell'art. 68 si riferisce espressamente ed esclusivamente ai “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
Pag. 8 di 11 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento … nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,” (grassetto dell'estensore) nonché da tutti gli altri atti previsti dalla disposizione estensiva del comma 2. Si tratta, quindi, dei termini indicati negli atti questione e scadenti all'interno del periodo di sospensione, entro i quali il contribuente, in difetto della sospensione stessa, avrebbe dovuto provvedere al pagamento. Sono termini dettati nell'esclusivo interesse dei contribuenti e che non hanno perciò nulla a che vedere con il decorso dei termini di prescrizione dei diritti degli enti impositori per i crediti già maturati ed i cui termini di pagamento, anche laddove fissati in cartelle di pagamento o avvisi di addebito, erano già abbondantemente scaduti ben prima del periodo di sospensione.
Semmai, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per i crediti di cui ai carichi affidati all'agente della riscossione è contemplata dal comma 4bis dell'art. 68.
La trascrizione effettuata dal Tribunale riproduce il comma 4bis (aggiunto dall'art. 1 co. 1 lett. b) D.L. 20 ottobre 2020 n. 129) nella formulazione introdotta – dopo varie modifiche – dall'art. 4 co. 1 lettera d) D.L. 22 marzo 2021 n. 41, conv. in L. 21 maggio 2021 n. 69, che non contiene alcun riferimento all'art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159, che l'art. 68 co.
4bis menzionava, invece, alla lettera b), nelle formulazioni antecedenti a quella richiamata dal Tribunale e che, evidentemente, è stata ritenuta applicabile alla fattispecie. Peraltro, il richiamo era limitato “ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento” e dunque non aveva nulla a che vedere con la fattispecie in esame, dal momento che, nella specie, l'avviso di addebito, equipollente alla cartella di pagamento, era stato notificato (validamente o no) nel gennaio 2013 e dunque non c'era alcun termine di decadenza o prescrizione in scadenza nell'anno 2020.
Tale aspetto, peraltro, è sostanzialmente irrilevante, dal momento che – come sottolineato dall'appellante – l'art. 68 co. 4bis D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente “ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Come reso evidente dall'esposizione stessa dei fatti, ed in particolare dalla notifica – regolare o no che fosse – del preavviso di fermo amministrativo del 16 novembre 2016, il carico di cui si sta discutendo venne affidato all'agente della riscossione ben prima del
Pag. 9 di 11 periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID e dunque la fattispecie è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 68 co. 4bis D.L. n. 18 del 2020, in qualunque sua formulazione.
Pertanto, l'unico periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione qui considerabile è quello andante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e, come da calcolo aritmetico eseguito dall'appellante (cui si rinvia), nonostante tale sospensione, dal 16 novembre 2016 (notifica del preavviso di fermo amministrativo) al 3 novembre 2023
(notifica dell'intimazione di pagamento) è comunque maturato il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo, che perciò si è estinto.
Come accennato, questa conclusione rende superfluo soffermarsi sugli altri motivi di appello, in particolare sulla questione della regolarità delle notifiche del gennaio 2013 e del novembre 2016.
Di qui le statuizioni di cui in dispositivo.
Spese dei due gradi di giudizio integralmente compensate, sia per la novità della questione, non rinvenendosi precedenti in termini, tanto meno di legittimità, sia per non essere in dubbio l'inadempimento dell'obbligazione contributiva (di per sé mai contestata), inadempimento che si palesa contrario (anche) ai doveri di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 188/2024 del 12 aprile 2024, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
Che l' e l' non hanno diritto di procedere ad Pt_2 Controparte_1
esecuzione forzata nei confronti di in base all'avviso di addebito n. Parte_1
59220120000956650000 per estinzione, a seguito di prescrizione, del relativo diritto di credito
Pag. 10 di 11 C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
Pag. 11 di 11
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 176 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Conte Testasecca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rabiolo che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Parte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d presso l'Avvocatura distrettuale INPS, con gli Avv.ti
Stefano Dolce e Carmelo Russo che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar i Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
(succeduta ex lege a Controparte_1 [...]
CP_2
A P P E L L A T A – CONTUMACE
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello
Per l' : v. memoria di costituzione in appello Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 novembre 2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229003534890/000 dell'importo di €.3.455,34, notificatagli Agenzia delle Entrate – Riscossione s.p.a. (di seguito ) il 3 novembre CP_3
2023 e basata sul presupposto avviso di addebito n. 59220120000956650000, Pt_2
notificato, secondo l'esattore, il 2 gennaio 2013, relativo a contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2005.
Sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito ed eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto CP_3
concernente gli atti diversi dall'intimazione di pagamento da essa notificata e sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la sospensione dei termini di prescrizione delle attività di riscossione per il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 disposta dalla legislazione connessa alla nota emergenza pandemica.
Si costituiva anche l , che eccepiva la definitività dell'avviso di addebito n. 592 2012 Pt_2
0000956650 in quanto non opposto entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, avvenuta a mezzo raccomandata e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 2 gennaio
2013.
Con sentenza n. 188/2024 del 12 aprile 2024, il giudice adito rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava il alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore delle controparti.
Il soccombente propone appello avverso l'anzidetta sentenza e gli enti appellati, costituitisi, chiedono il rigetto del gravame.
Pag. 2 di 11 Il Tribunale ha ritenuto il perfezionamento e la regolarità della notifica dell'avviso di addebito alla data del 2 gennaio 2013 ed ha rilevato che, di conseguenza, il credito contributivo era ormai irretrattabile.
Ha successivamente rilevato che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo, notificato il 16 novembre 2016.
L'ulteriore notifica dell'intimazione di pagamento da cui si era originato il giudizio era bensì intervenuta il 3 novembre 2023, oltre il termine quinquennale di prescrizione, ma doveva tenersi conto della sospensione dei termini avvenuta con la legislazione emergenziale, dettagliatamente riportata in sentenza, in forza della quale il termine anzidetto era sospeso sino al 31 dicembre 2023. Di qui, la mancata estinzione del credito per la causale eccepita e l'infondatezza del ricorso.
Con il primo motivo di appello, contesta la valutazione del primo Parte_1
giudice sulla regolarità della notifica dell'avviso di addebito presupposto, in quanto la documentazione versata in atti dall' per dimostrare la regolarità della notifica Pt_2
consisteva nella fotocopia di una busta con timbri a stampa dai caratteri poco leggibili ed annotazioni a mano del tutto incomprensibili e sulla quale il proprio nominativo risultava cancellato, con impossibilità di verificare l'attività dell'agente postale incaricato della notifica e di ritenere perfezionata la notifica.
Peraltro, non risultava neppure inviata la raccomandata c.d. , con cui doveva essere data al destinatario informativa del deposito del plico presso l'ufficio postale.
Con il secondo motivo, ed in via consequenziale al primo, l'appellante sostiene che non era intervenuta alcuna decadenza dal diritto di opporsi all'avviso di addebito, in quanto il relativo termine non era mai decorso appunto per effetto della nullità della notifica dell'avviso stesso, sicché egli poteva far valere l'eccezione di prescrizione maturatasi già all'epoca dell'asserita ed in realtà mai perfezionatasi notifica, dal momento che i contributi richiesti afferivano al 2005 ed erano trascorsi perciò circa otto anni tra la maturazione del diritto dell' ai contributi e la formazione del titolo con il quale gli Pt_2
stessi erano stati pretesi. Era dunque evidente l'estinzione del diritto per prescrizione.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene essere maturata la prescrizione anche nel periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito. Contesta, infatti, che il preavviso di fermo fosse stato regolarmente notificato nel novembre 2016 ed avesse perciò prodotto
Pag. 3 di 11 l'effetto interruttivo della prescrizione perché anche in tal caso la notifica, effettuata a tale
, che la relata affermava essere padre dell'appellante, era Persona_3 irregolare in quanto non accompagnata dall'invio al destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna dell'atto notificato al soggetto terzo.
Pertanto, fra l'asserita notifica dell'avviso di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento erano decorsi oltre dieci anni, con palese estinzione per prescrizione del credito contributivo dell . Pt_2
Ancora, sempre in seno al terzo motivo di appello, l'appellante sostiene che, anche a voler ritenere valida ed efficace la notifica del preavviso di fermo in data 16 novembre 2016, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe comunque decorso, in quanto il periodo di massima sospensione del termine prescrizionale, ai sensi della legislazione emergenziale richiamata dal Tribunale, andava dall'8 marzo 2020 al 30 agosto 2021, per un totale di n.
542 giorni.
La somma del periodo decorso dal 17 novembre 2016 (giorno successivo all'asserita notifica del preavviso di fermo) all'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione normativa del termine di prescrizione) e dal 1° settembre 2021 (data di ripresa del decorso del termine prescrizionale) al 3 novembre 2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento all'origine del giudizio) dava un totale di anni 5, mesi 5 e gg. 23, con conseguente maturazione del termine ed estinzione del diritto. Il giudice di prime cure era pervenuto all'individuazione del 31 dicembre 2023 quale data di cessazione del periodo di sospensione del termine prescrizionale sulla base di un'errata interpretazione dell'art. 67 co. 4 D.L. n. 18 del 2020, che non teneva conto che, in sede di conversione, il richiamo operato da questa norma all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 era stato limitato ai soli commi 1 e 3, e non anche al comma 2, che contemplava appunto l'attività – qui oggetto di controversia – degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione. Pertanto,
l'estensione della sospensione del termine di prescrizione fino al 31 dicembre 2023 non aveva riguardato tale attività.
Non era neppure applicabile l'art. 68 D.L. n. 18 del 2020, che si riferiva solo ai carichi affidati all' solo in epoca successiva alla data di inizio del detto periodo di CP_3
sospensione (8 marzo 2020), mentre, nella specie, l'affidamento era ben anteriore.
Pag. 4 di 11 Conclude perciò l'appellante chiedendo, con la riforma della sentenza impugnata,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento e la declaratoria di inesistenza del credito dell' in quanto estinto per prescrizione. Pt_2
***********
Si dichiara la contumacia di , regolarmente citata e non comparsa (v. ricevute CP_3
depositate dall'appellante il 16 settembre 2024).
Le varie tematiche di causa conducono tutte al quesito decisivo se sia o no maturato il termine di prescrizione quinquennale del diritto dell' . Pt_2
In risposta alle osservazioni di quest'ultimo sulla propria asserita carenza di legittimazione passiva per le attività successive alla notifica dell'avviso di addebito, si osserva che l'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione comporta che l'azione esercitata dal non sia (solo) di opposizione all'esecuzione, ma, anche e soprattutto, di Parte_1
accertamento negativo del credito, per cui l' , in quanto titolare del credito Pt_2
contributivo in contesa, è sempre legittimato passivo alla controversia, indipendentemente da chi emise e notificò i vari atti della procedura esecutiva.
Ciò premesso, è fondato l'ultimo dei motivi di appello, afferente all'applicabilità delle norme in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione dettate dagli artt. 67
e 68 D.L. 17 marzo 2020 conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche e dall'art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, ci si sofferma immediatamente su tale motivo, tralasciando gli altri e dando dunque per scontata la validità delle notifiche dell'avviso di addebito del 2 gennaio 2013 e del preavviso di fermo amministrativo del 16 novembre 2016. Quanto a quest'ultima, per inciso, questa Corte non può fare a meno di esternare le proprie perplessità sul fatto che l'appellante contesti che “tale ” sia suo padre senza Persona_3 accompagnare tale contestazione con una facile dimostrazione del contrario, attraverso un banale certificato di nascita o di stato di famiglia.
Tornando al terzo motivo di appello (o, per meglio dire, alla seconda parte del medesimo), si osserva che il percorso motivazionale seguito dal Tribunale non appare molto nitido, ma
è tuttavia evidente che la decisione è dipesa dalla ritenuta applicabilità dell'art. 12 co. 2
D.Lgs. n.159 del 2015.
Ai sensi di tale ultima disposizione,
Pag. 5 di 11 I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione era inizialmente previsto dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020
(art. 67 co. 1 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27), con termine finale più volte prorogato (con atti normativi che, per brevità, non vengono qui singolarmente ricordati) e definitivamente fissato al 31 agosto 2021 (art. 9 D.L. 25 maggio 2021 n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021 n. 106).
Dato dunque il suddetto periodo di sospensione, il Tribunale ha osservato che
L'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 2, comporta che i termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ovvero il 31.12.2023.
Infatti, poiché il periodo di sospensione scadeva ad agosto 2021, doveva considerarsi il 31 dicembre del secondo anno successivo al 2021, ossia del 2023.
Il problema è che, come fondatamente evidenziato dall'appellante, nessuna norma della legislazione emergenziale rendeva applicabile alla fattispecie l'art. 12 co. 2 D.Lgs. n. 159 del 2015.
L'art. 67, co 4. D.L. n. 18 del 2020, dopo la conversione in L. n. 27 del 2020, conteneva un richiamo ai soli commi 1 e 3 dell'art. 12 cit.
Ecco il testo:
Pag. 6 di 11 Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 22, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015 n. 159.
L'esplicita limitazione del richiamo ai soli commi 1 e 3 rende manifesta la volontà legislativa di escludere l'applicabilità del comma 2. Del resto, la stessa sentenza di primo grado (pag. 4) trascrive il testo dell'art. 67 co. 4 nella formulazione approvata in sede di conversione del D.L. 18/20, mentre in quello originario c'era effettivamente un richiamo integrale all'art. 12 cit., senza limitazione o specificazione alcuna. Non è dunque l'art. 67 co. 4 D.L. n. 18 del 2020 che giustifica l'applicazione del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015.
Tale applicazione non trova fondamento neppure nell'art. 68 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Al riguardo, il Tribunale ha osservato (pagg. 4 – 5 sentenza):
L'art. 68 dl n. 18/2020 e succ. modif. nell'immediatezza dell'emergenza ID ha dato disposizioni in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al
Pag. 7 di 11 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020 ...MI ...
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Il primo giudice ha poi fatto applicazione dell'art. 12 co. 2 D.Lgs. n. 159/2015 nei sensi già sopra riportati, per poi concludere che
Per tali ragioni non sono fondate le eccezioni di decadenza o di prescrizione sollevate dal
e per l'effetto il ricorso deve essere respinto. Parte_1
Viene da pensare, proprio perché il passaggio sull'applicazione dell'art. 12 co. 2 cit. trova collocazione in sentenza subito dopo la trascrizione di una delle formulazioni testuali dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 (spesso mutate nel corso degli anni), che il Tribunale abbia ritenuto che l'operatività dello stesso art. 12 co. 2 trovi fondamento non nell'articolo 67 co. 4 D.L. n. 18 del 2020 (che, come visto, dopo la conversione in legge limita il richiamo ai soli commi 1 e 3), ma nel comma 1 dell'art. 68, che, nell'ultimo periodo, e come sopra trascritto, dispone espressamente che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, con richiamo, come si vede, integrale.
Ma se è questo il fondamento normativo individuato dal Tribunale per giustificare l'applicazione dell'art. 12 co. 2, allora deve ritenersi un'individuazione errata perché non tiene conto del fatto che il comma 1 dell'art. 68 si riferisce espressamente ed esclusivamente ai “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020
Pag. 8 di 11 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento … nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,” (grassetto dell'estensore) nonché da tutti gli altri atti previsti dalla disposizione estensiva del comma 2. Si tratta, quindi, dei termini indicati negli atti questione e scadenti all'interno del periodo di sospensione, entro i quali il contribuente, in difetto della sospensione stessa, avrebbe dovuto provvedere al pagamento. Sono termini dettati nell'esclusivo interesse dei contribuenti e che non hanno perciò nulla a che vedere con il decorso dei termini di prescrizione dei diritti degli enti impositori per i crediti già maturati ed i cui termini di pagamento, anche laddove fissati in cartelle di pagamento o avvisi di addebito, erano già abbondantemente scaduti ben prima del periodo di sospensione.
Semmai, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per i crediti di cui ai carichi affidati all'agente della riscossione è contemplata dal comma 4bis dell'art. 68.
La trascrizione effettuata dal Tribunale riproduce il comma 4bis (aggiunto dall'art. 1 co. 1 lett. b) D.L. 20 ottobre 2020 n. 129) nella formulazione introdotta – dopo varie modifiche – dall'art. 4 co. 1 lettera d) D.L. 22 marzo 2021 n. 41, conv. in L. 21 maggio 2021 n. 69, che non contiene alcun riferimento all'art. 12 D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159, che l'art. 68 co.
4bis menzionava, invece, alla lettera b), nelle formulazioni antecedenti a quella richiamata dal Tribunale e che, evidentemente, è stata ritenuta applicabile alla fattispecie. Peraltro, il richiamo era limitato “ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento” e dunque non aveva nulla a che vedere con la fattispecie in esame, dal momento che, nella specie, l'avviso di addebito, equipollente alla cartella di pagamento, era stato notificato (validamente o no) nel gennaio 2013 e dunque non c'era alcun termine di decadenza o prescrizione in scadenza nell'anno 2020.
Tale aspetto, peraltro, è sostanzialmente irrilevante, dal momento che – come sottolineato dall'appellante – l'art. 68 co. 4bis D.L. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente “ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”.
Come reso evidente dall'esposizione stessa dei fatti, ed in particolare dalla notifica – regolare o no che fosse – del preavviso di fermo amministrativo del 16 novembre 2016, il carico di cui si sta discutendo venne affidato all'agente della riscossione ben prima del
Pag. 9 di 11 periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID e dunque la fattispecie è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 68 co. 4bis D.L. n. 18 del 2020, in qualunque sua formulazione.
Pertanto, l'unico periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione qui considerabile è quello andante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e, come da calcolo aritmetico eseguito dall'appellante (cui si rinvia), nonostante tale sospensione, dal 16 novembre 2016 (notifica del preavviso di fermo amministrativo) al 3 novembre 2023
(notifica dell'intimazione di pagamento) è comunque maturato il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo, che perciò si è estinto.
Come accennato, questa conclusione rende superfluo soffermarsi sugli altri motivi di appello, in particolare sulla questione della regolarità delle notifiche del gennaio 2013 e del novembre 2016.
Di qui le statuizioni di cui in dispositivo.
Spese dei due gradi di giudizio integralmente compensate, sia per la novità della questione, non rinvenendosi precedenti in termini, tanto meno di legittimità, sia per non essere in dubbio l'inadempimento dell'obbligazione contributiva (di per sé mai contestata), inadempimento che si palesa contrario (anche) ai doveri di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 188/2024 del 12 aprile 2024, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A
Che l' e l' non hanno diritto di procedere ad Pt_2 Controparte_1
esecuzione forzata nei confronti di in base all'avviso di addebito n. Parte_1
59220120000956650000 per estinzione, a seguito di prescrizione, del relativo diritto di credito
Pag. 10 di 11 C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
Pag. 11 di 11